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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 09/07/2025, n. 263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 263 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 2137/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Ale (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli ed rispettivamente in data 09/11/2012 e Per_1 Per_2
25/07/2017, entrambi ancora minori. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 32 del 12/03/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Cigliano (VC) il 25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli rimangano affidati congiuntamente ad entrambe i genitori e continuino ad abitare con la madre nella casa coniugale a Cigliano (VC), Via Roma n. 37;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 alla domenica alle 20:00, oltre un giorno durante la settimana, indicativamente martedì o giovedì, dalle 18:00 alle 21:00, oltre una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni Natale o Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi;
3. DISPONE che il padre possa comunque vedere e tenere con sé i figli anche in altri momenti, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori;
4. DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. Parte_1 corrisponda alla signora la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ Controparte_1
200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici istat di riferimento, mentre per le spese straordinarie varrà quanto previsto dall'apposito protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Vercelli che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
5. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
Sezione Civile
N. R.G. VG 2137/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE RELATORE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...]d'Ale (VC) rappresentato e difeso dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Naborrini Andrea del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 17/06/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Cigliano (VC) il 25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011.
pagina 1 di 3 Dall'unione sono nati i figli ed rispettivamente in data 09/11/2012 e Per_1 Per_2
25/07/2017, entrambi ancora minori. I coniugi si sono per mutuo consenso separati con sentenza n. 32 del 12/03/2024 di questo Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati. Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra Pt_1
e in Cigliano (VC) il 25/06/2011, trascritto nei Registri dello Stato
[...] Controparte_1
Civile di detto Comune all'Atto n. 3, Parte II - Serie A, Anno 2011 alle CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che i figli rimangano affidati congiuntamente ad entrambe i genitori e continuino ad abitare con la madre nella casa coniugale a Cigliano (VC), Via Roma n. 37;
pagina 2 di 3 2. DISPONE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli a fine settimana alterni dal sabato alle 14:00 alla domenica alle 20:00, oltre un giorno durante la settimana, indicativamente martedì o giovedì, dalle 18:00 alle 21:00, oltre una settimana nelle vacanze natalizie comprendente ad anni alterni Natale o Capodanno, tre giorni durante le festività pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi;
3. DISPONE che il padre possa comunque vedere e tenere con sé i figli anche in altri momenti, previo accordo con la madre, compatibilmente con gli impegni e le esigenze dei minori;
4. DISPONE che a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il sig. Parte_1 corrisponda alla signora la somma mensile complessiva di € 400,00 (€ Controparte_1
200,00 per ciascun figlio) annualmente rivalutabili secondo gli indici istat di riferimento, mentre per le spese straordinarie varrà quanto previsto dall'apposito protocollo di intesa in vigore presso il Tribunale di Vercelli che i coniugi dichiarano di conoscere e approvare;
5. DÀ ATTO che i coniugi si concedono reciproco consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti utili per l'espatrio.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 07/07/2025.
IL PRESIDENTE Dott.ssa Michela Tamagnone
IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Andrea Padalino
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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