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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/11/2025, n. 1242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1242 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1321 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di amministratore Parte_1 C.F._1
unico della “ di ”, rappresentato e Parte_2 Parte_1
difeso dall'Avv. , con il quale è elettivamente Parte_3
domiciliato in Locri (RC), Viale Giacomo Matteotti n. 96
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Toscano, con il quale è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Scala di Giuda n. 121
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Manuela Amalia Nucera e Elisabetta Paonessa, con i quali è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via A. De Gasperi n. 109
Resistente 2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dall'Avv. Alberto Fuochi, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, notificata in data 01/03/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartelle di pagamento n. 09420110031964646000 e n. 09420120025077672000; avvisi di addebito nn.
39420112000871677000, 39420120000001126000, 39420120000180957000,
39420120001697059000, 39420120001917936000, 39420120002060163000,
39420120002088265000, 39420120002545884000, 39420120002752209000,
39420120002781624000, 39420120002909291000, 39420130001041901000
39420130001042103000, 39420130001726053000, 39420130003098211000,
39420130003352442000, 39420140002619745000, 39420140004633090000,
39420150000179585000, 39420150000312823000, 39420150000499025000,
39420150002681083000, 39420150002804819000, 39420150002975350000,
39420150003157209000, 39420160001792819000, 39420160001929988000,
39420160002190287000, 39420160002284810000, 39420160004572307000,
39420160004805817000 e 39420170000069264000, relativi a contributi previdenziali, enti creditori e CP_3 CP_2
A tal fine ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle opposte;
– in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta 3
prescrizione della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle e negli avvisi di addebito in parte qua impugnati così come sopra indicati e contenuti nel dettaglio di debito, e, per i motivi dedotti in narrativa;
nonché per l'effetto annullare in parte qua l'avviso di intimazione n. 094 2022 90005762 30/000.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, e antistatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_4
dell' e dell eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio CP_3 CP_2
difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20/09/2022, questo giudicante ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e dell' CP_3 CP_2
enti titolari del credito.
Con memoria depositata in data 16/02/2023, si è costituito l' , CP_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli atti impugnati e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 21/07/2025, si è costituito l' CP_3
eccependo la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura. 4
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. 5
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_4
allegato la prova della notifica della cartella di pagamento n.
09420110031964646000, perfezionatasi in data 17/12/2011 e della cartella di pagamento n. n. 09420120025077672000, perfezionatasi in data 4/01/2013.
Inoltre, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_3
addebito impugnati, unitamente alla prova del perfezionamento della notifica di una parte degli avvisi di addebito impugnati.
In particolare, l'avviso di addebito n. 39420112000871677000 è stato notificato in data 13/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120000180957000 è stato notificato in data 23/03/2012, l'avviso di addebito n.
39420120001697059000 è stato notificato in data 19/06/2012, l'avviso di addebito n. 39420120001917936000 è stato notificato in data 9/08/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120002088265000 è stato notificato in data
25/09/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002545884000 è stato notificato in data 8/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002752209000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002781624000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n.
39420130001041901000 è stato notificato in data 17/04/2013, l'avviso di 6
addebito n. 39420130001042103000 è stato notificato in data17/04/2013,
l'avviso di addebito n. 39420130003352442000 è stato notificato in data
3/02/2014 , l'avviso di addebito n. 39420140004633090000 è stato notificato in data 12/02/2015 , l'avviso di addebito n. 39420150000312823000 è stato notificato in data 10/08/2015, l'avviso di addebito n. 39420150000499025000 è stato notificato in data 8/09/2015, l'avviso di addebito n.
39420150002804819000 è stato notificato in data 26/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003157209000 è stato notificato in data 29/12/2016,
l'avviso di addebito n. 39420160001929988000 è stato notificato in data
7/07/2016, l'avviso di addebito n. 39420160002284810000 è stato notificato in data 18/10/2016, l'avviso di addebito n. 39420160004805817000 è stato notificato in data 28/12/2016 , l'avviso di addebito n. 39420170000069264000 è stato notificato in data 27/02/2017.
Osserva il giudicante che la prova della notifica degli avvisi di addebito, è acquisibile d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nonostante la tardiva costituzione dell' peraltro scaturita da una integrazione del CP_3
contraddittorio disposta dal Giudice in quanto parte ricorrente non aveva provveduto a chiamare in giudizio gli enti titolari dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (Cassazione 7
civile - Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018; Sez. L - , Sentenza n.
