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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di NAPOLI – IX Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Rosa Romano Cesareo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°9222/2024 R.Gen.Aff.Con. TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AV (NA) alla Via Sarno n. 25 presso lo studio dell'avv Rosa Iovino che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- opponente- E C.F. e P.I. , con sede in Teverola (CE) alla Controparte_1 P.IVA_1
S.S. 7 Bis Zona Industriale A.S.I., in persona del suo legale rapp.te p.t., dr. , CP_2 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Corcioni ,56 presso lo studio dell'Avv. Diego Di Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- opposta - Oggetto : altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti Decisa all'udienza del 29.01.2025 all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ing. N.1448/2024, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 13.3.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 14.132,02, oltre interessi e spese, a Controparte_1 titolo di canoni di locazione non corrisposti per gli anni dal 2021 al 2023 ed addebito utenze. Con la proposta opposizione, deduceva che l'importo non è Parte_1 dovuto nella misura ingiunta ed in particolare non è dovuto l'importo di €1.450,74, per riaddebito utenze, eccependo in compensazione l'importo € 1.940,00 corrisposto per deposito cauzionale . Nel giudizio si costituiva la precisando che, Controparte_1 in data 09.12.2019, aveva stipulato, con il sig. , contratto di locazione ad Parte_1 uso abitativo dell'immobile sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 131, identificato al N.C.E.U. al foglio 14 particella 87 sub 82, pattuendo un canone locatizio annuale di € 11.640,00 con decorrenza dal 15.01.2020 al 14.01.2024 e che il contratto si era risolto in data 31.08.23. Aggiungeva che le fatture emesse da febbraio 2021 a tutto luglio 2023, per un totale di € 19.650,74, per canoni di locazione e consumo utenze, erano rimaste parzialmente insolute in quanto l'opponente aveva pagato in acconto la somma di € 5.518,76 . Aggiungeva che l'importo di € 1.450,74 era dovuto per forniture utenze non volturate da precisando, quanto alla restituzione del deposito Parte_1 cauzionale, che, al momento del rilascio, l'immobile presentava danni stimati in € 3.000,00. Rifiutata dall'opponente la proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ai sensi dell'art 185bis cpc, all'udienza del 29.01.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione. Tanto premesso, l'opposizione va ritenuta infondata.
In tema di adempimento contrattuale, parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando a carico della parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione. Nel caso in esame l'opposta ha debitamente soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico, avendo, per un verso, dimostrato attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione la fonte negoziale del suo diritto al pagamento e, per altro verso, avendo allegato l'inadempimento del debitore nei termini indicati dal contratto e dalle fatture . Di contro l'opponente non ha fornito prova di fatti estintivi o impeditivi idonei a paralizzare la pretesa della locatrice né elementi idonei a ritenere l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria. Anzi l'assenza di una specifica contestazione, limitata ad una mera negazione di stile e l'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento conferma l'esistenza del rapporto obbligatorio nei termini indicati dalla locatrice. Quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, la stessa può, invece, trovare accoglimento. La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è pacifica nell'affermare che: “nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell' insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, a fronte della domanda avanzata dal conduttore in via principale o riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di una domanda riconvenzionale o di una reconventio reconventionis risarcitoria, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato” (Cass Sez 3 Sent n. 18069 del 05.07.2019). Più di recente, la Corte ha, altresì, affermato che: “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata") (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023). Nel caso in esame, l'opposta si è limitata a dedurre l'esistenza di danni, quale motivo sotteso alla mancata restituzione, senza, tuttavia, formulare una domanda risarcitoria. Pertanto, operando una “a tecnica” compensazione, trattandosi di reciproci rapporti di dare e avere, l'opponente va condannato al pagamento della somma di euro € 12.192,02 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese della fase monitoria nella misura liquidata in decreto e quelle del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55, come aggiornato dal DM n 147/22, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1448\2024; b) condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 12.192,02 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (ivi comprese quelle della fase monitoria) che si liquidano complessivamente in euro 175,50 per spese ed euro 5.804,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
d) riserva il deposito della motivazione entro 30 giorni da oggi. Così deciso in Napoli 4.2.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Rosa Romano Cesareo) la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP dott.ssa Maria Antonietta Corbisiero
SENTENZA nella causa iscritta al n°9222/2024 R.Gen.Aff.Con. TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
AV (NA) alla Via Sarno n. 25 presso lo studio dell'avv Rosa Iovino che lo rappresenta e difende giusta procura agli atti
- opponente- E C.F. e P.I. , con sede in Teverola (CE) alla Controparte_1 P.IVA_1
