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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 29/10/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. TA LA - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 792 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente tra
, in persona del legale Parte_1 rappresentante ing. rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Mario Lepidi, del Foro di L'Aquila, come da procura allegata all'atto di citazione in appello;
appellante e
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Matteo Controparte_1
Di VI e IE LV, entrambi del Foro di L'Aquila, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato e
in persona del curatore dott. Controparte_2 Per_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Luciano Dell'Orso, del
[...]
Foro di L'Aquila, come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
appellato
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 443 del
Tribunale Ordinario dell'Aquila, pubblicata in data 22 giugno
2023, in materia vendita di cose immobili.
Conclusioni di Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1. in via istruttoria, ammettere ex art. 356 c.p.c. i mezzi di prova già chiesti nella sede di primo grado, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
2. nel merito, in riforma della sentenza n. 443/2023 emessa dal
Tribunale de L'Aquila il 22 giugno 2023:
a) in via principale: rigettare le domande attoree perché infondate in fatto e diritto, nonché dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale per i fatti in narrativa è imputabile alla neanche Parte_1 in via solidale ai sensi dell'art. 2506 quater c.c. e, quindi, respingere tutte le domande avanzate dal ricorrente in quanto illegittime, infondate in fatto ed in diritto, comunque non provate;
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, dichiarare che la responsabilità contrattuale per i fatti di causa è ascrivibile unicamente alla
e, quindi, dichiarare il terzo Fallimento CP_2 CP_2 n. 7/2021 C.F. , nella persona del Curatore dott. P.IVA_1
tenuto al pagamento integrale della somma di € Persona_1
60.000,00 a titolo del doppio della caparra versata e, per
l'effetto, condannare quest'ultimo alla restituzione delle cifre pretese da parte ricorrente o nella diversa somma ritenuta di
Giustizia;
c) in via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del ricorrente, ridurre le pretese avversarie nella somma ritenuta di Giustizia e, comunque, condannare ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3 c.c. in via solidale il terzo C.F. Controparte_3
, nella persona del Curatore dott. alle P.IVA_1 Persona_1 somme eventualmente riconosciute a favore del sig. CP_1
. Con vittoria di spese e competenze professionali di
[...] ogni fase e grado del giudizio”.
Conclusioni dell'appellato Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di L'Aquila, ogni contraria deduzione, istanza ed eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto dalla in Parte_1 quanto inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e in diritto e non provato, per tutte le ragioni esposte in narrativa
e, per l'effetto, confermare l'impugnata sentenza n. 443/2023 emessa dal Tribunale di L'Aquila il 22.06.2023. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori come per legge”.
Conclusioni dell'appellato Controparte_2
“Voglia il Tribunale dell'Aquila, contrariis rejectis, respingere la domanda formulata da Parte_1
nei confronti del
[...] Parte_3
con la chiamata in causa notificata il 3.2.2022 perché
[...] inammissibile ed infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'appellante al rimborso degli esborsi e competenze di giudizio, oltre le spese generali, C.A.P. ed I.V.A. come per legge”.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 443, pubblicata in data 22/6/2023, il
Tribunale Ordinario dell'Aquila accertava la legittimità del recesso del sig. dal contratto preliminare Controparte_1 stipulato in data 22/9/2014 con il quale Parte_1
gli aveva promesso in vendita un immobile in
[...] costruzione in località Genzano di Sassa, Frazione Sassa del
Comune dell'Aquila, e condannava la convenuta al pagamento all'attore della somma di € 60.000,00, pari al doppio della caparra confirmatoria versata dal sig. oltre ad CP_1 interessi di mora ex art. 1224, comma 2, c.c. e ad interessi al tasso previsto dal d.lgs. n. 231 del 2002 a decorrere dalla data della domanda, ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c.; il
Tribunale dichiarava inammissibile la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del Controparte_2
, da lei chiamato in causa, e condannava
[...] [...]
a rifondere all'attore ed al le spese del Parte_1 CP_2 giudizio.
