Articolo 23 della Legge 26 luglio 1975, n. 354
Articolo 19Articolo 20 bis
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24 agosto 1975
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31 ottobre 1986
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27 febbraio 1992
Art. 23. Remunerazione e assegni familiari

COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663 .
COMMA ABROGATO DALLA L. 10 OTTOBRE 1986, N. 663 .
Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalita' di legge.
Gli assegni familiari sono versati direttamente alle persone a carico con le modalita' fissate dal regolamento. ((20)) --------------- AGGIORNAMENTO (20) La Corte Costituzionale con sentenza 3-18 febbraio 1992, n. 49 (in G.U. 1a s.s. 26/02/1992, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell' art. 23 della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), nella parte in cui stabilisce una riduzione dei tre decimi della mercede corrisposta per il lavoro dei detenuti da versarsi alla Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime dei delitti e, dopo la sua soppressione, alle regioni ed agli enti locali (province e comuni).
Entrata in vigore il 27 febbraio 1992
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