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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente Rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3076 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2018, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n.12144/2017 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 12 dicembre 2017, vertente
TRA
), in persona del pro-tempore, TE P.IVA_1 Pt_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Maria Teresa Mastrangelo, giusta comparsa di costituzione del 27.1.2025 e in virtù di procura generale alle liti per
Notar del 15.9.2022 e domiciliato come in atti Persona_1 appellante
E
), in NT P.IVA_2 persona dell'Amministratore pro tempore, dott. , rappresentato Controparte_2
e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione notificato il 20.5.2013 dall'Avv. Alberto Giordano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in lla Via San Giacomo n. 40 Pt_1
appellato
NONCHE'
- 1 - Controparte_3
), elettivamente domiciliata in alla Via G.
[...] P.IVA_3 Pt_1
Martucci n. 56 appellata contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 20.5.2013 il Parte_3
conveniva in giudizio il onde
[...] TE sentirlo condannare al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalla strada pubblica al fabbricato e al ripristino dello stato dei luoghi, con vittoria delle spese di lite.
In particolare, il deduceva: - che il fabbricato era confinante con un CP_1
manufatto di proprietà comunale abbandonato e fatiscente e, al di sotto del livello stradale, con un muro di contenimento della strada pubblica;
- che, già con fax del 13/14.1.2011, l'Amministratore aveva lamentato alla
[...]
infiltrazioni provenienti dal manufatto di proprietà Controparte_4 comunale e distacco di intonaci ammalorati e chiesto l'immediato intervento diretto all'eliminazione del pericolo;
- che con raccomandata dell'8/9.3.2011 il
Servizio Manutenzione Urbana della II Municipalità di in risposta, Pt_1 aveva precisato che le eventuali infiltrazioni sarebbero provenute dalla sede stradale di inserita nell'elenco della viabilità primaria NT della II Municipalità, non di competenza del servizio, e che il manufatto oggetto della richiesta di intervento era di contenimento della sede stradale;
- che a detta raccomandata era allegato il verbale del 17.2.2011 della VI Direzione
Esercizio e Manutenzione delle Fogne del Comune di in cui, a seguito di Pt_1
verifica della fognatura, era stato ritenuto, in via presuntiva, che il manto stradale del marciapiede era dissestato e che un pozzetto della CP_5
Con ubicato al civico , presentava la chiusura non perfettamente aderente e che detti inconvenienti avrebbero potuto provocare le lamentate infiltrazioni;
- che
- 2 - nessun intervento era stato eseguito sul marciapiede e sul pozzetto;
- che si erano registrati aggravamenti delle lamentate infiltrazioni.
Radicato il contraddittorio, si costituiva il che eccepiva il TE proprio difetto di legittimazione passiva in quanto i lamentati danni erano stati Con causati da un pozzetto ubicato al civico , in precarie condizioni di chiusura ermetica, di proprietà della la quale, alla richiesta di CP_5
informazioni, con relazione inviata il 6.8.2013, aveva segnalato di avere effettuato il 4 luglio l'intervento necessario, consistito nella sostituzione dell'allacciamento interrato, completando ogni intervento e messa in sicurezza in data 9.7.2013, e, in tal senso, implicitamente confermando la propria responsabilità. Chiedeva, quindi, di essere autorizzato a chiamare in causa detta società.
Il Tribunale autorizzava il alla chiamata in causa della società Pt_1
la quale, costituitasi in giudizio, negava l'addebito di CP_3 qualunque responsabilità nella determinazione dei danni al CP_1
confermando di aver comunque sistemato la chiusura del pozzetto menzionato, in virtù di una riparazione resasi necessaria a seguito di una fuga di gas.
