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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 23/12/2025, n. 2242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2242 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Tagliavini
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Guidetti e Andrea Maria Minerva
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione respinta,
In via Preliminare
Sospendere ai sensi dell'art 283/351 c.p.c, l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
n. 419/2023 (Rep. 821/2003).
NEL MERITO
In totale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare quanto segue: pagina 1 di 13 -Accertare e dichiarare avverata, per i motivi di cui agli atti in primo e secondo grado, direttamente ovvero ai sensi dell'art 1359 c.c., la condizione sospensiva posta nell'art 3 della promessa di vendita del 03.11.2016 sottoscritto tra ed i Sig.ri ovvero dichiarare comunque la rinuncia dell'attuale Parte_1 Parte_2 appellato di avvalersi di tale condizione, ovvero la nullità della stessa in quanto meramente potestativa ai sensi dell'art 1355 c.c.
- Accertare e dichiarare pertanto la legittimità del recesso contrattuale esercitato da ai sensi Parte_1 dell'art 1385 c.c. con ritenzione della caparra di Euro 50,000,00, posto l'inadempimento contrattuale dei promissari acquirenti della promessa di vendita del 03.11.2016.
- Dichiarare pertanto in ogni caso invalido ed illegittimo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in favore di n, 343/2022, disponendone la revoca con la riforma della CP_1 sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di Giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui il Giudice adito non ritenesse di voler riformare la sentenza di primo grado “per tabulas”, in base ai documenti prodotti dalle parti, si ribadisce la richiesta di ammissione delle prove per testi dedotte negli atti di primo grado, che si ricopiano sotto (con correzione della numerazione formalmente in alcuni punti errata nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Si specifica comunque che la richiesta in ordine a tali prove è stata ribadita nel verbale di udienza della precisazione delle conclusioni in primo grado:
1) “Vero che nell'agosto del 2016 i Sig.ri ed contattavano in CP_1 Testimone_1 Parte_1 quanto interessati a acquistare, per conto di società comune, immobile appartenente alla medesima, in Loc.
Pieve Modolena, per utilizzarlo come punto per vendita al dettaglio di motoveicoli e prodotti affini e complementari.”
2) “Vero nel settembre del 2016, su richiesta dei Sig.ri e la società faceva lavori di CP_1 Tes_1 Pt_1 ristrutturazione di detto immobile, senza procedere per il momento a fatturazione posto che Sig.ri e CP_1 circa la reale intenzione di acquisire l'immobile attraverso società Parte_3 comune”.
3) “Vero che il Sig. dichiarava di essere socio della società OC Moto SR, con sede in CP_1
Quattro CA (RE), concessionaria esclusiva del marchio KTM nella provincia di Reggio, ed intendeva vendere attraverso tale società motoveicoli con tale marchio presso il punto vendita a Reggio Emilia”.
4) “Vero che in seguito a trattativa i Sig.ri e firmavano in data 03.11.2016 con CP_1 Tes_1 Parte_1 promessa di vendita vincolante e condizionata che si rammostra, con la quale venivano fissati termini per la vendita nello stato in cui si trovava dell'immobile ivi indicato ( doc. n. 13 dell'opponente, n. 1 in appello)”.
5) “ Vero che nello tesso periodo i Sig.ri e negoziavano con la società le CP_1 Tes_1 Parte_4 opere da effettuare per completare l'immobile di cui sopra, in modo da renderlo definitivamente idoneo pagina 2 di 13 allo scopo per il quale intendevano acquistarlo”.
6) “ Vero che in data 03.11.2016, oltre alla promessa di vendita firmata con i Sig.ri e Parte_1 Tes_1 firmavano il contratto di appalto che si rammostra ( doc. n. 10 dell'opponente, doc. n. 2 in appello), CP_1 con il quale incaricavano la ditta di effettuare i lavori di completamento ivi descritti Parte_4 all'interno dell'immobile di proprietà in Loc. Pieve Modolena di Reggio Emilia, oggetto della Parte_1 promessa di vendita”.
7) “Vero che entro il 23.11.2016 il Sig. ed il Sig. riconoscevano di poter commercializzare CP_1 Tes_1 motoveicoli e prodotti con marchio KTM attraverso società comune, denominata OC Moto SR”.
8) “Vero che pochi giorni dopo, a fine novembre 2016, il Sig. informava della CP_1 Parte_1 necessità di dover trovare altro partner per procedere all'acquisto, non volendo il Sig. completare Tes_1
l'operazione, e incaricava il GE. quale intermediario per facilitare il completamento Controparte_2 dell'operazione”.
9) “ Vero che, posto che risultava che i promissari acquirenti potevano commercializzare il marchio KTM attraverso propria società, come dai medesimi ammesso, ad inizio dicembre 2016 incassava Parte_1
l'assegno di Euro 50.000,00 consegnato a titolo di caparra al momento della forma della promessa di vendita” .
10) “Vero che prima mettere all'incasso assegno di Euro 50.000,00 l'Arch. informava della CP_3 circostanza il Sig. senza che questi vi si opponesse”. CP_1
11) “Vero che ad inizio dicembre 2016 il Sig. informava la società nella persona CP_1 Parte_4 dell'amministratore Arch. di ritenere necessarie modifiche all'immobile ulteriori rispetto a Controparte_4 quelle di cui al contratto di appalto del 03.11.2016”.
12) “Vero che il Sig. unitamente alla richiesta di cui sopra a chiedeva a CP_1 Parte_4 Parte_1
[... uno sconto sul prezzo di vendita dell'immobile di cui alla promessa del 03.11.2016, dichiarando che allo stato non poteva procedere all'acquisto nei termini contrattuali entro il 31.01.2017”.
13) “Vero che la società insisteva comunque per la stipula dell'atto di rogito entro al prevista Parte_1 data del 31.01.2017 alle condizioni pattuite”.
14) “Vero che, su richiesta dell'avv. Stefania Martino per parte presso lo studio dell'avv. Geminio CP_1
Ruffini si svolgeva nel febbraio del 2017 incontro tra le parti, con presenza del Sig. dell'Arch. CP_1 sia per parte che nonché degli avvocati delle parti avv.to Martino e CP_3 Parte_4 Pt_1
Ruffini”.
15) “Vero che in detto incontro del febbraio 2017, di cui sopra, il Sig. insisteva per voler effettuare CP_1 modifiche nell'immobile quale condizione per concludere l'acquisto, pur ammettendo di poter commercializzare il marchio KTM con la propria società”.
16) “ Vero che le parti, ed in particolare il Sig. e non trovavano accordo circa i CP_1 Parte_4 pagina 3 di 13 lavori da effettuare e i costi relativi”.
17) “ Dica se veniva fornito alcun riscontro, da parte del Sig. o dal legale del medesimo, alla missiva CP_1 di recesso contrattuale inviata dell'avv. Ruffini in data 03.04.2017 per conto di Parte_1 Parte_5
[...
che si rammostra ( doc. 5 dell'opponente)”.
