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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/11/2025, n. 2281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2281 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2202/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Tortora con cui elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla Via Francesco Baracca
n.6 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni con cui elettivamente domicilia come in atti
Resistente
Oggetto: diritto alla pensione anticipata per lavoratori che svolgono attività usuranti, disciplinata dall'art. 1 e ss. del d.lgs. n. 67 del 2011
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio CP_2 diritto al riconoscimento del beneficio pensionistico anticipato previsto per i lavoratori usuranti ex dlgs. 67/2011. In particolare, il ricorrente deduce che in data
10.09.2021 presentava domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi e pesanti, specificando di svolgere attività di conducente autotrasportatore di ditta individuale e che, esperito invano ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego dell' adiva il Tribunale di Torre Annunziata CP_2 in funzione di Giudice del lavoro onde ottenere il riconoscimento dell'invocato beneficio. L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_2 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Rileva il Giudicante che, come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente non rientra tra quei lavoratori in favore dei quali è espressamente prevista l'erogazione del beneficio del pensionamento anticipato.
La normativa sopraccitata ha infatti previsto il beneficio esclusivamente per il conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, tale da giustificare un pensionamento anticipato.
Dagli atti di causa emerge che il ha svolto attività di autotrasportatore di una Pt_1 individuale e non risulta in alcun modo provato lo svolgimento di lavoro notturno che possa legittimare l'accesso al pensionamento anticipato.
Peraltro, come si evince dall'ECOcert e dall'estratto contributivo versato in atti dalla difesa dell' , parte ricorrente difettava del requisito contributivo Controparte_3 necessario (35 anni) in quanto aveva al 31.08.2021, 33 anni e 26 settimane di anzianità
e avrebbe raggiunto i 35 anni di anzianità lavorativa solo in data 28.02.2023, dunque al di fuori del periodo indicato nella domanda amministrativa (“nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022”).
Pertanto, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti, è emerso che nella fattispecie in esame difettano i presupposti soggettivi e contributivi per poter accedere al beneficio invocato.
Deve evidenziarsi che la normativa che ha introdotto la prestazione in parola deve considerarsi di carattere eccezionale e come tale non può essere interpretata analogicamente o in maniera estensiva motivo per cui le disposizioni di cui al D.lgs.
67/2011 possono trovare applicazione solo nei casi espressamente previsti, quindi esclusivamente con riferimento alle categorie di lavoratori specificamente indicate.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta a rimborsare all' le spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto CP_2 introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, di un reddito inferiore a due volte il reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, 77 e 92 del decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 CP_2 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 19/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di
Giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17/11/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
2202/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
(c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Tortora con cui elettivamente domicilia in Battipaglia (SA) alla Via Francesco Baracca
n.6 ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Filippo Doni con cui elettivamente domicilia come in atti
Resistente
Oggetto: diritto alla pensione anticipata per lavoratori che svolgono attività usuranti, disciplinata dall'art. 1 e ss. del d.lgs. n. 67 del 2011
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' l'accertamento e la declaratoria del proprio CP_2 diritto al riconoscimento del beneficio pensionistico anticipato previsto per i lavoratori usuranti ex dlgs. 67/2011. In particolare, il ricorrente deduce che in data
10.09.2021 presentava domanda di certificazione per il riconoscimento del beneficio derivato da lavori faticosi e pesanti, specificando di svolgere attività di conducente autotrasportatore di ditta individuale e che, esperito invano ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego dell' adiva il Tribunale di Torre Annunziata CP_2 in funzione di Giudice del lavoro onde ottenere il riconoscimento dell'invocato beneficio. L si è costituito e ha insistito per il rigetto della domanda, con varie CP_2 argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda del ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Rileva il Giudicante che, come risulta dalla documentazione prodotta, il ricorrente non rientra tra quei lavoratori in favore dei quali è espressamente prevista l'erogazione del beneficio del pensionamento anticipato.
La normativa sopraccitata ha infatti previsto il beneficio esclusivamente per il conducente di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, tale da giustificare un pensionamento anticipato.
Dagli atti di causa emerge che il ha svolto attività di autotrasportatore di una Pt_1 individuale e non risulta in alcun modo provato lo svolgimento di lavoro notturno che possa legittimare l'accesso al pensionamento anticipato.
Peraltro, come si evince dall'ECOcert e dall'estratto contributivo versato in atti dalla difesa dell' , parte ricorrente difettava del requisito contributivo Controparte_3 necessario (35 anni) in quanto aveva al 31.08.2021, 33 anni e 26 settimane di anzianità
e avrebbe raggiunto i 35 anni di anzianità lavorativa solo in data 28.02.2023, dunque al di fuori del periodo indicato nella domanda amministrativa (“nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2022”).
Pertanto, dall'attento scrutinio della documentazione prodotta in atti, è emerso che nella fattispecie in esame difettano i presupposti soggettivi e contributivi per poter accedere al beneficio invocato.
Deve evidenziarsi che la normativa che ha introdotto la prestazione in parola deve considerarsi di carattere eccezionale e come tale non può essere interpretata analogicamente o in maniera estensiva motivo per cui le disposizioni di cui al D.lgs.
67/2011 possono trovare applicazione solo nei casi espressamente previsti, quindi esclusivamente con riferimento alle categorie di lavoratori specificamente indicate.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta a rimborsare all' le spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto CP_2 introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione, nell'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, di un reddito inferiore a due volte il reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, 77 e 92 del decreto legislativo
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell Parte_1 CP_2 così provvede: rigetta la domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese del giudizio. CP_2
Così deciso in Torre Annunziata il 19/11/2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Emanuele Rocco