Articolo 22 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 21Articolo 26
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24 agosto 1975
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31 ottobre 1986
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10 novembre 2018
Art. 22. (( (Determinazione della remunerazione). )) (( 1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. ))
Entrata in vigore il 10 novembre 2018
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