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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/04/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3976 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione in data 12.12.2024, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio dell'avv. Enrico Barillaro che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;
- attrice –
Contro
Controparte_1
(P.IVA ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Controparte_2 [...]
, via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate che lo CP_2
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con ricorso, depositato il 02.11.2016, evocava in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l Controparte_3
pagina 1 di 18 per sentirla ivi condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa, in conseguenza dell'intervento chirurgico del 14.02.2014.
A sostegno della propria domanda la ricorrente esponeva che:
- in data 13.02.2014 era stata ricoverata presso la struttura convenuta con diagnosi di entrata “neoformazione annessiale SX”;
- il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento chirurgico, presso la U.O. di
Ginecologia e Ostetricia, eseguito dal dott. ; Persona_1
- il sanitario, anziché, limitarsi all'asportazione della ciste dell'ovaio sinistro, aveva inspiegabilmente esteso l'intervento alla completa asportazione di entrambe le ovaie, così come confermato nella diagnosi di dimissione (“annessiectomia bilaterale con asportazione della neoformazione per via vaginale”);
- a distanza di 10 giorni dal predetto intervento, aveva manifestato una sintomatologia caratterizzata da dolore pelvico di tipo colico e disuria e, successivamente, in data
06.03.2014, si era rivolta ai sanitari che l'avevano operata i quali le avevano consigliato una terapia con ovuli vaginali, esami delle urine con urinocoltura ed esame ecografico renale, al fine di accertare le cause dei sintomi lamentati;
- dagli esami era emerso che durante l'intervento chirurgico era stato erroneamente perforato, o comunque suturato, l'uretere sinistro;
ciò aveva comportato delle gravi conseguenze renali (dilatazione del rene e formazione di liquido, infezioni, stenosi ed idronefrosi);
- a seguito di tale errore era stata costretta a sottoporsi, presso la medesima struttura, in data 23.04.2014, ad altri interventi chirurgici per tentare di eliminare le conseguenze dannose dell'errore medico commesso;
- in data 17.07.2014 era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione dell'uretere, con applicazione di uno stent;
- il giorno seguente era stata sottoposta ad ulteriore intervento a causa di alcune complicazioni (coaguli di sangue).
pagina 2 di 18 Richiamava, a sostegno della sussistenza della condotta negligente ed imperita posta in essere dai sanitari, il contenuto della CTP redatta dalla Prof.ssa ; in Persona_2
particolare, la stessa aveva accertato l'errore medico:
-nell'effettuazione dell'intervento di annessiectomia totale in luogo della sola asportazione della neoformazione benigna a sinistra;
-nel sottoporre la paziente ad intervento di annessiectomia bilaterale in assenza di consenso scritto rilasciato dalla medesima paziente;
-nell'aver causato la lesione dell'uretere, non immediatamente riconosciuta e, quindi, non tempestivamente trattata, con conseguente formazione di idronefrosi a sinistra che aveva necessitato intervento di nefrostomia, applicazione di stent e plastica chirurgica per ricostruzione dell'uretere di sinistra.
Quantificava il danno subito in 55 giorni di inabilità temporanea assoluta, 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 35 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, oltre ad un'invalidità permanente pari al
30%.
Rilevava che il danno biologico riscontrato aveva inciso sfavorevolmente sulla propria efficienza fisica e psichica nello svolgimento dell'attività lavorativa di casalinga, oltre ad aver influito sugli aspetti dinamico relazionali, specie nell'ambito della vita di relazione coniugale.
Quantificava, quindi, il danno biologico nella complessiva somma di € 204.771,75
(invalidità temporanea e invalidità permanente), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, già aumentato ai fini della necessaria personalizzazione.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento del danno esistenziale, quale corrispettivo pecuniario della tragica negativa compromissione dell'esistenza, quantificato nella somma di €
150.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Inoltre, formulava richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale sulla capacità lavorativa futura, tenuto conto della notevole riduzione di ogni possibilità di lavoro e di ogni prospettiva di guadagno. Lo quantificava in € 63.980,88, calcolato sulla base del prodotto pagina 3 di 18 tra il triplo della pensione sociale, l'invalidità riscontrata e il coefficiente di capitalizzazione previsto dal RD 1403/1922.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento di quanto esposto prodotto e richiesto 1) Accertare e dichiarare il comportamento negligente, colposo ed imperito nell'attività medica sopra descritta eseguita su e, quindi, la responsabilità Parte_1
dell' convenuta, per le lesioni riportate dalla ricorrente per come accertate Controparte_2
e quantificate tramite CTP allegata e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, a favore della ricorrente CP_2
la somma di Euro 418.752,63 (o la diversa somma, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU medica) a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente per come esposto in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del legale costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.06.2017, si costituiva in giudizio il eccependo, in primo Controparte_1
luogo, l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il mutamento del rito. Infatti, rilevava l'incompatibilità tra il rito prescelto dalla ricorrente e l'istruzione probatoria necessaria per la causa.
Nel merito, escludeva qualsiasi tipo di negligenza in capo ai sanitari intervenuti.
Più specificamente, poneva in evidenza che in presenza di un tumore stromale (tecoma) di grandi dimensioni, come quello di cui era affetta la paziente, l'ovariectomia totale e l'annessiectomia bilaterale erano le procedure previste in letteratura scientifica.
Precisava, altresì, che la ricorrente, al momento dell'intervento per cui è causa, era in menopausa da oltre cinque anni in ragione dell'età, circostanza che aveva reso necessaria l'asportazione anche degli annessi al fine di escludere il rischio di eventuali patologie neoplastiche.
Quanto alla denunciata incompletezza del consenso informato somministrato, poneva in evidenza che l'asportazione degli annessi dei due lati era stata definita come routinaria dal primario facente funzioni.
pagina 4 di 18 Chiariva che la paziente era stata operata dal suo stesso ginecologo, il quale l'aveva precedentemente informata sull'intervento e sulle modalità di esecuzione dello stesso.
Affermava che, avuto riguardo alla lesione dell'uretere, questa non era stata cagionata da una negligenza medica del chirurgo quanto, piuttosto, dalla presenza di aderenze tenaci, per come evincibile dalla descrizione riportata in cartella clinica.
Evidenziava, in ogni caso, che il decorso post-operatorio era stato regolare, tanto che la paziente era stata dimessa in seconda giornata.
