Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 26/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
Successivamente all'udienza del 26/03/2025, alle ore 12,00 sono presenti in videoconferenza i procuratori delle parti l'Avv. Luisa Rita Sacheli in sostituzione dell'avv. Roberto
Nocent per la parte ricorrente e l'Avv. Eugenio Costa per la parte resistente.
È pure presente il funzionario UPP Dott.ssa Persona_1
, che provvede all'assistenza del magistrato e
[...] all'odierna verbalizzazione.
I difensori sono noti all'ufficio.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
IL GIUDICE
Invita le parti a precisare le conclusioni ed ordina la discussione orale della causa ex art. 281 – sexies c.p.c.
I difensori si riportano ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi formulate, discutono oralmente la causa e contestano le difese avversarie.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice interrompe il collegamento e si ritira in camera di consiglio, previo accordo delle parti di essere esonerate dalla presenza in udienza in videoconferenza al momento della lettura. Il funzionario UPP termina l'attività di assistenza alle ore 12,05. All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza contestuale.
TRIBUNALE DI MASSA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
1
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Dott.ssa Erminia Agostini all'esito di discussione orale svoltasi ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa di Lavoro proc. n. 602 /2023 promossa da:
elettivamente domiciliato in Indirizzo Parte_1
Telematico presso l'avv. NOCENT ROBERTO giusta procura in atti
CONTRO
Controparte_1 con il patrocinio dell' AVVOCATURA DELLO STATO GENOVA in persona del procuratore dello Stato Eugenio Costa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07-09-23 Parte_1 deduceva che a far data dal 2015 aveva iniziato a svolgere attività lavorativa presso la casa di reclusione di Massa. Lamentava parte ricorrente che dai cedolini paga emergeva la corresponsione di compensi inferiori rispetto a quelli previsti dai rispettivi CCNL rispetto alle concrete mansioni svolte in ragione alla quantità e qualità del lavoro, la mancata corresponsione della indennità di contingenza, della tredicesima mensilità, della indennità di anzianità, della indennità sostitutiva delle festività nazionali, della maggiorazione prevista per il lavoro straordinario
2 e del TFR, nonché l'indebita trattenuta sulla retribuzione per quote mantenimento.
Parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
“accertare l' effettivo dovuto al ricorrente - per le prestazioni svolte negli istituti penitenziali dal luglio
2015 a Settembre 2022, come risultanti dai cedolini paga prodotti -, per le differenze retributive, per la 13^ , per la 14^, per l'indennità sostitutiva delle festività nazionali, per l' indennità di contingenza, per l' indennità di anzianità, per i permessi retribuiti, per le ferie non godute, per la maggiorazione prevista per lo straordinario svolto, per il TFR ed, infine, per la ripetizione delle illegittime trattenute.
Per l'effetto, Voglia condannare il Controparte_1
, nella persona del Ministro pro tempore, al
[...] pagamento, della somma pari ad Euro 35.736,14 in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive corrispondenti, tfr, indennità così come previsti dai rispettivi CCLN ed accessori di legge , ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo. Infine, Voglia condannare il Controparte_1
, in persona del ministro pro tempore, al
[...] versamento dei contributi previdenziali, assistenziale ed infortunistici (INPS e INAIL) non corrisposti, in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti di cui
è causa. Con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge anche in ordine alle spese del giudizio, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.”
I - LA NORMATIVA
La remunerazione del lavoro carcerario è disciplinata dall'art. 22 L. 354/75 che, nel testo introdotto dall'articolo
7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 prevedeva al I comma:
1. Le mercedi per ciascuna categoria di lavoranti sono
3 equitativamente stabilite in relazione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato, alla organizzazione e al tipo del lavoro del detenuto in misura non inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi di lavoro. A tal fine è costituita una commissione composta dal direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, dal direttore dell'ufficio del lavoro dei detenuti e degli internati della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, da un ispettore generale degli istituti di prevenzione e di pena, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Controparte_2
e da un delegato per ciascuna delle
[...] organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.
A seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n.124, attualmente la norma prevede: La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.
II – MANSIONI SVOLTE
Il ricorrente ha lavorato dal mese di Luglio 2015 sino a
Settembre 2017 con la mansione di Aiuto Sarto, Cat. B (Doc. nn 1/26); dal Mese di Ottobre 2017 sino a Febbraio 2020 con la mansione di Sarto - Bilancio Cat. B/2S (Doc. nn. 27 -53); da marzo 2020 a settembre 2022 con la mansione di sarto specializzato - Bilancio Cat. A/3 (Doc. 54 -84).
III – ADEGUAMENTO DELLE REMENUNERAZIONI. CCNL APPLICABILE
4 L' Amministrazione ha già provveduto, a far data dal mese di ottobre 2017, all'adeguamento delle remunerazioni per i detenuti lavoratori (v. nota GDAP n. 282390 del
6.9.2017, nota GDAP n. 13626 dell'1.06.2021).
Dai cedolini in atti si evince l'inserimento delle voci relative alla indennità di contingenza, della tredicesima e quattordicesima mensilità, del TFR
e della indennità di anzianità, nonché al pagamento dei giorni di ferie lavorati.
