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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 02/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 824/2021
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 824/2021, promossa da:
IN (C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Parte_1 C.F._1
Spinozzi e Florenzo Coletti, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Omar Sanelli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.24, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
La ricorrente: “[…] Si riporta all'atto introduttivo del giudizio e conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili de matrimonio contratto tra le parti in giudizio e trascritto nei registri dello stato civile di Chieti al n.
42 P. II S. A. Anno 1989; voglia inoltre costituire in favore della ricorrente un Parte_2 diritto di abitazione per se e per la propria famiglia sull'immobile sito in Chieti alla Via 123° Fanteria
n. 102 […], ovvero in subordine assegnarlo alla medesima in uso esclusivo, ancorché la stessa risulti proprietaria per la quota del 50%. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Il resistente: “[…] Rappresenta come allo stato dei fatti non è stato possibile addivenire ad un accordo conciliativo, con il ché dovendosi tornare ad insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Chieti, in Parte_2 CP_1
data 28.5.89; dalla loro unione sono nati i figli (nel 1990) e (nel 1994). Per_1 Per_2
2. Con sentenza n. 578/14, il Tribunale di Chieti ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con le seguenti ulteriori statuizioni: addebito della separazione al marito;
assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ivi vi avrebbe dimorato con i figli;
obbligo del SALUTE di versare alla
[...]
un assegno mensile di €. 500,00 per il mantenimento di quest'ultima e della figlia Pt_1
. Per_2
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 5.5.21, ha chiesto all'adito Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) Relativamente alla casa coniugale, in catasto fabbricati del Comune di Chieti, di proprietà di entrambi i coniugi in quota di ½ cadauno […], sulla stessa sarà costituito un diritto di abitazione in favore della sig.ra per i Parte_2
bisogni propri e della sua famiglia e la sentenza di divorzio oppure altro provvedimento analogo pagina 2 di 5 costituirà titolo per la trascrizione del medesimo diritto presso i competi uffici;
3) La ricorrente dichiara di essere economicamente indipendente e, pertanto, rinuncia alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo;
4) Con pronuncia immediatamente esecutiva. Vinte le spese di lite”.
4. Al termine della fase presidenziale, nella quale era rimasto contumace, il CP_1
Presidente, con ordinanza del 26.9.21, ha confermato “tutte le statuizioni in essere e attinenti alla condizione di separazione, escluse quelle relative al contributo mensile di mantenimento già posto a carico di ” - che ha revocato - e, nel contempo, ha disposto il prosieguo del giudizio CP_1
di merito.
5. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata CP_1
telematicamente in data 31.1.22 - ha chiesto al Tribunale: “che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, previo riconoscimento dell'indipendenza economica dei figli della coppia, sia confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di in CP_1
sede di separazione personale dei coniugi, così come disposta dal Presidente del Tribunale di Chieti, dott. Guido Campli con ordinanza del 26.09.2021; che sia respinta la richiesta di costituzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale in favore della ricorrente;
che la sig.ra Parte_2
sia condannata alla refusione delle spese di lite”. Parte_2
6. Nel prosieguo del giudizio: sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale (attraverso le testimonianze dei figli delle parti) ad opera dell'originario G.I.; la causa è stata successivamente assegnata al sottoscritto Presidente Istruttore;
è risultato vano il tentativo di conciliazione esperito;
la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto - le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che: a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, per effetto della sentenza n. n. 578/14 del Tribunale di Chieti;
b) è pacifico che, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi, ex art. 3 legge n. 898/70; c) risulta altresì acclarato – dalla stessa prospettazione delle parti - che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
8. Nessun assegno deve essere posto a carico di una parte, per il mantenimento dell'altra parte ,ovvero dei figli, in quanto: aa) i coniugi hanno riconosciuto – nel corso del processo - la propria indipendenza economica: bb) di conseguenza, nessuno dei coniugi ha domandato la corresponsione in proprio favore ed a carico dell'altro di un assegno divorzile;
cc) i figli delle parti hanno una età adulta ( ha Per_1 pagina 3 di 5 35 anni circa;
ha 30 anni circa), vivono da tempo (il primo) a Bologna e (la seconda) a Per_2
Verona e nessuno dei genitori ha richiesto il contributo dell'altro al loro mantenimento.