23518 del 20/09/2019).
Nondimeno, appaiono inconferenti le doglianze del procuratore del ricorrente relative alla prova della notifica degli atti presupposti offerte dagli enti resistenti.
Infatti, osserva preliminarmente il giudicante che, contrariamente a quanto osservato dal difensore del ricorrente anche nel corso dell'udienza di discussione, le cartoline di ricevimento allegate sono state depositate in formato fronte retro e recano (componendosi, in particolare, ciascun file allegato dall' di due pagine) la sottoscrizione del ricevente ed il riferimento all'atto CP_3
notificato, evincibile dal numero dell'atto stesso oppure dal numero di raccomandata a.r. (laddove l' , oltre alle cartoline di ricevimento, ha CP_3
allegato anche gli atti presupposti sui quali viene riportato il numero di raccomandata a mezzo della quale è stata eseguita la notifica).
Inoltre, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (v. Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21533, che ha precisato che in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa – secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
v., ancora, in termini, Sez. 8
Tribut., 19 aprile 2017, n. 9845; Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n. 15315; 6 giugno 2012, n. 9111).
Inoltre, con particolare riferimento alla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente riscossore direttamente, attraverso il servizio postale, e non tramite un agente all'uopo abilitato, l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è costante: secondo tale indirizzo, espresso dalla sent. n. 14327/09 della sezione tributaria: “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione”.
Infine, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ben può avvenire mediante la produzione di copie fotostatiche, ove non espressamente disconosciute (Cassazione civile, n. 21003/2017), cosa che non accade nel caso di specie, atteso che la contestazione è vaga e generica, essendosi limitato il difensore del ricorrente a parlare di “fotomontaggio”, censura peraltro fondata sull'erroneo assunto secondo cui sarebbe stata prodotta una sola facciata delle cartoline comprovanti la notifica degli atti, circostanza smentita dalla produzione in atti.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 9
24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica della cartella, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, è stata richiamata la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine 10
di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto anche di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L.
183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche 11
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_6
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 12
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente 13
riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del 14
decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110031964646000 è stata notificata in data 17/12/2011, la cartella di pagamento 09420120025077672000,
è stata notificata in data 4/01/2013, l'avviso di addebito n.
39420112000871677000 è stato notificato in data 13/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120000180957000 è stato notificato in data 23/03/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120001697059000 è stato notificato in data
19/06/2012, l'avviso di addebito n. 39420120001917936000 è stato notificato in data 9/08/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002088265000 è stato notificato in data 25/09/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002545884000 è stato notificato in data 8/10/2012, l'avviso di addebito n.
39420120002752209000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002781624000 è stato notificato in data 26/10/2012,
l'avviso di addebito n. 39420130001041901000 è stato notificato in data
17/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130001042103000 è stato notificato in data17/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130003352442000 è stato notificato in data 3/02/2014 , l'avviso di addebito n. 39420140004633090000 è stato notificato in data 12/02/2015 , l'avviso di addebito n.
39420150000312823000 è stato notificato in data 10/08/2015, l'avviso di 15
addebito n. 39420150000499025000 è stato notificato in data 8/09/2015,
l'avviso di addebito n. 39420150002804819000 è stato notificato in data
26/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003157209000 è stato notificato in data 29/12/2016, l'avviso di addebito n. 39420160001929988000 è stato notificato in data 7/07/2016, l'avviso di addebito n. 39420160002284810000 è stato notificato in data 18/10/2016, l'avviso di addebito n.
39420160004805817000 è stato notificato in data 28/12/2016 , l'avviso di addebito n. 39420170000069264000 è stato notificato in data 27/02/2017, mentre l'intimazione di pagamento n. n. 09420229000576230000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata in data 01/03/2022.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto Controparte_4
di aver notificato degli atti interruttivi della prestazione allegando delle cartoline di ricevimento relative all'intimazione di pagamento n.
09420139046215539000, all'intimazione di pagamento n.
09420139046215640000, all'intimazione di pagamento n.
09420139046215741000, all'intimazione di pagamento n.