In via subordinata, contestava la quantificazione e la qualificazione dei danni effettuata dalla ricorrente. In particolare, quanto al danno non patrimoniale, richiamava una pronuncia a Sezioni Unite, rilevando l'unicità e la tipicità della categoria, con la conseguente preclusione del riconoscimento formale del danno morale ovvero del danno esistenziale come categorie a sé stanti.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la inammissibilità del ricorso disponendo il mutamento del rito per le causali esposte in narrativa;
nel merito respingere la domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondata e, comunque, non provata. In via ulteriormente subordinata e senza rinunzia alle richieste sopra indicate, disporre una riduzione del danno richiesto per le causali indicate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Con ordinanza del 21.06.2017, il GI, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, evidenziava che quanto da lei sostenuto era stato già accertato dal Giudice penale, per come evincibile dalle motivazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare n. 454/2015
R.OCC emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di praticamente tutti i medici dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'
[...]
Controparte_3
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta contestava il contenuto della prima memoria istruttoria depositata da controparte. In particolare, escludeva che la pendenza di pagina 5 di 18 un procedimento penale a carico dei sanitari dell potesse avere valenza Controparte_2
indiziaria per la dimostrazione della responsabilità della convenuta nel presente procedimento, tenuto, altresì, conto del valore cautelare e incidentale dell'accertamento sotteso al provvedimento citato. In più, nello stesso provvedimento non era presente nessun riferimento all'asserita negligenza professionale che aveva riguardato il trattamento della IG , essendo riferito a casi clinici del tutto diversi dal presente. Pt_1
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU depositava l'elaborato peritale in data 05.02.2021.
Disposta la trattazione scritta della causa, parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e parte convenuta, criticando il contenuto della perizia depositata, chiedeva la rinnovazione ovvero l'integrazione della stessa.
Con ordinanza del 27.04.2021, il GI convocava la consulente a rendere chiarimenti, invitandola a depositare la bozza di perizia prima dell'udienza fissata.
Con deposito del 19.04.2022 la CTU ottemperava alla richiesta di chiarimenti senza, tuttavia, comparire all'udienza del 20.04.2022. Venivano disposti una serie di rinvii volti alla comparizione della Consulente per la resa dei chiarimenti orali, avvenuta solo all'udienza del
22.03.2023.
Con ordinanza del 02.05.2023, il GI disponeva il rinnovo della CTU ritenendo quella già depositata non esaustiva e contraddittoria anche a seguito dei chiesti chiarimenti, sia in punto di nesso causale, sia avuto riguardo alla quantificazione del danno;
nominava, quindi, il dott. . Questi rinunciava all'incarico e veniva surrogato con il Persona_3
dott. il quale, prestato giuramento, depositava l'elaborato peritale in Controparte_4
data 19.03.2024.
Disposta la trattazione scritta della causa, parte attrice eccepiva la nullità e l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 15 della L. 24/2017, tenuto conto che lo stesso disponeva la nomina di un Collegio peritale formato da almeno due professionalità (medico legale e medico specialista della materia) e che, nel caso di specie,
l'elaborato peritale era stato redatto da un unico consulente. Nel merito, evidenziava la pagina 6 di 18 contraddittorietà dell'elaborato redatto dal dott. con quelli redatti, CP_4
rispettivamente, dalla dott.ssa e dai consulenti della Procura nel procedimento penale. Per_4
Parte convenuta chiedeva che fossero disposti chiarimenti, tenuto conto che il valore proposto dai barémes medico legali per la perdita anatomica o funzionale di un rene era pari al 15%. Escludeva, inoltre, la riconducibilità della disfunzionalità renale alla complicanza occorsa 5 anni prima e in relazione alla quale risultava documentata una iniziale ottimale ripresa della funzionalità renale. Infatti, sul punto, rilevava l'assenza di dati documentali idonei a ricondurre causalmente, con adeguata probabilità, l'attuale pregiudizio residuato in capo all'attrice ed insorto, per la prima volta nel 2019, con una attività chirurgica posta in essere nel 2014 con conseguente recupero della funzionalità renale documentato sino al
2016.
Con ordinanza del 29.05.2024, il GI rigettava l'eccezione di nullità della CTU sia perché il procedimento era stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-
, sia perché la nullità eccepita non era comminata da alcuna disposizione normativa;
Per_5
disponeva, inoltre, che il CTU rispondesse ad alcuni chiarimenti, formulando i relativi quesiti.
Il consulente ottemperava ai chiesti chiarimenti con deposito dell'integrazione del
20.06.2024.
Con ordinanza del 13.10.2024, il GI, considerato che ogni questione sulla CTU potesse essere decisa unitamente al merito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, con note del 09.12.2024, parte convenuta rilevava che il precedente 12.09.2023 era stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Penale in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento penale n. 3460/2020 RGNR nei confronti del dott. , sentenza di non doversi procedere per intervenuta Persona_1
estinzione del reato per prescrizione. Più specificamente, evidenziava la precisa corrispondenza tra la condotta oggetto della denuncia che aveva innescato il procedimento penale predetto, dove l'odierna attrice si era costituita parte civile, e la condotta impugnata nel presente giudizio. Di talché, affermava che tale modo di agire aveva integrato una pagina 7 di 18 rinuncia all'azione civile intentata ai sensi dell'art. 75 c.p.p. Specificava, altresì, che tale eccezione non poteva ritenersi tardiva tenuto conto che la sentenza era stata concessa in copia al difensore solo in data 09.12.2024.
Con ordinanza del 12.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.In via preliminare, avuto riguardo all'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 75
c.p.p., formulata da parte convenuta nelle note di trattazione scritta del 09.12.2024, la stessa deve essere rigettata.
Si evidenzia, infatti, l'assenza di coincidenza soggettiva tra l'imputato nel procedimento penale, dott. , e la struttura sanitaria in questa sede citata per il Persona_1
risarcimento del danno.
2.Nel merito, si rileva che la struttura sanitaria convenuta risponde a titolo contrattuale.
Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile
2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a Controparte_5
garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e pagina 8 di 18 paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la struttura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756;
Cass. 4/4/2003 n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-Bianco
- legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha, altresì, esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Da quanto sopra deriva che grava sull'attrice l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass.
07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass.
31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma
pagina 9 di 18 non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che
l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa
(cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792;
Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto
a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche
Cass. n. 28992/2019).
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che pagina 10 di 18 sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ.
n.14759 del 26.6.2007).