1.1. Il Tribunale osservava che l'attore aveva prodotto il contratto preliminare stipulato in data 22/9/2014, con quale si era impegnata a vendergli un immobile in Parte_1 costruzione da ultimarsi entro il 30/6/2015, data fissata per la stipula del contratto definito;
che l'attore aveva provato di avere versato alla promittente venditrice la somma di € 30.000,00
a titolo di caparra confirmatoria;
che il sig. aveva CP_1 costituito in mora con lettera in data Parte_1
9/1/2017, dichiarando di non voler proseguire il rapporto oltre la data pattuita nel contratto preliminare;
che tale lettera era pervenuta alla promittente venditrice in data 11/1/2017 all'indirizzo dell'Aquila, via San Sisto n. 27, ove all'epoca la convenuta aveva la sede legale;
che la circostanza che l'attore nel compilare l'indirizzo della destinataria aveva scritto
“Generale Costruzioni Centro Italia” invece che “Generali
Costruzioni Centro Italia s.r.l.” costituiva un mero refuso che non aveva impedito il recapito della raccomandata;
che a fronte dell'inadempimento della convenuta il sig. aveva CP_1 legittimamente esercitato il recesso dal contratto con lettera in data 7/7/2020, con conseguente diritto di ottenere, ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., la corresponsione del doppio della caparra confirmatoria;
che la convenuta aveva ammesso che il credito vantato dall'attore era indicato nel progetto di scissione parziale, a seguito del quale l'immobile promesso in vendita all'attore era stato trasferito da Parte_1 ad , beneficiaria della scissione, e che tale credito CP_2 risultava nei registri contabili di quest'ultima società; che la convenuta era tenuta al pagamento del predetto credito ai sensi dell'art. 2506 quater, comma 3, c.c., che sancisce la responsabilità solidale tra la società che si è scissa e la beneficiaria della scissione;
che era inammissibile ai sensi degli artt. 52 e 93 della legge fallimentare la domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del
[...]
, da lei chiamato in causa. CP_2
2. Con atto di citazione notificato il 20/7/2023
[...] proponeva appello avverso la Parte_1 sentenza sopra indicata sulla base di tre motivi, concludendo come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituivano in giudizio il sig. Controparte_4
ed il chiedendo il rigetto
[...] Controparte_2 dell'appello. 2.2 La causa veniva rinviata per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge alle parti per la precisazione delle conclusioni ed il deposito degli scritti conclusionali.
2.2.1. Le parti provvedevano al deposito di memorie nei termini assegnati.
2.2.2. L'udienza di discussione della causa del 4/3/2025 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c., e nelle note depositate le parti si riportavano ai propri scritti difensivi.
2.2.3. Con ordinanza in data 7/3/2025 la causa veniva quindi trattenuta in decisione.
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice aveva ritenuto validamente rescisso il contratto preliminare di compravendita a seguito dell'invio da parte dell'attore della lettera del 9 gennaio 2017 senza dare conto dei presupposti dell'art. 1447 c.c. e senza considerare che la lettera era indirizzata alla Controparte_5
, soggetto differente da
[...] Parte_1
non era sottoscritta dal sig.
[...] CP_1 come emergeva dal documento prodotto da quest'ultimo in primo grado, e la ricezione della raccomandata per compiuta giacenza si era perfezionata decorsi trenta giorni dal deposito, successivamente al trasferimento della sede legale della destinataria.
3.1. L'appellante insiste inoltre nella richiesta di ammissione delle prove articolate in primo grado e non ammesse dal Tribunale.
4. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
4.1. Nella lettera inviata spedita con raccomandata il
9/1/2017, il sig. premesso di avere stipulato un CP_1 contratto preliminare per l'acquisto di una villetta che avrebbe dovuto essergli consegnata entro il 30/6/2015 e di avere versato
30.000,00 euro a titolo di caparra confirmatoria, sollecitò il rimborso di quanto spettantegli a titolo di risarcimento del danno, dichiarando che tale intimazione valeva “come rescissione dell'atto preliminare di vendita sottoscritto per inadempimento da parte del venditore nei termini fissati per la consegna dell'immobile”.
Nessun riferimento ha fatto il Tribunale all'istituto della rescissione, di cui all'art. 1447 e ss. c.c., avendo correttamente interpretato la diffida dell'attore come volta a comunicare alla promittente venditrice la sua volontà di sciogliersi dal contratto stante il perdurante inadempimento di quest'ultima.
