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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/03/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 237/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Ajello Presidente rel. est. dott. Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 237/2024 promossa da:
(C.U.I. 0686F38), nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Massimo Tomè del Foro di Pordenone, domiciliatario
RICORRENTE
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig.
[...] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs Pt_1
286/1998”
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Bangladesh di 45 anni, ha formulato, in data 30.06.2023, istanza Parte_1 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di
Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 06.12.2023 e notificato il
18.12.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che la normativa è stata modificata con il D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023. Tale decreto ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 19 c.
1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che escludeva il respingimento e l'espulsione quando vi era fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare. La norma elencava poi gli elementi che il giudice era tenuto a prendere in considerazione per valutare il rischio di violazione: ossia la natura dei vincoli famigliari presenti in Italia, l'inserimento sociale del richiedente in Italia, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami famigliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 2 di 4 Ebbene il legislatore nel 2023 ha abrogato tale disposizione, ma l'articolo 19 continua a prevedere che il respingimento e l'espulsione non sono ammessi qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Norma, quest'ultima, che, nel disciplinare il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Ebbene, quanto agli obblighi costituzionali viene in rilievo, innanzitutto, l'articolo 10 della
Costituzione che sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. In collegamento con l'articolo 10 assumono poi rilevanza tutte quelle norme che tutelano le libertà democratiche fondamentali, come l'articolo 2, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo
21. Quanto agli obblighi internazionali, invece, occorre avere riguardo ai diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In quest'ottica continua dunque ad avere rilevanza l'articolo 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
In definitiva, la nuova normativa impone di avere riguardo al contesto in cui il richiedente verrebbe rimpatriato, vietando il respingimento ogniqualvolta vi è il rischio di violazione di uno dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione o dal diritto internazionale o europeo.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 21.11.2021. Egli ha lavorato nel settore della Parte_1 distribuzione di materiale pubblicitario per l'azienda “Rattu Harman – Fastag Pubblicità” dal marzo al luglio 2022 (escluso il mese di aprile, doc. 3). Ha poi lavorato per l'azienda di AS AV (doc. 4), operante nel settore agricolo, nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2022 e poi nei mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2023 (doc. 5), con contratto a tempo indeterminato. Ha poi lavorato da febbraio a luglio 2024 (escluso il mese di aprile, doc. 7) per la stessa azienda.
Il signor ha poi sottoscritto un contratto di lavoro, sempre nel settore agricolo, con Pt_1
l'azienda “Pako Italo Srls” di Pordenone, dal 18.03.2024 al 31.12.2024 (vedi buste paga e Unilav, docc. 8
e 9), poi trasformato a tempo indeterminato il 27.12.2024 (doc. 10). Risiede stabilmente a Pordenone, come dichiarato in udienza e come emerge altresì dalla documentazione depositata da parte resistente.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (più di tre anni), dell'attività lavorativa che ha avviato appena possibile in seguito al suo arrivo nel paese e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere nuove attività. Nonostante i settori lavorativi in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo e del volantinaggio, siano caratterizzati da discontinuità e pagina 3 di 4 precarietà, il signor ha dimostrato la propria volontà di reperire un'attività retribuita tramite Pt_1
l'impegno proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato dai ben due contratti a tempo indeterminato sottoscritti in questi anni di permanenza in Italia. Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il signor verrebbe pregiudicato del suo diritto alla vita privata e famigliare, così come Pt_1 individuata dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 237/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. ; Parte_1 P.IVA_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA PER L'IMMIGRAZIONE, LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesca Ajello Presidente rel. est. dott. Filomena Piccirillo Giudice dott. Andrea D'Alessio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 237/2024 promossa da:
(C.U.I. 0686F38), nato il [...] in [...] con il patrocinio dell'Avv. Parte_1
Massimo Tomè del Foro di Pordenone, domiciliatario
RICORRENTE
con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste
RESISTENTE
OGGETTO: domanda di riconoscimento della protezione speciale
CONCLUSIONI
La parte ricorrente ha così concluso:
“Voglia l'On. le Tribunale di Trieste, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
1) in via preliminare
Disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
2) Nel merito In via principale
pagina 1 di 4 Accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato e dichiararsi il diritto del sig.
[...] al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 comma 1.1 e 1.2 D. Lgs Pt_1
286/1998”
La parte resistente ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste adito, contrariis reiectis,
Rigettare l'avverso ricorso
Con vittoria di spese”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Premesso che:
, cittadino del Bangladesh di 45 anni, ha formulato, in data 30.06.2023, istanza Parte_1 di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura della Provincia di
Pordenone ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo capoverso d.lgs. 286/1998.
Il Questore ha rigettato tale richiesta con decreto emesso in data 06.12.2023 e notificato il
18.12.2023, previa acquisizione del parere della competente Commissione Territoriale, la quale, esprimendo parere negativo, ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti previsi per legge.
ha quindi impugnato il provvedimento sopra indicato innanzi al Tribunale di Parte_1
Trieste, proponendo altresì istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, istanza che è stata accolta dal Collegio.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
A seguito di una breve istruttoria, la causa è stata poi rimessa al Collegio, che l'ha decisa nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2025.
