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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 12/06/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano - Via Beato Angelico, 17 - presso lo studio dell'avv. Nora Piras che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
nato Ardauli il 12/2/1955, residente in [...] e CP_1 [...]
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_2
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che l'attrice , nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , residente in [...], possiede ininterrottamente da oltre C.F._1 vent'anni, pubblicamente e pacificamente in via esclusiva, l'abitazione sita nel comune di Ardauli (Or) in via Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 (Categoria
A/4, Classe U, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale metri quadri 140 escluse aree scoperte metri quadri 133, Rendita Euro 134,80);
Pag. 1 a 5 • per l'effetto dichiarare in favore dell'attrice l'acquisto della proprietà di siffatto immobile per intervenuta usucapione;
• ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari le trascrizioni dell'emananda sentenza ai sensi di legge.
• con compensazione delle spese del giudizio salvo in caso di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto il presente giudizio nei Parte_1
confronti dei suddetti convenuti, deducendo:
− di essere al possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo dell'immobile sito in Ardauli
(Or) in via Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 confinante con il F 10 particella 777 e con il F 10 particella 120;
− che possesso di tale immobile le era pervenuto dal padre sig. il Persona_1 quale alla sua morte aveva lasciato quali eredi, oltre all'attrice, la moglie (deceduta in Per_2
data 16.6.2002) e i figli e CP_1 Controparte_2
− che l'immobile risultava ora intestato catastalmente oltre all'attrice anche alla madre e ai Pt_1
germani;
− che il fabbricato era stato costruito, inizialmente, dal predecessore e successivamente ristrutturato completamente dall'attrice;
− che l'immobile in questione era stato accatastato, con pratica N°21 anno 1987 del 11.2.198 dall'attrice stessa tenendo il medesimo dato catastale al Foglio 10 particella 119;
− che ella lo aveva utilizzato e utilizza in via esclusiva quale casa di vacanza fin dalla morte del padre e poi della madre, avvenuta nel 2002, trascorrendovi negli ultimi anni, ormai pensionata, buona parte dell'anno;
− che a cagione di tale utilizzo si era sempre recata presso l'immobile occupandosi in via esclusiva di tempo di pulirlo, arieggiarlo in buono stato, provvedendo a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, anche per il tramite di terze persone;
− che anche le utenze, le imposte e le tasse erano sempre state corrisposte da lei così come i lavori di ristrutturazione dell'esterno e dell'interno erano stati curati da lei personalmente e affidati a operai specializzati.
L'attrice ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Pag. 2 a 5 ***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attrice ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso (docc. 1-4) consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che intestatari catastali sono ancora, oltre all'attrice, la madre e i fratelli. È in atti il certificato di morte della madre dell'attrice Per_2
Inoltre, l'attrice ha documentato di aver provveduto a curare la procedura riaccatastamento dell'immobile, a seguito della quale tuttavia è rimasto invariato il dato castale (docc. 1 e 4).
Le ispezioni ipotecarie attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Difatti, la produzione del certificato storico di famiglia, del citato certificato di morte di e del Per_2
padre della ricorrente che sono stati citati tutti gli ulteriori litisconsorti, successori di Persona_1 quest'ultimo.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
La teste moglie del convenuto , ha confermato che l'attrice dispone Testimone_1 CP_1 dell'immobile e lo utilizza in modo pacifico ed esclusivo, affermando: “conosco l'immobile molto bene anche senza la necessità di vedere foto o planimetrie. Ciò in quanto frequento la famiglia da sempre, e siamo in ogni caso pochi abitanti. Preciso che si tratta di ben più di venti anni, infatti, frequento
l'attrice e la relativa famiglia dal 1990. Mi capita spesso di entrare nell'abitazione anche perché invitata a pranzo”.
Ella ha anche confermato di aver sempre visto l'attrice curare l'immobile e pulirlo, nonché di aver visto le imprese da lei incaricate svolgere i lavori di ristrutturazione. Ha, altresì, dichiarato di essere a conoscenza dell'uso dell'immobile quale casa vacanze da parte della attrice.
Tutte le circostanze sono state espressamente confermate da , la quale ha ulteriormente Persona_3 aggiunto, riferita alla “quando viene in vacanza va sempre li. Sono vicina di casa e vedo Pt_1 quanto riferisco (…) Quest'anno l'ho vista tutto l'inverno, ed infatti ha cambiato anche gli infissi”.
Pag. 3 a 5 Del tutto concordati sono state le dichiarazioni rese anche dalla teste la quale ha Testimone_2 affermato di essere a conoscenza di tutte le suddette circostanze e dell'utilizzo ultraventennale da parte della in quanto si reca personalmente nell'immobile, poiché ogni tanto invitata a pranzo. Pt_1
La teste ha aggiunto: “mi capitava di vedere l'attrice pulire;
non mi capitava vedere terze persone pulire;
ogni volta che vado in paese vedo solo lei pulire”. Infine, quanto ai lavori di ristrutturazione, ha sottolineato: “ho visto fare tali lavori, da parte delle imprese”.