4.1.1. Ne consegue l'inammissibilità del motivo di appello nella parte in cui non coglie la ratio decidendi della pronuncia impugnata.
4.2. Prive di fondamento appaiono le ulteriori censure dell'appellante. Per quanto attiene all'errore nell'indicazione della forma societaria della destinataria, correttamente il
Tribunale ha evidenziato che la lettera venne regolarmente recapitata a presso la Parte_1 sua sede legale, essendo l'appellante chiaramente individuabile attraverso la sua denominazione.
4.2.1. Corretta risulta anche la valutazione del Tribunale in ordine alla esatta indicazione da parte del sig. CP_1 dell'indirizzo dell'odierna appellante, dovendo aversi riguardo al luogo nel quale era posta la sede della destinataria in data
11/1/2017, al momento nel quale l'ufficiale postale lasciò
l'avviso di deposito nella sua cassetta postale, sito in
L'Aquila, via San Sisto n. 27, e non già al successivo trasferimento avvenuto il 23/1/2017. 4.2.2. Quanto al fatto che la copia prodotta dal sig.
[...]
in giudizio non rechi la sua firma autografa, corretta CP_1 risulta la deduzione dell'appellato secondo cui l'originale firmato era contenuto nel plico inviato alla controparte.
4.3. Va peraltro osservato che le deduzioni dell'appellante in ordine all'efficacia della lettera in esame risultano irrilevanti, atteso che il sig. esercitò in data CP_1
7/7/2020 il recesso dal contratto preliminare di compravendita a mezzo PEC inviata all'indirizzo di posta elettronica di chiedendo il pagamento del doppio della Parte_1 caparra ai sensi dell'art. 1385, comma 2, c.c., e l'odierna appellante riscontrò tale comunicazione con PEC del 16/7/2020, nella quale, premesso di avere ricevuto precedenti richieste di pagamento dal sig. comunicò che per effetto della CP_1 scissione parziale divenuta efficace il 30/12/2016 l'immobile promesso in vendita all'appellante era stato trasferito ad CP_2
“con il relativo debito riferito alla caparra
[...] confirmatoria”. E' alla lettera del 7/7/2020 che il giudice ha fatto riferimento ritenendo efficace il recesso del sig.
[...]
da tale data, a partire dalla quale ha riconosciuto in CP_1 suo favore gli interessi di mora sulla somma di euro 60.000,00, ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c.
4.4. Per quanto attiene alle istanze istruttorie reiterate dall'appellante, nella seconda memoria ex Parte_1 art. 183, comma 6, c.p.c. chiese l'ammissione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante di CP_2
al momento della scissione, ing. sui
[...] Persona_2 seguenti capitoli di prova: “1. Vero che in sede di definizione delle attribuzioni delle proprietà immobiliari tra la società scissa e la società beneficiaria, l'ing. Persona_2 richiese espressamente che la villetta a schiera denominata alloggio n. 3 del cantiere sito in Genzano di Sassa, Via della Fonte, già oggetto del preliminare di vendita con il sig.
[...]
venisse assegnata alla la quale si Controparte_1 CP_2 sarebbe impegnata alla conclusione dei lavori ed alla stipula del contratto definitivo;
2. Vero che l'assegnazione della villetta già oggetto del preliminare con il sig. era CP_1 stata pretesa dall'ing. a favore della beneficiaria Per_2
del quale era legale rappresentante pro tempore, in CP_2 ragione delle trattative condotte da lui stesso e della circostanza che si trattasse del cognato”; sui medesimi capitoli di prova chiese che venisse escusso in qualità di testimone il suo attuale legale rappresentante, ing. Parte_2
Correttamente il giudice di primo grado rigettò tali istanze vertendo i capitoli di prova su circostanze generiche ed essendo privi di valenza confessoria. Sul punto va anche aggiunto che l'ing. non ha poteri di rappresentanza di Per_2 CP_2
a seguito della dichiarazione di fallimento, con conseguente incapacità a rendere confessione, e che l'ing. quale Pt_2 legale rappresentante dell'appellante, è attualmente incapace di testimoniare.
