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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/10/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 7331/2024 R.G. promosso da
, nata AR (Venezuela) il 12.12.1935, codice Parte_1 fiscale calcolato;
, nata AR C.F._1 Controparte_1
(Venezuela) il 01.11.1957, codice fiscale calcolato;
C.F._2 CP_2
, nata AR (Venezuela) il 19.09.1954, codice fiscale calcolato
[...]
nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 codice fiscale calcolato nato a C.F._4 Parte_3
Barquisimeto – AR (Venezuela) il 26.10.1982, codice fiscale calcolato C.F._5
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3 calcolato;
, nato in [...] C.F._6 Parte_4
Pines - Florida (USA) il 03.11.2001, codice fiscale calcolato;
C.F._7 [...]
, nato in [...] - Florida (USA) il 03.09.1997, codice fiscale Parte_5 calcolato;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Belkis Espinal Ceballos (C.F. C.F._8
), con studio in Roma Viale delle Milizie 76 presso cui hanno eletto domicilio C.F._9 come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza Pag. 1 di 9 CONCLUSIONI per i ricorrenti come da atto introduttivo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per
l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_4 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 20/06/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica del Venezuela, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti della cittadina italiana nata il [...], nel Comune di Marciana Marina (LI), allora Persona_1 parte del Granducato di Toscana, in seguito emigrata in Venezuela dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-3-4).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_4 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
17/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 30/09/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE Pag. 2 di 9 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite deceduta in Persona_1
Venezuela nel 1904, (doc.3), per il tramite della di lei figlia Persona_2 nata in [...] nel 1865 ed ivi coniugatasi nel 1889 con , alla figlia di questi Persona_3 ultimi , nata anch'essa in Venezuela nel 1905 e della quale i ricorrenti Parte_6 sono figlia, nipoti e bisnipoti.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
Pag. 3 di 9 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'ava da cui i ricorrenti hanno invocato la discendenza nacque nel
1833, quindi ben prima della unificazione del Regno d'Italia, (doc.2). Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901
n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_1 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
In atti è presente copia della sentenza nr. 6/2024, emessa il 02/01/2024 da questo Tribunale nella causa nr. 4255/2023 R.G. con la quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana ad appartenenti a linee genealogiche parallele della medesima discendenza, (doc.22).
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
Pag. 4 di 9 nascita la cittadinanza italiana i discendenti di er i quali si è registrato Persona_1 un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Nella fattispecie la questione si pone anche per la figlia e la nipote dell'ava italiana, entrambe nate in
Venezuela ed ivi sposatesi con cittadini stranieri in epoca precostituzionale.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
Pag. 5 di 9 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la capostipite non solo ha acquisito la cittadinanza Persona_1 italiana a seguito dell'unificazione del Regno d'Italia, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia così come quest'ultima, a sua volta, ha potuto trasmetterla alla Persona_2 figlia dalla quale discendono gli odierni ricorrenti. Parte_6
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che dall'unione di on , Persona_1 Persona_4 nasceva in Venezuela il 23.11.1865 (doc.5), la quale si Persona_2 coniugava in Venezuela il 06.10.1889 con , (doc.6) con cui generava Persona_3 [...]
, nata a [...] il [...], (doc.8). Parte_6
Quest'ultima contraeva matrimonio a AR (Venezuela) il 21.02.1935 con , Persona_5
(doc.9); dalla loro unione nasceva il 12.12.1935 a AR (Venezuela) l'odierna ricorrente
, (doc.10). Dal matrimonio di quest'ultima con Parte_1
, celebrato a AR (Venezuela) l'11.10.1952, (doc.11), sono nati tre Controparte_5 figli anch'essi ricorrenti: i) il 19.09.1954 a AR - Controparte_2
Distrito Capital (Venezuela), (doc.12); ii) il 01.11.1957 Controparte_1
a AR (Venezuela), (doc.14); iii) il 24.05.1969 a Controparte_3
AR (Venezuela), (doc.16).
contraeva matrimonio con (doc.13); dalla Controparte_2 Persona_6 loro unione sono nati i ricorrenti il 09.08.1985 a Barquisimeto - AR Parte_2
(Venezuela), (doc.18) e il 26.10.1982 a Barquisimeto – AR Parte_3
(Venezuela), (doc.19).
si coniugava con la sig.ra , (doc.17); Controparte_3 Persona_7 dal loro coniugio sono nati i ricorrenti il 03.09.1997 Parte_5 in Florida (USA), (doc.20) e il 03.11.2001 in Florida Parte_4
(USA), (doc. 21).
Pag. 6 di 9 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che la capostipite mai si naturalizzò Persona_1 venezuelana come da certificazione negativa rilasciata dal Ministero del Potere Popolare per le
Relazioni Estere del Governo Bolivariano del Venezuela in atti, (doc.4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pag. 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione
Pag. 8 di 9 della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_4 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Belkis Espinal Ceballos, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 7331/2024 R.G. promosso da
, nata AR (Venezuela) il 12.12.1935, codice Parte_1 fiscale calcolato;
, nata AR C.F._1 Controparte_1
(Venezuela) il 01.11.1957, codice fiscale calcolato;
C.F._2 CP_2
, nata AR (Venezuela) il 19.09.1954, codice fiscale calcolato
[...]
nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_2 codice fiscale calcolato nato a C.F._4 Parte_3
Barquisimeto – AR (Venezuela) il 26.10.1982, codice fiscale calcolato C.F._5
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_3 calcolato;
, nato in [...] C.F._6 Parte_4
Pines - Florida (USA) il 03.11.2001, codice fiscale calcolato;
C.F._7 [...]
