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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/01/2024, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice dott.ssa Raffaella Cappiello giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 3191/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residenti in Meta al vico Cacace n. 18 ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Fiorito, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 18.09.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Vico Equense in data 13.09.2018, dal quale non sono nati figli. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.10.2023, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, e preso atto delle conformi conclusioni del P.M., il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa. In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 17.10.2023, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, ciascun coniuge rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie. La GN , infatti, non gode di alcun reddito di lavoro Parte_1 proprio essendo, allo stato, disoccupata ma percepisce una rendita mensile relativa al canone di locazione di un'immobile in comproprietà con il di lei fratello pari a euro 325,00 al mese, di quota propria, mentre il sig. Parte_2 percepisce un proprio reddito che gli deriva dal proprio lavoro di quadro- dirigenziale di pari a 42.000,00 lordi su base annua. Org_1
Gli stessi, inoltre, con la sottoscrizione del ricorso dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa. Il box auto posto al piano terra acquistato da entrambi i ricorrenti e tra di loro cointestato, ubicato in Ercolano (NA) alla Via Arturo Consiglio n. 28 (foglio 14, particella 32, subalterno 39, categoria C6, classe 6, consistenza mq. 24, superficie catastale mq. 33, rendita catastale euro 75,61) verrà fatto valutare dai coniugi e poi venduto e il ricavato verrà diviso in parti uguali;
il conto corrente cointestato fra i coniugi, invece, andrà chiuso entro un mese dall'omologa.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 26.06.2023 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01.08.1988 e , nato a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2 condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di , sita in Meta al vico Cacace n. Parte_1
18, rimarrà, cin quanto in essa contenuto, nel godimento e nella piena disponibilità della stessa;
3) , ancorché non economicamente indipendente, essendo una Parte_1 giovane farmacista in cerca di occupazione e quindi con piena capacità lavorativa, nulla riceverà a titolo di contributo al mantenimento;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 203, parte II, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2018); C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 5.12.2023
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 residenti in Meta al vico Cacace n. 18 ed entrambi elettivamente domiciliati in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 242, presso lo studio dell'Avv. Ferruccio Fiorito, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI NONCHÈ Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE Oggetto: separazione consensuale. Conclusioni: i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate. Il P.M. in data 18.09.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.06.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo tribunale che fosse omologata la loro separazione personale. A tal fine hanno chiarito di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in Vico Equense in data 13.09.2018, dal quale non sono nati figli. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 19.10.2023, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, e preso atto delle conformi conclusioni del P.M., il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa. In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 17.10.2023, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi gli accordi alle condizioni di cui al ricorso.
2. La domanda è fondata. Ritiene, invero, il Collegio, che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili. In particolare, le parti dichiaravano espressamente di essere economicamente autosufficienti e, per l'effetto, ciascun coniuge rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie. La GN , infatti, non gode di alcun reddito di lavoro Parte_1 proprio essendo, allo stato, disoccupata ma percepisce una rendita mensile relativa al canone di locazione di un'immobile in comproprietà con il di lei fratello pari a euro 325,00 al mese, di quota propria, mentre il sig. Parte_2 percepisce un proprio reddito che gli deriva dal proprio lavoro di quadro- dirigenziale di pari a 42.000,00 lordi su base annua. Org_1
Gli stessi, inoltre, con la sottoscrizione del ricorso dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico- patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa. Il box auto posto al piano terra acquistato da entrambi i ricorrenti e tra di loro cointestato, ubicato in Ercolano (NA) alla Via Arturo Consiglio n. 28 (foglio 14, particella 32, subalterno 39, categoria C6, classe 6, consistenza mq. 24, superficie catastale mq. 33, rendita catastale euro 75,61) verrà fatto valutare dai coniugi e poi venduto e il ricavato verrà diviso in parti uguali;
il conto corrente cointestato fra i coniugi, invece, andrà chiuso entro un mese dall'omologa.
3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 Parte_2
in data 26.06.2023 così provvede:
[...]
A. omologa la separazione dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
01.08.1988 e , nato a [...] il [...], ai seguenti patti e Parte_2 condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto;
2) la casa coniugale di proprietà di , sita in Meta al vico Cacace n. Parte_1
18, rimarrà, cin quanto in essa contenuto, nel godimento e nella piena disponibilità della stessa;
3) , ancorché non economicamente indipendente, essendo una Parte_1 giovane farmacista in cerca di occupazione e quindi con piena capacità lavorativa, nulla riceverà a titolo di contributo al mantenimento;
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Vico Equense per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 203, parte II, S. A. dei registri di matrimonio dell'anno 2018); C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 5.12.2023
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Raffaella Cappiello dott.ssa Marianna Lopiano