Acquisita documentazione varia e ammessa ed espletata la consulenza tecnica d'ufficio, il Tribunale, in data 12.12.2017, pronunciava la sentenza n. 12144/2017 con cui così statuiva: “dichiara la responsabilità in concorso del e TE della in Controparte_6 ordine ai danni da infiltrazione subiti dal;
NT NT condanna il al pagamento in favore del TE NT
, in persona del l.r.p.t., della somma di € 7450,12 oltre interessi al tasso
[...] legale sulle somme originarie non rivalutate, di anno in anno rivalutate secondo indici
Istat Foi dalla data del fatto (31.1.09) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza decorreranno gli interessi legali sul totale, sino al soddisfo;
condanna la Società Controparte_3 al pagamento in favore del
[...] NT
, in persona del l.r.p.t., della somma di € 7450,12 oltre interessi al tasso
[...] legale sulle somme originarie non rivalutate, di anno in anno rivalutate secondo indici
- 3 - Istat Foi dalla data del fatto (31.1.09) sino alla datadi pubblicazione della presente sentenza. Dalla pubblicazione della sentenza decorreranno gli interessi legali sul totale, sino al soddisfo;
condanna la Controparte_7 all'impermeabilizzazione immediata del pozzetto in
[...] corrispondenza dell'ingresso del fabbricato del NT
; condanna il al ripristino immediato della pavimentazione e della
[...] TE impermeabilizzazione del marciapiedi nei pressi del portone d'ingresso del fabbricato in
C.so Vittorio Emanuele 566 (come descritto alla pagina 55 della perizia del ctu); condanna la Controparte_6 ed il in solido, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] TE
C.so Vittorio Emanuele 566, in persona dell'amministratore pro tempore, CP_1 che si liquidano in € 500,00 per spese, € 4500,00 per compensi, oltre iva, cassa, spese general e spese di ctu”.
In particolare, il Tribunale così argomentava l'accoglimento della domanda:
“Dalle risultanze della ctu, esenti da vizi logico giuridici, che pertanto si fanno proprie, si evince che le infiltrazioni hanno interessato tre unità abitative poste al di sotto del piano stradale del a causa di infiltrazioni provenienti dal NT confine a ovest l'edificio ove il risulta confinante con un manufatto di CP_1 proprietà […] Nel richiamare integralmente i danni specificatamente riscontrati dal ctu, si riportano le conclusioni del predetto in ordine alle cause delle infiltrazioni. Esse possono ritenersi in concorso tra il com une di e la Invero, Pt_1 Controparte_6 come ha rilevato il ctu:” A causare la formazione di umidità è la risalita per capillarità dell'acqua, contenuta nel terreno in corrispondenza del muro di contenimento della strada, che è a diretto contatto con la parete strutturale dell'edificio. Il grado di risalita dell'umidità dipende dalla presenza di acqua nel sottosuolo, dalla porosità e dalla capacità assorbente dei materiali da costruzione e dall'intensità dei fenomeni atmosferici: per tali motivi sarebbe stato opportuno disporre in fase costruttiva un sistema di isolamento costituito da vespai e camere d'aria. La mancata realizzazione di tale isolamento lungo le pareti verticali determina i fenomeni di deterioramento ed infiltrazioni. Occorre sottolineare due elementi di concorso all'aggravio del fenomeno infiltrativo descritto: a) il deterioramento della pavimentazione del marciapiedi del in corrispondenza dell'ingresso del fabbricato con evidenti NT
- 4 - disconnessioni delle piastrelle e assenza di impermeabilizzazione sottostante;
b) la mancata impermeabilizzazione del pozzetto di ispezione situato in corrispondenza del suddetto ingresso” Poiché i danni sono originati da due distinti fenomeni imputabili ad un difetto di manutenzione rispettivamente della in ordine alla cura del CP_6 pozzetto ed al deterioramento della pavimentazione della strada comunale denominata
ritenendo paritario il concorso alla causazione delle lesioni al NT fabbricato ed agli appartamenti predetti, si ritiene di condannare nella CP_8 misura del 50% degli stessi, ciascun convenuto. In ordine ai danni, l'importo complessivo delle spese occorrenti alla riparazione dei danni provocati, ammonta ad €
14900,24, conseguentemente, il comune e la andranno Controparte_6 condannati al pagamento di € 7450,12 ciascuno.”.
Avverso detta decisione proponeva appello il con atto di TE citazione notificato in data 1°/6 giugno 2018, invocandone l'integrale riforma o, in subordine, la limitazione della condanna del al solo ripristino del Pt_1
marciapiedi antistante l'ingresso dello stabile e deducendo a CP_8 sostegno l'errata valutazione delle risultanze istruttorie, l'omessa e contraddittoria motivazione e l'errata liquidazione dei danni.