09420159019759025000, senza, tuttavia, allegare i relativi atti: pertanto, pur essendo innegabile che degli atti siano stati notificati al ricorrente, in assenza degli atti stessi non è possibile verificarne la riconducibilità alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati, sicché la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Parimenti non può considerarsi atti validamente interruttivo della prescrizione il pignoramento presso terzi n. 09484201700000251001, allegato dall'ente di riscossione, per il quale non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica.
L'unico atto validamente interruttivo della prescrizione depositato dall'ente di riscossione, in quanto allegato nella sua interezza, unitamente alla cartolina di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica, è 16
l'intimazione di pagamento n. 09420199006836906000, notificata in data
26/09/2019 e che richiama tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Orbene, l'atto in questione ha validamente interrotto la prescrizione, perché notificato prima che spirasse il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito soltanto con riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004633090000 notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n.
39420150000312823000 notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n.
39420150000499025000 notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n.
39420150002804819000 notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n.
39420150003157209000 notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n.
39420160001929988000 notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n.
39420160002284810000 notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n.
39420160004805817000 notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n.
39420170000069264000 notificato in data 27/02/2017, in relazione ai quali, considerando che l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata in data 01/03/2022, la prescrizione successiva non è maturata.
Invece, con riferimento alla la cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso 17
di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, dal momento che l'unico atto validamente interruttivo allegato è stato notificato in data 26/09/2019, quando la prescrizione era già spirata, l'opposizione va accolta per intervenuta prescrizione.
Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, all'avviso di addebito n.
39420120002060163000, all'avviso di addebito n. 39420130001726053000 , all'avviso di addebito n. 39420130003098211000, all'avviso di addebito n.
39420140002619745000, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000 all'avviso di addebito n. 39420150002681083000, all'avviso di addebito n.
39420150002975350000 all'avviso di addebito n. 39420160001792819000 all'avviso di addebito n. 39420160002190287000 all'avviso di addebito n.
39420160004572307000 nessuno degli enti resistenti ha offerto la prova del perfezionamento della notifica.
Tuttavia, con riferimento agli atti per i quali non è stata provata la notifica
(ma anche in caso di contestazione sulla prova della notifica), osserva il giudicante che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). 18
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. 19
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021 (secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a 20
seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento presupposta, l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420120000001126000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, l'avviso di addebito n.
39420120002060163000 riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, l'avviso di addebito n.
39420120002909291000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012
, l'avviso di addebito n. 39420130001726053000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, l'avviso di addebito n.
39420130003098211000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014,
l'avviso di addebito n. 39420140002619745000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2013 e all'anno 2014, l'avviso di addebito n.
39420150000179585000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014
e all'anno 2015, l'avviso di addebito n. 39420150002681083000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, l'avviso di addebito n.
39420150002975350000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015,
l'avviso di addebito n. 39420160001792819000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, l'avviso di addebito n. 39420160002190287000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, l'avviso di addebito n.
39420160004572307000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016.
L'unico atto validamente interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, è stata notificata in data 21
26/09/2019, allorquando, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, la prescrizione quinquennale era certamente maturata, sicché
l'opposizione va accolta.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2013 e all'anno 2014,
l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, notificata in data
26/09/2019, ha validamente interrotto la prescrizione limitatamente all'anno
2014, mentre, con riferimento all'anno 2013, essendo maturata la prescrizione,
l'opposizione va accolta.
Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016, l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, notificata in data
26/09/2019, ha validamente interrotto la prescrizione che, in data 1/03/2022, 22
quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non era maturata, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Pertanto, con riferimento con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno
2013, l'opposizione va accolta.
Invece, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140004633090000
notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n. 39420150000312823000
notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n. 39420150000499025000
notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n. 39420150002804819000
notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n. 39420150003157209000 23
notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n. 39420160001929988000
notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n. 39420160002284810000
notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n. 39420160004805817000
notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n. 39420170000069264000
notificato in data 27/02/2017, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , n.q. di amministratore Parte_1
unico della “ ”, N.RG. 1321 / Controparte_7
2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, notificata in data
01/03/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di 24
addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno
2013;
- Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004633090000 notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n.
39420150000312823000 notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n.
39420150000499025000 notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n.
39420150002804819000 notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n.
39420150003157209000 notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n.
39420160001929988000 notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n.
39420160002284810000 notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n.
39420160004805817000 notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n.
