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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 05/02/2026, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 690/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012091960000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.1.2025 e depositato il 17.2.2025 la ricorrente ha impugnato la Cartella di pagamento n. 29520200012091960000, avente come presupposto il ruolo n. 2020/002867, emessa in materia di tasse automobilistiche per l'anno 2017 e notificata alla contribuente in data 21.11.2024.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Omessa notificazione dell'atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
2) Prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento.
Nel merito ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
L'Assessorato, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta l'eccezione dell'ADER di intervenuta cessazione della materia del contendere, circostanza, questa, non solo non dimostrata, ma non configurabile se proveniente da parte resistente, ove motivata, come nel caso di specie, dall'intervenuto pagamento, posto che in tal caso residua in capo al contribuente la possibilità di chiedere rimborso, così come da questi evidenziato nelle conclusioni del ricorso.
La prima censura è infondata.
Va premesso che con riguardo alla Regione Siciliana, l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta dall'1.1.2016 definitivamente avocata alle competenze della Regione
Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015.
Il ruolo per l'omesso pagamento della tassa dovuta per il veicolo sopra indicato nell'anno d'imposta 2017, come risulta dalla cartella impugnata, è stata consegnato all'ADER, posto che, evidentemente, si è dato seguito alla detta norma, a mente della quale «1. a decorrere dalla data di cui all'art. 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore».
Assume parte ricorrente di non avere ricevuto alcun precedente atto di accertamento, volto altresì a interrompere la prescrizione, di guisa che deriverebbe l'illegittimità consequenziale della cartella avversata.
Il rilievo non può essere condiviso.
Va chiarito che la Sicilia, Regione a Statuto speciale, riceve nella materia de qua una regolamentazione propria.
Invero, all'art. 2 della menzionata legge regionale Sicilia del 11/08/2015, n. 16 - Norme in materia di tasse automobilistiche – è stato aggiunto il comma 2 bis (comma inserito dall'articolo 19, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 e successivamente modificato dall'articolo 109, comma 1, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, laddove è stata eliminata la limitazione originaria al triennio 2017 – 2019, per altro rilevante nel caso in esame) che nella sua redazione finale, quindi, così recita:
“2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Dal chiaro tenore della disposizione emerge la possibilità in caso di mancato ravvedimento, di immediata iscrizione a ruolo, di guisa che, come premesso, nessun atto antecedente era dovuto.
Va delibata la censura relativa alla intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. n.53/83), il diritto alla riscossione della tassa auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
L'art. 3 del D.L. 2/1986, infatti, così espressamente recita: "all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte
".
Ne deriva che la scadenza “naturale” per la prescrizione della tassa auto 2017 in esame, è il 31.12.2020, con ruolo reso esecutivo il 30.7.2020 e consegnato il 10.9.2020.
Per quanto in premessa non viene in rilievo nel caso in esame la sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori, durante il periodo emergenziale, regolata dall'art. 67 l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, che si è limitato (comma 1) a sospendere dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, con conseguente rinvio (comma 4) ai fini della prescrizione e della decadenza, all'art. 12 commi 1 e 3 del Decreto legislativo del 24/09/2015, n. 159.
Il successivo art. 68 ha regolato, invece, secondo la versione vigente ratione temporis, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, stabilendo (comma 1) che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. . . . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il successivo comma 4 bis del medesimo art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [c.d. "Decreto cura Italia"], stabilisce, proprio con riferimento non alla sospensione dei pagamenti, ma «con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77», che i termini «sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Quindi, secondo la detta norma, va verificata:
a) la non intervenuta prescrizione alla data della sospensione di cui all'art. 68;
b) l'intervenuto affidamento del ruolo all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Nel caso di specie, il ruolo è stato reso esecutivo il 30.7.2020 e consegnato il 10.9.2020, all'interno, quindi, del periodo di sospensione, di guisa che, intanto, trova applicazione la norma speciale contenuta nel comma
4 bis e, inoltre, il termine di prescrizione è sospeso per ventiquattro mesi, sicché l'originario termine triennale ordinario del 31.12.2020, è stato ex lege prorogato al 31.12.2022.
Conseguentemente, la cartella adesso avversata, notificata soltanto il 21.11.2024, è fuori dal perimetro della sospensione.
Consegue l'intervenuta prescrizione e l'accoglimento della seconda censura e, quindi, del ricorso, con obbligo per l'Amministrazione di restituzione di quanto eventualmente corrisposto, così come dalla stessa argomentato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina -Sezione IX-, accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'ADER alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato. Nulla nei confronti dell'Assessorato regionale intimato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SAVASTA PANCRAZIO MARIA, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1111/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200012091960000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 18.1.2025 e depositato il 17.2.2025 la ricorrente ha impugnato la Cartella di pagamento n. 29520200012091960000, avente come presupposto il ruolo n. 2020/002867, emessa in materia di tasse automobilistiche per l'anno 2017 e notificata alla contribuente in data 21.11.2024.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
1) Omessa notificazione dell'atto prodromico, ovvero dell'avviso di accertamento della tassa automobilistica richiesta con la cartella impugnata.
2) Prescrizione del tributo richiesto con la cartella di pagamento impugnata.
Costituitasi, l'ADER ha concluso per la cessazione della materia del contendere, essendo intervenuto il pagamento.
Nel merito ha sostenuto il proprio difetto di legittimazione passiva e la legittimità della procedura di riscossione.
L'Assessorato, seppur regolarmente evocato, non si è costituito in giudizio.