2. Osservato che:
Il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale è stato nel caso di specie negato poiché la Commissione Territoriale competente ha ritenuto non sussistenti i presupposti previsti dall'art. 19 commi 1 e 1.1. d.lgs. 286/98 come novellati dal D.L. 113/2018 convertito nella legge
132/2018.
Con riferimento alla disciplina applicabile ratione temporis al caso di specie, si rileva che la normativa è stata modificata con il D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023. Tale decreto ha abrogato l'ultimo periodo dell'articolo 19 c.
1.1. del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che escludeva il respingimento e l'espulsione quando vi era fondato motivo di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comportasse una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare. La norma elencava poi gli elementi che il giudice era tenuto a prendere in considerazione per valutare il rischio di violazione: ossia la natura dei vincoli famigliari presenti in Italia, l'inserimento sociale del richiedente in Italia, la durata del soggiorno in Italia e l'esistenza di legami famigliari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
pagina 2 di 4 Ebbene il legislatore nel 2023 ha abrogato tale disposizione, ma l'articolo 19 continua a prevedere che il respingimento e l'espulsione non sono ammessi qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Norma, quest'ultima, che, nel disciplinare il rifiuto e la revoca del permesso di soggiorno, fa salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.
Ebbene, quanto agli obblighi costituzionali viene in rilievo, innanzitutto, l'articolo 10 della
Costituzione che sancisce e disciplina il diritto d'asilo nel nostro ordinamento nei seguenti termini: “Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. In collegamento con l'articolo 10 assumono poi rilevanza tutte quelle norme che tutelano le libertà democratiche fondamentali, come l'articolo 2, l'articolo 17, l'articolo 18 e l'articolo
21. Quanto agli obblighi internazionali, invece, occorre avere riguardo ai diritti fondamentali protetti dalla Carta di Nizza e dalla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo. In quest'ottica continua dunque ad avere rilevanza l'articolo 8 CEDU, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e famigliare.
In definitiva, la nuova normativa impone di avere riguardo al contesto in cui il richiedente verrebbe rimpatriato, vietando il respingimento ogniqualvolta vi è il rischio di violazione di uno dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione o dal diritto internazionale o europeo.
Ai sensi dell'art. 19 comma 1.2. secondo periodo, il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere rilasciato anche dalla Questura, previo parere della Commissione Territoriale.
3. Rilevato nel caso di specie che
si trova in Italia dal 21.11.2021. Egli ha lavorato nel settore della Parte_1 distribuzione di materiale pubblicitario per l'azienda “Rattu Harman – Fastag Pubblicità” dal marzo al luglio 2022 (escluso il mese di aprile, doc. 3). Ha poi lavorato per l'azienda di AS AV (doc. 4), operante nel settore agricolo, nei mesi di settembre, novembre e dicembre 2022 e poi nei mesi di agosto, settembre, novembre e dicembre 2023 (doc. 5), con contratto a tempo indeterminato. Ha poi lavorato da febbraio a luglio 2024 (escluso il mese di aprile, doc. 7) per la stessa azienda.
Il signor ha poi sottoscritto un contratto di lavoro, sempre nel settore agricolo, con Pt_1
l'azienda “Pako Italo Srls” di Pordenone, dal 18.03.2024 al 31.12.2024 (vedi buste paga e Unilav, docc. 8
e 9), poi trasformato a tempo indeterminato il 27.12.2024 (doc. 10). Risiede stabilmente a Pordenone, come dichiarato in udienza e come emerge altresì dalla documentazione depositata da parte resistente.
4. Ritenuto pertanto che
Il ricorso possa essere accolto, in considerazione del tempo trascorso in Italia (più di tre anni), dell'attività lavorativa che ha avviato appena possibile in seguito al suo arrivo nel paese e dall'impegno dimostrato nell'intraprendere nuove attività. Nonostante i settori lavorativi in cui il ricorrente ha offerto prestazioni, ossia quello agricolo e del volantinaggio, siano caratterizzati da discontinuità e pagina 3 di 4 precarietà, il signor ha dimostrato la propria volontà di reperire un'attività retribuita tramite Pt_1
l'impegno proseguito con diversi datori di lavoro, come dimostrato dai ben due contratti a tempo indeterminato sottoscritti in questi anni di permanenza in Italia. Tali elementi sottolineano pertanto un percorso volto a un reale radicamento del ricorrente in territorio italiano. Il Collegio ritiene pertanto che il signor verrebbe pregiudicato del suo diritto alla vita privata e famigliare, così come Pt_1 individuata dall'art. 8 CEDU e dalla normativa sopra esaminata, in caso di rimpatrio in Bangladesh.
Può essere quindi riconosciuta a la protezione speciale come prevista dalla Parte_1 nuova normativa sopra esaminata. La domanda formulata va quindi accolta, con trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del relativo permesso di soggiorno.
5. Sulle spese
Le spese vanno integralmente compensate, atteso che l'accoglimento del ricorso è avvenuto sulla base di documentazione sopravvenuta di cui la Pubblica Amministrazione, al momento della decisione, non disponeva ai fini della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. R.G. 237/2024, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il ricorso, accertando e dichiarando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale in favore di , C.U.I. ; Parte_1 P.IVA_1
2. DISPONE la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, commi 1.1. e 1.2., Dc. Lgs. 286/1998, introdotte dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130;
3. COMPENSA integralmente le spese di giudizio.
Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Francesca Ajello
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