Sentenza 28 agosto 1999
Massime • 1
Il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula non soltanto l'accertamento della sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. In particolare, se il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca dell'assegno divorzile è necessario procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento, la circostanza che l'ex coniuge titolare dell'assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati e del tutto idonei a conservargli il tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio.
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- 2. Assegno divorzile: miglioramento delle condizioni economiche e revisioneAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 4 settembre 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/1999, n. 9056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9056 |
| Data del deposito : | 28 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Angelo SPIRITO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA PA, elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 62, presso l'avvocato VINCENZO MICHELI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DI IO BI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DANTE 12, presso l'avvocato ENNIO TRANI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il 21/11/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/04/99 dal Consigliere Dott. Angelo SPIRITO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Micheli, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Trani, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Latina, con decreto reso il 15 gennaio 1996, nel respingere la domanda del sia. PA IA diretta ad essere esonerato dall'assegno divorzile per sopravvenuta adeguatezza dei mezzi economici dell'ex moglie AN Di IO (dalla quale s'era divorziato nel 1989), accolse la domanda riconvenzionale di quest'ultima, diretta all'aumento dell'assegno stesso, che venne così portato da L. 500.000 a L. 800.000 mensili. E Tribunale sostenne al riguardo che, mentre le condizioni della Di IO non erano mutate medio tempore, quelle del IA erano invece migliorate, per avere egli frattanto ereditato dalla madre numerosi immobili. Il provvedimento del Tribunale fu impugnato, con reclamo innanzi alla Corte d'appello di Roma, dal IA, il quale sostenne che, diversamente da quanto ritenuto dai primi giudici, il reddito della donna si era nel frattempo incrementato, per avere ella conseguito un'occupazione a reddito fisso (L.
1.600.000 mensili), nonché ricevuto in donazione dal padre un appartamento.
La Corte romana, con il decreto depositato il 21 novembre 1996, accolse in parte il reclamo del IA, dichiarandolo non tenuto a versare l'aumento stabilito dal Tribunale, bensì l'importo (L. 500.000 mensili) che era stato originariamente stabilito. A fondamento della propria decisione, la Corte romana ha sostenuto che la sopravvenuta stabilità lavorativa della donna e l'acquisizione da parte sua dell'appartamento adibito a propria abitazione non costituiscono circostanze tali da far venir meno l'inadeguatezza dei suoi mezzi di vita. Si tratta, infatti, di miglioramenti che hanno diminuito la precedente insufficienza economica, ma che, per la loro obiettiva modestia, non hanno consentito alla Di IO di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Ciò in quanto il reddito da lavoro è obiettivamente modesto ed i vantaggi dell'alloggio in proprietà "sono di molto ridimensionati dai notori oneri anche fiscali che quest'ultima notoriamente comporta". In conclusione, secondo il giudice d'appello ne' la sopravvenuta eredità materna dell'uomo, ne' ali incrementi matrimoniali della donna hanno costituito mutamenti giuridicamente rilevanti ai fini della revisione dell'assegno divorzile originariamente liquidato.
Il IA propone ora ricorso per la cassazione del citato decreto della Corte d'appello di Roma, svolgendo due motivi. Resiste la Di IO con controricorso.
Motivi della decisione
Procedendo all'esame dei motivi di ricorso, va preliminarmente osservato che il decreto con il quale la Corte d'appello provvede sul reclamo delle parti alla revisione dell'assegno di divorzio è ricorribile per cassazione, ex art. 111 Cost., solo per violazione di legge. Di conseguenza, il vizio di motivazione è deducibile soltanto quando si traduca nella mancanza della motivazione stessa, per radicale carenza della medesima, con la conseguenza della nullità del provvedimento per mancanza di un requisito di forma indispensabile al sensi dell'art. 737 c.p.c., ovvero quando essa si estrinsechi in argomentazioni del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi del provvedimento impugnato (motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque obiettivamente incomprensibili (motivazione perplessa), sempre che tali vizi emergano dal provvedimento in sè, senza alcuna possibilità di verifica della sufficiente razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie (tra le tante, cfr. Cass. 27 marzo 1997, n. 2731; 5 febbraio 1997, n. 1084). Nel primo motivo di ricorso il IA - lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 10 della legge n. 74 del 1987 - sostiene che il giudice di merito, con la sua "salomonica" decisione, ha errato nel ritenere che il conseguimento dello stabile impiego retribuito e l'acquisizione per atto di liberalità della casa d'abitazione non costituiscano per la donna mutamenti giuridicamente rilevanti ai fini della revisione dell'assegno divorzile. Aggiunge che la questione non impinge esclusivamente nel fatto, ma prospetta un errore di diritto, in quanto la nuova situazione patrimoniale della Di IO toglie il fine assistenziale all'assegno di mantenimento fissato, divenuto ormai puramente locupletativo, anche in considerazione dell'assenza di prole e della breve durata del matrimonio.
Nel secondo motivo di ricorso - con il quale si lamenta la contraddittorietà della motivazione - vengono ribadite, sotto quest'altra prospettiva, le medesime circostanze di cui al precedente motivo.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Costituisce patrimonio indiscusso della giurisprudenza di questa Corte regolatrice il principio (peraltro, richiamato nel decreto impugnato) secondo cui il provvedimento di revisione dell'assegno divorzile postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma anche la idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti. Nella particolare ipotesi in cui il motivo di revisione si palesi di consistenza tale da condurre alla revoca, tout court, dell'assegno divorzile, è indispensabile, poi, procedere al rigoroso accertamento della effettività dei predetti mutamenti e verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra essi e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi, onde dedurne, con motivato convincimento la circostanza che l'ex coniuge titolare dell'assegno abbia acquisito la disponibilità di mezzi adeguati e del tutto idonei a conservargli un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio (tra le più recenti, cfr. Cass.29 agosto 1998, n. 8654). A tale principio s'è correttamente attenuta la Corte territoriale allorquando ha ritenuto che la sopravvenuta stabilità lavorativa della Di IO e l'acquisizione in proprietà dell'abitazione non costituiscano circostanze tali da far venir meno l'inadeguatezza dei suoi mezzi di vita (inadeguatezza ritenuta sussistente sin dalla sentenza di divorzio del 1990). Le ragioni tratte a base di questo convincimento sono state alà viste in precedenza: lo stipendio percepito dalla donna è obiettivamente modesto;
i vantaggi dell'alloggio in proprietà sono di molto ridimensionati dagli oneri, anche fiscali che la proprietà comporta;
si tratta di miglioramenti che hanno diminuito la precedente inadeguatezza economica della donna, ma che non le hanno consentito di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio;
in conclusione, ne' l'eredità materna ricevuta dal IA, ne' i miglioramenti conseguiti dalla Di IO hanno costituito mutamenti giuridicamente rilevanti ai fini della revisione dell'assegno divorzile.
La valutazione risulta, quindi, correttamente compiuta in relazione alla globale situazione, sia processuale, sia sostanziale. Laddove, infatti, il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla donna un aumento dell'assegno, in ragione dell'eredità materna conseguita dall'uomo, quello d'appello, per un verso, esclude che la sopravvenuta eredità possa incidere sul rapporto e, per altro verso, riconosce l'immutata inadeguatezza di mezzi della donna. Decisione, dunque, incensurabile, sia perché conforme a diritto, sia perché espressa con una motivazione congrua e logica, che sfugge (in relazione al ricorso proposto ex art. 111 Cost.) al controllo di questa Corte. Sussistono i giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Per questi motivi
La Corte respinge il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 agosto 1999