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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/12/2025, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel.
dott. Edoardo Martinelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 704 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente dai coniugi:
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
e
, c.f. , nata a [...] CP_2 Parte_1 C.F._2
il 24/01/1978,
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Enrico TUCCI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
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Conclusioni delle parti:
i coniugi chiedono di separarsi alle seguenti condizioni:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati
con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Le parti specificano che la casa coniugale resterà nella disponibilità della sig.ra CP_2
che ci vivrà con i propri figli maggiorenni;
3) Le parti sono libere di fissare ovunque credano la loro residenza, anche all'estero, a tal
fine si obbligano sin d'ora a concedersi, come in effetti si concedono, l'assenso al rilascio
del passaporto, ovvero di ogni altro documento valido ai fini dell'espatrio, le parti si danno
atto che, in ipotesi di necessità di trasferimento della residenza dei figli minori in altro luogo,
debba essere ottenuto il previo consenso dell'altro genitore e che in caso di disaccordo
deciderà il Tribunale;
4)Le parti rinunciano vicendevolmente al mantenimento essendo
entrambi autosufficienti come risulta dalla dichiarazione dei redditi che si allega;
5)Entrambi
i coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente, entro il termine di trenta giorni,
l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio (ex art. 6, c.12, L.1/12/70, n.898). 6) I
coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro
documento valido per l'espatrio;
7) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a
regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che non hanno
nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/02/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in IG BR (CS) in data 4/04/2001, che l'unione era
2 entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 18/11/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
- i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- quanto alle disposizioni di natura economica, le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e non hanno avanzato pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può
che statuire conformemente a tale richiesta;
- si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti o di altro documento di identità valido per l'espatrio;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e CP_1 Parte_2
uniti in matrimonio in IG BR (CS) in data 4/04/2001 con atto trascritto
[...]
al n. 3, parte I, anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente
3 richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IG
BR (CS) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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