- Si indicano a testi:
1)Arch. ex amministratore ed ex socio di residente in [...], su tutti Controparte_4 Parte_1
i capitoli;
2) Dott. ex amministratore ed ex socio di residente in [...], su tutti Testimone_2 Parte_1
i capitoli;
3) GE. , residente in [...], su tutti i capitoli. Controparte_2
Conclusioni per l'appellato:
- dichiarare inammissibile - anche ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. – o comunque rigettare integralmente l'atto di appello della siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 419/2023, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in persona del Giudice
Unico Dott. Damiano Dazzi, in data 4 aprile 2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia trae origine da una “promessa di vendita condizionata”, stipulata in data
03/11/2016 tra da un lato (parte promittente venditrice) e Parte_1 CP_1
e dall'altro (parte promissaria acquirente), con la quale
[...] Testimone_1 Parte_1
aveva promesso di vendere ai Sig.ri e un immobile in corso di
[...] CP_1 Tes_1
costruzione sito nel Comune di Reggio Emilia, località Pieve Modolena, che sarebbe stato adibito, secondo espressa previsione contrattuale, ad “officina per riparazione e vendita di moto”.
L'efficacia del contratto preliminare era subordinata al verificarsi della condizione sospensiva prevista al punto 3) del contratto, rappresentata dall'ottenimento, da parte dei promissari acquirenti (“per sé, persone, enti o società da nominare”), di un “titolo per esercitare per la città di Reggio Emilia l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”, con la previsione che, qualora entro 20 gg. dalla pagina 4 di 13 firma del contratto (quindi entro il 23/11/2016), la parte promissaria acquirente “non avesse ottenuto alcun titolo autorizzativo di cui sopra”, il contratto si sarebbe considerato
“risolto” (art. 3 del contratto preliminare).
2. L'art. 6 della “la promessa di vendita condizionata” oggetto di causa prevedeva poi l'incasso, da parte di (promittente venditrice), di una caparra di € 50.000,00, Parte_1
“una volta verificata la condizione essenziale di cui al punto 3)”, e che, qualora la predetta condizione essenziale non si fosse verificata, la promittente venditrice avrebbe Parte_1
dovuto restituire l'assegno avuto in garanzia e le parti reciprocamente non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione (art. 6 del contratto preliminare).
Nelle premesse facenti “parte integrante e sostanziale del contratto”, e che ne avevano
“determinato il consenso”, si legge testualmente: “la presente promessa di vendita sarà valida ed efficace al verificarsi della condizione essenziale esplicitata al successivo punto 3).
3. Ciò posto, il promissario acquirente - affermando che la condizione CP_1
sospensiva di cui al punto 3) del preliminare non si fosse verificata, e che, in maniera indebita ed in violazione di quanto stabilito nell'art. 6 del contratto, avesse Parte_1
portato all'incasso, in data 02/12/2016, l'assegno di € 50.000,00 - otteneva il decreto ingiuntivo n. 343/2022 con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a Parte_1
di pagare, in favore di la somma di € 50.000,00, oltre interessi e spese del CP_1
procedimento monitorio.
4. La promittente venditrice si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1
revoca, affermando che la succitata condizione sospensiva si fosse verificata (ovvero che il vi avesse comunque rinunciato), e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1
validità e l'efficacia del contratto preliminare del 03/11/2016 ed il proprio diritto, previo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., di trattenere la già incassata caparra di € 50.000,00.
Il convenuto opposto (promissario acquirente , si costituiva in giudizio CP_1
ribadendo il mancato verificarsi della condizione sospensiva menzionata e chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo.
5. Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza oggi pagina 5 di 13 impugnata con la quale respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
6. Preliminarmente, il giudice di primo grado osservava che l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., fosse gravante sull'opponente, ossia sulla parte che, proprio in ragione del verificarsi della condizione, intendeva far valere il proprio diritto di trattenere la caparra incassata di € 50.000,00 affermando l'efficacia del contratto.
Ciò posto, il giudicante riteneva che l'opponente non avesse fornito prova del verificarsi della condizione sospensiva in esame, vale a dire prova del rilascio entro il termine del
23/11/2016 alla parte promissaria acquirente di un “titolo per esercitare per la città di
Reggio Emilia l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”, mentre, di contro, il convenuto opposto aveva fornito prova documentale del mancato avveramento della succitata condizione sospensiva, avendo prodotto una PEC del
21/09/2022 (doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta), nella quale la KTM aveva testualmente comunicato di non aver dato “delega, mandato, autorizzazione commerciale o qualsivoglia titolo al signor nel periodo indicato per esercitare per la città di Reggio Emilia CP_1
l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”.
7. Osservava inoltre il Tribunale che solo nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., aveva allegato che “la società da nominare”, che a norma Parte_1
del punto 3) avrebbe dovuto ottenere entro il 23/11/2016 l'autorizzazione KTM (evento condizionante), fosse la ON MO SRL, e che tale allegazione, oltre che tardiva, era anche infondata nel merito.
Rilevava il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la “società da nominare” (contemplata nel punto 3 del preliminare) non poteva di certo essere la
ON MO SRL, perché, come riconosciuto dalla stessa parte attrice e come risultava dalla pagina web di presentazione della ditta (documento 11 fasc. opponente),
ON MO SRL già dall'anno 2003, dunque ben prima del preliminare del
3/11/2016, era concessionaria in esclusiva per Reggio e Provincia del marchio KTM, e dunque non vi sarebbe stata alcuna ragione per i contraenti, al momento della stipula del pagina 6 di 13 preliminare (03/11/2016), subordinarne l'efficacia al rilascio (entro 20 gg. dalla firma del contratto) di una autorizzazione, se tale autorizzazione già c'era in capo alla società terza
OC SR sin dall'anno 2003.
Pertanto, l'autorizzazione in questione avrebbe dovuto essere ottenuta, in base alle previsioni contrattuali, dalla parte promissaria acquirente ivi indicata, ossia personalmente dai Sig.ri e (parte promissaria acquirente), ed era certo che essi non avessero CP_1 Tes_1
ottenuto detta autorizzazione nel termine contrattualmente previsto (23/11/2016), come comunicato dalla KTM nella PEC del 21/09/2022.
8. Accertato dunque che non vi era la prova dell'avveramento della condizione sospensiva, il giudice di primo grado osservava, inoltre, che il fatto dei quattro anni trascorsi tra la missiva 21.12.2016 del legale del con la quale si era sottolineato il mancato CP_1
avveramento della condizione sospensiva, e la diffida del 18.12.2020, non poteva considerarsi di per sé probante di una asserita rinuncia del ad avvalersi della CP_1
condizione sospensiva in esame, non risultando che il contratto preliminare del 03/11/2016 avesse mai avuto esecuzione, nemmeno parziale.
