TRIB
Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 11/04/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 908/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/01/2025 da con il proc. dom. avv. BIANCAREDDU MARIA per Parte_1
mandato allegato al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. Parte_2
MANSUTTI LAURA per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/06/2012 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A, dell'anno 2012;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 12.05.2014), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
29/05/1975, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in UDINE (UD), in data 09/06/2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la residenza dove ciascuno lo riterrà opportuno.
2) Dispone che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori nelle forme Per_1
dell'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la casa materna e collocazione paritaria secondo le seguenti modalità:
settimana A) lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà,
venerdì, sabato e domenica con la mamma;
Settimana B) lunedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma,
venerdì, sabato e domenica con il papà; I cambi turno avverranno sempre riportando e ritirando il figlio da scuola. Prende atto che durante le vacanze scolastiche, i genitori potranno concordare altre turnazioni anche in base alle ferie dei genitori stessi.
3) Dispone che ciascun genitore trascorrerà con il figlio due o tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31
maggio di ogni anno. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali saranno
2 suddivise a metà, alternando di anno in anno i due periodi dal 23.12 al 31.12 e dal
31.12 al 6 gennaio. Dispone che anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi, dal Giovedì Santo alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola, da alternare di anno in anno tra i genitori.
4) Prende atto che i genitori convengono che il padre si occuperà in modo prevalente di seguire il figlio nello sport del calcio dallo stesso praticato. Prende
atto, altresì, che i nonni paterni si rendono disponibili a prelevare il nipote a scuola nei giorni martedì, mercoledì e venerdì nei quali è previsto l'allenamento o impegno sportivo e ad accompagnarlo, mentre i nonni materni preleveranno il nipote a scuola nelle giornate di lunedì e giovedì. La madre lo riprenderà
direttamente al campo alla fine dell'allenamento nelle giornate di sua competenza.
Il padre, nei giorni in cui il figlio verrà prelevato da scuola dai nonni materni, si recherà a riprendere il figlio dagli stessi dopo il lavoro.
5) Prende atto che i genitori convengono che, in caso di impegni personali di ciascuno che impediscano di accudire il figlio minore, prima di incaricare i rispettivi nonni o terze persone, verrà richiesta la disponibilità ad accudirlo dell'altro genitore.
6) Prende atto che i genitori si impegnano a collaborare tra di loro allo scopo di rafforzare i rapporti tra il figlio ed i genitori e favorire ogni iniziativa che permetterà allo stesso di stare con entrambi i genitori nelle giornate più
significative; si impegnano anche a consentire rapporti sereni con gli ascendenti e a collaborare consentendo che il figlio possa partecipare ad eventi che riguardano i nonni (ad esempio compleanni o anniversari) anche se la giornata fosse di competenza del genitore non interessato all'evento.
7) dispone che la casa familiare, sita in Udine via Longarone, 31/A sia assegnata al signor che ne è l'esclusivo proprietario;
Pt_1
3 8) prende atto che il signor corrisponderà alla signora a Pt_1 Pt_2
contribuzione del canone di locazione dell'alloggio nel quale la stessa trasferirà la residenza insieme al figlio, la somma di € 200,00 mensili, da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_2
9) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza mentre le spese straordinarie per il figlio individuate e disciplinate come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine sono poste a carico al 50% tra i genitori. Prende atto che verranno suddivise anche le spese della mensa scolastica e l'abbigliamento. La rendicontazione delle spese straordinarie avverrà trimestralmente ed il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà entro 10 giorni dall'esibizione della pezza giustificativa;
10) dà atto che l'assegno unico per il figlio verrà riconosciuto nella misura del
100% a favore della madre, mentre le detrazioni per i figli a carico spetteranno al
50% per ciascun genitore;
11) Prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 28, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
4
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 908/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 24/01/2025 da con il proc. dom. avv. BIANCAREDDU MARIA per Parte_1
mandato allegato al ricorso, e da , con il proc. dom. avv. Parte_2
MANSUTTI LAURA per mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 09/06/2012 in
UDINE (UD), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 28, parte 2, serie A, dell'anno 2012;
- dato atto che dal matrimonio è nato il figlio (il 12.05.2014), Per_1
minorenne;
1 - dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi del figlio minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nato a [...] il Parte_1
29/05/1975, e , nata a [...] il [...], uniti in Parte_2
matrimonio in UDINE (UD), in data 09/06/2012, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la residenza dove ciascuno lo riterrà opportuno.