Dai cedolini si evincono anche le mansioni già indicate, che corrispondono, in base alla Tabella allegata al verbale della Commissione Rivalutazioni Mercedi di cui all'art. 22 O.P. del 23-05-2017 (v. doc. n. 2 fasc. resistente) “indicante i ccnl presi in considerazione e relative mansioni svolte dai detenuti ed i livelli retributivi”, al livello 2s del C.C.N.L. Tessili Aziende
Industriali, con riferimento al periodo da gennaio 2019 a febbraio 2020 ed al livello 3 dello stesso CCNL da marzo 2020
a settembre 2022 compresi.
Nei conteggi del ricorrente è stato viceversa applicato il CCLN terziario, livello V, peraltro senza l'abbattimento di 1/3 previsto dall'art.22 de1l'Ordinamento Penitenziario, senza alcuna giustificazione.
Infatti, nel ricorso non si è argomentato in ordine all'applicabilità del predetto CCNL, né sono state spiegate le mansioni, né è stata descritta alcuna DECLARATORIA contrattuale operando il RAFFRONTO CON LE MANSIONI
SVOLTE.
Si ritiene dunque di poter utilizzare il CCNL applicato da parte resistente e l' inquadramento contrattuale ivi previsto corrispondente alla figura professionale indicata nelle buste paga.
IV – VERBALE DI CONCILIAZIONE DEL 18-01-2019
5 Preliminarmente deve evidenziarsi la parziale identità delle pretese oggetto del presente procedimento e di altro avente R.G. 688/2018 concluso con verbale di conciliazione 15/19 sottoscritto innanzi al Tribunale di
Massa, sezione lavoro, il 18 gennaio 2019 (v. all.1 fasc. resistente).
In entrambe le cause il ricorrente ha rivendicato la corresponsione degli adeguamenti retributivi del periodo luglio 2015-settembre 2017.
Quindi per il principio ne bis in idem la parte della domanda relativa alla pretese già conciliate è inammissibile.
Inoltre, la transazione ha l'effetto preclusivo di ogni azione, attesa la formulazione utilizzata, fino al 18.01.2019.
Infatti al punto 3 del verbale si legge che il ricorrente
“….dichiara di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa, diritto o richiesta nei confronti del Controparte_1
resistente e di non avere più nulla a pretendere dal
[...] medesimo per qualsivoglia titolo o ragione, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore azione connessa al pregresso rapporto di lavoro dedotto in giudizio ed alla sua risoluzione.” (sottolineatura a cura della scrivente).
V – QUOTE DI MANTENIMENTO
Con riguardo alle quote di mantenimento, ai sensi dell'art. 145 c.p., le stesse devono essere prelevate dalla remunerazione per il lavoro prestato.
Quanto all'invocata SENTENZA N. 49/1992 della Corte
Costituzionale, questa ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla
[...]
e, Parte_2 dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali
6 (province e comuni). Tale pronuncia non riguarda le quote di mantenimento.
VI - QUANTUM
Al CTU è stato posto il seguente quesito: "Letti gli atti, compiuti gli accertamenti del caso, quanti fi chi il CTU gli eventuali crediti di parte ricorrente per i titoli indicati nell'atto introduttivo, a far data dal 19 -01-2019, tenendo conto delle indicazioni (categoria, codice di inquadramento, orario etc.) risultanti dagli statini depositati in atti e degli adeguamenti retributivi depositati dalla parte resistente, nonché dei CCNL applicati da quest'ultima.”
Il CTU, che ha tenuto conto delle osservazioni del CTP di parte resistente, ha calcolato le spettanze per il periodo
19/01/2019 - 30/09/2022 (quanto al termine finale si considerino le conclusioni) nell'importo complessivo di €
27.675,86, dei quali € 7.126,14 riferibili all'anno 2019, €
9.033,84 per l'anno 2020, € 5.696,14 per l'anno 2021 ed infine € 5.819,74 per il 2022.
Considerato il percepito dal ricorrente di € 26.730,87 nel periodo 19/01/2019 - 30/09/2022, le differenze a credito del ricorrente ammontano ad di € 944,59.
Segue conforme condanna.
Dall'estratto contributivo depositato da parte resistente si evince il regolare pagamento dei contributi previdenziali sugli importi retributivi già corrisposti.
Stante l'accoglimento parziale del ricorso e le circostanze di cui al parag. IV le spese devono essere compensate per il 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa in composizione monocratica in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa respinte, dichiara tenuto e condanna il Controparte_1
, nella persona del Ministro pro tempore, al
[...]
7 pagamento in favore del ricorrente della somma lorda di Euro
944,59, oltre ai corrispondenti contributi previdenziali e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna inoltre parte resistente alla rifusione del 50% delle spese di causa sostenute da parte ricorrente che liquida in tale frazione in € 333,50, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CPA come per legge, con compensazione del residuo e distrazione in favore del difensore antistatario.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Pone definitivamente a carico delle parti, nella misura del
50% per ciascuna, le spese di CTU, liquidate come in atti.
Massa, 26/03/2025
Firmato digitalmente
Il Giudice
Dott.ssa Erminia Agostini
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