Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 03/03/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RGL n. 424/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
SEZIONE LAVORO
Sentenza ex art. 429 c.p.c. pronunciata dal Giudice Silvia Fioraso all'udienza del 03/03/2025 nella causa n. 424/2022 RGL, promossa da:
, assistito dall'avv. SANTAGOSTINO GUIDO Parte_1
PARTE RICORRENTE
contro
:
, assistito dall'avv. CATALDI MARCELLA CP_1
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. OI-000028993 e Parte_1
OI-000024175, con le quali l ordinava, con ciascuna, di Controparte_2 pagare la somma di € 17.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 e successive modifiche ed integrazioni accertata in riferimento, rispettivamente, alle annualità 2012 e 2013 (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), oltre ad € 6,60 per spese.
Parte ricorrente ha eccepito la diversità del fatto contestato al fatto sanzionato, venendo in rilievo non un omesso versamento integrale, ma solo parziale, delle ritenute previdenziali dovute,
l'assenza dell'elemento soggettivo e l'assenza di concreta offensività della condotta posta in essere;
ha inoltre sostenuto l'incostituzionalità della normativa applicata, la sproporzione della sanzione irrogata e ha concluso chiedendo “IN VIA PRELIMINARE: - rimettere alla Corte
Costituzionale, ex art. 1 L. Cost. 1/1948 la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 1
1
bis D.L. 463/1983, Conv. con modificazioni dalla L. 638/1983, e ss. mm. ii., nella parte in cui prevede che “... Se l'importo omesso non è superiore ad € 10.000,00 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 50.000,00...”, per violazione degli artcoli 3, 25, 27 e
41 Cost., sussistendo i requisiti di rilevanza e di non manifesta infondatezza, con conseguente sospensione ex art. 23 L. 87/1953 del presente procedimento avente ad oggetto l'impugnazione delle ordinanze – ingiunzione n. OI- 000024175 e OI-000028993 emanate nei confronti dell'esponente dall , Sede di Alessandria;
- in ogni caso, Controparte_3 sospendere l'efficacia esecutiva delle ordinanze – ingiunzione n. OI-000024175 e OI-000028993, considerata la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, vista la gravosità delle sanzioni comminate. NEL MERITO: in via principale, annullare e/o dichiarare nulle e/o inefficaci le ordinanze - ingiunzione n. OI-000024175 e OI-000028993 emesse dall' Controparte_3
, Direzione di Alessandria, nei confronti dell'esponente, poiché i fatti contestati
[...] non sussistono e/o poiché non sussiste l'elemento soggettivo;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse sussistere la responsabilità amministrativa dell'esponente in relazione agli illeciti contestati, rideterminare le sanzioni comminate contenendole nei limiti del minimo edittale ed in applicazione dell'articolo 8 L. 689/1981. Con vittoria delle spese e del compenso professionale”.
L' si è costituito in giudizio, contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e CP_1 chiedendone il rigetto, dando atto in ogni caso della volontà dell'Istituto di rideterminare le sanzioni irrogate in senso più favorevole al contribuente.
L'udienza è stata quindi rinviata.
Successivamente l , a seguito e per effetto dell'entrata in vigore del D.L. n. 48/2023, ha dato CP_1 atto di aver proceduto, con provvedimenti in autotutela, alla rideterminazione dell'importo delle sanzioni irrogate (rideterminata la sanzione in € 39,15 per l'annualità 2012 e in € 50,72 per l'annualità 2013), precisando che, in applicazione dell'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo
15 gennaio 2016, n. 8, il procedimento sanzionatorio avrebbe potuto essere estinto, entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà della sanzione amministrativa rideterminata, oltre alle spese del procedimento amministrativo.
Con nota depositata il 27/02/2025, parte ricorrente ha allegato e documentato di aver provveduto, il 26/02/2025 (e così ancor prima dell'udienza odierna, la prima successiva al deposito del provvedimento di rideterminazione dell ), al pagamento degli importi in misura ridotta, pari alla CP_1 metà delle sanzioni amministrative rideterminate, con conseguente estinzione della sanzione irrogata.
Alla odierna udienza le parti hanno concluso pertanto per la cessazione della materia del contendere, a spese compensate.
Alla luce dell'avvenuto pagamento delle sanzioni in misura ridotta, pari alla metà delle sanzioni siccome rideterminate ai sensi del D.L. 48/2023, e della conseguente estinzione delle sanzioni
2 RGL n. 424/2022
irrogate, in conformità alle conclusioni delle parti, dev'essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni giuridico interesse alla prosecuzione del giudizio di opposizione.
Quanto alle spese processuali, stante l'accordo tra le parti, non può che disporsi la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Alessandria, 3/3/2025.
Il Giudice
Silvia Fioraso
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