Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 21/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19137/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente Relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 19137/2024 promossa congiuntamente da:
, nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. SOLDA' GIULIO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
, nato a [...] il [...] (CF: , con il Controparte_1 C.F._2
patrocinio dell'avv. SOLDA' GIULIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 10.01.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«1)i coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo di reciproco rispetto.
2)La casa coniugale, sita in DE AN (BS) , Piazza Manifattura Augusta 14, acquistata con del notaio , rep. 103531 e racc 22948, reg in Chiari il 26.11.2003 , n. Per_1 Persona_2
2196 rep 1T, di proprietà comune al 50 % dei coniugi, (Doc.6 ) , verrà assegnata definitivamente alla moglie , assieme agli arredi ed i mobili , che ivi vivrà con la figlia . Per_3
3)Affido condiviso della figlia maggiorenne non indipendente con collocamento prevalente della stessa presso l'abitazione coniugale, con la madre, con possibilità', riconosciuta da entrambi i
50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia (Doc. 12) , che viene allegato alla presente.
4)Il signor in pieno accordo, anche formalizzato, si e' già trasferito presso altra abitazione. CP_1
5)Durante le vacanze estive entrambi i genitori dichiarano di concordare fin da ora di dividere equamente il tempo da trascorrere con la figlia maggiorenne non autosufficiente , Per_3
accollandosi le spese delle stesse in base al tempo trascorso con la stessa.
6)Il sig. e la sig.ra lavorano , insieme , nel massimo Controparte_1 Parte_1
reciproco rispetto , nelle molteplici imprese commerciali che condividono , visto che entrambi i coniugi lavorano e sono autosufficienti, e , inoltre, che il marito si è già trasferito in altra abitazione, non verrà riconosciuto alcunché a titolo di assegno divorzile
7)La casa coniugale, sita in DE AN (BS), Piazza Manifattura Augusta 14, di proprietà comune al 50 % dei coniugi, acquistata, tramite del notaio , datato Per_1 Persona_2
21.11.2003, rep. 103531 e racc. 22948, registrato in Chiari il 26.11.2003, n. 2196 rep 1T, e così identificata e descritta in atto (doc. 7): “In comune di NO CI (BS), in complesso residenziale denominato “IL BORGO”: gli immobili censiti al N.C.E.U. di detto Comune, alla partita , al foglio 5 con i mappali: P.IVA_1
782/530- Piazza Manifattura Augusta n. 8n-Piano -vani 8,5-Rendita Euro Parte_2
702,38 Utilità comune il mappale 782/669del foglio 5:
782/628-Piazza Manifattura Augusta -Piano S1-cat.C/6-cl.
2-mq40-Rendita Euro 76,44 utilità comune il mappale 782/670 del Foglio 5 (pertinenza destinata a servizio casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato “ viene assegnata definitivamente alla sig.ra , con i beni che la arredano , la quale si Parte_1
impegna ad acquistare la metà di proprietà del sig. , in accordo con lo stesso , che si CP_1
impegna a vendergliela con atto notarile , in parte imputata come assegno una tantum e , il residuo, versando un prezzo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila ), in 10 rate annuali di € 5.000,00 (€ cinquemila) e che , conseguentemente diverrà proprietaria esclusiva dell'immobile, entro, al massimo, un semestre dalla sentenza di scioglimento del matrimonio civile .
8)I coniugi, di comune accordo, hanno deciso di dividersi parte del mobilio di casa come di seguito riportato:
-Specchio grande antico ubicato nella camera matrimoniale resta alla moglie -Il settimanale in legno antico con sei cassetti , in custodia, rimarrà al marito
-Il cassettone in legno antico con tre cassetti , rimarrà alla moglie
-il mobiletto in legno antico con due antine e un cassetto , in custodia , rimarrà al marito.
-La vetrinetta in legno antico con due ante in vetro , rimarrà alla moglie.
-il tavolinetto in legno antico della sarta , più sgabello , in custodia, rimarrà al marito
-la coppia di comodini , in legno antico , rimarrà alla moglie
-la coppia di piatti GE resteranno uno a testa tra i coniugi
-la coppia di candelabri BA , resteranno uno a testa tra i coniugi
-la coppia di svegliette BA resteranno uno a testa tra i coniugi
-la coppia di uva verdi GE resteranno una a tetsa ai coniugi
Il resto del mobilio resterà alla moglie resterà.
9)Ogni altro rapporto di natura economica, e relativo ai beni Immobili, e mobili di proprietà esclusiva e comune dei coniugi, è già stato formalizzato e definito , in parte nell'atto scritto allegato
(Doc. 13) e , il rimanente , in separata sede con reciproca soddisfazione.
10)I coniugi si concedono autorizzazione reciproca al rinnovo e rilascio del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio,
11)Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicarsi ogni eventuale variazione dell'abituale dimora e/o residenza.
12)Le Parti danno atto che tutte le spese legali relative al presente procedimento sono da intendersi integralmente compensate fra le parti.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 09.10.2024 e proponevano domanda di Parte_1 Controparte_1
scioglimento del matrimonio celebrato in Salò (BS) il 05.07.2001, da cui era nata la figlia il Per_3
15.12.2002, premettendo che con decreto del Tribunale di Brescia n.4806/2021 il 06.07.2021 veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della separazione è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, da ritenersi corrispondente all'interesse e alle esigenze della figlia, il cui ascolto si reputa pertanto manifestamente superfluo.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_1 Controparte_1
celebrato in Salò (BS) il 05.07.2001, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune dell'anno 2001, parte II, serie C, n. 12;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente Estensore
Costanza Teti