Così qualificata la domanda attorea, corre l'obbligo di precisare che la causa è stata istruita a mezzo di due CTU, la prima delle quali è stata rinnovata.
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali la domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Più precisamente, si rileva che il Consulente, nella relazione depositata il 19 marzo 2024, ha ritenuto adeguata sia la scelta dell'intervento che l'esecuzione dello stesso, sulla base della patologia diagnosticata (pag. 4 CTU: “L'esame della prima cartella in ordine cronologico
(della U.O.C di Ostetricia) consente di osservare che l'indicazione all'intervento appare corretta sia per la patologia diagnosticata che per tipologia di intervento;
” pag.
7-8 ctu: “L'intervento chirurgico eseguito presso la U.O.C. di Ginecologia rispondeva alle esigenze della condizione patologica, appare corretta l'indicazione e la scelta della tecnica”;
In ordine alle contestazioni di parte attrice sull'erronea scelta dell'intervento, il CTU ha così riposto (pag. 1 chiarimenti) “L'approccio per via vaginale per eseguire l'intervento è certamente conforme alle buone pratiche: la scelta della via vaginale per eseguire interventi sugli organi dell'apparato genitale è frequente in ginecologia e dipende da molteplici fattori, non ultimo la manualità del chirurgo che esegue l'intervento e, generalmente, la possibilità di un decorso postoperatorio più breve. Vale la pena, a completamento, ricordare che è utilizzata tale via per interventi chirurgici demolitivi di alta complessità quale l'isterectomia totale con annessiectomia bilaterale 1 e linfoadenectomia per carcinoma uterino (Intervento di Schauta).
Anche la relazione di CTU della professoressa considera non censurabile la scelta di tale Per_4
accesso. Non si ritiene che un altro approccio avrebbe comportato minori rischi di lesione ureterale, in particolare se tale lesione sia stata conseguenza di emostasi con strumento bipolare”).
Anche nella consulenza svolta in sede penale, si rappresenta che la lesione ureterale fosse una complicanza possibile dell'intervento, indipendentemente dal tipo di approccio, proprio a causa delle importanti complicanze addominali della paziente.
pagina 11 di 18 Inoltre, quanto alla circostanza che la cisti fosse benigna e non necessitasse di asportazione, il CTU ha risposto che qualunque tumefazione ovarica può degenerare, di qui la validità dell'indicazione chirurgica nel caso in esame, anche considerando che l'attrice era in menopausa da cinque anni.
Ciò detto, il CTU ha evidenziato che la lesione dell'uretere era stata effettivamente causata durante l'intervento eseguito il 14.02.2014 (pag. 8 ctu: “La lesione ureterale, accertata nel marzo 2014 è certamente dovuta ad esiti dell'intervento di annessiectomia eseguito nel febbraio precedente, anche le ripetute infezioni urinarie apparse sino alla fine dello stesso anno possono con grado di buona probabilità connettersi alle ripetute manovre
(nefrostomia percutanea e applicazione/rimozione di stent) conseguenti alla suddetta lesione;
è possibile, ma non facilmente determinabile, che tali condizioni sarebbero state parzialmente inferiori, o completamente assenti, se la diagnosi fosse stata più precoce”); tuttavia, ha chiarito che la lesione in esame, nel corso degli interventi ginecologici, risulta essere talmente frequente da doversi considerare una complicanza prevedibile ma non prevenibile e, quindi, non evitabile.
Sul punto, si rende necessario porre in evidenza che, con riferimento al problema delle complicanze, la Suprema Corte ha già più volte chiarito (v. Cass. 30/06/2015, n 13328;
Cass. 11/11/2019, n. 28985), che il lemma «complicanza» — con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile — è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; -ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed, in tal caso, esso integra gli estremi della «causa non imputabile» di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le «complicanze».
pagina 12 di 18 Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della «causa non imputabile» ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.).
Di conseguenza, è possibile affermare che la lesione causata durante l'intervento per cui è causa va annoverata all'interno delle cause non imputabili ai sanitari intervenuti. Di talché, non è possibile addebitare alla struttura sanitaria convenuta alcuna responsabilità per detta lesione.
Di contro entrambi i CTU hanno ritenuto che vi sia stato un ritardo colpevole nella diagnosi atteso che proprio la frequenza di tali lesioni, pur se non previsto da apposite linee guida e ancor meno nei normali protocolli, dovrebbe spingere a un controllo sia pure approssimativo di eventuali lesioni dell'apparato urinario indotte, specialmente, come nel caso di specie, quando si è dovuto procedere a trattamento con bipolare che, va detto chiaramente,
è comunque assolutamente corretto.
Va tuttavia evidenziato che non vi è prova del nesso causale tra la condotta e il danno.
Si precisa, infatti, che entrambi i Consulenti incaricati hanno evidenziato la sussistenza di un vuoto documentale, relativo alla documentazione sanitaria, di circa 3 anni.
In particolare, l'ultima certificazione datata 23.06.2016 aveva attestato l'assenza di alterazioni ecograficamente rilevabili relative ai reni della paziente. Solo nel gennaio del
2019 era emersa una situazione patologica che aveva interessato i reni, per come evidenziato da una TAC.
Tale lasso di tempo trascorso , unitamente alla certificazione del 2016, non permettono di considerare che il ritardo della diagnosi abbia con valutazione più probabile che non prodotto il danno della perdita del rene (“In effetti anche i referti della diagnostica per immagini confermano idronefrosi sino al 2014, successivamente si ha il referto di un esame ecografico del 2016 in cui si legge: “… reni senza alterazioni ecograficamente rilevabili e con rapporto cortico-midollare conservato … Vie escretrici urinarie non dilatate”; le cose cambiano radicalmente a gennaio 2019 quando nel referto di una TAC addome con mezzo di contrasto si
pagina 13 di 18 legge: “Rene sinistro ridotto di dimensioni, con cisti e ridotto spessore cortico-midollare rispetto al controllo precedente”; questo referto, oltre a denunciare una compromissione importante di questo rene, informa che a un controllo precedente (quando?), che non può intendersi il su citato esame ecografico, il quadro anatomo funzionale fosse migliore. Tutto questo, come si comprende facilmente, non consente di valutare se gli interventi fatti abbiano consentito una ripresa funzionale efficiente del rene sinistro, che comunque tale appariva all'esame ecografico del 2016, ancora appare estremamente difficile valutare se l'evoluzione patologica che ha portato alla completa insufficienza dell'organo sia totalmente o in parte dovuta alla lesione chirurgica dell'uretere: ciò perché vi è un vuoto documentale tra il 2016 e il 2019”; pag. 2 chiarimenti: “[…] l'esistenza in atti di un documento che certifica la assoluta perfetta integrità morfofunzionale dell'apparato urinario, dopo l'intervento e tre anni prima della acclarata insufficienza renale, non consente a questo ctu di affermare un rapporto certo o più probabile che no tra intervento ed attuale condizione clinica della paziente”).