Nella contumacia della Controparte_6
ritualmente evocata in giudizio, si costituiva il che
[...] CP_1
eccepiva l'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante e chiedeva il rigetto dell'appello con il favore delle spese del grado.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo;
riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n. 420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 2.2.2025, la
- 5 - causa veniva riservata in decisione all'udienza del 6.2.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali.
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (1°/6 giugno 2018) rispetto alla pubblicazione della sentenza (12/12/2017), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione in giudizio nei dieci giorni successivi (8/6/2018).
L'appello appare parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per motivi di ordine logico, il lamenta l'errata valutazione delle risultanze TE istruttorie avendo il giudice di prime cure stravolto le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u. che ha accertato che la causa delle lamentate infiltrazioni e dell'umidità presenti sulle pareti delle unità immobiliari danneggiate sono riconducibili alla risalita dell'acqua dal terreno per capillarità dopo aver verificato che la parete strutturale dello stabile condominiale è stato costruito a ridosso del terrapieno che sostiene e, quindi, a diretto NT
contatto con il muro di contenimento di detto terrapieno.
L'appellante aggiunge che il c.t.u. ha accertato che il materiale utilizzato dal costruttore per la realizzazione di detta parete era particolarmente poroso con alta capacità di assorbimento dell'umidità presente nel terreno e dovuta alla presenza di acqua nel sottosuolo in conseguenza dei fenomeni atmosferici e precisato che sarebbe stata buona norma prevedere, in fase di costruzione, un
“sistema di isolamento costituito da vespai e camere d'aria” onde il vizio di omessa e contraddittoria motivazione laddove il Tribunale ha rinviato alle conclusioni del c.t.u. che diversamente non ha individuato nel il TE
responsabile delle lamentate infiltrazioni quanto piuttosto individuato a suo carico un contributo causale concorrente, consistente nel deterioramento della pavimentazione del marciapiede.
I motivi non appaiono fondati.
- 6 - In merito alla causa delle lamentate infiltrazioni alle tre unità immobiliari facenti parte del appare sufficiente richiamare le chiare conclusioni CP_1
del c.t.u. il quale, descritto lo stabile condominiale nei seguenti termini: “in particolare a ovest l'edificio risulta confinante con un manufatto di proprietà comunale
e, al di sotto del livello della strada, con un muro di contenimento della pubblica via
( . Per la morfologia dei luoghi il fabbricato ha pertanto delle NT unità abitative site ad una quota superiore al piano stradale del NT
e delle unità abitative site ad una quota inferiore al suddetto piano;
per queste
[...] ultime abitazioni il muro di contenimento della strada è a diretto contatto con la parete strutturale dell'edificio” e descritte, anche a mezzo di rilievi fotografici, le unità immobiliari interessate dai fenomeni di infiltrazioni e umidità, riteneva che a
“A causare la formazione di umidità è la risalita per capillarità dell'acqua, contenuta nel terreno in corrispondenza del muro di contenimento della strada, che è a diretto contatto con la parete strutturale dell'edificio. Il grado di risalita dell'umidità dipende dalla presenza di acqua nel sottosuolo, dalla porosità e dalla capacità assorbente dei materiali da costruzione e dall'intensità dei fenomeni atmosferici: per tali motivi sarebbe stato opportuno disporre in fase costruttiva un sistema di isolamento costituito da vespai e camere d'aria. La mancata realizzazione di tale isolamento lungo le pareti verticali determina i fenomeni di deterioramento descritti nella risposta al quesito n. 2). Occorre sottolineare due elementi di concorso all'aggravio del fenomeno infiltrativo descritto: a) il deterioramento della pavimentazione del marciapiedi del in NT corrispondenza dell'ingresso del fabbricato con evidenti disconnessioni delle piastrelle e assenza di impermeabilizzazione sottostante (si vedano fotografie all'Allegato n. 14 –
Particolare marciapiedi ingresso fabbricato) b) la mancata impermeabilizzazione del pozzetto di ispezione situato in corrispondenza del suddetto ingresso (si vedano fotografie all'Allegato n. 15 – Particolare pozzetto di ispezione ingresso fabbricato)”.
