TRIB
Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 743/2023, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Cosenza, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Santoro n. 15; rappresentata e difesa dall'Avv. Lina Fittipaldi, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno, via Michele Vernieri n. 131; rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo, giusta procura in atti;
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a via G. di Vittorio CP_2
s.n.c.; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia Balestrieri;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 09.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa discussione orale, la causa è decisa con la lettura della presente pronuncia.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199003754302000 del 22.02.2019, notificata il 23.02.3022, con cui l'agente della riscossione le ha ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 8.103,98, dovuto a titolo di sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. n. 689 del 1981 dall di e già precettato Controparte_2 CP_2 con la cartella di pagamento n. 03420130030579860000 asseritamente notificata in data
30.12.2014.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: i) l'intervenuta prescrizione dl credito intimato;
ii) l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione per cui è causa;
iii) la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità dell'importo iscritto a ruolo.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a carico della sig.ra a titolo di sanzione amministrativa L. 689/81 di natura Parte_1 previdenziale, con pedissequo annullamento degli avvisi di addebito richiamati;
2) per l'effetto, dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, e quindi l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe e sottesa all'intimazione di pagamento opposta, e di ogni altro atto consequenziale, per tutti gli altri motivi espressi in narrativa, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto:
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata e per l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi costituti dalla suindicata intimazione di pagamento con estinzione dei diritti e delle pretese azionate ed ivi contenute.
4) Si chiede che i compensi e le spese legali vengano integralmente rifusi ad opera dell'Erario in quanto la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato (giusta istanza al COA di che si allega)». CP_2
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte, le quali, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze attoree, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
2.1. - Segnatamente, l ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
2 «1) In via preliminare:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e nella denegata ipotesi di CP_3 accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo l'ente impositore Con che dovrà manlevare l da qualsivoglia onere e spesa:
- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche perché tardivo:
2) Nel merito:
- Rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
3) Con il favore delle spese».
2.2. - L' ha a sua volta chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni:
«1) In via preliminare e assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato risulta essere l (agente della riscossione); Controparte_1 Pa
2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente al credito dell per i motivi esposti;
3) Nel merito, disattendere tutto quanto osservato, ritenuto e dedotto con il ricorso introduttivo perché manifestamente infondato in fatto e diritto;
4) dichiarare fondato l'accertamento amministrativo:
5) dichiarare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione resistente, dell'iscrizione del credito nei ruoli esattoriali, della conseguente cartella esattoriale e intimazione di pagamento;
6) Con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n. 7420/2001;
Cass. n. 14776/2000)».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a seguito della remissione degli atti al Presidente del Tribunale da parte del Giudice del Lavoro e successivo tramutamento presso altra sede del precedente Giudice Civile destinatario del provvedimento presidenziale di assegnazione, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 09.01.2025 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
Sul punto, difatti, occorre per converso ribadire che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del DPR n. 602/1973, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo
3 rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusione dell'azione esecutiva (cfr. sul tema, da ultimo, Cass Civ. ordinanza del 12.02.2024 n 3870).
3. - In punto di qualificazione giuridica va poi precisato che, sulla scorta dell'eccezione con cui l'odierna opponente contesta di aver ricevuto notifica della sottesa cartella di pagamento, l'opposizione si atteggia come “recuperatoria”, giacché - asserendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento e di essere stata edotta per la prima volta della sanzione amministrativa irrogata nei suoi confronti solo per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento – l'opponente intende appunto “recuperare” gli strumenti di tutela preordinati alla caducazione dell'originario titolo esecutivo (costituito dall'ordinanza-ingiunzione n. 150/2011 emessa dalla Controparte_6 il 18.07.2012) ed all'accertamento dell'omessa notifica della successiva cartella di
[...] pagamento (contrassegnata con il n. 03420130030579860000).
