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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/05/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
N. 91/2024 R.G.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in (89036) Parte_1
Brancaleone, via Milite Ignoto snc, cod. fisc. nella qualità di erede C.F._1
di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
in Locri (RC) il 20.4.2020, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), via Privata
Schirripa n. 5, presso lo studio del difensore, Avv. Anna Maria Nobile (cod. fisc. – C.F._2
PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede ON
legale e direzione generale in Milano via Ignazio Gardella n. 2, elettivamente domiciliata presso l'avv. Demetrio Fusaro, in Reggio Calabria, via Placido Geraci n. 3, con domicilio digitale alla pec Email_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO , nato a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_2
Contrada Caldara snc, cod. fisc. con domicilio digitale alla pec C.F._3
Email_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 536/2023 del 4.10.2023, emessa nella causa n. 1805/2019 R.G. e notificata il 19.1.2024,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto che gli appellati e ON
, benché ritualmente citati in appello, non si sono costituiti nel presente Controparte_2
grado di giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci,
§
Con l'atto di appello di cui trattasi, ha impugnato la sentenza in oggetto, Parte_1 limitatamente alla condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società assicuratrice nonché al pagamento integrale delle spese di CTU CP_1
e ne ha chiesto la riforma in parte qua e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado comprese quelle della esperita CTU;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A tal fine, l'appellante indicava l'udienza del 17.6.2024, differita all'udienza del 14.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del
Consigliere istruttore ritualmente comunicato.
In data 10.6.2024, l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle parti appellate.
In data 11.1.2025, la stessa appellante ha depositato note di trattazione, nelle quali ha ribadito che, dopo la notifica dell'atto di appello nonché dopo l'iscrizione a ruolo della causa, la signora n.q. e la società assicuratrice Parte_1 Controparte_3
raggiungevano un accordo transattivo in ordine alle spese processuali;
pertanto,
l'appellante non ha più interesse a proseguire il giudizio d'appello. Dunque, la rinuncia all'appello proposto è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché l'appellata non è costituita e neppure è costituito il signor
pag. 2/4 , altra parte appellata, già contumace nel giudizio di primo grado;
Controparte_2 inoltre, il difensore dell'istante ha ricevuto, con la procura ad litem in atti, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio. Detta rinuncia, unitamente alla prova di notifica della stessa alle altre parti appellate è già stata depositata telematicamente in data 10.6.2024.
Pertanto, l'avv. Nobile, nell'interesse della signora , chiede che l'On.le Parte_1
Corte d'Appello adita Voglia, a norma dell'art. 306 cpc, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo con la , dichiarare la Controparte_4
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§
In diritto, si osserva che, nel caso in cui, nel corso del giudizio, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sull'impugnazione e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta della stessa. (Arg. da Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n.8980).
Si rileva altresì che, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi “dall'individuare chi sarebbe stato soccombente” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 30728 del 26/11/2019, rv. 656226 – 01, la quale richiama anche Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
Non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di norma applicabile ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non nel diverso caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cfr. ancora Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 30728 del 26/11/2019 e Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
§
pag. 3/4 Preso atto di quanto sopra e della contumacia delle parti appellate, deve essere quindi dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e;
ON Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
N. 91/2024 R.G.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori magistrati:
Dott. Natalino Sapone – Presidente
Dott. ssa Federica Rende – Consigliera
Dott. Alessandro Liprino – Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello indicata in epigrafe, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in (89036) Parte_1
Brancaleone, via Milite Ignoto snc, cod. fisc. nella qualità di erede C.F._1
di nato a [...] il [...] e deceduto Persona_1