9. A tale riguardo, il giudicante riteneva che la e-mail del 29/11/2016 intercorsa tra l'arch. ed il che faceva riferimento ad “una nuova proposta planimetrica” e che era CP_3 CP_1
successiva alla scadenza del termine previsto per l'avveramento della condizione, si spiegava con le nuove trattative che erano state intavolate dalle parti successivamente alla scadenza del termine di verificazione della condizione sospensiva, e non era quindi sufficiente a dimostrare che avesse rinunciato, per comportamento concludente, ad avvalersi CP_1
della condizione sospensiva prevista al punto 3 del preliminare del 03/11/2016, né
l'opponente aveva inoltre provato che la parte promissaria acquirente avesse ammesso “di avere ricevuto, da chi ne aveva la capacità, consenso in merito alla concessione della licenza commerciale per quanto concerne il marchio KTM”, non potendo di certo assumere efficacia probatoria la missiva del 10.01.2017 prodotta dall'opponente al documento 8
(laddove il suo legale affermava: “essendosi verificata, per stessa ammissione dei Suoi Assistiti, la condizione essenziale …), trattandosi evidentemente di documento di formazione e provenienza unilaterali della stessa parte che sosteneva la tesi dell'avveramento della pagina 7 di 13 condizione, il cui contenuto, peraltro, era già era stato contestato in precedenza con missiva del legale del del 21.12.2016 e poi contestato nell'immediatezza anche con successiva CP_1
missiva del 12.01.2017.
10. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale dell'opponente, con la quale Parte_1
aveva chiesto di dichiarare la legittimità del proprio recesso ex art 1385 comma 2 c.c. e la legittimità della ritenzione della somma di € 50.000,00 a titolo di caparra, il Tribunale respingeva la domanda atteso che il recesso comunicato da con missiva del Parte_1
03/04/2017 era da considerarsi privo di effetti, in quanto esercitato con riferimento ad un contratto divenuto inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista al punto 3) del preliminare medesimo.
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si Parte_1
è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con modalità cartolari, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo l'appellante si duole che la sentenza impugnata sarebbe frutto di una distorta interpretazione degli atti di causa che avrebbe condotto a conseguenze erronee circa l'avveramento della condizione sospensiva che, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale, deve ritenersi del tutto avverata.
L'appellante deduce che in base alla promessa di vendita l'autorizzazione a commercializzare il marchio KTM doveva essere ottenuta da “Parte promissaria” che era costituita, dai “Sig.ri e , i quali “agiscono congiuntamente”. Quindi l'autorizzazione CP_1 Tes_1
doveva essere ottenuta congiuntamente “come parte promissaria, per sé, persone, enti o società da nominare” e al momento della firma della promessa, in data 03.11.2016, tale autorizzazione in capo alla “Parte promissaria”, non esisteva, in quanto (a differenza del Testimone_1 CP_1
non era socio della OC RO SR (già detentrice del marchio dal 2023).
13. Deduce ancora l'appellante che la “Parte promissaria” ha acquisito la possibilità di commercializzare il marchio KTM quando, in data 11.11.2016, anche è Testimone_1
entrato a far parte della predetta società, e il fatto che tale soggetto giuridico fosse già pagina 8 di 13 esistente al momento del preliminare e fosse già autorizzato a commercializzare il marchio non sarebbe rilevante, in quanto è solo al momento dell'ingresso del nella società Tes_1
OC Moto SR che può dirsi verificata la condizione sospensiva con l'acquisto per la parte promissaria acquirente ( e congiuntamente) della possibilità di CP_1 Tes_1
commercializzare il marchio KTM attraverso la OC Moto.
Si deduce che pertanto, anche se la “società da nominare” non è stata costituita ex novo, la stessa ha però mutato la propria compagine sociale con l'ingresso del realizzando Tes_1
appieno la condizione sospensiva, e che il tenore letterale del contratto, al paragrafo 3, sarebbe tale da non lasciare dubbi sul fatto che le parti contraenti volessero condizionare il contratto al fatto che i “Promissari acquirenti” avessero ottenuto l'autorizzazione, ovvero
“qualsivoglia titolo”, che gli permettesse di commercializzare il marchio KTM.
14. Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel ritenere che “l'autorizzazione avrebbe dovuto essere ottenuta, in base alle previsioni contrattuali, dalla parte promissaria acquirente ivi indicata, ossia personalmente dai Sig.ri e , perché invero l'autorizzazione è stata ottenuta dai CP_1 Tes_1
Sig.ri e costituiti in forma di società, come prevedeva e permetteva la CP_1 Tes_1
clausola contrattuale.
I promissari acquirenti, del resto, non avrebbero potuto ottenere l'autorizzazione, o qualsivoglia titolo atto alla commercializzazione del marchio KTM, “personalmente”, in quanto l'esercizio di un'attività commerciale esercitata congiuntamente da due soggetti deve necessariamente essere svolto in forma societaria e la OC Moto SR integrava perfettamente queste caratteristiche e costituiva il veicolo perfetto per considerare avverata la condizione di cui alla promessa di vendita.
Deduce inoltre l'appellante che i promissari acquirenti non avrebbero potuto nominare altra società se non la OC Moto SR, posto che poco dopo la firma della scrittura privata si erano trovati a detenere congiuntamente il 98% per cento della medesima, la quale era da oltre 10 anni concessionaria del marchio e aveva ovviamente sviluppato una articolata struttura commerciale.
15. Con il secondo motivo di appello la società lamenta la violazione dell'art 2697 Pt_1
c.c. deducendo che, nel caso di specie, l'appellato ha introdotto un procedimento monitorio pagina 9 di 13 affermando che la condizione sospensiva posta alla base del contratto di vendita “non si fosse verificata”, spettando quindi al medesimo provare detta circostanza in giudizio, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione della caparra versata, e non viceversa all'appellante dimostrare di aver diritto a ritenerla per l'avveramento della condizione sospensiva..
16. A tale riguardo deduce l'appellante che nel caso di specie sarebbe impossibile da parte di provare il verificarsi della condizione sospensiva, in quanto non vi sarebbe Parte_1
stata possibilità di sapere se la parte promissaria acquirente si fosse realmente attivata per chiedere l'autorizzazione a commercializzare il marchio KTM e se avesse ottenuto o meno tale concessione. Solo con riferimento alla OC Moto SR, l'appellante aveva potuto verificare l'avverarsi della condizione sospensiva, in quanto i dati societari, compresa la sua costituzione, sono pubblicamente accessibili;
in tutti gli altri casi, nell'impossibilità di riscontro, sarebbe stato onere della parte promissaria acquirente dimostrare di essersi attivata per ottenere il marchio KTM e di non averlo acquisito nel termine di cui al contratto;
diversamente opinando si sarebbe in presenza di una condizione nulla in quanto meramente potestativa, posto che i promissari acquirenti sarebbero stati liberi di determinarsi discrezionalmente decidendo a loro libero arbitrio se richiedere o meno l'autorizzazione alla concessione del marchio.