In parte qua l'opposizione risulta tuttavia inammissibile, giacché la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 gg. di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione (ritualmente notificata in data
24.07.2012: cfr. cartolina di ricevimento in atti) ovvero nel termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente – proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'opposizione – dalla notifica dall'intimazione di pagamento (nella specie, invece, a fronte di un'intimazione notificata il 24.03.2022, il ricorso veniva depositato presso la cancelleria della Sezione Lavoro il 06.07.2022).
4. - L'opposizione va invece qualificata come propriamente esecutiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. nella parte in cui con essa è eccepita la prescrizione del credito intimato, ossia un fatto estintivo sopravvenuto alla rituale notifica dell'intimazione di pagamento.
In parte qua l'opposizione è anzitutto ammissibile, dovendo rammentarsi che, qualora con l'opposizione sia contestata la persistente esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per sopravvenuta estinzione del credito precettato con la cartella esattoriale, la relativa iniziativa processuale sfugge all'osservanza di un termine di decadenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 19.11.2019 n. 30094).
Ciò posto, l'opposizione risulta altresì fondata nel merito, giacché, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 30.12.2014, nessun tempestivo atto interruttivo della prescrizione (che resta quinquennale ex art. 28 L. n. 689 del 1981 anche in caso di omessa o tardiva opposizione alla cartella: cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 04.04.2024 n. 9024) è stato documentato dall'Agente della Riscossione, che provvedeva a notificare la successiva intimazione di pagamento solo il 23.03.2022 (così come riconosciuto in sede di memoria costitutiva e dimostrato dalla cartolina di ricevimento in atti).
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale risultava già spirato il
30.12.2019, ossia in data antecedente all'operatività della c.d. “sospensione covid” pure
4 invocata dall'esattore, presupponendo la stessa l'esistenza di un credito non ancora prescritto.
**************************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità delle doglianze attoree formulate nei confronti dell'Ente Impositore e rilevato che quest'ultimo, in sede di memoria costituiva, ha richiesto in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità del proprio operato senza tuttavia proporre formale istanza ex art. 418 c.p.c., le spese devono essere compensate.
Considerato invece l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dedotta in via principale nei confronti dell , le spese del giudizio seguono la Controparte_7 soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 743/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle doglianze attoree afferenti all'originaria validità del titolo esecutivo emesso dall'Ente Impositore;
2. accoglie l'opposizione nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta;
3. condanna l a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1 presente giudizio che, liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_2
Così deciso in Crotone, in data 09 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 743/2023, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. ), elett.te domiciliata a Cosenza, via Parte_1 C.F._1
Giuseppe Santoro n. 15; rappresentata e difesa dall'Avv. Lina Fittipaldi, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a Salerno, via Michele Vernieri n. 131; rappresentata e difesa dall'Avv. Grazia Maria Cirillo, giusta procura in atti;
CONTRO
(P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elett.te domiciliato a via G. di Vittorio CP_2
s.n.c.; rappresentato e difeso dalle Dott.sse Annarita Carnuccio e Maria Grazia Balestrieri;
OPPOSTE
Conclusioni
All'udienza del 09.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa discussione orale, la causa è decisa con la lettura della presente pronuncia.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
1 delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199003754302000 del 22.02.2019, notificata il 23.02.3022, con cui l'agente della riscossione le ha ingiunto il pagamento dell'importo pari ad € 8.103,98, dovuto a titolo di sanzioni amministrative irrogate ai sensi della L. n. 689 del 1981 dall di e già precettato Controparte_2 CP_2 con la cartella di pagamento n. 03420130030579860000 asseritamente notificata in data
30.12.2014.