In particolare, il CTU ha evidenziato che la coincidenza tra la localizzazione dell'insufficienza renale e il lato della lesione ureterale è suggestiva per un rapporto di causalità, tuttavia la documentazione sanitaria che evidenzia un completo recupero morfo funzionale dell'apparato urinario contrasta tale suggestione.
Quanto rappresentato sul carattere non imputabile della lesione dell'uretere e sull'assenza di prova del nesso causale tra il ritardo nella diagnosi e la perdita del rene nonché col danno psichico impediscono di accogliere la domanda di risarcimento del danno biologico permanente.
Di contro, può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo atteso che il riatdo della diagnosi ha comportato la sottoposizione a più interventi nonché ad un periodo di invalidità temporea che i CTU riconoscono in 100% per 55 giorni, 75% per 180 giorni, 50% per 40 giorni, 25% per 25 giorni.
Applicando le tabelle di Milano del 2024 il totale del danno biologico temporaneo è pari a €
24.868,75, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da pagina 14 di 18 devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
Non può essere accolta la richiesta di rinnovo della CTU, atteso che la nullità non è comminata espressamente dalla Legge e atteso che il CTU, dotato delle necessarie competenze specialistiche, ha fornito gli elementi scientifici necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio ( Cass. Pen. 45719/2022).
Quanto alle contestazioni afferenti il consenso informato, si rileva che parte attrice, nel corpo dell'atto introduttivo, ha formulato la domanda risarcitoria afferente alla mancata acquisizione del consenso informato, salvo poi non riportarla specificamente tra le conclusioni.
Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che la mera allegazione del mancato rispetto di quanto previsto nel consenso sottoscritto dalla paziente non è sufficiente per l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria. È, infatti, pacifico che la domanda risarcitoria in questione debba essere adeguatamente allegata e provata, nel senso che la paziente avrebbe dovuto allegare la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, provando che, a fronte di una completa ed esaustiva informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento effettivamente subito (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 4682/2025: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto
pagina 15 di 18 della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito); Cass. civ., sez. 3, n.
24471/2020: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"; Cass. civ., sez. 3, n. 28985/2019: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno- conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo
pagina 16 di 18 alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza”).
Nel caso di specie, posto che viene contestato che non era stato dato il consenso all'asportazione dell'ovaio di destra, posto che per i CTU la lesione dell'uretere si sarebbe comunque verificata anche senza detta asportazione, posto che non viene allegato che, con l'informazione corretta, non sarebbe stato dato il consenso, parte attrice avrebbe dovuto specificatamente allegare quali danni non patrimoniali diversi da quelli alla salute le sono derivati, il che non è avvenuto.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 24.868,75 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
3.Per quanto riguarda le spese, vengono compensate in ragione della metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, posto a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con versamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TU spese giustizia.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di euro 24.868,75 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
pagina 17 di 18 2. Compensa in ragione della metà le spese processuali, ponendo il residuo che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute, a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con versamento a favore dello Stato.
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Così deciso in Reggio Calabria, 02.04.2024
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
pagina 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr.ssa Francesca Rosaria Plutino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3976 dell'anno 2016 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, riservata per la decisione in data 12.12.2024, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Mammola (RC), alla via O. Zavaglia n. 18, presso lo studio dell'avv. Enrico Barillaro che la rappresenta e difende in forza di procura a margine del ricorso introduttivo;
- attrice –
Contro
Controparte_1
(P.IVA ), già
[...] P.IVA_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Controparte_2 [...]
, via Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate che lo CP_2
rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;
- convenuto –
OGGETTO: Risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
Conclusioni delle parti
Le parti concludevano come da note scritte.
Motivi della decisione
1.Con ricorso, depositato il 02.11.2016, evocava in giudizio innanzi Parte_1
l'intestato Tribunale l Controparte_3
pagina 1 di 18 per sentirla ivi condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla stessa, in conseguenza dell'intervento chirurgico del 14.02.2014.
A sostegno della propria domanda la ricorrente esponeva che:
- in data 13.02.2014 era stata ricoverata presso la struttura convenuta con diagnosi di entrata “neoformazione annessiale SX”;
- il giorno seguente era stata sottoposta ad intervento chirurgico, presso la U.O. di
Ginecologia e Ostetricia, eseguito dal dott. ; Persona_1
- il sanitario, anziché, limitarsi all'asportazione della ciste dell'ovaio sinistro, aveva inspiegabilmente esteso l'intervento alla completa asportazione di entrambe le ovaie, così come confermato nella diagnosi di dimissione (“annessiectomia bilaterale con asportazione della neoformazione per via vaginale”);
- a distanza di 10 giorni dal predetto intervento, aveva manifestato una sintomatologia caratterizzata da dolore pelvico di tipo colico e disuria e, successivamente, in data
06.03.2014, si era rivolta ai sanitari che l'avevano operata i quali le avevano consigliato una terapia con ovuli vaginali, esami delle urine con urinocoltura ed esame ecografico renale, al fine di accertare le cause dei sintomi lamentati;
- dagli esami era emerso che durante l'intervento chirurgico era stato erroneamente perforato, o comunque suturato, l'uretere sinistro;
ciò aveva comportato delle gravi conseguenze renali (dilatazione del rene e formazione di liquido, infezioni, stenosi ed idronefrosi);
- a seguito di tale errore era stata costretta a sottoporsi, presso la medesima struttura, in data 23.04.2014, ad altri interventi chirurgici per tentare di eliminare le conseguenze dannose dell'errore medico commesso;
- in data 17.07.2014 era stata sottoposta ad intervento di ricostruzione dell'uretere, con applicazione di uno stent;
- il giorno seguente era stata sottoposta ad ulteriore intervento a causa di alcune complicazioni (coaguli di sangue).
pagina 2 di 18 Richiamava, a sostegno della sussistenza della condotta negligente ed imperita posta in essere dai sanitari, il contenuto della CTP redatta dalla Prof.ssa ; in Persona_2
particolare, la stessa aveva accertato l'errore medico:
-nell'effettuazione dell'intervento di annessiectomia totale in luogo della sola asportazione della neoformazione benigna a sinistra;
-nel sottoporre la paziente ad intervento di annessiectomia bilaterale in assenza di consenso scritto rilasciato dalla medesima paziente;
-nell'aver causato la lesione dell'uretere, non immediatamente riconosciuta e, quindi, non tempestivamente trattata, con conseguente formazione di idronefrosi a sinistra che aveva necessitato intervento di nefrostomia, applicazione di stent e plastica chirurgica per ricostruzione dell'uretere di sinistra.