17. L'appellante deduce inoltre che la Pec con cui la ha comunicato di non aver CP_5
conferito alcuna autorizzazione al sig. a commercializzare le proprie moto CP_1
non dimostra alcunché, considerato che l'autorizzazione doveva essere concessa congiuntamente ai sig.ri e che necessariamente dovevano esercitarla non CP_1 Tes_1
individualmente, ma semmai in forma societaria.
18. Si deduce, inoltre, che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha considerato tardiva la deduzione riguardante la OC Moto SR indicata dalla Magazine come
“società da nominare” riconducibile ad entrambi i promissari acquirenti e detentrice del marchio KTM.
Deduce l'appellante che non vi è stata alcuna nuova domanda, né modifica del “thema decidendum”, da parte di con la memoria n. 2 dell'art. 183 c.p.c.; si sottolinea che si Pt_1
pagina 10 di 13 è sempre sostenuto in prima istanza, sin dall'atto introduttivo, che la condizione sospensiva si fosse verificata come da stessa ammissione dei promissari acquirenti e che questi fossero inadempienti alle obbligazioni di cui alla promessa di vendita;
le allegazioni effettuate e i documenti prodotti con la seconda memoria erano funzionali a confermare le deduzioni iniziali, e a delinearne i contorni di fatto;
non vi sono state indicazioni di “nuovi fatti”, nel senso di fatti costitutivi, non si tratta di attività “”assertiva” ma di attività “asseverativa”, cioè diretta a rappresentare i mezzi di prova a supporto dell'asserzione, ovvero l'avveramento della condizione sospensiva.
L'appellante ha, inoltre, riproposto le difese spiegate nel primo grado di giudizio circa la validità del contratto preliminare e del recesso.
19. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono infondati.
Innanzitutto, osserva la Corte che nell'ipotesi di contratto sottoposto a condizione sospensiva l'onere di provare l'avveramento della condizione grava sulla parte che ha interesse ad affermare che la stessa si è verificata, e non viceversa.
Il principio è stato ribadito anche con la recente sentenza della Corte di Cassazione, (n.
27124 del 18 ottobre 2024) che ha testualmente affermato: “L'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della fictio (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 19/09/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 10844 del 18/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 3905 del 06/12/1968).…….La parte avente interesse contrario all'avveramento della condizione deve essere individuata avuto riguardo alla natura del negozio condizionato e alla posizione in esso assunta dalle parti, non rilevando che una di esse tragga vantaggio immediato e diretto dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5360 del 05/11/1985). Sicché l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione, conseguendone che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della pagina 11 di 13 fattispecie negoziale attributiva del diritto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021; Sez.
3, Sentenza n. 25597 del 14/12/2016).”
E ancora “In ogni caso, spetta alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2762). (Cass. ord. n. 31728 del 04/11/2021).
20. Per giurisprudenza costante spetta quindi al creditore che ha interesse al verificarsi della condizione dimostrare che la stessa si è verificata o che non si è verificata per causa imputabile al debitore e nella fattispecie in esame la società non ha dimostrato che Pt_1
la condizione sospensiva si era effettivamente verificata con l'ottenimento da parte dei promissari acquirenti, nel termine indicato nel contratto, del titolo autorizzativo per la vendita di prodotti con marchio KTM.
21. Sotto tale profilo si osserva che la circostanza dedotta dall'appellante con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., secondo cui il sig. dopo la sottoscrizione del Tes_1
preliminare era entrato a far parte della OC Moto srl, di cui era già socio il CP_1
ottenendo anch'esso il titolo autorizzativo per la commercializzazione delle moto KTM, non può essere considerato un fatto secondario che chiarisce e specifica un fatto costitutivo già dedotto fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ma costituisce proprio l'elemento costitutivo della fattispecie che fa sorgere in capo alla il diritto Pt_1
a richiedere l'adempimento del contratto o a recedere ritenendo la caparra;
trattasi quindi di allegazione assertiva sottoposta ai termini di preclusione di legge.
22. Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva tale deduzione in quanto introdotta nel giudizio soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande.
pagina 12 di 13 La seconda memoria è invece riservata all'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione).
Da ciò consegue che ogni deduzione di natura assertiva (quale è appunto quella tesa a dimostrare l'avveramento della condizione sospensiva) non dedotta tempestivamente deve considerarsi tardiva, con l'ulteriore conseguenza della reiezione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
23. L'appello deve essere quindi respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni e ed eccezioni delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- respinge l'appello;
- condanna la società al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre CU, spese generali, cap e iva.
[...]
Si dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.12.2022
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott. Fabio Cartelli Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 762/2023 promossa da:
p. iva: , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. Stefano Tagliavini
APPELLANTE contro
CP_1 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Guidetti e Andrea Maria Minerva
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante:
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione respinta,
In via Preliminare
Sospendere ai sensi dell'art 283/351 c.p.c, l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia
n. 419/2023 (Rep. 821/2003).
NEL MERITO
In totale riforma della sentenza di primo grado, accertare e dichiarare quanto segue: pagina 1 di 13 -Accertare e dichiarare avverata, per i motivi di cui agli atti in primo e secondo grado, direttamente ovvero ai sensi dell'art 1359 c.c., la condizione sospensiva posta nell'art 3 della promessa di vendita del 03.11.2016 sottoscritto tra ed i Sig.ri ovvero dichiarare comunque la rinuncia dell'attuale Parte_1 Parte_2 appellato di avvalersi di tale condizione, ovvero la nullità della stessa in quanto meramente potestativa ai sensi dell'art 1355 c.c.
- Accertare e dichiarare pertanto la legittimità del recesso contrattuale esercitato da ai sensi Parte_1 dell'art 1385 c.c. con ritenzione della caparra di Euro 50,000,00, posto l'inadempimento contrattuale dei promissari acquirenti della promessa di vendita del 03.11.2016.
- Dichiarare pertanto in ogni caso invalido ed illegittimo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di
Reggio Emilia in favore di n, 343/2022, disponendone la revoca con la riforma della CP_1 sentenza di primo grado.
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di Giudizio.
In via istruttoria
Nel caso in cui il Giudice adito non ritenesse di voler riformare la sentenza di primo grado “per tabulas”, in base ai documenti prodotti dalle parti, si ribadisce la richiesta di ammissione delle prove per testi dedotte negli atti di primo grado, che si ricopiano sotto (con correzione della numerazione formalmente in alcuni punti errata nella memoria ex art 183 comma 6 n. 2 c.p.c.). Si specifica comunque che la richiesta in ordine a tali prove è stata ribadita nel verbale di udienza della precisazione delle conclusioni in primo grado:
1) “Vero che nell'agosto del 2016 i Sig.ri ed contattavano in CP_1 Testimone_1 Parte_1 quanto interessati a acquistare, per conto di società comune, immobile appartenente alla medesima, in Loc.