A sostegno dell'opposizione ha dedotto: i) l'intervenuta prescrizione dl credito intimato;
ii) l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione per cui è causa;
iii) la mancanza dei requisiti di certezza e liquidità dell'importo iscritto a ruolo.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la prescrizione delle somme iscritte a ruolo a carico della sig.ra a titolo di sanzione amministrativa L. 689/81 di natura Parte_1 previdenziale, con pedissequo annullamento degli avvisi di addebito richiamati;
2) per l'effetto, dichiarare la cancellazione dei ruoli opposti, e quindi l'annullamento della cartella di pagamento indicata in epigrafe e sottesa all'intimazione di pagamento opposta, e di ogni altro atto consequenziale, per tutti gli altri motivi espressi in narrativa, con ordine di ottemperanza da parte del concessionario convenuto:
3) in via gradata, accertare e dichiarare l'irregolarità della notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione impugnata e per l'effetto accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità assoluta e/o inesistenza e/o inefficacia dei titoli esecutivi costituti dalla suindicata intimazione di pagamento con estinzione dei diritti e delle pretese azionate ed ivi contenute.
4) Si chiede che i compensi e le spese legali vengano integralmente rifusi ad opera dell'Erario in quanto la sig.ra ha presentato istanza di ammissione al Patrocinio a spese dello Parte_1
Stato (giusta istanza al COA di che si allega)». CP_2
2. - Radicatosi il contraddittorio, si sono costituite in giudizio entrambe le opposte, le quali, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze attoree, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
2.1. - Segnatamente, l ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni:
2 «1) In via preliminare:
- Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell e nella denegata ipotesi di CP_3 accoglimento dell'avversa domanda, condannare alle eventuali spese di lite solo l'ente impositore Con che dovrà manlevare l da qualsivoglia onere e spesa:
- Dichiarare l'inammissibilità del ricorso anche perché tardivo:
2) Nel merito:
- Rigettare ogni domanda proposta nei confronti della concludente in quanto destituita di ogni fondamento giuridico, per i motivi di cui sopra;
3) Con il favore delle spese».
2.2. - L' ha a sua volta chiesto l'accoglimento delle seguenti Controparte_5 conclusioni:
«1) In via preliminare e assorbente dichiarare il difetto di legittimazione passiva, in quanto unico legittimato risulta essere l (agente della riscossione); Controparte_1 Pa
2) dichiarare l'inammissibilità del ricorso relativamente al credito dell per i motivi esposti;
3) Nel merito, disattendere tutto quanto osservato, ritenuto e dedotto con il ricorso introduttivo perché manifestamente infondato in fatto e diritto;
4) dichiarare fondato l'accertamento amministrativo:
5) dichiarare la legittimità dei provvedimenti adottati dall'amministrazione resistente, dell'iscrizione del credito nei ruoli esattoriali, della conseguente cartella esattoriale e intimazione di pagamento;
6) Con vittoria di spese ed onorari, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 149, che trova applicazione nel presente giudizio in virtù del generale principio del tempus regit actum, trattandosi di norma processuale (si veda: Tribunale di Teramo n. 120/2017; Cass. n. 7420/2001;
Cass. n. 14776/2000)».
3. - Subentrato nella titolarità del fascicolo il sottoscritto magistrato a seguito della remissione degli atti al Presidente del Tribunale da parte del Giudice del Lavoro e successivo tramutamento presso altra sede del precedente Giudice Civile destinatario del provvedimento presidenziale di assegnazione, espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del 09.01.2025 la causa, previa discussione orale, è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Preliminarmente, in rito, va rigettata l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Agente della Riscossione.
Sul punto, difatti, occorre per converso ribadire che, in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del DPR n. 602/1973, al di fuori delle ipotesi di opposizioni cosiddette recuperatorie, le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi vanno proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato passivo
3 rispetto alle stesse proprio perché titolare esclusione dell'azione esecutiva (cfr. sul tema, da ultimo, Cass Civ. ordinanza del 12.02.2024 n 3870).