Quantificava il danno subito in 55 giorni di inabilità temporanea assoluta, 180 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, 35 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, oltre ad un'invalidità permanente pari al
30%.
Rilevava che il danno biologico riscontrato aveva inciso sfavorevolmente sulla propria efficienza fisica e psichica nello svolgimento dell'attività lavorativa di casalinga, oltre ad aver influito sugli aspetti dinamico relazionali, specie nell'ambito della vita di relazione coniugale.
Quantificava, quindi, il danno biologico nella complessiva somma di € 204.771,75
(invalidità temporanea e invalidità permanente), oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, già aumentato ai fini della necessaria personalizzazione.
Chiedeva, altresì, il riconoscimento del danno esistenziale, quale corrispettivo pecuniario della tragica negativa compromissione dell'esistenza, quantificato nella somma di €
150.000,00, oltre interessi e rivalutazione dal fatto al soddisfo.
Inoltre, formulava richiesta di riconoscimento del danno patrimoniale sulla capacità lavorativa futura, tenuto conto della notevole riduzione di ogni possibilità di lavoro e di ogni prospettiva di guadagno. Lo quantificava in € 63.980,88, calcolato sulla base del prodotto pagina 3 di 18 tra il triplo della pensione sociale, l'invalidità riscontrata e il coefficiente di capitalizzazione previsto dal RD 1403/1922.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'adito Tribunale, in accoglimento di quanto esposto prodotto e richiesto 1) Accertare e dichiarare il comportamento negligente, colposo ed imperito nell'attività medica sopra descritta eseguita su e, quindi, la responsabilità Parte_1
dell' convenuta, per le lesioni riportate dalla ricorrente per come accertate Controparte_2
e quantificate tramite CTP allegata e, per l'effetto, condannare la convenuta
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, a favore della ricorrente CP_2
la somma di Euro 418.752,63 (o la diversa somma, salvo gravame, che emergerà in corso di causa tramite CTU medica) a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla ricorrente per come esposto in narrativa. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del legale costituito”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 21.06.2017, si costituiva in giudizio il eccependo, in primo Controparte_1
luogo, l'inammissibilità del ricorso e chiedendo il mutamento del rito. Infatti, rilevava l'incompatibilità tra il rito prescelto dalla ricorrente e l'istruzione probatoria necessaria per la causa.
Nel merito, escludeva qualsiasi tipo di negligenza in capo ai sanitari intervenuti.
Più specificamente, poneva in evidenza che in presenza di un tumore stromale (tecoma) di grandi dimensioni, come quello di cui era affetta la paziente, l'ovariectomia totale e l'annessiectomia bilaterale erano le procedure previste in letteratura scientifica.
Precisava, altresì, che la ricorrente, al momento dell'intervento per cui è causa, era in menopausa da oltre cinque anni in ragione dell'età, circostanza che aveva reso necessaria l'asportazione anche degli annessi al fine di escludere il rischio di eventuali patologie neoplastiche.
Quanto alla denunciata incompletezza del consenso informato somministrato, poneva in evidenza che l'asportazione degli annessi dei due lati era stata definita come routinaria dal primario facente funzioni.
pagina 4 di 18 Chiariva che la paziente era stata operata dal suo stesso ginecologo, il quale l'aveva precedentemente informata sull'intervento e sulle modalità di esecuzione dello stesso.
Affermava che, avuto riguardo alla lesione dell'uretere, questa non era stata cagionata da una negligenza medica del chirurgo quanto, piuttosto, dalla presenza di aderenze tenaci, per come evincibile dalla descrizione riportata in cartella clinica.
Evidenziava, in ogni caso, che il decorso post-operatorio era stato regolare, tanto che la paziente era stata dimessa in seconda giornata.
In via subordinata, contestava la quantificazione e la qualificazione dei danni effettuata dalla ricorrente. In particolare, quanto al danno non patrimoniale, richiamava una pronuncia a Sezioni Unite, rilevando l'unicità e la tipicità della categoria, con la conseguente preclusione del riconoscimento formale del danno morale ovvero del danno esistenziale come categorie a sé stanti.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la inammissibilità del ricorso disponendo il mutamento del rito per le causali esposte in narrativa;
nel merito respingere la domanda avanzata da parte ricorrente nei confronti della resistente in quanto infondata e, comunque, non provata. In via ulteriormente subordinata e senza rinunzia alle richieste sopra indicate, disporre una riduzione del danno richiesto per le causali indicate. Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre IVA e CPA”.
Con ordinanza del 21.06.2017, il GI, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.
Con la prima memoria istruttoria, parte attrice, nell'insistere nelle proprie difese, evidenziava che quanto da lei sostenuto era stato già accertato dal Giudice penale, per come evincibile dalle motivazioni riportate nell'ordinanza di custodia cautelare n. 454/2015
R.OCC emessa dal GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di praticamente tutti i medici dell'unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell'
[...]
Controparte_3
Con la seconda memoria istruttoria, parte convenuta contestava il contenuto della prima memoria istruttoria depositata da controparte. In particolare, escludeva che la pendenza di pagina 5 di 18 un procedimento penale a carico dei sanitari dell potesse avere valenza Controparte_2
indiziaria per la dimostrazione della responsabilità della convenuta nel presente procedimento, tenuto, altresì, conto del valore cautelare e incidentale dell'accertamento sotteso al provvedimento citato. In più, nello stesso provvedimento non era presente nessun riferimento all'asserita negligenza professionale che aveva riguardato il trattamento della IG , essendo riferito a casi clinici del tutto diversi dal presente. Pt_1
Veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio ed il CTU depositava l'elaborato peritale in data 05.02.2021.