Pieve Modolena, per utilizzarlo come punto per vendita al dettaglio di motoveicoli e prodotti affini e complementari.”
2) “Vero nel settembre del 2016, su richiesta dei Sig.ri e la società faceva lavori di CP_1 Tes_1 Pt_1 ristrutturazione di detto immobile, senza procedere per il momento a fatturazione posto che Sig.ri e CP_1 circa la reale intenzione di acquisire l'immobile attraverso società Parte_3 comune”.
3) “Vero che il Sig. dichiarava di essere socio della società OC Moto SR, con sede in CP_1
Quattro CA (RE), concessionaria esclusiva del marchio KTM nella provincia di Reggio, ed intendeva vendere attraverso tale società motoveicoli con tale marchio presso il punto vendita a Reggio Emilia”.
4) “Vero che in seguito a trattativa i Sig.ri e firmavano in data 03.11.2016 con CP_1 Tes_1 Parte_1 promessa di vendita vincolante e condizionata che si rammostra, con la quale venivano fissati termini per la vendita nello stato in cui si trovava dell'immobile ivi indicato ( doc. n. 13 dell'opponente, n. 1 in appello)”.
5) “ Vero che nello tesso periodo i Sig.ri e negoziavano con la società le CP_1 Tes_1 Parte_4 opere da effettuare per completare l'immobile di cui sopra, in modo da renderlo definitivamente idoneo pagina 2 di 13 allo scopo per il quale intendevano acquistarlo”.
6) “ Vero che in data 03.11.2016, oltre alla promessa di vendita firmata con i Sig.ri e Parte_1 Tes_1 firmavano il contratto di appalto che si rammostra ( doc. n. 10 dell'opponente, doc. n. 2 in appello), CP_1 con il quale incaricavano la ditta di effettuare i lavori di completamento ivi descritti Parte_4 all'interno dell'immobile di proprietà in Loc. Pieve Modolena di Reggio Emilia, oggetto della Parte_1 promessa di vendita”.
7) “Vero che entro il 23.11.2016 il Sig. ed il Sig. riconoscevano di poter commercializzare CP_1 Tes_1 motoveicoli e prodotti con marchio KTM attraverso società comune, denominata OC Moto SR”.
8) “Vero che pochi giorni dopo, a fine novembre 2016, il Sig. informava della CP_1 Parte_1 necessità di dover trovare altro partner per procedere all'acquisto, non volendo il Sig. completare Tes_1
l'operazione, e incaricava il GE. quale intermediario per facilitare il completamento Controparte_2 dell'operazione”.
9) “ Vero che, posto che risultava che i promissari acquirenti potevano commercializzare il marchio KTM attraverso propria società, come dai medesimi ammesso, ad inizio dicembre 2016 incassava Parte_1
l'assegno di Euro 50.000,00 consegnato a titolo di caparra al momento della forma della promessa di vendita” .
10) “Vero che prima mettere all'incasso assegno di Euro 50.000,00 l'Arch. informava della CP_3 circostanza il Sig. senza che questi vi si opponesse”. CP_1
11) “Vero che ad inizio dicembre 2016 il Sig. informava la società nella persona CP_1 Parte_4 dell'amministratore Arch. di ritenere necessarie modifiche all'immobile ulteriori rispetto a Controparte_4 quelle di cui al contratto di appalto del 03.11.2016”.
12) “Vero che il Sig. unitamente alla richiesta di cui sopra a chiedeva a CP_1 Parte_4 Parte_1
[... uno sconto sul prezzo di vendita dell'immobile di cui alla promessa del 03.11.2016, dichiarando che allo stato non poteva procedere all'acquisto nei termini contrattuali entro il 31.01.2017”.
13) “Vero che la società insisteva comunque per la stipula dell'atto di rogito entro al prevista Parte_1 data del 31.01.2017 alle condizioni pattuite”.
14) “Vero che, su richiesta dell'avv. Stefania Martino per parte presso lo studio dell'avv. Geminio CP_1
Ruffini si svolgeva nel febbraio del 2017 incontro tra le parti, con presenza del Sig. dell'Arch. CP_1 sia per parte che nonché degli avvocati delle parti avv.to Martino e CP_3 Parte_4 Pt_1
Ruffini”.
15) “Vero che in detto incontro del febbraio 2017, di cui sopra, il Sig. insisteva per voler effettuare CP_1 modifiche nell'immobile quale condizione per concludere l'acquisto, pur ammettendo di poter commercializzare il marchio KTM con la propria società”.
16) “ Vero che le parti, ed in particolare il Sig. e non trovavano accordo circa i CP_1 Parte_4 pagina 3 di 13 lavori da effettuare e i costi relativi”.
17) “ Dica se veniva fornito alcun riscontro, da parte del Sig. o dal legale del medesimo, alla missiva CP_1 di recesso contrattuale inviata dell'avv. Ruffini in data 03.04.2017 per conto di Parte_1 Parte_5
[...
che si rammostra ( doc. 5 dell'opponente)”.
- Si indicano a testi:
1)Arch. ex amministratore ed ex socio di residente in [...], su tutti Controparte_4 Parte_1
i capitoli;
2) Dott. ex amministratore ed ex socio di residente in [...], su tutti Testimone_2 Parte_1
i capitoli;
3) GE. , residente in [...], su tutti i capitoli. Controparte_2
Conclusioni per l'appellato:
- dichiarare inammissibile - anche ai sensi dell'articolo 342 c.p.c. – o comunque rigettare integralmente l'atto di appello della siccome totalmente infondato in fatto e in diritto, e per l'effetto Parte_1 confermare la sentenza n. 419/2023, pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia in persona del Giudice
Unico Dott. Damiano Dazzi, in data 4 aprile 2023.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio e del procedimento cautelare”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La controversia trae origine da una “promessa di vendita condizionata”, stipulata in data
03/11/2016 tra da un lato (parte promittente venditrice) e Parte_1 CP_1
e dall'altro (parte promissaria acquirente), con la quale
[...] Testimone_1 Parte_1
aveva promesso di vendere ai Sig.ri e un immobile in corso di
[...] CP_1 Tes_1
costruzione sito nel Comune di Reggio Emilia, località Pieve Modolena, che sarebbe stato adibito, secondo espressa previsione contrattuale, ad “officina per riparazione e vendita di moto”.
