TRIB
Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 27/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2353/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2353 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
CASSINO (FR) VIA BARI N.9 , presso lo studio dell'Avv. CACCIOTTI ADELAIDE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.08.2015 in ROCCASECCA (FR) e di aver avuto durante la convivenza la figlia (il 16.06.2013) , hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei Per_1
coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili 350,00 da versarsi entro il giorno 10 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2353 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.02.2025,
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ROCCASECCA (FR) il 01/08/2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VALLEROTONDA (FR) dell'anno 2015 , al n.1 , parte II, serie B ,
Uff.1;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale così costituito:
Dott. Virgilio Notari Presidente
Dott.ssa Michela Grillo Giudice est.
Dott. Lorenzo Sandulli Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto: separazione consensuale, nel proc. n. 2353 /2024 V.G., promosso, con ricorso proposto congiuntamente, da
, nato in [...] il [...], Parte_1
, nata in [...] il [...], entrambi elettivamente domiciliati in Parte_2
CASSINO (FR) VIA BARI N.9 , presso lo studio dell'Avv. CACCIOTTI ADELAIDE che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 26.02.2025
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.10.2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 1.08.2015 in ROCCASECCA (FR) e di aver avuto durante la convivenza la figlia (il 16.06.2013) , hanno chiesto che il Collegio dichiari la separazione consensuale dei Per_1
coniugi.
Nelle successive fasi del giudizio i ricorrenti hanno reiterato le istanze presenti nell'atto. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole (affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno;
un obbligo di mantenimento a carico del padre a favore della figlia di euro mensili 350,00 da versarsi entro il giorno 10 del mese, oltre il 50% delle spese straordinarie;
le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento). Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2353 /2024, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, con l'intervento del
Pubblico Ministero, visti gli artt. 473 bis 51 s.s. c.p.c., così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi sopra indicati ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso congiunto, confermato dalle parti con note scritte per l'udienza del
26.02.2025,
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile competente la relativa annotazione come per legge
(matrimonio contratto in ROCCASECCA (FR) il 01/08/2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VALLEROTONDA (FR) dell'anno 2015 , al n.1 , parte II, serie B ,
Uff.1;
3) compensa le spese di lite;
Così deciso in Cassino, nella camera di consiglio del 26/02/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
(dott.ssa Michela Grillo) (dott. Virgilio Notari)