, nato in [...] - Florida (USA) il 03.09.1997, codice fiscale Parte_5 calcolato;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Belkis Espinal Ceballos (C.F. C.F._8
), con studio in Roma Viale delle Milizie 76 presso cui hanno eletto domicilio C.F._9 come da procure speciali in atti;
RICORRENTI
Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_4 P.IVA_1
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza Pag. 1 di 9 CONCLUSIONI per i ricorrenti come da atto introduttivo: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare: - accogliere la domanda proposta con il presente ricorso e, per
l'effetto, dichiarare che gli odierni ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, CP_4 trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, disponendo altresì l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 20/06/2024 i ricorrenti, cittadini della Repubblica del Venezuela, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti della cittadina italiana nata il [...], nel Comune di Marciana Marina (LI), allora Persona_1 parte del Granducato di Toscana, in seguito emigrata in Venezuela dove ha vissuto senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita, (docc.2-3-4).
Con decreto del 17/09/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 3/10/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia del convenuto , non costituito in giudizio, CP_4 essendovi in atti prova della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza effettuata il
17/09/2024 presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, suo difensore ex lege.
La difesa dei ricorrenti ha depositato note di trattazione il 30/09/2025.
La controversia viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2025 n.
74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE Pag. 2 di 9 Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_4 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che i ricorrenti hanno dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite deceduta in Persona_1
Venezuela nel 1904, (doc.3), per il tramite della di lei figlia Persona_2 nata in [...] nel 1865 ed ivi coniugatasi nel 1889 con , alla figlia di questi Persona_3 ultimi , nata anch'essa in Venezuela nel 1905 e della quale i ricorrenti Parte_6 sono figlia, nipoti e bisnipoti.
Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, i ricorrenti hanno pieno interesse ad agire dal momento che si vedono a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale:
Pag. 3 di 9 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO
Appare opportuno evidenziare che l'ava da cui i ricorrenti hanno invocato la discendenza nacque nel
1833, quindi ben prima della unificazione del Regno d'Italia, (doc.2). Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo
(Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità jure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901
n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere, in mancanza di evidenze di segno contrario, che abbia Persona_1 acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione del 1861.
In atti è presente copia della sentenza nr. 6/2024, emessa il 02/01/2024 da questo Tribunale nella causa nr. 4255/2023 R.G. con la quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana ad appartenenti a linee genealogiche parallele della medesima discendenza, (doc.22).
Al fine di delibare la domanda attorea occorre verificare: a) il fatto acquisitivo della cittadinanza e b) la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei due elementi suddetti si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina (a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla
Pag. 4 di 9 nascita la cittadinanza italiana i discendenti di er i quali si è registrato Persona_1 un passaggio per via femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. Nella fattispecie la questione si pone anche per la figlia e la nipote dell'ava italiana, entrambe nate in
Venezuela ed ivi sposatesi con cittadini stranieri in epoca precostituzionale.
La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio
1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953,
n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti
Pag. 5 di 9 familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che la capostipite non solo ha acquisito la cittadinanza Persona_1 italiana a seguito dell'unificazione del Regno d'Italia, ma è stata in grado di trasmetterla alla figlia così come quest'ultima, a sua volta, ha potuto trasmetterla alla Persona_2 figlia dalla quale discendono gli odierni ricorrenti. Parte_6
Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che dall'unione di on , Persona_1 Persona_4 nasceva in Venezuela il 23.11.1865 (doc.5), la quale si Persona_2 coniugava in Venezuela il 06.10.1889 con , (doc.6) con cui generava Persona_3 [...]
, nata a [...] il [...], (doc.8). Parte_6
Quest'ultima contraeva matrimonio a AR (Venezuela) il 21.02.1935 con , Persona_5
(doc.9); dalla loro unione nasceva il 12.12.1935 a AR (Venezuela) l'odierna ricorrente
, (doc.10). Dal matrimonio di quest'ultima con Parte_1
, celebrato a AR (Venezuela) l'11.10.1952, (doc.11), sono nati tre Controparte_5 figli anch'essi ricorrenti: i) il 19.09.1954 a AR - Controparte_2
Distrito Capital (Venezuela), (doc.12); ii) il 01.11.1957 Controparte_1
a AR (Venezuela), (doc.14); iii) il 24.05.1969 a Controparte_3
AR (Venezuela), (doc.16).
contraeva matrimonio con (doc.13); dalla Controparte_2 Persona_6 loro unione sono nati i ricorrenti il 09.08.1985 a Barquisimeto - AR Parte_2
(Venezuela), (doc.18) e il 26.10.1982 a Barquisimeto – AR Parte_3
(Venezuela), (doc.19).
si coniugava con la sig.ra , (doc.17); Controparte_3 Persona_7 dal loro coniugio sono nati i ricorrenti il 03.09.1997 Parte_5 in Florida (USA), (doc.20) e il 03.11.2001 in Florida Parte_4
(USA), (doc. 21).
Pag. 6 di 9 Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
Risulta peraltro provato che la capostipite mai si naturalizzò Persona_1 venezuelana come da certificazione negativa rilasciata dal Ministero del Potere Popolare per le
Relazioni Estere del Governo Bolivariano del Venezuela in atti, (doc.4).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimenti” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del
24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_4 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
Pag. 7 di 9 E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_6 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_4 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione
Pag. 8 di 9 della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del;
Controparte_4
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_4 giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. Belkis Espinal Ceballos, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 16.10.2025
Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
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