39420170000069264000 notificato in data 27/02/2017, all'avviso di addebito n. 25
39420140002619745000, limitatamente all'anno 2014, all'avviso di addebito n.
39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 18/11/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1321 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ), n.q. di amministratore Parte_1 C.F._1
unico della “ di ”, rappresentato e Parte_2 Parte_1
difeso dall'Avv. , con il quale è elettivamente Parte_3
domiciliato in Locri (RC), Viale Giacomo Matteotti n. 96
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Beniamino Toscano, con il quale è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via Scala di Giuda n. 121
Resistente
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_2
dagli Avv.ti Manuela Amalia Nucera e Elisabetta Paonessa, con i quali è elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, Via A. De Gasperi n. 109
Resistente 2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_3
dall'Avv. Alberto Fuochi, con il quale è elettivamente domiciliato in Locri (RC),
Via Matteotti n. 48
Resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/04/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, notificata in data 01/03/2022, limitatamente alle pretese creditorie di cui ai seguenti atti: cartelle di pagamento n. 09420110031964646000 e n. 09420120025077672000; avvisi di addebito nn.
39420112000871677000, 39420120000001126000, 39420120000180957000,
39420120001697059000, 39420120001917936000, 39420120002060163000,
39420120002088265000, 39420120002545884000, 39420120002752209000,
39420120002781624000, 39420120002909291000, 39420130001041901000
39420130001042103000, 39420130001726053000, 39420130003098211000,
39420130003352442000, 39420140002619745000, 39420140004633090000,
39420150000179585000, 39420150000312823000, 39420150000499025000,
39420150002681083000, 39420150002804819000, 39420150002975350000,
39420150003157209000, 39420160001792819000, 39420160001929988000,
39420160002190287000, 39420160002284810000, 39420160004572307000,
39420160004805817000 e 39420170000069264000, relativi a contributi previdenziali, enti creditori e CP_3 CP_2
A tal fine ha esposto che è maturata la prescrizione quinquennale delle pretese creditorie, formulando le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: – in via cautelare: Sospendere, anche con decreto inaudita altera parte, l'esecuzione delle cartelle opposte;
– in via principale: Accertare e dichiarare l'intervenuta 3
prescrizione della pretesa creditoria contenuta nelle cartelle e negli avvisi di addebito in parte qua impugnati così come sopra indicati e contenuti nel dettaglio di debito, e, per i motivi dedotti in narrativa;
nonché per l'effetto annullare in parte qua l'avviso di intimazione n. 094 2022 90005762 30/000.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, e antistatari.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, chiedendo l'integrazione del contraddittorio nei confronti Controparte_4
dell' e dell eccependo la tardività dell'opposizione, il proprio CP_3 CP_2
difetto di legittimazione passiva, l'avvenuta notifica di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 20/09/2022, questo giudicante ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' e dell' CP_3 CP_2
enti titolari del credito.
Con memoria depositata in data 16/02/2023, si è costituito l' , CP_2
eccependo l'inammissibilità del ricorso, il proprio difetto di legittimazione passiva, la regolare notifica degli atti impugnati e concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in data 21/07/2025, si è costituito l' CP_3
eccependo la tardività dell'opposizione e la regolare notifica degli avvisi di addebito, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Nel merito, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura. 4
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria.
Inoltre, lo stesso della riscossione, nel notificare CP_5
l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. 5
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass. n.7649/2006; Cass. n.10533/2006;
Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007; Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha eccepito essenzialmente l'intervenuta prescrizione dei crediti contenuti nelle cartelle presupposte all'intimazione di pagamento impugnata.
Orbene, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_4
allegato la prova della notifica della cartella di pagamento n.
09420110031964646000, perfezionatasi in data 17/12/2011 e della cartella di pagamento n. n. 09420120025077672000, perfezionatasi in data 4/01/2013.
Inoltre, l' nel costituirsi in giudizio, ha allegato gli avvisi di CP_3
addebito impugnati, unitamente alla prova del perfezionamento della notifica di una parte degli avvisi di addebito impugnati.
In particolare, l'avviso di addebito n. 39420112000871677000 è stato notificato in data 13/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120000180957000 è stato notificato in data 23/03/2012, l'avviso di addebito n.