All'Udienza monocratica del 29.1.2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non può essere accolta l'eccezione dell'ADER di intervenuta cessazione della materia del contendere, circostanza, questa, non solo non dimostrata, ma non configurabile se proveniente da parte resistente, ove motivata, come nel caso di specie, dall'intervenuto pagamento, posto che in tal caso residua in capo al contribuente la possibilità di chiedere rimborso, così come da questi evidenziato nelle conclusioni del ricorso.
La prima censura è infondata.
Va premesso che con riguardo alla Regione Siciliana, l'attività di accertamento del tributo in questione, prima svolta dall'Agenzia delle entrate, risulta dall'1.1.2016 definitivamente avocata alle competenze della Regione
Siciliana, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della legge reg. Siciliana n. 16 del 2015.
Il ruolo per l'omesso pagamento della tassa dovuta per il veicolo sopra indicato nell'anno d'imposta 2017, come risulta dalla cartella impugnata, è stata consegnato all'ADER, posto che, evidentemente, si è dato seguito alla detta norma, a mente della quale «1. a decorrere dalla data di cui all'art. 1, le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero, ai rimborsi, all'applicazione delle sanzioni, al contenzioso amministrativo sono attribuite alla Regione che le esercita, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1998, n. 418, tramite apposita convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate o con l'Agente della riscossione della Regione ovvero con altro ente pubblico non economico operante e con esperienza pluriennale nel settore».
Assume parte ricorrente di non avere ricevuto alcun precedente atto di accertamento, volto altresì a interrompere la prescrizione, di guisa che deriverebbe l'illegittimità consequenziale della cartella avversata.
Il rilievo non può essere condiviso.
Va chiarito che la Sicilia, Regione a Statuto speciale, riceve nella materia de qua una regolamentazione propria.
Invero, all'art. 2 della menzionata legge regionale Sicilia del 11/08/2015, n. 16 - Norme in materia di tasse automobilistiche – è stato aggiunto il comma 2 bis (comma inserito dall'articolo 19, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2016, n. 24, come modificato dall'articolo 34, comma 1, della L.R. 11 agosto 2017, n. 16 e successivamente modificato dall'articolo 109, comma 1, della L.R. 15 aprile 2021, n. 9, laddove è stata eliminata la limitazione originaria al triennio 2017 – 2019, per altro rilevante nel caso in esame) che nella sua redazione finale, quindi, così recita:
“2 bis. Trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), a bis) e b), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in materia di ravvedimento. In caso di mancato ravvedimento, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”.
Dal chiaro tenore della disposizione emerge la possibilità in caso di mancato ravvedimento, di immediata iscrizione a ruolo, di guisa che, come premesso, nessun atto antecedente era dovuto.
Va delibata la censura relativa alla intervenuta prescrizione.
Ai sensi dell'art. 5 D.L. 953/82 (conv. in L. n.53/83), il diritto alla riscossione della tassa auto si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
L'art. 3 del D.L. 2/1986, infatti, così espressamente recita: "all'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n.
953, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n 53, sono apportate le seguenti modificazioni: il comma cinquantunesimo è sostituito dal seguente: "L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte
".
Ne deriva che la scadenza “naturale” per la prescrizione della tassa auto 2017 in esame, è il 31.12.2020, con ruolo reso esecutivo il 30.7.2020 e consegnato il 10.9.2020.
Per quanto in premessa non viene in rilievo nel caso in esame la sospensione dell'attività degli uffici degli enti impositori, durante il periodo emergenziale, regolata dall'art. 67 l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, che si è limitato (comma 1) a sospendere dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, con conseguente rinvio (comma 4) ai fini della prescrizione e della decadenza, all'art. 12 commi 1 e 3 del Decreto legislativo del 24/09/2015, n. 159.
Il successivo art. 68 ha regolato, invece, secondo la versione vigente ratione temporis, la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, stabilendo (comma 1) che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. . . . Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il successivo comma 4 bis del medesimo art. 68 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 [c.d. "Decreto cura Italia"], stabilisce, proprio con riferimento non alla sospensione dei pagamenti, ma «con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77», che i termini «sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate».
Quindi, secondo la detta norma, va verificata:
a) la non intervenuta prescrizione alla data della sospensione di cui all'art. 68;
b) l'intervenuto affidamento del ruolo all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione.
Nel caso di specie, il ruolo è stato reso esecutivo il 30.7.2020 e consegnato il 10.9.2020, all'interno, quindi, del periodo di sospensione, di guisa che, intanto, trova applicazione la norma speciale contenuta nel comma
4 bis e, inoltre, il termine di prescrizione è sospeso per ventiquattro mesi, sicché l'originario termine triennale ordinario del 31.12.2020, è stato ex lege prorogato al 31.12.2022.
Conseguentemente, la cartella adesso avversata, notificata soltanto il 21.11.2024, è fuori dal perimetro della sospensione.
Consegue l'intervenuta prescrizione e l'accoglimento della seconda censura e, quindi, del ricorso, con obbligo per l'Amministrazione di restituzione di quanto eventualmente corrisposto, così come dalla stessa argomentato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina -Sezione IX-, accoglie il ricorso e, conseguentemente, annulla l'atto impugnato.
Condanna l'ADER alle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida in € 300,00, oltre accessori di legge e rimborso del cu, ove versato. Nulla nei confronti dell'Assessorato regionale intimato.
Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti costituite la presente decisione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 29.1.2026.
Il Giudice monocratico
Dr. Pancrazio Maria Savasta