L'efficacia del contratto preliminare era subordinata al verificarsi della condizione sospensiva prevista al punto 3) del contratto, rappresentata dall'ottenimento, da parte dei promissari acquirenti (“per sé, persone, enti o società da nominare”), di un “titolo per esercitare per la città di Reggio Emilia l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”, con la previsione che, qualora entro 20 gg. dalla pagina 4 di 13 firma del contratto (quindi entro il 23/11/2016), la parte promissaria acquirente “non avesse ottenuto alcun titolo autorizzativo di cui sopra”, il contratto si sarebbe considerato
“risolto” (art. 3 del contratto preliminare).
2. L'art. 6 della “la promessa di vendita condizionata” oggetto di causa prevedeva poi l'incasso, da parte di (promittente venditrice), di una caparra di € 50.000,00, Parte_1
“una volta verificata la condizione essenziale di cui al punto 3)”, e che, qualora la predetta condizione essenziale non si fosse verificata, la promittente venditrice avrebbe Parte_1
dovuto restituire l'assegno avuto in garanzia e le parti reciprocamente non avrebbero avuto più nulla a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi ragione (art. 6 del contratto preliminare).
Nelle premesse facenti “parte integrante e sostanziale del contratto”, e che ne avevano
“determinato il consenso”, si legge testualmente: “la presente promessa di vendita sarà valida ed efficace al verificarsi della condizione essenziale esplicitata al successivo punto 3).
3. Ciò posto, il promissario acquirente - affermando che la condizione CP_1
sospensiva di cui al punto 3) del preliminare non si fosse verificata, e che, in maniera indebita ed in violazione di quanto stabilito nell'art. 6 del contratto, avesse Parte_1
portato all'incasso, in data 02/12/2016, l'assegno di € 50.000,00 - otteneva il decreto ingiuntivo n. 343/2022 con il quale il Tribunale di Reggio Emilia ingiungeva a Parte_1
di pagare, in favore di la somma di € 50.000,00, oltre interessi e spese del CP_1
procedimento monitorio.
4. La promittente venditrice si opponeva al decreto ingiuntivo chiedendone la Parte_1
revoca, affermando che la succitata condizione sospensiva si fosse verificata (ovvero che il vi avesse comunque rinunciato), e concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la CP_1
validità e l'efficacia del contratto preliminare del 03/11/2016 ed il proprio diritto, previo esercizio del recesso ex art. 1385 c.c., di trattenere la già incassata caparra di € 50.000,00.
Il convenuto opposto (promissario acquirente , si costituiva in giudizio CP_1
ribadendo il mancato verificarsi della condizione sospensiva menzionata e chiedendo di confermare il decreto ingiuntivo.
5. Concessa la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo, la causa, istruita documentalmente, veniva decisa dal Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza oggi pagina 5 di 13 impugnata con la quale respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
6. Preliminarmente, il giudice di primo grado osservava che l'onere di provare l'avveramento dell'evento condizionante, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., fosse gravante sull'opponente, ossia sulla parte che, proprio in ragione del verificarsi della condizione, intendeva far valere il proprio diritto di trattenere la caparra incassata di € 50.000,00 affermando l'efficacia del contratto.
Ciò posto, il giudicante riteneva che l'opponente non avesse fornito prova del verificarsi della condizione sospensiva in esame, vale a dire prova del rilascio entro il termine del
23/11/2016 alla parte promissaria acquirente di un “titolo per esercitare per la città di
Reggio Emilia l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”, mentre, di contro, il convenuto opposto aveva fornito prova documentale del mancato avveramento della succitata condizione sospensiva, avendo prodotto una PEC del
21/09/2022 (doc. 10 della comparsa di costituzione e risposta), nella quale la KTM aveva testualmente comunicato di non aver dato “delega, mandato, autorizzazione commerciale o qualsivoglia titolo al signor nel periodo indicato per esercitare per la città di Reggio Emilia CP_1
l'attività di vendita, assistenza, rappresentanza del marchio KTM e/o aziende consociate”.
7. Osservava inoltre il Tribunale che solo nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., aveva allegato che “la società da nominare”, che a norma Parte_1
del punto 3) avrebbe dovuto ottenere entro il 23/11/2016 l'autorizzazione KTM (evento condizionante), fosse la ON MO SRL, e che tale allegazione, oltre che tardiva, era anche infondata nel merito.
Rilevava il Tribunale che, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, la “società da nominare” (contemplata nel punto 3 del preliminare) non poteva di certo essere la
ON MO SRL, perché, come riconosciuto dalla stessa parte attrice e come risultava dalla pagina web di presentazione della ditta (documento 11 fasc. opponente),
ON MO SRL già dall'anno 2003, dunque ben prima del preliminare del
3/11/2016, era concessionaria in esclusiva per Reggio e Provincia del marchio KTM, e dunque non vi sarebbe stata alcuna ragione per i contraenti, al momento della stipula del pagina 6 di 13 preliminare (03/11/2016), subordinarne l'efficacia al rilascio (entro 20 gg. dalla firma del contratto) di una autorizzazione, se tale autorizzazione già c'era in capo alla società terza
OC SR sin dall'anno 2003.
Pertanto, l'autorizzazione in questione avrebbe dovuto essere ottenuta, in base alle previsioni contrattuali, dalla parte promissaria acquirente ivi indicata, ossia personalmente dai Sig.ri e (parte promissaria acquirente), ed era certo che essi non avessero CP_1 Tes_1
ottenuto detta autorizzazione nel termine contrattualmente previsto (23/11/2016), come comunicato dalla KTM nella PEC del 21/09/2022.
8. Accertato dunque che non vi era la prova dell'avveramento della condizione sospensiva, il giudice di primo grado osservava, inoltre, che il fatto dei quattro anni trascorsi tra la missiva 21.12.2016 del legale del con la quale si era sottolineato il mancato CP_1
avveramento della condizione sospensiva, e la diffida del 18.12.2020, non poteva considerarsi di per sé probante di una asserita rinuncia del ad avvalersi della CP_1
condizione sospensiva in esame, non risultando che il contratto preliminare del 03/11/2016 avesse mai avuto esecuzione, nemmeno parziale.
9. A tale riguardo, il giudicante riteneva che la e-mail del 29/11/2016 intercorsa tra l'arch. ed il che faceva riferimento ad “una nuova proposta planimetrica” e che era CP_3 CP_1
successiva alla scadenza del termine previsto per l'avveramento della condizione, si spiegava con le nuove trattative che erano state intavolate dalle parti successivamente alla scadenza del termine di verificazione della condizione sospensiva, e non era quindi sufficiente a dimostrare che avesse rinunciato, per comportamento concludente, ad avvalersi CP_1
della condizione sospensiva prevista al punto 3 del preliminare del 03/11/2016, né
l'opponente aveva inoltre provato che la parte promissaria acquirente avesse ammesso “di avere ricevuto, da chi ne aveva la capacità, consenso in merito alla concessione della licenza commerciale per quanto concerne il marchio KTM”, non potendo di certo assumere efficacia probatoria la missiva del 10.01.2017 prodotta dall'opponente al documento 8
(laddove il suo legale affermava: “essendosi verificata, per stessa ammissione dei Suoi Assistiti, la condizione essenziale …), trattandosi evidentemente di documento di formazione e provenienza unilaterali della stessa parte che sosteneva la tesi dell'avveramento della pagina 7 di 13 condizione, il cui contenuto, peraltro, era già era stato contestato in precedenza con missiva del legale del del 21.12.2016 e poi contestato nell'immediatezza anche con successiva CP_1
missiva del 12.01.2017.