Disposta la trattazione scritta della causa, parte attrice chiedeva un rinvio per la precisazione delle conclusioni e parte convenuta, criticando il contenuto della perizia depositata, chiedeva la rinnovazione ovvero l'integrazione della stessa.
Con ordinanza del 27.04.2021, il GI convocava la consulente a rendere chiarimenti, invitandola a depositare la bozza di perizia prima dell'udienza fissata.
Con deposito del 19.04.2022 la CTU ottemperava alla richiesta di chiarimenti senza, tuttavia, comparire all'udienza del 20.04.2022. Venivano disposti una serie di rinvii volti alla comparizione della Consulente per la resa dei chiarimenti orali, avvenuta solo all'udienza del
22.03.2023.
Con ordinanza del 02.05.2023, il GI disponeva il rinnovo della CTU ritenendo quella già depositata non esaustiva e contraddittoria anche a seguito dei chiesti chiarimenti, sia in punto di nesso causale, sia avuto riguardo alla quantificazione del danno;
nominava, quindi, il dott. . Questi rinunciava all'incarico e veniva surrogato con il Persona_3
dott. il quale, prestato giuramento, depositava l'elaborato peritale in Controparte_4
data 19.03.2024.
Disposta la trattazione scritta della causa, parte attrice eccepiva la nullità e l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale per violazione dell'art. 15 della L. 24/2017, tenuto conto che lo stesso disponeva la nomina di un Collegio peritale formato da almeno due professionalità (medico legale e medico specialista della materia) e che, nel caso di specie,
l'elaborato peritale era stato redatto da un unico consulente. Nel merito, evidenziava la pagina 6 di 18 contraddittorietà dell'elaborato redatto dal dott. con quelli redatti, CP_4
rispettivamente, dalla dott.ssa e dai consulenti della Procura nel procedimento penale. Per_4
Parte convenuta chiedeva che fossero disposti chiarimenti, tenuto conto che il valore proposto dai barémes medico legali per la perdita anatomica o funzionale di un rene era pari al 15%. Escludeva, inoltre, la riconducibilità della disfunzionalità renale alla complicanza occorsa 5 anni prima e in relazione alla quale risultava documentata una iniziale ottimale ripresa della funzionalità renale. Infatti, sul punto, rilevava l'assenza di dati documentali idonei a ricondurre causalmente, con adeguata probabilità, l'attuale pregiudizio residuato in capo all'attrice ed insorto, per la prima volta nel 2019, con una attività chirurgica posta in essere nel 2014 con conseguente recupero della funzionalità renale documentato sino al
2016.
Con ordinanza del 29.05.2024, il GI rigettava l'eccezione di nullità della CTU sia perché il procedimento era stato instaurato anteriormente all'entrata in vigore della legge Gelli-
, sia perché la nullità eccepita non era comminata da alcuna disposizione normativa;
Per_5
disponeva, inoltre, che il CTU rispondesse ad alcuni chiarimenti, formulando i relativi quesiti.
Il consulente ottemperava ai chiesti chiarimenti con deposito dell'integrazione del
20.06.2024.
Con ordinanza del 13.10.2024, il GI, considerato che ogni questione sulla CTU potesse essere decisa unitamente al merito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Disposta la trattazione scritta, con note del 09.12.2024, parte convenuta rilevava che il precedente 12.09.2023 era stata emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Penale in composizione monocratica, nell'ambito del procedimento penale n. 3460/2020 RGNR nei confronti del dott. , sentenza di non doversi procedere per intervenuta Persona_1
estinzione del reato per prescrizione. Più specificamente, evidenziava la precisa corrispondenza tra la condotta oggetto della denuncia che aveva innescato il procedimento penale predetto, dove l'odierna attrice si era costituita parte civile, e la condotta impugnata nel presente giudizio. Di talché, affermava che tale modo di agire aveva integrato una pagina 7 di 18 rinuncia all'azione civile intentata ai sensi dell'art. 75 c.p.p. Specificava, altresì, che tale eccezione non poteva ritenersi tardiva tenuto conto che la sentenza era stata concessa in copia al difensore solo in data 09.12.2024.
Con ordinanza del 12.12.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.1.In via preliminare, avuto riguardo all'eccezione di estinzione del giudizio ex art. 75
c.p.p., formulata da parte convenuta nelle note di trattazione scritta del 09.12.2024, la stessa deve essere rigettata.
Si evidenzia, infatti, l'assenza di coincidenza soggettiva tra l'imputato nel procedimento penale, dott. , e la struttura sanitaria in questa sede citata per il Persona_1
risarcimento del danno.
2.Nel merito, si rileva che la struttura sanitaria convenuta risponde a titolo contrattuale.
Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile
2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del - è obbligato a Controparte_5
garantire allo stesso un sufficiente grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali) che dell'opera svolta dal personale medico e pagina 8 di 18 paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la struttura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756;
Cass. 4/4/2003 n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla recente riforma cd. Gelli-Bianco
- legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha, altresì, esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Da quanto sopra deriva che grava sull'attrice l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale: “nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass.
07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass.
31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma
pagina 9 di 18 non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che
l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa
(cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792;
Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez.
III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto
a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche
Cass. n. 28992/2019).
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o
“del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che pagina 10 di 18 sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ.
n.14759 del 26.6.2007).
Così qualificata la domanda attorea, corre l'obbligo di precisare che la causa è stata istruita a mezzo di due CTU, la prima delle quali è stata rinnovata.
Ebbene, sulla base delle risultanze peritali la domanda attorea può essere accolta solo in parte.
Più precisamente, si rileva che il Consulente, nella relazione depositata il 19 marzo 2024, ha ritenuto adeguata sia la scelta dell'intervento che l'esecuzione dello stesso, sulla base della patologia diagnosticata (pag. 4 CTU: “L'esame della prima cartella in ordine cronologico
(della U.O.C di Ostetricia) consente di osservare che l'indicazione all'intervento appare corretta sia per la patologia diagnosticata che per tipologia di intervento;
” pag.
