Sentenza 14 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 14/05/2021, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/05/2021
N. 00636/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01501/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1501 del 2007, proposto da
Sfoggiatech S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Cattarinussi e Marco Durigon, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;
contro
Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
- Ministero della Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento
parziale dei verbali nn. kk 314927 e kk 315641, emessi dall'ISPESL nei confronti della Vinicola di Bastia B.B. s.r.l., in data 3/04/2007, e aventi ad oggetto la verifica, con esito di non conformità al D.M. n. 329/04, dell'installazione di attrezzature a pressione fabbricate dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
Vista la memoria del 8 marzo 2021, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con ricorso depositato in data 1° agosto 2007 la società ricorrente ha impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe;
che si è costituito in giudizio l’Ente resistente contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto;
che all’esito dell’udienza straordinaria del 11 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione:
che con memoria depositata in data 8 marzo 2021 la società ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso;
che, pertanto, quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile;
che le spese di lite devono essere integralmente compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe La Greca, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Giuseppe La Greca |
IL SEGRETARIO