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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 25/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 670 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla Via Pacinotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Annalisa Chiacchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Firenze al Parte_2 C.F._2
Viale Dei Mille n. 94, presso lo studio dell'avv. Sabrina Berretti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis 51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, le parti chiedevano disporsi la modifica delle statuizioni assunte dal Tribunale di Firenze con sentenza nr. 3245/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come modificate dal Tribunale di Napoli Nord nell'alveo del procedimento recante Rg. n. 2376/2020 V.G., relativamente al mantenimento del figlio
, maggiorenne ed ormai economicamente autosufficiente nonché alla residenza privilegiata Per_1
presso il padre del minore . Per_2
Invero, i ricorrenti chiedevano: - confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore ma stabilirsi il collocamento privilegiato dello stesso presso il padre;
- di conseguenza, Per_2 revocarsi l'obbligo di mantenimento indiretto in capo al padre del figlio attesa la collocazione Per_2
1 del minore presso il padre, il quale provvederà al mantenimento diretto del predetto minore;
- revocarsi l'obbligo di mantenimento in capo al padre del figlio , atteso il raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica da parte dello stesso;
- confermarsi che le spese straordinarie relative al figlio minore siano ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
- stabilirsi Per_2 che la spesa relativa alla scuola privata del minore , attualmente iscritto all'Istituto “Future's Per_2
Institute” di Marcianise (CE), resti interamente a carico della madre.
- Rilevato che ai sensi dell'art. 473bis 51 u.c. c.p.c. in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio;
- ritenuto che l'istanza avanzata dai coniugi possa essere accolta non risultando contraria a norme imperative ed essendo conforme all'interesse del minore, nonché giustificata dalle circostanze sopravvenute come descritte nel ricorso;
- visto il parere favorevole del P.M. in sede reso in data 03.03.2025;
- ritiene che nulla debba essere disposto in ordine alle spese stante la congiunta istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede,
a parziale modifica delle statuizioni assunte con sentenza nr. 3245/2017 emessa dal Tribunale di
Firenze, come modificate dal Tribunale di Napoli Nord nell'alveo del procedimento recante Rg. n.
2376/2020 della V.G. così provvede:
- revoca l'obbligo di mantenimento del figlio in capo al sig. ; Per_1 Parte_1
- dispone quale residenza privilegiata del minore quella del padre;
Per_2
- revoca l'obbligo di mantenimento indiretto del minore in capo al sig. , Per_2 Parte_1
disponendo che il padre provveda al mantenimento diretto del predetto minore collocato presso la propria abitazione;
- conferma a carico dei genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per il figlio , purché debitamente Per_2
documentate;
- dispone che la spesa relativa alla scuola privata del minore , attualmente iscritto all'Istituto Per_2
“Future's Institute” di Marcianise (CE), resta interamente a carico della sig.ra ; Pt_2
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Nadia Zampogna Presidente rel.
2) Dott. Eugenio Troisi Giudice
3) Dott.ssa Veronica Vernetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 670 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto la modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Giugliano in Parte_1 C.F._1
Campania (Na) alla Via Pacinotti n. 14, presso lo studio dell'avv. Annalisa Chiacchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
E
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Firenze al Parte_2 C.F._2
Viale Dei Mille n. 94, presso lo studio dell'avv. Sabrina Berretti, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTI
NONCHÉ
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473bis 51 c.p.c. depositato il 19.02.2025, le parti chiedevano disporsi la modifica delle statuizioni assunte dal Tribunale di Firenze con sentenza nr. 3245/2017 di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come modificate dal Tribunale di Napoli Nord nell'alveo del procedimento recante Rg. n. 2376/2020 V.G., relativamente al mantenimento del figlio
, maggiorenne ed ormai economicamente autosufficiente nonché alla residenza privilegiata Per_1
presso il padre del minore . Per_2
Invero, i ricorrenti chiedevano: - confermarsi l'affido condiviso ad entrambi i genitori del minore ma stabilirsi il collocamento privilegiato dello stesso presso il padre;
- di conseguenza, Per_2 revocarsi l'obbligo di mantenimento indiretto in capo al padre del figlio attesa la collocazione Per_2
1 del minore presso il padre, il quale provvederà al mantenimento diretto del predetto minore;
- revocarsi l'obbligo di mantenimento in capo al padre del figlio , atteso il raggiungimento Per_1 dell'autosufficienza economica da parte dello stesso;
- confermarsi che le spese straordinarie relative al figlio minore siano ripartite nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori;
- stabilirsi Per_2 che la spesa relativa alla scuola privata del minore , attualmente iscritto all'Istituto “Future's Per_2
Institute” di Marcianise (CE), resti interamente a carico della madre.
- Rilevato che ai sensi dell'art. 473bis 51 u.c. c.p.c. in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio;
- ritenuto che l'istanza avanzata dai coniugi possa essere accolta non risultando contraria a norme imperative ed essendo conforme all'interesse del minore, nonché giustificata dalle circostanze sopravvenute come descritte nel ricorso;
- visto il parere favorevole del P.M. in sede reso in data 03.03.2025;
- ritiene che nulla debba essere disposto in ordine alle spese stante la congiunta istanza delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede,
a parziale modifica delle statuizioni assunte con sentenza nr. 3245/2017 emessa dal Tribunale di
Firenze, come modificate dal Tribunale di Napoli Nord nell'alveo del procedimento recante Rg. n.
2376/2020 della V.G. così provvede:
- revoca l'obbligo di mantenimento del figlio in capo al sig. ; Per_1 Parte_1
- dispone quale residenza privilegiata del minore quella del padre;
Per_2
- revoca l'obbligo di mantenimento indiretto del minore in capo al sig. , Per_2 Parte_1
disponendo che il padre provveda al mantenimento diretto del predetto minore collocato presso la propria abitazione;
- conferma a carico dei genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal servizio sanitario, scolastiche e straordinarie per il figlio , purché debitamente Per_2
documentate;
- dispone che la spesa relativa alla scuola privata del minore , attualmente iscritto all'Istituto Per_2
“Future's Institute” di Marcianise (CE), resta interamente a carico della sig.ra ; Pt_2
- nulla per le spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso nella camera di consiglio del 25.03.2025
Il Presidente estensore dott.ssa Nadia Zampogna
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