Art. 22. (( (Determinazione della remunerazione). )) (( 1. La remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. ))
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24 agosto 1975
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31 ottobre 1986
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10 novembre 2018
10 novembre 2018
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- 1. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto in cui è stato riformato l'ordinamento penitenziarioDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 26 novembre 2018
[…] sanitaria e di volontariato, dall'altra, la lettera f) prevede, riformulando l'art. 22 della legge n. 354 del 1975, che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria e' stabilita, in relazione alla quantita' e qualita' del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Livorno, sentenza 13/09/2023, n. 313Provvedimento: […] Il ricorrente - premesso che durante la detenzione presso la Casa Circondariale di Livorno ha svolto attività lavorativa continuativa da luglio 2018 a aprile 2021 con mansioni di addetto alle pulizie, addetto alla distribuzione dei pasti, di barbiere, di agricoltore ortolano, di florovivaista, operaio generico, di giardiniere - lamenta di avere ricevuto una retribuzione inferiore rispetto a quanto previsto dall'art 22 legge 354/1975 e agisce, pertanto, per il pagamento delle differenze retributive maturate.Leggi di più...
- CTU contabile·
- art. 22 legge 354/1975·
- disparità di trattamento·
- funzione rieducativa lavoro carcerario·
- giurisdizione del giudice del lavoro·
- patrocinio a spese dello Stato·
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- contrattazione collettiva·
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