4.4.1. Va confermato anche il rigetto delle richieste di esibizione di tutta documentazione bancaria del sig. CP_1
e del a decorrere dal 30/12/2016, stante Controparte_2 la natura esplorativa della richiesta, volta a verificare, secondo quanto suggerito dall'appellante, se fra il sig.
[...]
e , il cui legale rappresentante era cognato CP_1 CP_2 dell'appellato, vi fosse stato un accordo fraudolento ai danni di volto a far ricadere sull'odierna Parte_1 appellante l'obbligo di restituzione del doppio della caparra.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta che il giudice di primo grado aveva riconosciuto la sua responsabilità in ordine alla mancata stipula del contratto definitivo nonostante a far data dalla scissione essa non avesse più la materiale disponibilità dell'immobile oggetto del preliminare, trasferito ad quale l'aveva CP_2 Pt_4 successivamente venduto a terzi e doveva pertanto ritenersi unica responsabile dell'inadempimento. Evidenzia inoltre che dal progetto di scissione risultava che la caparra versata dal sig. era stata trasferita nel patrimonio della società CP_1 beneficiaria della scissione.
5.1. Contesta infine che il Tribunale, pur avendo indicato che essa era responsabile solidalmente con ai sensi CP_2 dell'art. 2506 quater c.p.c., l'aveva condannata in via esclusiva al pagamento al sig. del doppio della CP_1 caparra.
5.2. Insiste infine nella richiesta di ammissione delle prove articolate in primo grado, già formulata nel primo motivo di appello.
6. Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta la dichiarazione di inammissibilità della domanda di manleva da lei proposta nei confronti del Fallimento Aedes s.r.l.
6.1. Deduce che era errato il richiamo all'art. 93 della legge fallimentare contenuto nella sentenza impugnata, giacché
l'udienza del 13/12/2021 fissata dal giudice delegato per l'esame dello stato passivo si era svolta prima che le fosse notificato in data 3/1/2022 l'atto introduttivo del presente giudizio e che pertanto le era stato impossibile insinuarsi nel passivo fallimentare, non avendo un titolo che accertasse il suo credito.
7. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
7.1. Fermo quanto esposto ai punti 4.4. e 4.4.1. che precedono in ordine alle istanze istruttorie reiterate dall'appellante, nella sentenza impugnata il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione del disposto di cui all'art. 2506 quater, comma 3, c.c., in base al quale tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto loro assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui tali debiti fanno carico.
7.1.1. Contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il giudice ha ritenuto provato che gli obblighi nascenti dal contratto preliminare oggetto di causa erano stati trasferiti ad a seguito della scissione, e, tenuto conto che tali CP_2 obblighi non erano stati adempiuti, ha disposto che di essi, in forza della norma citata, rispondesse in via solidale la società scissa, odierna appellante.
7.2. Quanto poi alla mancata condanna del al CP_2 pagamento della somma di euro 60.000,00 al sig. in CP_1 solido con l'appellante, ed alla declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva proposta dalla convenuta nei confronti del chiamato in causa, il Tribunale ha fatto applicazione del principio pacifico in giurisprudenza, in base al quale l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto alla competenza esclusiva del giudice delegato, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio (vedi, ex plurimis, Cass.
n. 11021 del 2023, Cass. n. 9198 del 2017, Cass. n. 10414 del
2005). Inconferente sul punto risulta la deduzione dell'appellante, secondo la quale al momento della proposizione nei suoi confronti della domanda di pagamento da parte del sig. erano già scaduti i termini per l'insinuazione al CP_1 passivo ai sensi dell'art. 93, comma 1, della legge fallimentare, fermo restando che l'odierna appellante avrebbe potuto insinuarsi tardivamente nel per far valere la Controparte_2 pretesa azionata in questa sede.
8. Sulla base di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022, per le causa di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00, esclusi i compensi per la fase di trattazione, che non si è svolta.
10. Va infine dato atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna a Parte_1 rifondere a ed a Controparte_1 Controparte_2
le spese del presente giudizio di appello, che
[...] liquida, per ciascuna delle parti appellate, nell'importo di € 9.991,00 per compensi, oltre ad accessori di legge ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 7/10/2025
La Presidente estensora dr. TA LA