39420120001697059000 è stato notificato in data 19/06/2012, l'avviso di addebito n. 39420120001917936000 è stato notificato in data 9/08/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120002088265000 è stato notificato in data
25/09/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002545884000 è stato notificato in data 8/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002752209000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002781624000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n.
39420130001041901000 è stato notificato in data 17/04/2013, l'avviso di 6
addebito n. 39420130001042103000 è stato notificato in data17/04/2013,
l'avviso di addebito n. 39420130003352442000 è stato notificato in data
3/02/2014 , l'avviso di addebito n. 39420140004633090000 è stato notificato in data 12/02/2015 , l'avviso di addebito n. 39420150000312823000 è stato notificato in data 10/08/2015, l'avviso di addebito n. 39420150000499025000 è stato notificato in data 8/09/2015, l'avviso di addebito n.
39420150002804819000 è stato notificato in data 26/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003157209000 è stato notificato in data 29/12/2016,
l'avviso di addebito n. 39420160001929988000 è stato notificato in data
7/07/2016, l'avviso di addebito n. 39420160002284810000 è stato notificato in data 18/10/2016, l'avviso di addebito n. 39420160004805817000 è stato notificato in data 28/12/2016 , l'avviso di addebito n. 39420170000069264000 è stato notificato in data 27/02/2017.
Osserva il giudicante che la prova della notifica degli avvisi di addebito, è acquisibile d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c., nonostante la tardiva costituzione dell' peraltro scaturita da una integrazione del CP_3
contraddittorio disposta dal Giudice in quanto parte ricorrente non aveva provveduto a chiamare in giudizio gli enti titolari dei crediti sottesi all'intimazione di pagamento impugnata.
Infatti, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, l'eccezione di interruzione della prescrizione, diversamente da quella di prescrizione, si configura come eccezione in senso lato sicché può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, purché sulla base delle allegazioni e di prove ritualmente acquisite o acquisibili al processo e quindi, nelle controversie soggette al rito del lavoro, anche all'esito dell'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421, comma 2, c.p.c., legittimamente esercitabili dal giudice, tenuto all'accertamento della verità dei fatti rilevanti ai fini della decisione (Cassazione 7
civile - Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14755 del 07/06/2018; Sez. L - , Sentenza n.
23518 del 20/09/2019).
Nondimeno, appaiono inconferenti le doglianze del procuratore del ricorrente relative alla prova della notifica degli atti presupposti offerte dagli enti resistenti.
Infatti, osserva preliminarmente il giudicante che, contrariamente a quanto osservato dal difensore del ricorrente anche nel corso dell'udienza di discussione, le cartoline di ricevimento allegate sono state depositate in formato fronte retro e recano (componendosi, in particolare, ciascun file allegato dall' di due pagine) la sottoscrizione del ricevente ed il riferimento all'atto CP_3
notificato, evincibile dal numero dell'atto stesso oppure dal numero di raccomandata a.r. (laddove l' , oltre alle cartoline di ricevimento, ha CP_3
allegato anche gli atti presupposti sui quali viene riportato il numero di raccomandata a mezzo della quale è stata eseguita la notifica).
Inoltre, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: “in tema di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione della relata di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella stessa, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento (v. Sez. VI, 15 settembre 2017, n. 21533, che ha precisato che in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti esclusivamente di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa – secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento – resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, né sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa;
v., ancora, in termini, Sez. 8
Tribut., 19 aprile 2017, n. 9845; Sez. III, 7 maggio 2015, n. 9246; Sez. Trib., 4 luglio 2014, n. 15315; 6 giugno 2012, n. 9111).
Inoltre, con particolare riferimento alla validità della notifica della cartella di pagamento effettuata dall'agente riscossore direttamente, attraverso il servizio postale, e non tramite un agente all'uopo abilitato, l'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte è costante: secondo tale indirizzo, espresso dalla sent. n. 14327/09 della sezione tributaria: “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, trova applicazione l'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'Amministrazione”.
Infine, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio ben può avvenire mediante la produzione di copie fotostatiche, ove non espressamente disconosciute (Cassazione civile, n. 21003/2017), cosa che non accade nel caso di specie, atteso che la contestazione è vaga e generica, essendosi limitato il difensore del ricorrente a parlare di “fotomontaggio”, censura peraltro fondata sull'erroneo assunto secondo cui sarebbe stata prodotta una sola facciata delle cartoline comprovanti la notifica degli atti, circostanza smentita dalla produzione in atti.