2) Dispone che il figlio resti affidato ad entrambi i genitori nelle forme Per_1
dell'affido condiviso, con residenza anagrafica presso la casa materna e collocazione paritaria secondo le seguenti modalità:
settimana A) lunedì e martedì con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà,
venerdì, sabato e domenica con la mamma;
Settimana B) lunedì e martedì con il papà, mercoledì e giovedì con la mamma,
venerdì, sabato e domenica con il papà; I cambi turno avverranno sempre riportando e ritirando il figlio da scuola. Prende atto che durante le vacanze scolastiche, i genitori potranno concordare altre turnazioni anche in base alle ferie dei genitori stessi.
3) Dispone che ciascun genitore trascorrerà con il figlio due o tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive in periodi da concordare entro il 31
maggio di ogni anno. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali saranno
2 suddivise a metà, alternando di anno in anno i due periodi dal 23.12 al 31.12 e dal
31.12 al 6 gennaio. Dispone che anche le vacanze pasquali saranno divise in due periodi, dal Giovedì Santo alla sera di Pasqua e dalla sera di Pasqua al rientro a scuola, da alternare di anno in anno tra i genitori.
4) Prende atto che i genitori convengono che il padre si occuperà in modo prevalente di seguire il figlio nello sport del calcio dallo stesso praticato. Prende
atto, altresì, che i nonni paterni si rendono disponibili a prelevare il nipote a scuola nei giorni martedì, mercoledì e venerdì nei quali è previsto l'allenamento o impegno sportivo e ad accompagnarlo, mentre i nonni materni preleveranno il nipote a scuola nelle giornate di lunedì e giovedì. La madre lo riprenderà
direttamente al campo alla fine dell'allenamento nelle giornate di sua competenza.
Il padre, nei giorni in cui il figlio verrà prelevato da scuola dai nonni materni, si recherà a riprendere il figlio dagli stessi dopo il lavoro.
5) Prende atto che i genitori convengono che, in caso di impegni personali di ciascuno che impediscano di accudire il figlio minore, prima di incaricare i rispettivi nonni o terze persone, verrà richiesta la disponibilità ad accudirlo dell'altro genitore.
6) Prende atto che i genitori si impegnano a collaborare tra di loro allo scopo di rafforzare i rapporti tra il figlio ed i genitori e favorire ogni iniziativa che permetterà allo stesso di stare con entrambi i genitori nelle giornate più
significative; si impegnano anche a consentire rapporti sereni con gli ascendenti e a collaborare consentendo che il figlio possa partecipare ad eventi che riguardano i nonni (ad esempio compleanni o anniversari) anche se la giornata fosse di competenza del genitore non interessato all'evento.
7) dispone che la casa familiare, sita in Udine via Longarone, 31/A sia assegnata al signor che ne è l'esclusivo proprietario;
Pt_1
3 8) prende atto che il signor corrisponderà alla signora a Pt_1 Pt_2
contribuzione del canone di locazione dell'alloggio nel quale la stessa trasferirà la residenza insieme al figlio, la somma di € 200,00 mensili, da versarsi sul conto corrente della signora entro il giorno 5 di ogni mese;
Pt_2
9) dispone che i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza mentre le spese straordinarie per il figlio individuate e disciplinate come da Protocollo in uso al Tribunale di Udine sono poste a carico al 50% tra i genitori. Prende atto che verranno suddivise anche le spese della mensa scolastica e l'abbigliamento. La rendicontazione delle spese straordinarie avverrà trimestralmente ed il rimborso al genitore che le ha anticipate avverrà entro 10 giorni dall'esibizione della pezza giustificativa;
10) dà atto che l'assegno unico per il figlio verrà riconosciuto nella misura del
100% a favore della madre, mentre le detrazioni per i figli a carico spetteranno al
50% per ciascun genitore;
11) Prende atto che i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
12) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UDINE (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 28, parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2012.
Udine, li 09/04/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Marta Diamante
Il Presidente
Dott.ssa Annamaria Antonini
4