In sostanza, l'aggravamento del fenomeno infiltrativo è riconducibile, avuto riguardo alla responsabilità del dal punto di vista eziologico TE
al deterioramento della pavimentazione del marciapiedi del in NT corrispondenza dell'ingresso del fabbricato con evidenti disconnessioni delle piastrelle e assenza di impermeabilizzazione sottostante e alla mancata impermeabilizzazione del pozzetto di ispezione situato in corrispondenza del suddetto ingresso. Tuttavia, siffatta
- 7 - riferita concausa deve essere valutata con riferimento non già alla genesi del medesimo fenomeno, bensì al suo sviluppo successivo e deve essere ricollegata, comunque, all'omessa manutenzione della strada da parte del suo proprietario, il quale avrebbe dovuto e ben potuto attivarsi per elidere le conseguenze pregiudizievoli della res posta sotto la sua custodia e per porre rimedio alla denunciata situazione, non avendo addotto alcunchè quale causa di esonero, sia pure parziale, dalla responsabilità ex art. 2051 c.c..
Di conseguenza, l'individuazione delle suddette cause individuate dal c.t.u. come dotate di efficacia eziologica rispetto alla produzione del danno, al pari della ripartizione della stessa efficacia tra ciascuna delle cause ritenute concorrenti, deve essere confermata per le ragioni innanzi esposte, donde la responsabilità del custode della strada in relazione ai danni subiti dal proprietario confinante, così come acclarati dall'ausiliario del giudice.
Inoltre, dalla proprietà pubblica del bene (nella specie il per TE le strade poste all'interno dell'abitato) discende non solo l'obbligo dell'ente alla manutenzione, ma anche quello della custodia con conseguente operatività nei confronti dell'ente stesso della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., anche nel caso in cui abbia semplicemente omesso di vigilare al fine di impedire la determinazione di danni a fondi limitrofi (Cass. civ.
27.01.1988 n. 723 secondo cui dalla proprietà pubblica del sulle strade Pt_1
poste all'interno dell'abitato (art. 16 lettera b della legge 20 marzo 1865 n. 2248 allegato F) discende non solo l'Obbligo dell'ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R.d. 15 novembre 1923 n. 2506, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'ente stesso, della presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora abbia omesso di vigilare al fine di impedire che terzi indicati dell'esecuzione di lavori sui beni oggetto della proprietà vi procedessero in guisa tale da determinare a fondi limitrofi).
Sulla base di tali principi si è, invero, da tempo sottolineato in giurisprudenza che la pubblica amministrazione è responsabile dei danni arrecati alla proprietà privata confinante a causa del mancato apprestamento di accorgimenti idonei
- 8 - ad evitare alluvioni e allagamenti in caso di precipitazioni intense (Cass. civ.
Sez. U, Sentenza n. 2693 del 13/07/1976).
In definitiva, deve convenirsi con il primo giudice, laddove ha ritenuto che, nella specie, le infiltrazioni debbano ascriversi alla responsabilità del
[...]
TE
Invero, ai sensi dell'art. 2051 c.c. la responsabilità per danni ha natura oggettiva, in quanto si fonda sul mero rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l'effettivo potere su di essa e non sulla presunzione di colpa, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode;
a tal fine, occorre, da un lato, che il danno sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e, dall'altro, che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno (come, nella specie, il deterioramento della pavimentazione del marciapiedi del
[...] in corrispondenza dell'ingresso del fabbricato), costituisca NT
la causa o la concausa del danno;
pertanto, l'attore deve offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo, nonchè dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25243 del 29/11/2006).
La responsabilità ex art. 2051 c.c. permane anche se il nesso eziologico è configurabile a livello di "concausa" o di "aggravamento” sicché l'agente deve rispondere per l'intero danno, salvo che sia dimostrato (e nella specie ciò non si
è verificato) che il danno si sarebbe comunque ugualmente verificato nella medesima misura. E a dimostrazione di ciò depone la circostanza che, data la risalente costruzione del fabbricato, la denunciata verificazione di danni da infiltrazioni e umidità risale solo all'anno 2009 e non da prima;
peraltro, gli accorgimenti indicati dal c.t.u. per l'eliminazione delle cause per mezzo di interventi diretti sulla parete addossata al costone tufaceo sono riferibili solo
- 9 - all'unità immobiliare n.2 (cfr. in atti) e non anche alle altre due unità immobiliari, in cui sono stati parimenti accertati danni da infiltrazione e umidità.