Tuttavia, anche in presenza della prova della notifica, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 9
24 d.Igs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della pretesa, recuperando un mezzo di opposizione nel merito, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e quindi l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica della cartella, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, è stata richiamata la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo, decennale, dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione a cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs.
26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine 10
di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge
335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo,
è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale
(Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione successiva, occorre tener conto anche di quanto disposto dal D.L. 18/2020 e del successivo D.L.
183/2020.
Infatti, l'art. 68 del D.L. n. 18/20 ha disposto che “
1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 159; 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3- sexies, del decreto-legge
2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,
n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”. Il richiamato art. 12 del D.lgs n. 159/2015 prevede, ai sensi del primo comma, che il periodo di sospensione previsto per i versamenti comporta una corrispondente sospensione, di uguale durata, anche 11
“dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”; il secondo comma, invece, prevede una specifica proroga dei termini di prescrizione e decadenza, stabilendo espressamente che tali termini, se scadenti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (nel caso del COVID, quindi, entro il 31.12.2021),
“sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; il comma 3 dispone altresì che “L
[...]
non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante Controparte_6
il periodo di sospensione di cui al comma 1.”.
Il richiamo generico operato dall'art. 68 all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, senza distinzione tra i vari commi (diversamente dall'art. 67 del medesimo decreto), implica l'integrale applicazione della norma con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie (cfr. in termini, Trib. Roma, n. 9848/24; Trib.
Roma, n. 14619/24; Trib. Roma, n. 11272/24, Corte di Appello di Roma n.
3012/24). Nondimeno, il riferimento ai “versamenti in scadenza” contenuto nel comma 1 dell'art. 68 non può che essere inteso come relativo a tutto ciò che, essendo già scaduto in quel periodo, avrebbe dovuto essere ancora versato, e non soltanto a quelle obbligazioni che per la prima volta sarebbero pervenute in scadenza esattamente in quell'arco temporale (cfr., in senso conforme, in parte motiva, Cass. n. 960 del 15/01/2025).
Orbene, alla luce di una interpretazione unitaria e coordinata della citata disciplina, si osserva che:
- per le entrate tributarie e non tributarie, poiché i termini per il versamento erano sospesi dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (art. 68, comma 12
1, D.L. n. 18/2020), e, di conseguenza, in tale periodo, non si poteva procedere alla notifica degli atti della riscossione, trova, in linea generale, applicazione la sospensione dei termini prescrizionali per un corrispondente arco temporale (art. 12, comma 1, D.lgs. n. 159/2015);
- con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo 2020 fino alla data del 31 dicembre 2021, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate sono prorogati di ventiquattro mesi (art. 68, comma 4 bis, lett. b, D.L. n.
18/2020);
- con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, per le quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, rispetto ai quali i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli agenti della riscossione sarebbero scaduti entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione (tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre
2021), indipendentemente dal momento in cui è stato affidato il carico all'agente della riscossione, opera ex lege la proroga dei termini prescrizionali fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione
(art.12, comma 2, D.lgs. n. 159/2015, come richiamato dal comma 1 dell'art. 68,
D.L. n. 18/2020).
Tale interpretazione è condivisibile sul piano sistematico ed è la più coerente con la ratio sottesa all'intervento normativo, tenuto conto del tenore delle relazioni di accompagnamento dei decreti via via adottati durante la fase emergenziale.
Ed infatti, se, a fronte della crisi e delle difficoltà economiche conseguenti alla pandemia sanitaria, è stato previsto, in favore dei contribuenti, un adeguato periodo di sospensione dei versamenti, e, conseguentemente, una sospensione delle attività di recupero, anche coattivo, relativi a carichi affidati agli agenti della riscossione in scadenza o già scaduti in precedenza, la disciplina emergenziale non può che essere interpretata in modo da consentire all'ente 13
riscossore di smaltire il notevole arretrato (incolpevolmente) accumulatosi, senza il rischio di incorrere nel decorso del termine prescrizionale, conformemente al più generale principio sancito dall'art. 2935 c.c. (cfr. per analoghe considerazioni, Corte di Appello di Reggio Calabria, n. 15/25; Trib.
Palmi, n. 736/24; Trib. Palmi, n. 486/2024; Corte di Appello di Milano, n.