9. L'unica questione controversa attiene alla assegnazione della casa coniugale di Chieti, posto che: la ha domandato che il Tribunale vi costituisca un diritto di abitazione in proprio favore, Parte_1
per i bisogni propri e della sua famiglia, ovvero altro provvedimento quale titolo per la trascrizione del medesimo diritto;
il ha eccepito la inammissibilità di una pronunzia di tal fatta, così come CP_1 della assegnazione dell'immobile alla controparte, tenendo conto dell'età avanzata dei lori figli.
9.1 Il Collegio rileva al riguardo la infondatezza delle summenzionate domande della ricorrente, in quanto: aaa) i figli delle parti sono adulti da anni e non vivono più da tempo nella ex casa coniugale
(cfr. le relative testimonianze); bbb) non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c. perché il Tribunale, nell'interesse della prole, assegni l'immobile all'uno ovvero all'altro coniuge;
ccc) il Tribunale del giudizio di divorzio non può in alcun modo emettere pronunzie costitutive di diritti reali sulla ex casa coniugale;
ddd) la disciplina del godimento dell'immobile non può che essere quella del diritto di comproprietà sul bene, esistente in capo alle parti.
10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, rappresentati dall'utilità comune della pronuncia sullo status e dalla assenza di contrasto tra le parti in ordine ad altre questioni economiche.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
n. 824/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2 CP_1
a Chieti in data 28.5.1989 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] pagina 4 di 5 di detto Comune dell'anno 1989, P. II).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il cancelliere ed il competente ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 l. n. 898/1970.
RIGETTA le domande della ricorrente di assegnazione a sé della ex casa coniugale e di costituzione sulla stessa di un diritto di abitazione in proprio favore.
REVOCA le statuizioni della sentenza di separazione coniugale in tema di assegni di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale.
COMPENSA le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 23.12.24.
Chieti, 2.1.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Chieti
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca Falco Presidente relatore dott. Marcello Cozzolino Giudice dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. r.g. 824/2021, promossa da:
IN (C.F: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sonia Parte_1 C.F._1
Spinozzi e Florenzo Coletti, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE contro
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall' Avv. Omar Sanelli, CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO, presso questo Tribunale.
INTERVENTORE NECESSARIO
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 16.9.24, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettive note scritte:
La ricorrente: “[…] Si riporta all'atto introduttivo del giudizio e conclude affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili de matrimonio contratto tra le parti in giudizio e trascritto nei registri dello stato civile di Chieti al n.
42 P. II S. A. Anno 1989; voglia inoltre costituire in favore della ricorrente un Parte_2 diritto di abitazione per se e per la propria famiglia sull'immobile sito in Chieti alla Via 123° Fanteria
n. 102 […], ovvero in subordine assegnarlo alla medesima in uso esclusivo, ancorché la stessa risulti proprietaria per la quota del 50%. Vinte in ogni caso le spese di lite”.
Il resistente: “[…] Rappresenta come allo stato dei fatti non è stato possibile addivenire ad un accordo conciliativo, con il ché dovendosi tornare ad insistere per l'accoglimento delle proprie conclusioni così come formulate nell'atto introduttivo”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Chieti, in Parte_2 CP_1
data 28.5.89; dalla loro unione sono nati i figli (nel 1990) e (nel 1994). Per_1 Per_2
2. Con sentenza n. 578/14, il Tribunale di Chieti ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con le seguenti ulteriori statuizioni: addebito della separazione al marito;
assegnazione della casa coniugale alla moglie, che ivi vi avrebbe dimorato con i figli;
obbligo del SALUTE di versare alla
[...]
un assegno mensile di €. 500,00 per il mantenimento di quest'ultima e della figlia Pt_1
. Per_2
3. Con ricorso depositato telematicamente in data 5.5.21, ha chiesto all'adito Parte_2
Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) Relativamente alla casa coniugale, in catasto fabbricati del Comune di Chieti, di proprietà di entrambi i coniugi in quota di ½ cadauno […], sulla stessa sarà costituito un diritto di abitazione in favore della sig.ra per i Parte_2
bisogni propri e della sua famiglia e la sentenza di divorzio oppure altro provvedimento analogo pagina 2 di 5 costituirà titolo per la trascrizione del medesimo diritto presso i competi uffici;
3) La ricorrente dichiara di essere economicamente indipendente e, pertanto, rinuncia alla corresponsione di somme a qualsiasi titolo;
4) Con pronuncia immediatamente esecutiva. Vinte le spese di lite”.
4. Al termine della fase presidenziale, nella quale era rimasto contumace, il CP_1
Presidente, con ordinanza del 26.9.21, ha confermato “tutte le statuizioni in essere e attinenti alla condizione di separazione, escluse quelle relative al contributo mensile di mantenimento già posto a carico di ” - che ha revocato - e, nel contempo, ha disposto il prosieguo del giudizio CP_1
di merito.