in Locri (RC) il 20.4.2020, elettivamente domiciliata in Bovalino (RC), via Privata
Schirripa n. 5, presso lo studio del difensore, Avv. Anna Maria Nobile (cod. fisc. – C.F._2
PEC: Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante p.t., con sede ON
legale e direzione generale in Milano via Ignazio Gardella n. 2, elettivamente domiciliata presso l'avv. Demetrio Fusaro, in Reggio Calabria, via Placido Geraci n. 3, con domicilio digitale alla pec Email_2
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE' CONTRO , nato a [...] il [...] e residente a [...], Controparte_2
Contrada Caldara snc, cod. fisc. con domicilio digitale alla pec C.F._3
Email_3
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: Appello avverso la Sentenza del Tribunale di Locri, Sezione civile, n. 536/2023 del 4.10.2023, emessa nella causa n. 1805/2019 R.G. e notificata il 19.1.2024,
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre dare atto che gli appellati e ON
, benché ritualmente citati in appello, non si sono costituiti nel presente Controparte_2
grado di giudizio e, pertanto, devono essere dichiarati contumaci,
§
Con l'atto di appello di cui trattasi, ha impugnato la sentenza in oggetto, Parte_1 limitatamente alla condanna dell'odierna appellante al pagamento delle spese di lite in favore della società assicuratrice nonché al pagamento integrale delle spese di CTU CP_1
e ne ha chiesto la riforma in parte qua e, per l'effetto, disporre la compensazione delle spese di giudizio di primo grado comprese quelle della esperita CTU;
con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario. Ha chiesto altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
A tal fine, l'appellante indicava l'udienza del 17.6.2024, differita all'udienza del 14.1.2025, sostituita con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto del
Consigliere istruttore ritualmente comunicato.
In data 10.6.2024, l'appellante ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio notificato alle parti appellate.
In data 11.1.2025, la stessa appellante ha depositato note di trattazione, nelle quali ha ribadito che, dopo la notifica dell'atto di appello nonché dopo l'iscrizione a ruolo della causa, la signora n.q. e la società assicuratrice Parte_1 Controparte_3
raggiungevano un accordo transattivo in ordine alle spese processuali;
pertanto,
l'appellante non ha più interesse a proseguire il giudizio d'appello. Dunque, la rinuncia all'appello proposto è efficace di per sé e tale deve essere dichiarata, non necessitando di accettazione, anche perché l'appellata non è costituita e neppure è costituito il signor
pag. 2/4 , altra parte appellata, già contumace nel giudizio di primo grado;
Controparte_2 inoltre, il difensore dell'istante ha ricevuto, con la procura ad litem in atti, espresso potere di rinunciare agli atti del giudizio. Detta rinuncia, unitamente alla prova di notifica della stessa alle altre parti appellate è già stata depositata telematicamente in data 10.6.2024.
Pertanto, l'avv. Nobile, nell'interesse della signora , chiede che l'On.le Parte_1
Corte d'Appello adita Voglia, a norma dell'art. 306 cpc, essendo venuta meno la materia del contendere a seguito dell'accordo transattivo con la , dichiarare la Controparte_4
cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
§
In diritto, si osserva che, nel caso in cui, nel corso del giudizio, le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sull'impugnazione e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta della stessa. (Arg. da Cass. civ., Sez. un., 11/04/2018, n.8980).
Si rileva altresì che, ove le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, domandando la cessazione della materia del contendere, può essere disposta la compensazione integrale delle spese, anche a prescindere da una espressa richiesta in tal senso delle parti medesime, poiché pure il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito alla Corte di cassazione ad astenersi “dall'individuare chi sarebbe stato soccombente” (Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 30728 del 26/11/2019, rv. 656226 – 01, la quale richiama anche Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
Non sussistono, infine, i presupposti per porre a carico dei ricorrenti l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, art. 13, comma 1 quater, trattandosi di norma applicabile ai casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non nel diverso caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere (Cfr. ancora Cass. civ., Sez. 3, Sent. n. 30728 del 26/11/2019 e Cass. Sez. Un., sent. n. 8090 del 2018, cit.).
§
pag. 3/4 Preso atto di quanto sopra e della contumacia delle parti appellate, deve essere quindi dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia degli appellati e;
ON Controparte_2
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 9.5.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Alessandro Liprino Natalino Sapone
pag. 4/4