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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 119/2025 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE V - CONCORSUALE
Il Tribunale composto dai sig.ri Magistrati:
Dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
Dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
Dott. Cristian Soscia Giudice rel.
Ha pronunciato in Camera di Consiglio, la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 119/2025 per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della società SAN MINIATO GESTIONI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in EL NT (FI), Piazza VII marzo n. 2B.
Con istanza depositata il 2.4.2025 la società in epigrafe, rilevando di non essere in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni, ha chiesto in proprio l'apertura della liquidazione giudiziale.
*******
Deve procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in proprio della San
Miniato Gestioni s.r.l.
Premesso che:
- nel vigore della legge fallimentare, l'istanza di fallimento in proprio doveva essere presentata dall'organo dotato di rappresentanza legale «senza necessità della preventiva
autorizzazione dell'assemblea o dei soci, non trattandosi di un atto negoziale né di un atto di
1 straordinaria amministrazione, ma di una dichiarazione di scienza, peraltro doverosa, in quanto
l'omissione risulta penalmente sanzionata» (Cass., sent. n. 19983/2009)
- tale orientamento può essere confermato anche nel caso di apertura di liquidazione giudiziale;
- nel caso di specie l'istanza è stata presentata dal sig. Fabrizio AR, liquidatore e legale rappresentante della società.
Venendo al merito, sono accertati in primo luogo:
− la natura di impresa commerciale della società, avente ad oggetto l'attività di realizzazione e gestione di opere pubbliche;
− il superamento del limite stabilito dall'art. 49, ultimo comma C.C.I., tenuto conto della sussistenza di debiti verso L'Avvenire Soc. Coop. in LCA per quasi 4 milioni di euro in virtù di sentenza del tribunale di Firenze del 16.9.2024 passata in giudicato, e verso il
Comune di San Miniato per circa 8,3 milioni di euro in virtù di sentenza della Corte di
Appello di Roma del 18.12.2023 (impugnata per cassazione);
− il superamento delle soglie dimensionali negli esercizi rilevanti.
Quanto alla sussistenza del presupposto dello stato d'insolvenza, secondo il prevalente orientamento della dottrina e della giurisprudenza, la valutazione dello stesso va compiuta in modo oggettivo (attraverso una molteplicità di fatti esteriori idonei a dimostrare l'incapacità
dell'imprenditore a soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), indipendentemente dall'accertamento delle cause e dell'imputabilità delle stesse all'imprenditore (Cass. SS.UU., sent.
n. 115/2001, Cass., sent. n. 4789/2005).
Con riferimento alla società in liquidazione, la giurisprudenza di legittimità ritiene che la valutazione giudiziale di insolvenza debba essere diretta unica unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Cass. civ. sent. nn. 13644/13 15442/2011 e 21834/2009). La valutazione deve essere compiuta tenendo conto delle concrete possibilità di realizzo e della relativa tempistica, non
2 essendo questione secondaria il ritardo spropositato nella realizzazione del proprio credito (Cass.
civ. ord. n. 24948/2019).
Nel caso di specie, i debiti in capo alla società ammontano attualmente a circa 13 milioni di euro,
mentre le attività sono pari a circa 3,7 milioni di euro. È evidente come, allo stato, la società non sia in grado di soddisfare integralmente i creditori sociali;
d'altro canto, l'aleatorietà della causa nei confronti del Comune di San Miniato, in mancanza di ulteriori elementi, non consente di poter esprimere una prognosi positiva sull'esito del giudizio (che al momento vede soccombente la San
Miniato, condannata al pagamento di oltre 8 milioni di euro), che comporterebbe, ove accolte le ragioni della società, il venir meno della grossa parte dei debiti societari.
Ricorrono pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa in epigrafe.
Quanto alla richiesta di applicazione delle misure protettive, la stessa è assorbita.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 E 121, C.C.I.,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di SAN MINIATO GESTIONI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE, con sede legale in EL NT (FI), Piazza VII marzo n. 2B, n. REA FI
– 555097, P.IVA 05548360485 e, per l'effetto:
nomina
giudice delegato il dott. Cristian Soscia e curatore la dott.ssa Adelaide Di Tullio, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130
u.c., CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213, CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza
il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
3 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina
al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce
il giorno 30 settembre 2025, ore 10,00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al giudice delegato;
assegna
il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società
sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria,
saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà
altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala
4 al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone
la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115;
dispone
che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale,
comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Firenze, nella Camera di Consiglio del 9 aprile 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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