S.S. 7 Bis Zona Industriale A.S.I., in persona del suo legale rapp.te p.t., dr. , CP_2 elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla via Corcioni ,56 presso lo studio dell'Avv. Diego Di Grazia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- opposta - Oggetto : altri istituti del diritto delle locazioni CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da atti difensivi, scritti conclusionali e verbali di causa in atti Decisa all'udienza del 29.01.2025 all'esito della camera di consiglio con lettura del dispositivo e riserva di deposito della motivazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso il decreto ing. N.1448/2024, emesso Parte_1 dall'intestato Tribunale in data 13.3.2024, con il quale veniva ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € 14.132,02, oltre interessi e spese, a Controparte_1 titolo di canoni di locazione non corrisposti per gli anni dal 2021 al 2023 ed addebito utenze. Con la proposta opposizione, deduceva che l'importo non è Parte_1 dovuto nella misura ingiunta ed in particolare non è dovuto l'importo di €1.450,74, per riaddebito utenze, eccependo in compensazione l'importo € 1.940,00 corrisposto per deposito cauzionale . Nel giudizio si costituiva la precisando che, Controparte_1 in data 09.12.2019, aveva stipulato, con il sig. , contratto di locazione ad Parte_1 uso abitativo dell'immobile sito in Napoli al Corso Garibaldi n. 131, identificato al N.C.E.U. al foglio 14 particella 87 sub 82, pattuendo un canone locatizio annuale di € 11.640,00 con decorrenza dal 15.01.2020 al 14.01.2024 e che il contratto si era risolto in data 31.08.23. Aggiungeva che le fatture emesse da febbraio 2021 a tutto luglio 2023, per un totale di € 19.650,74, per canoni di locazione e consumo utenze, erano rimaste parzialmente insolute in quanto l'opponente aveva pagato in acconto la somma di € 5.518,76 . Aggiungeva che l'importo di € 1.450,74 era dovuto per forniture utenze non volturate da precisando, quanto alla restituzione del deposito Parte_1 cauzionale, che, al momento del rilascio, l'immobile presentava danni stimati in € 3.000,00. Rifiutata dall'opponente la proposta conciliativa formulata da questo Tribunale ai sensi dell'art 185bis cpc, all'udienza del 29.01.2025 la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo con riserva di deposito della motivazione. Tanto premesso, l'opposizione va ritenuta infondata.
In tema di adempimento contrattuale, parte opposta, attrice in senso sostanziale, è tenuta soltanto ad allegare il titolo giustificativo della pretesa azionata, restando a carico della parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa costituito dall'effettivo e puntuale adempimento della prestazione. Nel caso in esame l'opposta ha debitamente soddisfatto l'onere probatorio posto a proprio carico, avendo, per un verso, dimostrato attraverso la produzione in giudizio del contratto di locazione la fonte negoziale del suo diritto al pagamento e, per altro verso, avendo allegato l'inadempimento del debitore nei termini indicati dal contratto e dalle fatture . Di contro l'opponente non ha fornito prova di fatti estintivi o impeditivi idonei a paralizzare la pretesa della locatrice né elementi idonei a ritenere l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria. Anzi l'assenza di una specifica contestazione, limitata ad una mera negazione di stile e l'adempimento parziale dell'obbligazione di pagamento conferma l'esistenza del rapporto obbligatorio nei termini indicati dalla locatrice. Quanto alla domanda di restituzione del deposito cauzionale, la stessa può, invece, trovare accoglimento. La giurisprudenza della Suprema Corte, sul punto, è pacifica nell'affermare che: “nel contratto di locazione, l'obbligo di restituzione del deposito cauzionale sorge in capo al locatore al termine del rapporto, non appena avvenuto il rilascio dell'immobile locato, con la conseguenza che, ove il locatore trattenga la somma dopo tale evento, senza proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, della stessa a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione. Tuttavia, dallo svincolo, volontario o coattivo, dei beni o somme oggetto di deposito, non può inferirsi in via automatica l'insussistenza di obbligazioni inadempiute del conduttore o di danni da risarcire, dal momento che non è l'accertamento dell' insussistenza di danni ovvero dell'infondatezza di pretese risarcitorie del locatore a far sorgere il diritto alla restituzione del deposito cauzionale del conduttore ma l'avvenuto rilascio dell'immobile. Pertanto, a fronte della domanda avanzata dal conduttore in via principale o riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, l'esistenza di eventuali danni può essere dedotta a fondamento di una domanda riconvenzionale o di una reconventio reconventionis risarcitoria, non potendo la semplice allegazione degli stessi considerarsi mera difesa volta a negare la sussistenza del fatto costitutivo del credito azionato” (Cass Sez 3 Sent n. 18069 del 05.07.2019). Più di recente, la Corte ha, altresì, affermato che: “al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata") (Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 194 del 05/01/2023). Nel caso in esame, l'opposta si è limitata a dedurre l'esistenza di danni, quale motivo sotteso alla mancata restituzione, senza, tuttavia, formulare una domanda risarcitoria. Pertanto, operando una “a tecnica” compensazione, trattandosi di reciproci rapporti di dare e avere, l'opponente va condannato al pagamento della somma di euro € 12.192,02 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo. Le spese della fase monitoria nella misura liquidata in decreto e quelle del presente giudizio nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al Decreto 10.3.2014 n.55, come aggiornato dal DM n 147/22, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo n. 1448\2024; b) condanna l'opponente al pagamento della somma di euro 12.192,02 oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo;
c) condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali (ivi comprese quelle della fase monitoria) che si liquidano complessivamente in euro 175,50 per spese ed euro 5.804,00 per compensi oltre rimborso forfettario IVA e CPA come per legge;
d) riserva il deposito della motivazione entro 30 giorni da oggi. Così deciso in Napoli 4.2.2025
IL GIUDICE
(dr.ssa Rosa Romano Cesareo) la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del GOP dott.ssa Maria Antonietta Corbisiero