608/2025).
Questo giudicante ritiene di aderire a tale ricostruzione, anche alla luce di quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n.
960/2025, ha stabilito che: “l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura
Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo
6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del 14
decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
Orbene, la cartella di pagamento n. 09420110031964646000 è stata notificata in data 17/12/2011, la cartella di pagamento 09420120025077672000,
è stata notificata in data 4/01/2013, l'avviso di addebito n.
39420112000871677000 è stato notificato in data 13/01/2013, l'avviso di addebito n. 39420120000180957000 è stato notificato in data 23/03/2012,
l'avviso di addebito n. 39420120001697059000 è stato notificato in data
19/06/2012, l'avviso di addebito n. 39420120001917936000 è stato notificato in data 9/08/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002088265000 è stato notificato in data 25/09/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002545884000 è stato notificato in data 8/10/2012, l'avviso di addebito n.
39420120002752209000 è stato notificato in data 26/10/2012, l'avviso di addebito n. 39420120002781624000 è stato notificato in data 26/10/2012,
l'avviso di addebito n. 39420130001041901000 è stato notificato in data
17/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130001042103000 è stato notificato in data17/04/2013, l'avviso di addebito n. 39420130003352442000 è stato notificato in data 3/02/2014 , l'avviso di addebito n. 39420140004633090000 è stato notificato in data 12/02/2015 , l'avviso di addebito n.
39420150000312823000 è stato notificato in data 10/08/2015, l'avviso di 15
addebito n. 39420150000499025000 è stato notificato in data 8/09/2015,
l'avviso di addebito n. 39420150002804819000 è stato notificato in data
26/10/2015, l'avviso di addebito n. 39420150003157209000 è stato notificato in data 29/12/2016, l'avviso di addebito n. 39420160001929988000 è stato notificato in data 7/07/2016, l'avviso di addebito n. 39420160002284810000 è stato notificato in data 18/10/2016, l'avviso di addebito n.
39420160004805817000 è stato notificato in data 28/12/2016 , l'avviso di addebito n. 39420170000069264000 è stato notificato in data 27/02/2017, mentre l'intimazione di pagamento n. n. 09420229000576230000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata in data 01/03/2022.
, nel costituirsi in giudizio, ha sostenuto Controparte_4
di aver notificato degli atti interruttivi della prestazione allegando delle cartoline di ricevimento relative all'intimazione di pagamento n.
09420139046215539000, all'intimazione di pagamento n.
09420139046215640000, all'intimazione di pagamento n.
09420139046215741000, all'intimazione di pagamento n.
09420159019759025000, senza, tuttavia, allegare i relativi atti: pertanto, pur essendo innegabile che degli atti siano stati notificati al ricorrente, in assenza degli atti stessi non è possibile verificarne la riconducibilità alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito impugnati, sicché la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta con riferimento ai crediti di cui alle cartelle di pagamento e agli avvisi di addebito oggetto del presente giudizio.
Parimenti non può considerarsi atti validamente interruttivo della prescrizione il pignoramento presso terzi n. 09484201700000251001, allegato dall'ente di riscossione, per il quale non è stata offerta la prova del perfezionamento della notifica.
L'unico atto validamente interruttivo della prescrizione depositato dall'ente di riscossione, in quanto allegato nella sua interezza, unitamente alla cartolina di ricevimento comprovante il perfezionamento della notifica, è 16
l'intimazione di pagamento n. 09420199006836906000, notificata in data
26/09/2019 e che richiama tutte le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito impugnati attraverso l'impugnazione dell'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio.
Orbene, l'atto in questione ha validamente interrotto la prescrizione, perché notificato prima che spirasse il termine quinquennale dalla notifica dell'avviso di addebito soltanto con riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004633090000 notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n.
39420150000312823000 notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n.
39420150000499025000 notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n.
39420150002804819000 notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n.
39420150003157209000 notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n.
39420160001929988000 notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n.
39420160002284810000 notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n.
39420160004805817000 notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n.
39420170000069264000 notificato in data 27/02/2017, in relazione ai quali, considerando che l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, oggetto del presente giudizio, è stata notificata in data 01/03/2022, la prescrizione successiva non è maturata.