7-8 ctu: “L'intervento chirurgico eseguito presso la U.O.C. di Ginecologia rispondeva alle esigenze della condizione patologica, appare corretta l'indicazione e la scelta della tecnica”;
In ordine alle contestazioni di parte attrice sull'erronea scelta dell'intervento, il CTU ha così riposto (pag. 1 chiarimenti) “L'approccio per via vaginale per eseguire l'intervento è certamente conforme alle buone pratiche: la scelta della via vaginale per eseguire interventi sugli organi dell'apparato genitale è frequente in ginecologia e dipende da molteplici fattori, non ultimo la manualità del chirurgo che esegue l'intervento e, generalmente, la possibilità di un decorso postoperatorio più breve. Vale la pena, a completamento, ricordare che è utilizzata tale via per interventi chirurgici demolitivi di alta complessità quale l'isterectomia totale con annessiectomia bilaterale 1 e linfoadenectomia per carcinoma uterino (Intervento di Schauta).
Anche la relazione di CTU della professoressa considera non censurabile la scelta di tale Per_4
accesso. Non si ritiene che un altro approccio avrebbe comportato minori rischi di lesione ureterale, in particolare se tale lesione sia stata conseguenza di emostasi con strumento bipolare”).
Anche nella consulenza svolta in sede penale, si rappresenta che la lesione ureterale fosse una complicanza possibile dell'intervento, indipendentemente dal tipo di approccio, proprio a causa delle importanti complicanze addominali della paziente.
pagina 11 di 18 Inoltre, quanto alla circostanza che la cisti fosse benigna e non necessitasse di asportazione, il CTU ha risposto che qualunque tumefazione ovarica può degenerare, di qui la validità dell'indicazione chirurgica nel caso in esame, anche considerando che l'attrice era in menopausa da cinque anni.
Ciò detto, il CTU ha evidenziato che la lesione dell'uretere era stata effettivamente causata durante l'intervento eseguito il 14.02.2014 (pag. 8 ctu: “La lesione ureterale, accertata nel marzo 2014 è certamente dovuta ad esiti dell'intervento di annessiectomia eseguito nel febbraio precedente, anche le ripetute infezioni urinarie apparse sino alla fine dello stesso anno possono con grado di buona probabilità connettersi alle ripetute manovre
(nefrostomia percutanea e applicazione/rimozione di stent) conseguenti alla suddetta lesione;
è possibile, ma non facilmente determinabile, che tali condizioni sarebbero state parzialmente inferiori, o completamente assenti, se la diagnosi fosse stata più precoce”); tuttavia, ha chiarito che la lesione in esame, nel corso degli interventi ginecologici, risulta essere talmente frequente da doversi considerare una complicanza prevedibile ma non prevenibile e, quindi, non evitabile.
Sul punto, si rende necessario porre in evidenza che, con riferimento al problema delle complicanze, la Suprema Corte ha già più volte chiarito (v. Cass. 30/06/2015, n 13328;
Cass. 11/11/2019, n. 28985), che il lemma «complicanza» — con il quale la medicina clinica e la medicina legale designano solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell'iter terapeutico che, pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile — è di per sé inutile nel campo giuridico. Ciò perché, quando, nel corso dell'esecuzione di un intervento o dopo la sua conclusione, si verifichi un peggioramento delle condizioni del paziente, delle due l'una: -o tale peggioramento era prevedibile ed evitabile, ed in tal caso esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le
"complicanze"; -ovvero tale peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile ed, in tal caso, esso integra gli estremi della «causa non imputabile» di cui all'art. 1218 c.c., a nulla rilevando che la statistica clinica non lo annoveri in linea teorica tra le «complicanze».
pagina 12 di 18 Al diritto non interessa se l'evento dannoso non voluto dal medico rientri o no nella classificazione clinica delle complicanze: interessa solo se quell'evento integri gli estremi della «causa non imputabile» ma è evidente che tale accertamento va compiuto in concreto e non in astratto (così, in motivazione, Cass. n. 13328 del 2015, cit.).
Di conseguenza, è possibile affermare che la lesione causata durante l'intervento per cui è causa va annoverata all'interno delle cause non imputabili ai sanitari intervenuti. Di talché, non è possibile addebitare alla struttura sanitaria convenuta alcuna responsabilità per detta lesione.
Di contro entrambi i CTU hanno ritenuto che vi sia stato un ritardo colpevole nella diagnosi atteso che proprio la frequenza di tali lesioni, pur se non previsto da apposite linee guida e ancor meno nei normali protocolli, dovrebbe spingere a un controllo sia pure approssimativo di eventuali lesioni dell'apparato urinario indotte, specialmente, come nel caso di specie, quando si è dovuto procedere a trattamento con bipolare che, va detto chiaramente,
è comunque assolutamente corretto.
Va tuttavia evidenziato che non vi è prova del nesso causale tra la condotta e il danno.
Si precisa, infatti, che entrambi i Consulenti incaricati hanno evidenziato la sussistenza di un vuoto documentale, relativo alla documentazione sanitaria, di circa 3 anni.
In particolare, l'ultima certificazione datata 23.06.2016 aveva attestato l'assenza di alterazioni ecograficamente rilevabili relative ai reni della paziente. Solo nel gennaio del
2019 era emersa una situazione patologica che aveva interessato i reni, per come evidenziato da una TAC.
Tale lasso di tempo trascorso , unitamente alla certificazione del 2016, non permettono di considerare che il ritardo della diagnosi abbia con valutazione più probabile che non prodotto il danno della perdita del rene (“In effetti anche i referti della diagnostica per immagini confermano idronefrosi sino al 2014, successivamente si ha il referto di un esame ecografico del 2016 in cui si legge: “… reni senza alterazioni ecograficamente rilevabili e con rapporto cortico-midollare conservato … Vie escretrici urinarie non dilatate”; le cose cambiano radicalmente a gennaio 2019 quando nel referto di una TAC addome con mezzo di contrasto si
pagina 13 di 18 legge: “Rene sinistro ridotto di dimensioni, con cisti e ridotto spessore cortico-midollare rispetto al controllo precedente”; questo referto, oltre a denunciare una compromissione importante di questo rene, informa che a un controllo precedente (quando?), che non può intendersi il su citato esame ecografico, il quadro anatomo funzionale fosse migliore. Tutto questo, come si comprende facilmente, non consente di valutare se gli interventi fatti abbiano consentito una ripresa funzionale efficiente del rene sinistro, che comunque tale appariva all'esame ecografico del 2016, ancora appare estremamente difficile valutare se l'evoluzione patologica che ha portato alla completa insufficienza dell'organo sia totalmente o in parte dovuta alla lesione chirurgica dell'uretere: ciò perché vi è un vuoto documentale tra il 2016 e il 2019”; pag. 2 chiarimenti: “[…] l'esistenza in atti di un documento che certifica la assoluta perfetta integrità morfofunzionale dell'apparato urinario, dopo l'intervento e tre anni prima della acclarata insufficienza renale, non consente a questo ctu di affermare un rapporto certo o più probabile che no tra intervento ed attuale condizione clinica della paziente”).