Appare, invece, fondato il terzo e ultimo motivo con cui il TE
lamenta la liquidazione dei danni operata dal Tribunale chee, recependo le risultanze del c.t.u. nella individuazione dei lavori necessari alla eliminazione delle cause delle infiltrazioni e al ripristino dello stato dei luoghi, ha posto a carico del anche il costo dei lavori necessari a rimediare alle omissioni Pt_1 del costruttore dello stabile del in fase di realizzazione CP_1
dell'immobile e, quindi, indicati come utili a rimediare “una evidente carenza progettuale e realizzativa dell'intero fabbricato”.
Il motivo appare fondato laddove il Tribunale ha ritenuto che “In ordine ai danni,
l'importo complessivo delle spese occorrenti alla riparazione dei danni provocati, ammonta ad € 14900,24, conseguentemente, il e la Pt_1 Controparte_6 andranno condannati al pagamento di € 7450,12 ciascuno”.
Invero, individuate le cause imputabili al nel “deterioramento della Pt_1 pavimentazione del marciapiedi del in corrispondenza NT dell'ingresso del fabbricato con evidenti disconnessioni delle piastrelle e assenza di impermeabilizzazione sottostante”, appare sufficiente a rimuovere detta causa la condanna pronunciata ai danni del “al ripristino immediato della Pt_1
pavimentazione e della impermeabilizzazione del marciapiedi nei pressi del portone
d'ingresso del fabbricato in C.so Vittorio Emanuele 566 (come descritto alla pagina 55 della perizia del ctu)”.
Il c.t.u. ha specificamente indicato gli interventi di ripristino di ciascuna delle unità immobiliari interessate dai lamentati fenomeni di infiltrazione, quantificandoli in € 1.750,00 per il Lotto 1, in € 3.484,97 per il Lotto 2 e in €
3.956,59 per il Lotto 3, per complessivi € 9.191,56 e ha così descritto gli interventi per l'eliminazione delle cause: realizzazione di controparete sulle pareti addossate al costone tufaceo, realizzazione di controsoffitto aerato, posa in opera di estrattore assiale in linea, diametro 10 cm, portata 100 mc/h, incluso impianto di alimentazione e timer per funzionamento temporizzato, per la
- 10 - ventilazione meccanica della controparete, quantificandoli in € 5.708,68, evidentemente riferendosi ai lavori necessari alla pur riscontrata mancata realizzazione di isolamento lungo le pareti verticali strutturali dell'edificio a diretto contatto con il muro di contenimento della strada e rispetto al quale ha evidenziato che “sarebbe stato opportuno disporre in fase costruttiva un sistema di isolamento costituito da vespai e camere d'aria”.
In tali termini, quindi, i suddetti costi, gravanti per il 50% a carico del
[...]
per € 2.854,34 devono essere detratti dalla somma complessiva posta TE
a suo carico a titolo di risarcimenti dei danni, così dovendosi parzialmente riformare la sentenza impugnata.
Alla riforma della sentenza impugnata deve conseguire l'applicazione del principio consolidato secondo cui il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte
(come nel caso di specie) della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione.
A ciò va poi richiamato il principio affermato dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte (Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022) secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”; pertanto, deve ritenersi che le spese legali siano state correttamente regolamentate nel primo
- 11 - grado del giudizio, mentre, le spese del presente grado, tenuto conto del parziale accoglimento dell'appello, devono compensarsi.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal in persona del TE
pro-tempore, nei confronti del Pt_2 Parte_3
in persona dell'Amministratore pro-tempore, e della
[...] [...] in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n.12144/2017 pronunciata dal Tribunale di Napoli in data 12 dicembre 2017, così provvede:
a) accoglie parzialmente l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il TE al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore del
[...]
in persona Parte_3 dell'Amministratore pro-tempore, dell'importo di € 4.595,78, oltre interessi e rivalutazione come già riconosciuti;
b) conferma, per il resto, la sentenza impugnata;
c) compensa le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 10 aprile 2025.
La Presidente est.
dr.ssa Assunta d'Amore
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