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che la abbia sempre esercitato sull'immobile oggetto della Pt_1
domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra la e la res (“corpus”) sia la volontà dell'attrice di comportarsi come fosse Pt_1
proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni
(“animus”).
L'utilizzo dell'immobile per la vita familiare e la cura dello stesso attraverso la regolare manutenzione e l'esecuzione di lavori migliorativi corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il 9 maggio Parte_1
1951, proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'immobile sopra descritto.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unica ed esclusiva proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione, dell'immobile costituito dall'abitazione sita nel comune di Ardauli (Or) in via
Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 (Categoria A/4,
Classe U, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale metri quadri 140 escluse aree scoperte metri quadri 133, Rendita Euro 134,80);
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 4 a 5 Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oristano, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 5 a 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Bordiga, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 157/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano - Via Beato Angelico, 17 - presso lo studio dell'avv. Nora Piras che la rappresenta e difende in forza di delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
nato Ardauli il 12/2/1955, residente in [...] e CP_1 [...]
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] CP_2
CONVENUTI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:
“accertare e dichiarare che l'attrice , nata a [...] il [...], codice Parte_1
fiscale , residente in [...], possiede ininterrottamente da oltre C.F._1 vent'anni, pubblicamente e pacificamente in via esclusiva, l'abitazione sita nel comune di Ardauli (Or) in via Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 (Categoria
A/4, Classe U, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale metri quadri 140 escluse aree scoperte metri quadri 133, Rendita Euro 134,80);
Pag. 1 a 5 • per l'effetto dichiarare in favore dell'attrice l'acquisto della proprietà di siffatto immobile per intervenuta usucapione;
• ordinare alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari le trascrizioni dell'emananda sentenza ai sensi di legge.
• con compensazione delle spese del giudizio salvo in caso di opposizione”.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha proposto il presente giudizio nei Parte_1
confronti dei suddetti convenuti, deducendo:
− di essere al possesso pubblico, pacifico, ininterrotto ed esclusivo dell'immobile sito in Ardauli
(Or) in via Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 confinante con il F 10 particella 777 e con il F 10 particella 120;
− che possesso di tale immobile le era pervenuto dal padre sig. il Persona_1 quale alla sua morte aveva lasciato quali eredi, oltre all'attrice, la moglie (deceduta in Per_2
data 16.6.2002) e i figli e CP_1 Controparte_2
− che l'immobile risultava ora intestato catastalmente oltre all'attrice anche alla madre e ai Pt_1
germani;
− che il fabbricato era stato costruito, inizialmente, dal predecessore e successivamente ristrutturato completamente dall'attrice;
− che l'immobile in questione era stato accatastato, con pratica N°21 anno 1987 del 11.2.198 dall'attrice stessa tenendo il medesimo dato catastale al Foglio 10 particella 119;
− che ella lo aveva utilizzato e utilizza in via esclusiva quale casa di vacanza fin dalla morte del padre e poi della madre, avvenuta nel 2002, trascorrendovi negli ultimi anni, ormai pensionata, buona parte dell'anno;
− che a cagione di tale utilizzo si era sempre recata presso l'immobile occupandosi in via esclusiva di tempo di pulirlo, arieggiarlo in buono stato, provvedendo a proprie cure e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, anche per il tramite di terze persone;
− che anche le utenze, le imposte e le tasse erano sempre state corrisposte da lei così come i lavori di ristrutturazione dell'esterno e dell'interno erano stati curati da lei personalmente e affidati a operai specializzati.
L'attrice ha, pertanto, formulato le medesime conclusioni sopra riportate.
I convenuti, regolarmente citati, non si sono costituiti, rimanendo contumaci.
La causa, istruita mediante produzione di documenti e prova per testimoni, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
Pag. 2 a 5 ***
Le risultanze processuali acquisite nel corso dell'espletata istruttoria consentono di ritenere provato che l'attrice ha esercitato coscientemente, nel senso previsto dall'art. 1140 c.c., il possesso sugli immobili oggetto del presente giudizio in modo ininterrotto e continuo, pacifico e con durata quantomeno ventennale.
In primo luogo, occorre evidenziare che la documentazione catastale e ipotecaria prodotta unitamente al ricorso (docc. 1-4) consente di escludere l'esistenza di terzi non coinvolti nel giudizio che possano vantare diritti sui beni oggetto della domanda.
Invero, dalle suddette produzioni risulta che intestatari catastali sono ancora, oltre all'attrice, la madre e i fratelli. È in atti il certificato di morte della madre dell'attrice Per_2
Inoltre, l'attrice ha documentato di aver provveduto a curare la procedura riaccatastamento dell'immobile, a seguito della quale tuttavia è rimasto invariato il dato castale (docc. 1 e 4).