3. - In punto di qualificazione giuridica va poi precisato che, sulla scorta dell'eccezione con cui l'odierna opponente contesta di aver ricevuto notifica della sottesa cartella di pagamento, l'opposizione si atteggia come “recuperatoria”, giacché - asserendo di non aver mai ricevuto la cartella di pagamento e di essere stata edotta per la prima volta della sanzione amministrativa irrogata nei suoi confronti solo per effetto della notifica dell'intimazione di pagamento – l'opponente intende appunto “recuperare” gli strumenti di tutela preordinati alla caducazione dell'originario titolo esecutivo (costituito dall'ordinanza-ingiunzione n. 150/2011 emessa dalla Controparte_6 il 18.07.2012) ed all'accertamento dell'omessa notifica della successiva cartella di
[...] pagamento (contrassegnata con il n. 03420130030579860000).
In parte qua l'opposizione risulta tuttavia inammissibile, giacché la stessa avrebbe dovuto essere proposta nel termine di 30 gg. di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 150/2011 decorrente dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione (ritualmente notificata in data
24.07.2012: cfr. cartolina di ricevimento in atti) ovvero nel termine di 20 gg. di cui all'art. 617 c.p.c. decorrente – proprio in considerazione della natura recuperatoria dell'opposizione – dalla notifica dall'intimazione di pagamento (nella specie, invece, a fronte di un'intimazione notificata il 24.03.2022, il ricorso veniva depositato presso la cancelleria della Sezione Lavoro il 06.07.2022).
4. - L'opposizione va invece qualificata come propriamente esecutiva ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. nella parte in cui con essa è eccepita la prescrizione del credito intimato, ossia un fatto estintivo sopravvenuto alla rituale notifica dell'intimazione di pagamento.
In parte qua l'opposizione è anzitutto ammissibile, dovendo rammentarsi che, qualora con l'opposizione sia contestata la persistente esistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per sopravvenuta estinzione del credito precettato con la cartella esattoriale, la relativa iniziativa processuale sfugge all'osservanza di un termine di decadenza (cfr. Cass. Civ., sez. VI-2, ord. 19.11.2019 n. 30094).
Ciò posto, l'opposizione risulta altresì fondata nel merito, giacché, a fronte di una cartella di pagamento notificata il 30.12.2014, nessun tempestivo atto interruttivo della prescrizione (che resta quinquennale ex art. 28 L. n. 689 del 1981 anche in caso di omessa o tardiva opposizione alla cartella: cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 04.04.2024 n. 9024) è stato documentato dall'Agente della Riscossione, che provvedeva a notificare la successiva intimazione di pagamento solo il 23.03.2022 (così come riconosciuto in sede di memoria costitutiva e dimostrato dalla cartolina di ricevimento in atti).
Ne consegue che il termine di prescrizione quinquennale risultava già spirato il
30.12.2019, ossia in data antecedente all'operatività della c.d. “sospensione covid” pure
4 invocata dall'esattore, presupponendo la stessa l'esistenza di un credito non ancora prescritto.
**************************
In punto di regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'inammissibilità delle doglianze attoree formulate nei confronti dell'Ente Impositore e rilevato che quest'ultimo, in sede di memoria costituiva, ha richiesto in via riconvenzionale l'accertamento della legittimità del proprio operato senza tuttavia proporre formale istanza ex art. 418 c.p.c., le spese devono essere compensate.
Considerato invece l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione dedotta in via principale nei confronti dell , le spese del giudizio seguono la Controparte_7 soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa e con esclusione della voce relativa all'attività istruttoria, sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 743/2023 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. dichiara l'inammissibilità dell'opposizione limitatamente alle doglianze attoree afferenti all'originaria validità del titolo esecutivo emesso dall'Ente Impositore;
2. accoglie l'opposizione nella parte in cui è stata eccepita la prescrizione del credito maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione opposta;
3. condanna l a rifondere all'Erario le spese del Controparte_1 presente giudizio che, liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
4. compensa le spese di lite tra l'opponente e l . Controparte_2
Così deciso in Crotone, in data 09 Gennaio 2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
5