10. Quanto, infine, alla domanda riconvenzionale dell'opponente, con la quale Parte_1
aveva chiesto di dichiarare la legittimità del proprio recesso ex art 1385 comma 2 c.c. e la legittimità della ritenzione della somma di € 50.000,00 a titolo di caparra, il Tribunale respingeva la domanda atteso che il recesso comunicato da con missiva del Parte_1
03/04/2017 era da considerarsi privo di effetti, in quanto esercitato con riferimento ad un contratto divenuto inefficace per mancato avveramento della condizione sospensiva prevista al punto 3) del preliminare medesimo.
11. Avverso la sentenza ha proposto appello chiedendone l'integrale riforma;
si Parte_1
è costituito in giudizio l'appellato chiedendo dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto dell'impugnazione.
All'udienza del 09.12.2025, tenutasi con modalità cartolari, la causa è passata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. Con il primo motivo l'appellante si duole che la sentenza impugnata sarebbe frutto di una distorta interpretazione degli atti di causa che avrebbe condotto a conseguenze erronee circa l'avveramento della condizione sospensiva che, contrariamente a quanto stabilito dal tribunale, deve ritenersi del tutto avverata.
L'appellante deduce che in base alla promessa di vendita l'autorizzazione a commercializzare il marchio KTM doveva essere ottenuta da “Parte promissaria” che era costituita, dai “Sig.ri e , i quali “agiscono congiuntamente”. Quindi l'autorizzazione CP_1 Tes_1
doveva essere ottenuta congiuntamente “come parte promissaria, per sé, persone, enti o società da nominare” e al momento della firma della promessa, in data 03.11.2016, tale autorizzazione in capo alla “Parte promissaria”, non esisteva, in quanto (a differenza del Testimone_1 CP_1
non era socio della OC RO SR (già detentrice del marchio dal 2023).
13. Deduce ancora l'appellante che la “Parte promissaria” ha acquisito la possibilità di commercializzare il marchio KTM quando, in data 11.11.2016, anche è Testimone_1
entrato a far parte della predetta società, e il fatto che tale soggetto giuridico fosse già pagina 8 di 13 esistente al momento del preliminare e fosse già autorizzato a commercializzare il marchio non sarebbe rilevante, in quanto è solo al momento dell'ingresso del nella società Tes_1
OC Moto SR che può dirsi verificata la condizione sospensiva con l'acquisto per la parte promissaria acquirente ( e congiuntamente) della possibilità di CP_1 Tes_1
commercializzare il marchio KTM attraverso la OC Moto.
Si deduce che pertanto, anche se la “società da nominare” non è stata costituita ex novo, la stessa ha però mutato la propria compagine sociale con l'ingresso del realizzando Tes_1
appieno la condizione sospensiva, e che il tenore letterale del contratto, al paragrafo 3, sarebbe tale da non lasciare dubbi sul fatto che le parti contraenti volessero condizionare il contratto al fatto che i “Promissari acquirenti” avessero ottenuto l'autorizzazione, ovvero
“qualsivoglia titolo”, che gli permettesse di commercializzare il marchio KTM.
14. Il giudice di prime cure avrebbe quindi errato nel ritenere che “l'autorizzazione avrebbe dovuto essere ottenuta, in base alle previsioni contrattuali, dalla parte promissaria acquirente ivi indicata, ossia personalmente dai Sig.ri e , perché invero l'autorizzazione è stata ottenuta dai CP_1 Tes_1
Sig.ri e costituiti in forma di società, come prevedeva e permetteva la CP_1 Tes_1
clausola contrattuale.
I promissari acquirenti, del resto, non avrebbero potuto ottenere l'autorizzazione, o qualsivoglia titolo atto alla commercializzazione del marchio KTM, “personalmente”, in quanto l'esercizio di un'attività commerciale esercitata congiuntamente da due soggetti deve necessariamente essere svolto in forma societaria e la OC Moto SR integrava perfettamente queste caratteristiche e costituiva il veicolo perfetto per considerare avverata la condizione di cui alla promessa di vendita.
Deduce inoltre l'appellante che i promissari acquirenti non avrebbero potuto nominare altra società se non la OC Moto SR, posto che poco dopo la firma della scrittura privata si erano trovati a detenere congiuntamente il 98% per cento della medesima, la quale era da oltre 10 anni concessionaria del marchio e aveva ovviamente sviluppato una articolata struttura commerciale.
15. Con il secondo motivo di appello la società lamenta la violazione dell'art 2697 Pt_1
c.c. deducendo che, nel caso di specie, l'appellato ha introdotto un procedimento monitorio pagina 9 di 13 affermando che la condizione sospensiva posta alla base del contratto di vendita “non si fosse verificata”, spettando quindi al medesimo provare detta circostanza in giudizio, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto alla restituzione della caparra versata, e non viceversa all'appellante dimostrare di aver diritto a ritenerla per l'avveramento della condizione sospensiva..
16. A tale riguardo deduce l'appellante che nel caso di specie sarebbe impossibile da parte di provare il verificarsi della condizione sospensiva, in quanto non vi sarebbe Parte_1
stata possibilità di sapere se la parte promissaria acquirente si fosse realmente attivata per chiedere l'autorizzazione a commercializzare il marchio KTM e se avesse ottenuto o meno tale concessione. Solo con riferimento alla OC Moto SR, l'appellante aveva potuto verificare l'avverarsi della condizione sospensiva, in quanto i dati societari, compresa la sua costituzione, sono pubblicamente accessibili;
in tutti gli altri casi, nell'impossibilità di riscontro, sarebbe stato onere della parte promissaria acquirente dimostrare di essersi attivata per ottenere il marchio KTM e di non averlo acquisito nel termine di cui al contratto;
diversamente opinando si sarebbe in presenza di una condizione nulla in quanto meramente potestativa, posto che i promissari acquirenti sarebbero stati liberi di determinarsi discrezionalmente decidendo a loro libero arbitrio se richiedere o meno l'autorizzazione alla concessione del marchio.
17. L'appellante deduce inoltre che la Pec con cui la ha comunicato di non aver CP_5
conferito alcuna autorizzazione al sig. a commercializzare le proprie moto CP_1
non dimostra alcunché, considerato che l'autorizzazione doveva essere concessa congiuntamente ai sig.ri e che necessariamente dovevano esercitarla non CP_1 Tes_1
individualmente, ma semmai in forma societaria.