5. - nel costituirsi in giudizio, con comparsa di risposta depositata CP_1
telematicamente in data 31.1.22 - ha chiesto al Tribunale: “che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che, previo riconoscimento dell'indipendenza economica dei figli della coppia, sia confermata la revoca dell'assegno di mantenimento posto a carico di in CP_1
sede di separazione personale dei coniugi, così come disposta dal Presidente del Tribunale di Chieti, dott. Guido Campli con ordinanza del 26.09.2021; che sia respinta la richiesta di costituzione del diritto di abitazione sulla casa coniugale in favore della ricorrente;
che la sig.ra Parte_2
sia condannata alla refusione delle spese di lite”. Parte_2
6. Nel prosieguo del giudizio: sono state espletate le fasi di trattazione e di istruttoria orale (attraverso le testimonianze dei figli delle parti) ad opera dell'originario G.I.; la causa è stata successivamente assegnata al sottoscritto Presidente Istruttore;
è risultato vano il tentativo di conciliazione esperito;
la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il Collegio ritiene sussistenti – innanzitutto - le condizioni per pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, posto che: a) è documentata la intervenuta separazione dei coniugi, per effetto della sentenza n. n. 578/14 del Tribunale di Chieti;
b) è pacifico che, dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale, la separazione si sia protratta ininterrottamente per almeno dodici mesi, ex art. 3 legge n. 898/70; c) risulta altresì acclarato – dalla stessa prospettazione delle parti - che la loro comunione spirituale e materiale non possa essere più ricostituita.
8. Nessun assegno deve essere posto a carico di una parte, per il mantenimento dell'altra parte ,ovvero dei figli, in quanto: aa) i coniugi hanno riconosciuto – nel corso del processo - la propria indipendenza economica: bb) di conseguenza, nessuno dei coniugi ha domandato la corresponsione in proprio favore ed a carico dell'altro di un assegno divorzile;
cc) i figli delle parti hanno una età adulta ( ha Per_1 pagina 3 di 5 35 anni circa;
ha 30 anni circa), vivono da tempo (il primo) a Bologna e (la seconda) a Per_2
Verona e nessuno dei genitori ha richiesto il contributo dell'altro al loro mantenimento.
9. L'unica questione controversa attiene alla assegnazione della casa coniugale di Chieti, posto che: la ha domandato che il Tribunale vi costituisca un diritto di abitazione in proprio favore, Parte_1
per i bisogni propri e della sua famiglia, ovvero altro provvedimento quale titolo per la trascrizione del medesimo diritto;
il ha eccepito la inammissibilità di una pronunzia di tal fatta, così come CP_1 della assegnazione dell'immobile alla controparte, tenendo conto dell'età avanzata dei lori figli.
9.1 Il Collegio rileva al riguardo la infondatezza delle summenzionate domande della ricorrente, in quanto: aaa) i figli delle parti sono adulti da anni e non vivono più da tempo nella ex casa coniugale
(cfr. le relative testimonianze); bbb) non sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.p.c. perché il Tribunale, nell'interesse della prole, assegni l'immobile all'uno ovvero all'altro coniuge;
ccc) il Tribunale del giudizio di divorzio non può in alcun modo emettere pronunzie costitutive di diritti reali sulla ex casa coniugale;
ddd) la disciplina del godimento dell'immobile non può che essere quella del diritto di comproprietà sul bene, esistente in capo alle parti.
10. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, rappresentati dall'utilità comune della pronuncia sullo status e dalla assenza di contrasto tra le parti in ordine ad altre questioni economiche.
11. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa iscritta al R.G.
n. 824/21, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_2 CP_1
a Chieti in data 28.5.1989 (atto di matrimonio annotato nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...] pagina 4 di 5 di detto Comune dell'anno 1989, P. II).
DISPONE che, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il cancelliere ed il competente ufficiale di stato civile provvedano agli adempimenti di cui all'art. 10 l. n. 898/1970.
RIGETTA le domande della ricorrente di assegnazione a sé della ex casa coniugale e di costituzione sulla stessa di un diritto di abitazione in proprio favore.
REVOCA le statuizioni della sentenza di separazione coniugale in tema di assegni di mantenimento e di assegnazione della casa coniugale.
COMPENSA le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso in Chieti, alla Camera di Consiglio del 23.12.24.
Chieti, 2.1.25
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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