Le ispezioni ipotecarie attestano l'assenza di trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli e, considerate unitamente alla citata documentazione catastale, confermano l'esatta individuazione dei beni e dei soggetti controinteressati.
Difatti, la produzione del certificato storico di famiglia, del citato certificato di morte di e del Per_2
padre della ricorrente che sono stati citati tutti gli ulteriori litisconsorti, successori di Persona_1 quest'ultimo.
Ciò detto, le risultanze delle prove orali espletate hanno dimostrato l'esistenza dei presupposti per la pronuncia di usucapione e hanno integralmente confermato le circostanze di fatto dedotte in citazione.
La teste moglie del convenuto , ha confermato che l'attrice dispone Testimone_1 CP_1 dell'immobile e lo utilizza in modo pacifico ed esclusivo, affermando: “conosco l'immobile molto bene anche senza la necessità di vedere foto o planimetrie. Ciò in quanto frequento la famiglia da sempre, e siamo in ogni caso pochi abitanti. Preciso che si tratta di ben più di venti anni, infatti, frequento
l'attrice e la relativa famiglia dal 1990. Mi capita spesso di entrare nell'abitazione anche perché invitata a pranzo”.
Ella ha anche confermato di aver sempre visto l'attrice curare l'immobile e pulirlo, nonché di aver visto le imprese da lei incaricate svolgere i lavori di ristrutturazione. Ha, altresì, dichiarato di essere a conoscenza dell'uso dell'immobile quale casa vacanze da parte della attrice.
Tutte le circostanze sono state espressamente confermate da , la quale ha ulteriormente Persona_3 aggiunto, riferita alla “quando viene in vacanza va sempre li. Sono vicina di casa e vedo Pt_1 quanto riferisco (…) Quest'anno l'ho vista tutto l'inverno, ed infatti ha cambiato anche gli infissi”.
Pag. 3 a 5 Del tutto concordati sono state le dichiarazioni rese anche dalla teste la quale ha Testimone_2 affermato di essere a conoscenza di tutte le suddette circostanze e dell'utilizzo ultraventennale da parte della in quanto si reca personalmente nell'immobile, poiché ogni tanto invitata a pranzo. Pt_1
La teste ha aggiunto: “mi capitava di vedere l'attrice pulire;
non mi capitava vedere terze persone pulire;
ogni volta che vado in paese vedo solo lei pulire”. Infine, quanto ai lavori di ristrutturazione, ha sottolineato: “ho visto fare tali lavori, da parte delle imprese”.
I testi escussi si sono dimostrati terzi e imparziali, di talché non v'è motivo di dubitare dell'attendibilità delle dichiarazioni rese, peraltro precise, coerenti fra esse e concordanti.
Tali elementi consentono di ritenere che la abbia sempre esercitato sull'immobile oggetto della Pt_1
domanda un potere di fatto equivalente a quello del proprietario.
Tutti gli elementi di fatto emersi dall'istruttoria dimostrano, quindi, la sussistenza sia del concreto rapporto diretto tra la e la res (“corpus”) sia la volontà dell'attrice di comportarsi come fosse Pt_1
proprietaria, escludendo qualsiasi terzo dalla possibilità di vantare qualsivoglia diritto sui beni
(“animus”).
L'utilizzo dell'immobile per la vita familiare e la cura dello stesso attraverso la regolare manutenzione e l'esecuzione di lavori migliorativi corrobora senza ombra di dubbio le suddette circostanze.
La durata ultraventennale del possesso esercitato è stata anch'essa espressamente comprovata dalle risultanze della prova orale nei termini suddetti.
In ossequio a quanto sopra deve, pertanto, dichiararsi , nata a [...] il 9 maggio Parte_1
1951, proprietaria esclusiva, per intervenuta usucapione, dell'immobile sopra descritto.
La mancata contestazione della domanda derivante dalla mancata costituzione in giudizio dei convenuti induce a ravvisare la sussistenza di giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite, come peraltro richiesto in udienza dallo stesso ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Oristano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- in accoglimento della domanda, dichiara unica ed esclusiva proprietaria, per Parte_1
intervenuta usucapione, dell'immobile costituito dall'abitazione sita nel comune di Ardauli (Or) in via
Umberto, 140 attualmente distinto al Catasto Urbano alla Particella n°119 Foglio 10 (Categoria A/4,
Classe U, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale metri quadri 140 escluse aree scoperte metri quadri 133, Rendita Euro 134,80);
- dichiara la compensazione integrale delle spese di lite.
Pag. 4 a 5 Sentenza resa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Oristano, 12.6.2025
Il Giudice
Dott. Gabriele Bordiga
Pag. 5 a 5