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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 13/03/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1171/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice Onorario dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro
Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18.2.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1171/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. SASSO VITO;
Parte_1
• , rappresentato e difeso dall'Avv. TOSTI Controparte_1
DOMENICO PIETRO
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto
, premesso di aver concesso in locazione abitativa un Parte_2 immobile di sua proprietà a , rilevata la sua morosità nel Controparte_1 pagamento di alcuni canoni di locazione, ha chiesto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità.
Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte e ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Non disposto il rilascio dell'immobile, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro.
Chiamato a decidere, osserva questo Giudice, preliminarmente, che non è in discussione la morosità della parte conduttrice indicata in citazione.
pagina1 di 2 Parte intimata non ha dimostrato quanto eccepito e non ha suffragato di prove la sua domanda riconvenzionale.
Di conseguenza, indiscussa la morosità, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per grave inadempimento della parte conduttrice, rimasta inadempiente all'obbligo contrattuale di pagamento del canone e deve essere rigettata la riconvenzionale.
Parte conduttrice deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile locato in favore del locatore.
Quanto alle richieste economiche, deve essere condannato al pagamento dei canoni di locazione indicati in citazione, ammontanti ad € 4.200,00, e di quelli maturati successivamente fino all'effettivo di rilascio.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e dichiara risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione indicato in citazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna il conduttore al rilascio dell'immobile indicato in citazione, i cui estremi devono qui intendersi per riportati e trascritti, in favore del locatore;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 al pagamento dei canoni non risposti indicati in citazione e, quindi, della somma di € 4.200,00 nonché dei canoni successivi fino all'effettivo rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza, e delle spese processuali, che liquida in € 85,00 per esborsi, € 500,00 per attività di mediazione, € 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
pagina2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
in persona del Giudice Onorario dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro
Pepe, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127- ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18.2.2025 – pronuncia, previa lettura delle note scritte depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c.
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1171/2024 tra le seguenti parti:
• , rappresentato e difeso dall'Avv. SASSO VITO;
Parte_1
• , rappresentato e difeso dall'Avv. TOSTI Controparte_1
DOMENICO PIETRO
Conclusioni
Come rassegante dalle parti agli atti e verbali di causa, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte.
Ragioni in fatto ed in diritto
, premesso di aver concesso in locazione abitativa un Parte_2 immobile di sua proprietà a , rilevata la sua morosità nel Controparte_1 pagamento di alcuni canoni di locazione, ha chiesto convalidarsi l'intimato sfratto per morosità.
Parte intimata si è costituita e ha chiesto il rigetto della domanda, per le motivazioni indicate in comparsa di costituzione e risposta, che qui devono ritenersi per riportate e trascritte e ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
Non disposto il rilascio dell'immobile, mutato il rito, la causa è proseguita col rito speciale -del lavoro.
Chiamato a decidere, osserva questo Giudice, preliminarmente, che non è in discussione la morosità della parte conduttrice indicata in citazione.
pagina1 di 2 Parte intimata non ha dimostrato quanto eccepito e non ha suffragato di prove la sua domanda riconvenzionale.
Di conseguenza, indiscussa la morosità, deve essere pronunciata la risoluzione del contratto di locazione oggetto di causa per grave inadempimento della parte conduttrice, rimasta inadempiente all'obbligo contrattuale di pagamento del canone e deve essere rigettata la riconvenzionale.
Parte conduttrice deve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile locato in favore del locatore.
Quanto alle richieste economiche, deve essere condannato al pagamento dei canoni di locazione indicati in citazione, ammontanti ad € 4.200,00, e di quelli maturati successivamente fino all'effettivo di rilascio.
Spese come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.T.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria e diversa istanza ed eccezione, così decide:
1) accoglie la domanda e dichiara risolto per colpa del conduttore il contratto di locazione indicato in citazione;
2) rigetta la domanda riconvenzionale;
3) condanna il conduttore al rilascio dell'immobile indicato in citazione, i cui estremi devono qui intendersi per riportati e trascritti, in favore del locatore;
4) condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_2 al pagamento dei canoni non risposti indicati in citazione e, quindi, della somma di € 4.200,00 nonché dei canoni successivi fino all'effettivo rilascio, oltre interessi da ogni singola scadenza, e delle spese processuali, che liquida in € 85,00 per esborsi, € 500,00 per attività di mediazione, € 1.400,00 per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.
Matera, 13.3.2025
Il Giudice
Dott.ssa Angela Maria Lucia Lassandro Pepe
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