In particolare, il CTU ha evidenziato che la coincidenza tra la localizzazione dell'insufficienza renale e il lato della lesione ureterale è suggestiva per un rapporto di causalità, tuttavia la documentazione sanitaria che evidenzia un completo recupero morfo funzionale dell'apparato urinario contrasta tale suggestione.
Quanto rappresentato sul carattere non imputabile della lesione dell'uretere e sull'assenza di prova del nesso causale tra il ritardo nella diagnosi e la perdita del rene nonché col danno psichico impediscono di accogliere la domanda di risarcimento del danno biologico permanente.
Di contro, può essere accolta la domanda di risarcimento del danno biologico temporaneo atteso che il riatdo della diagnosi ha comportato la sottoposizione a più interventi nonché ad un periodo di invalidità temporea che i CTU riconoscono in 100% per 55 giorni, 75% per 180 giorni, 50% per 40 giorni, 25% per 25 giorni.
Applicando le tabelle di Milano del 2024 il totale del danno biologico temporaneo è pari a €
24.868,75, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da pagina 14 di 18 devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
Non può essere accolta la richiesta di rinnovo della CTU, atteso che la nullità non è comminata espressamente dalla Legge e atteso che il CTU, dotato delle necessarie competenze specialistiche, ha fornito gli elementi scientifici necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio ( Cass. Pen. 45719/2022).
Quanto alle contestazioni afferenti il consenso informato, si rileva che parte attrice, nel corpo dell'atto introduttivo, ha formulato la domanda risarcitoria afferente alla mancata acquisizione del consenso informato, salvo poi non riportarla specificamente tra le conclusioni.
Tuttavia, corre l'obbligo di precisare che la mera allegazione del mancato rispetto di quanto previsto nel consenso sottoscritto dalla paziente non è sufficiente per l'accoglimento della relativa domanda risarcitoria. È, infatti, pacifico che la domanda risarcitoria in questione debba essere adeguatamente allegata e provata, nel senso che la paziente avrebbe dovuto allegare la lesione del proprio diritto all'autodeterminazione, provando che, a fronte di una completa ed esaustiva informazione, non si sarebbe sottoposta all'intervento effettivamente subito (cfr. Cass. civ., sez. 3, n. 4682/2025: “Nell'ambito della responsabilità medico-chirurgica, se ricorrono il consenso presunto e il danno iatrogeno, ma non la condotta inadempiente o colposa del medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria (cioè,
l'intervento è stato correttamente eseguito), il danno da lesione del diritto, costituzionalmente tutelato, all'autodeterminazione è risarcibile qualora il paziente alleghi e provi che dalla omessa, inadeguata o insufficiente informazione gli siano comunque derivate conseguenze dannose, di natura non patrimoniale, diverse dal danno da lesione del diritto alla salute, in termini di sofferenza soggettiva e contrazione della libertà di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente. (Nella fattispecie, la S.C., in relazione ad un caso di erronea asportazione del lobo sinistro della tiroide a cui era seguito un secondo intervento di asportazione del lobo destro, ha confermato la decisione della Corte d'appello, che, dopo aver escluso la risarcibilità del danno permanente, aveva ricostruito in fatto il consenso presunto
pagina 15 di 18 della paziente, ove adeguatamente informata, e le aveva riconosciuto il danno morale per aver appreso, in circostanze angosciose, a causa del previo errore dei sanitari, della necessità di ripetere l'intervento, pur necessario e poi correttamente eseguito); Cass. civ., sez. 3, n.
24471/2020: “In materia di responsabilità sanitaria, l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia "ex se" una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece, l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che
l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in "re ipsa"; Cass. civ., sez. 3, n. 28985/2019: “In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, qualora venga allegato e provato, come conseguenza della mancata acquisizione del consenso informato, unicamente un danno biologico, ai fini dell'individuazione della causa "immediata" e "diretta" (ex art. 1223 c.c.) di tale danno- conseguenza, occorre accertare, mediante giudizio controfattuale, quale sarebbe stata la scelta del paziente ove correttamente informato, atteso che, se egli avesse prestato senza riserve il consenso a quel tipo di intervento, la conseguenza dannosa si sarebbe dovuta imputare esclusivamente alla lesione del diritto alla salute determinata dalla successiva errata esecuzione della prestazione professionale, mentre, se egli avesse negato il consenso, il danno biologico scaturente dalla inesatta esecuzione della prestazione sanitaria sarebbe riferibile "ab origine" alla violazione dell'obbligo informativo, e concorrerebbe, unitamente all'errore relativo
pagina 16 di 18 alla prestazione sanitaria, alla sequenza causale produttiva della lesione della salute quale danno-conseguenza”).
Nel caso di specie, posto che viene contestato che non era stato dato il consenso all'asportazione dell'ovaio di destra, posto che per i CTU la lesione dell'uretere si sarebbe comunque verificata anche senza detta asportazione, posto che non viene allegato che, con l'informazione corretta, non sarebbe stato dato il consenso, parte attrice avrebbe dovuto specificatamente allegare quali danni non patrimoniali diversi da quelli alla salute le sono derivati, il che non è avvenuto.
La domanda attorea può essere accolta solo in parte e la convenuta deve essere condannata al pagamento in favore di parte attrice dell'importo di euro 24.868,75 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
3.Per quanto riguarda le spese, vengono compensate in ragione della metà ed il residuo, liquidato come in dispositivo, posto a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con versamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TU spese giustizia.
Le spese della CTU sono poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Rosaria Plutino,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza:
1. accoglie parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento a favore di parte attrice dell'importo di euro 24.868,75 oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai.
pagina 17 di 18 2. Compensa in ragione della metà le spese processuali, ponendo il residuo che liquida in euro 2540,00 per compensi, oltre spese generali, cpa ed iva, se dovute, a carico di parte convenuta ed a favore di parte attrice, con versamento a favore dello Stato.
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di ctu.
Così deciso in Reggio Calabria, 02.04.2024
Il Giudice dr.ssa Francesca Rosaria Plutino
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