Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 2343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2343 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai signori:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel.
All'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio all'udienza del 12 giugno 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 2632/2024 R.G. lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall' avv. Nerino Allocati (C.F. ), giusta C.F._2 procura depositata nel fascicolo telematico di primo grado, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Renato Gomez D'Ayala n. 6 (ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 c.p.c., come modificato dalla L. 80/2005, si dichiara di voler ricevere le eventuali comunicazioni a mezzo fax al seguente numero: 081.191.38.204 ovvero ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: ) Email_1
=Appellante
E
Controparte_1
=Appellato
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di Giudice del lavoro il in data 04.04.2023 l'epigrafato appellante chiese:
1) Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datoriale, O.d.s. n. 70 del
21.7.2022, con cui è stato disposto l'inquadramento del ricorrente nel profilo 1
2) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di Viaggio;
e per
l'effetto condannare la al predetto inquadramento ed al pagamento, in CP_2 favore del ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposto del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio.
3) In ipotesi di ritenuta impossibilità di condannare l'ANM al superiore inquadramento, accertare e dichiarare che il ricorrente ha continuato a svolgere, anche dopo la data del 1 luglio 2022, mansioni riconducibili al profilo professionale dell'Operatore di Esercizio (parametro 183), quand'anche adibito in via continuativa alle mansioni di Agente di Polizia Amministrativa addetto alla Verifica Titoli di
Viaggio e per l'effetto condannare la al pagamento, in favore del CP_2 ricorrente, delle differenze retributive spettanti tra il trattamento economico riconosciuto, parametro 151 e quello spettante per il superiore parametro 183 del
CCNL Autoferrotranvieri, maturate dal luglio 2022 al giorno del deposito del ricorso, oltre interessi e rivalutazione come per legge, da quantificarsi in separato giudizio”; il tutto con vittoria di spese di lite.
Instaurato il contraddittorio, con sentenza n. 2977/2024 pubbl. il 23/04/2024, il
Giudice adito rigettò il ricorso, compensando le spese di lite.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 7.10.2024 il ha proposto Pt_1 tempestivamente appello, censurando con plurime argomentazioni la motivazione della gravata sentenza.
Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliersi le domande proposte in primo grado, con vittoria di spese di lite.
2 Effettuata la comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., la Corte ha disposto la trattazione scritta, con decreto ritualmente comunicato.
La parte appellante non ha depositato l'atto notificato né le note;
quindi – dopo un rinvio ex art. 348 c.p.c., comunicato dalla cancelleria- all'udienza odierna come
“sostituita” ex art. 127 ter c.p.c., difettando tuttora la produzione del ricorso notificato e di note di trattazione, non risultando costituito l'appellato, la Corte si è riservata la decisione.
L'appello è improcedibile.
Trova applicazione nella presente controversia la disposizione di cui all'art. 348 1° comma, c.p.c., che sancisce l'improcedibilità dell'appello nel caso che l'appellante, pur costituito in giudizio, non comparisca né alla prima udienza, né a quella successiva di cui gli sia stata data comunicazione. La norma si applica anche alle controversie di lavoro, mancando nel titolo IV del codice di procedura civile una disposizione speciale che regoli la medesima situazione processuale (cfr., anche di recente, Cass. Sez. Lav., Sentenza n.5643 del 09/03/2009).
Ad integrazione delle considerazioni sopra esposte deve inoltre osservarsi che la nullità della notificazione dell'atto di appello comporta - a norma dell'art. 291 c.p.c., applicabile anche al giudizio di secondo grado in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 c.p.c. - l'obbligo dell'appellante di provvedere alla rinnovazione della notifica. Ma secondo il più recente orientamento giurisprudenziale della Suprema
Corte, invero, nel rito del lavoro l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, non essendo consentito – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111, comma 2, Cost.) – al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad un nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c. (Cass., SS.UU.,
30.7.2008, n. 20604).
Nel decreto di trattazione scritta, ritualmente comunicato, è contenuto l'avviso che
“in caso di mancato deposito delle note conclusive di trattazione scritta sarà assegnato un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa
3 udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, si applicheranno le conseguenze di legge”.
Nel caso in esame, parte appellata non risulta costituita e l'appellante non ha dato prova – come dovuto - di aver ritualmente notificato il gravame per la prima udienza fissata per la discussione e non ha depositato le richieste note scritte neppure entro il nuovo termine perentorio fissato ex art. 127 ter c.p.c..
In difetto di notifica dell'appello, nonostante la rituale comunicazione del decreto ex art. 435 c.p.c., si è determinata certamente, con effetto assorbente, la predetta situazione di improcedibilità, la quale va dichiarata d'ufficio a prescindere da ogni sollecitazione proveniente dalle parti, coerentemente con l'orientamento sopra richiamato delle Sezioni Unite.
Nulla è dovuto per le spese, non risultando costituita la parte appellata.
Nella fattispecie è applicabile ratione temporis l'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 che ha modificato il DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia, inserendo all'articolo 13, dopo il comma 1-ter, il comma 1- quater), in ordine al pagamento del doppio del contributo unificato previsto per il caso in cui l'impugnazione, anche incidentale, sia respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile: il successivo comma 18 stabilisce infatti che le disposizioni di cui al comma 17 – riferite testualmente alle impugnazioni - si applicano ai procedimenti – evidentemente di appello - iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata della medesima legge n. 228/12 (primo gennaio
2013). Il comma 17 riguarda quindi i casi – come quello di specie - di procedimenti pendenti a far luogo dal 31 gennaio 2013.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
dichiara improcedibile l'appello;
nulla per le spese del grado;
dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio, della sussistenza dei presupposti processuali per versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto dal primo periodo dell'art. 4 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 12 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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