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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 4531/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4531/2023
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
FARINA GIANLUCA CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Christian Faggella Pellegrino
APPELLATO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Entro i termini del 23.01.2025 e del 13.02.2025, concessi ex art. 127 ter cpc in sostituzione delle rispettive udienze già fissate per detti giorni, nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante la regolare comunicazione alle parti dei decreti ex art. 127 ter cpc sostitutivi delle udienze del 23.01.2025 e del 13.02.2025 (alla quale la causa era stata rinviata ex artt. 309 e 181 cpc), nessuna parte depositava le note sostitutive di trattazione scritta.
All'esito della scadenza del termine per note sostitutive della predetta udienza del 13.02.2025, corrispondente alla data dell'udienza, la causa veniva quindi rimessa dal consigliere istruttore al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 ult. comma cpc.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc.
Di conseguenza, per effetto delle predette modifiche introdotte all'art. 181 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc e 309 cpc, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.02.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere
dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 4531/2023
promossa da:
CF: rappresentato dall'avv. Parte_1 C.F._1
FARINA GIANLUCA CF: C.F._2
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_1 P.IVA_1
Christian Faggella Pellegrino
APPELLATO
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI: Entro i termini del 23.01.2025 e del 13.02.2025, concessi ex art. 127 ter cpc in sostituzione delle rispettive udienze già fissate per detti giorni, nessuna parte depositava note di trattazione scritta.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nonostante la regolare comunicazione alle parti dei decreti ex art. 127 ter cpc sostitutivi delle udienze del 23.01.2025 e del 13.02.2025 (alla quale la causa era stata rinviata ex artt. 309 e 181 cpc), nessuna parte depositava le note sostitutive di trattazione scritta.
All'esito della scadenza del termine per note sostitutive della predetta udienza del 13.02.2025, corrispondente alla data dell'udienza, la causa veniva quindi rimessa dal consigliere istruttore al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 352 ult. comma cpc.
Orbene va premesso che il presente giudizio risulta pendente in primo grado da epoca successiva alla data del 25 giugno 2008, di entrata in vigore del d.l. n.
112 del 2008, poi convertito nella legge n. 133 del 2008, per cui trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 181 cpc, in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc.
Di conseguenza, per effetto delle predette modifiche introdotte all'art. 181 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter comma 4 cpc e 309 cpc, per i motivi innanzi esposti, va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Quanto alla forma che deve rivestire tale provvedimento, trattandosi di decisione collegiale di questa Corte, l'estinzione opera di diritto e va dichiarata d'ufficio con sentenza da parte del collegio, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di ciascuna delle parti costituite che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
pagina 2 di 3 La Corte d'Appello di Napoli, settima sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello in oggetto, così provvede:
a) Visti gli artt. 309, 181 e 127 ter comma 4 cpc, dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello ordinando la cancellazione della causa dal ruolo;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino definitivamente a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso in Napoli il 14.02.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott. Aurelia D'Ambrosio
pagina 3 di 3