18. Si deduce, inoltre, che la sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui ha considerato tardiva la deduzione riguardante la OC Moto SR indicata dalla Magazine come
“società da nominare” riconducibile ad entrambi i promissari acquirenti e detentrice del marchio KTM.
Deduce l'appellante che non vi è stata alcuna nuova domanda, né modifica del “thema decidendum”, da parte di con la memoria n. 2 dell'art. 183 c.p.c.; si sottolinea che si Pt_1
pagina 10 di 13 è sempre sostenuto in prima istanza, sin dall'atto introduttivo, che la condizione sospensiva si fosse verificata come da stessa ammissione dei promissari acquirenti e che questi fossero inadempienti alle obbligazioni di cui alla promessa di vendita;
le allegazioni effettuate e i documenti prodotti con la seconda memoria erano funzionali a confermare le deduzioni iniziali, e a delinearne i contorni di fatto;
non vi sono state indicazioni di “nuovi fatti”, nel senso di fatti costitutivi, non si tratta di attività “”assertiva” ma di attività “asseverativa”, cioè diretta a rappresentare i mezzi di prova a supporto dell'asserzione, ovvero l'avveramento della condizione sospensiva.
L'appellante ha, inoltre, riproposto le difese spiegate nel primo grado di giudizio circa la validità del contratto preliminare e del recesso.
19. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta correlazione e sono infondati.
Innanzitutto, osserva la Corte che nell'ipotesi di contratto sottoposto a condizione sospensiva l'onere di provare l'avveramento della condizione grava sulla parte che ha interesse ad affermare che la stessa si è verificata, e non viceversa.
Il principio è stato ribadito anche con la recente sentenza della Corte di Cassazione, (n.
27124 del 18 ottobre 2024) che ha testualmente affermato: “L'onere di provare l'avveramento della condizione grava su colui che afferma il suo verificarsi, anche nell'ipotesi della fictio (Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021; Sez. 2, Sentenza n. 23417 del 19/09/2019; Sez. 2,
Ordinanza n. 10844 del 18/04/2019; Sez. 1, Sentenza n. 5492 del 08/03/2010; Sez. 3, Sentenza
n. 3905 del 06/12/1968).…….La parte avente interesse contrario all'avveramento della condizione deve essere individuata avuto riguardo alla natura del negozio condizionato e alla posizione in esso assunta dalle parti, non rilevando che una di esse tragga vantaggio immediato e diretto dal verificarsi dell'evento dedotto in condizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5360 del 05/11/1985). Sicché l'esistenza di un interesse contrario all'avveramento della condizione non va valutata in termini astratti, ma valorizzando l'effettivo interesse delle parti all'epoca in cui si è verificato il fatto o il comportamento che ha reso impossibile l'avverarsi della condizione, conseguendone che spetta alla parte interessata la prova che l'altra parte abbia impedito il verificarsi della condizione, in quanto, qualora l'acquisto di un diritto dipenda da un evento futuro e incerto rimesso al comportamento volontario di una delle parti, il suo adempimento è elemento costitutivo della pagina 11 di 13 fattispecie negoziale attributiva del diritto (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 31728 del 04/11/2021; Sez.
3, Sentenza n. 25597 del 14/12/2016).”
E ancora “In ogni caso, spetta alla parte interessata la dimostrazione del fatto che l'altra parte abbia tenuto un comportamento idoneo ad impedire l'avveramento della condizione, e si sia così resa inadempiente agli obblighi generali di buona fede e correttezza ovvero incombe sul creditore, che lamenti tale mancato avveramento, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cassazione civile sez. VI, 06/02/2020, n. 2762). (Cass. ord. n. 31728 del 04/11/2021).
20. Per giurisprudenza costante spetta quindi al creditore che ha interesse al verificarsi della condizione dimostrare che la stessa si è verificata o che non si è verificata per causa imputabile al debitore e nella fattispecie in esame la società non ha dimostrato che Pt_1
la condizione sospensiva si era effettivamente verificata con l'ottenimento da parte dei promissari acquirenti, nel termine indicato nel contratto, del titolo autorizzativo per la vendita di prodotti con marchio KTM.
21. Sotto tale profilo si osserva che la circostanza dedotta dall'appellante con la seconda memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., secondo cui il sig. dopo la sottoscrizione del Tes_1
preliminare era entrato a far parte della OC Moto srl, di cui era già socio il CP_1
ottenendo anch'esso il titolo autorizzativo per la commercializzazione delle moto KTM, non può essere considerato un fatto secondario che chiarisce e specifica un fatto costitutivo già dedotto fin dalla comparsa di costituzione e risposta in primo grado, ma costituisce proprio l'elemento costitutivo della fattispecie che fa sorgere in capo alla il diritto Pt_1
a richiedere l'adempimento del contratto o a recedere ritenendo la caparra;
trattasi quindi di allegazione assertiva sottoposta ai termini di preclusione di legge.
22. Correttamente, dunque, il Giudice di primo grado ha ritenuto tardiva tale deduzione in quanto introdotta nel giudizio soltanto con la seconda memoria di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. L'asserzione (vale a dire la deduzione in giudizio) dei fatti sui quali si basano le pretese e le eccezioni delle parti, deve trovare esplicitazione nel primo atto difensivo (atto di citazione o comparsa di risposta) o al più tardi nella prima memoria ex art. 183, VI comma,
c.p.c., deputata alla precisazione ed integrazione delle domande.
pagina 12 di 13 La seconda memoria è invece riservata all'espletamento dell'attività asseverativa (diretta ad indicare i mezzi di prova relativi a quanto oggetto di asserzione).
Da ciò consegue che ogni deduzione di natura assertiva (quale è appunto quella tesa a dimostrare l'avveramento della condizione sospensiva) non dedotta tempestivamente deve considerarsi tardiva, con l'ulteriore conseguenza della reiezione delle istanze istruttorie volte a fornire la dimostrazione dei fatti affermati per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c.
23. L'appello deve essere quindi respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
Restano assorbite tutte le ulteriori deduzioni e ed eccezioni delle parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri forensi per lo scaglione di riferimento ad esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
Sussistono inoltre in capo all'appellante i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U.
PQM
La Corte d'Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita per le ragioni indicate in parte motiva, così dispone:
- respinge l'appello;
- condanna la società al pagamento delle spese legali in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre CU, spese generali, cap e iva.
[...]
Si dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater D.P.R. n.
115/2002 (T.U. Spese di Giustizia) per il raddoppio del C.U. a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Bologna, il 23.12.2022
Il Presidente dott. Manuela Velotti
Il Giudice Ausiliario Relatore dott. Fabio Cartelli
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