Invece, con riferimento alla la cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso 17
di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, dal momento che l'unico atto validamente interruttivo allegato è stato notificato in data 26/09/2019, quando la prescrizione era già spirata, l'opposizione va accolta per intervenuta prescrizione.
Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, all'avviso di addebito n.
39420120002060163000, all'avviso di addebito n. 39420130001726053000 , all'avviso di addebito n. 39420130003098211000, all'avviso di addebito n.
39420140002619745000, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000 all'avviso di addebito n. 39420150002681083000, all'avviso di addebito n.
39420150002975350000 all'avviso di addebito n. 39420160001792819000 all'avviso di addebito n. 39420160002190287000 all'avviso di addebito n.
39420160004572307000 nessuno degli enti resistenti ha offerto la prova del perfezionamento della notifica.
Tuttavia, con riferimento agli atti per i quali non è stata provata la notifica
(ma anche in caso di contestazione sulla prova della notifica), osserva il giudicante che l'art. 24 del D. L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Tale norma disciplina l'impugnazione della cartella con riferimento al merito della pretesa contributiva, l'azione che un debitore propone rispetto all' an della pretesa contributiva, ossia rispetto a tutto ciò che attiene alla prestazione
(non debenza dei contributi, insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla
Cassa o alla Gestione Separata, prescrizione del contributo in assenza di alcuna valida notifica, ecc). 18
Inoltre, in questo caso, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127;
Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293 e confermata da Cassazione 1.3.2019 n. 6166).
Ne discende che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella ( quale, ad esempio, l'intimazione di pagamento ), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99.
Pertanto, la censura di inesistenza della notifica della cartella, nel procedimento in oggetto, rileva in via incidentale, al solo fine del giudizio di tempestività della azione e non, ex sé, al fine di bloccare il procedimento esecutivo.
Infatti, osserva il giudicante che non tutti i principi affermati con riferimento al procedimento tributario possono trovare applicazione in relazione ai giudizi aventi ad oggetto impugnative di cartelle per crediti contributivi, in ragione della peculiarità del procedimento tributario, caratterizzato da una sequenza di atti, autonomamente impugnabili, dove la mancata notifica di un atto a monte - autonomamente impugnabile - fatta valere a seguito della conoscenza dell'atto a valle, facoltizza il destinatario a scegliere, in ragione del suo interesse, se aprire o meno la discussione giurisdizionale anche sul merito della pretesa tributaria. 19
Diversamente opinando, infatti, si arriverebbe all'irragionevole conseguenza che l'Amministrazione potrebbe procedere sempre all'adozione di atti conseguenti, senza notificare quelli presupposti, perché il contribuente sarebbe vincolato alla loro impugnazione congiunta.
Nondimeno, ai sensi dell'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99, è fatta salva l'operatività delle opposizioni esecutive da proporsi.
Pertanto, in ragione delle ontologiche differenze tra il procedimento tributario e il procedimento relativo a contributi previdenziali, non trovano nella specie applicazione i principi sanciti dalla Sentenza selle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 10012 del 15/04/2021 (secondo cui: “In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo
l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a 20
seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa”.
Al contrario, attraverso l'intimazione di pagamento, che non è un atto obbligatorio nell'ambito di una sequenza procedimentale, e che, dunque, alla luce di quanto argomentato, non può qualificarsi come un atto nullo anche in difetto della prova della notifica dell'avviso di addebito o della cartella di pagamento presupposta, l'interessato, ove non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto, recupera la facoltà impugnatoria dello stesso e la possibilità di far valere l'eccezione di prescrizione.
Orbene, l'avviso di addebito n. 39420120000001126000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, l'avviso di addebito n.
39420120002060163000 riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, l'avviso di addebito n.
39420120002909291000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012
, l'avviso di addebito n. 39420130001726053000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, l'avviso di addebito n.
39420130003098211000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014,
l'avviso di addebito n. 39420140002619745000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2013 e all'anno 2014, l'avviso di addebito n.
39420150000179585000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014
e all'anno 2015, l'avviso di addebito n. 39420150002681083000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, l'avviso di addebito n.
39420150002975350000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015,
l'avviso di addebito n. 39420160001792819000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, l'avviso di addebito n. 39420160002190287000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, l'avviso di addebito n.
39420160004572307000 riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016.
L'unico atto validamente interruttivo della prescrizione, ossia l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, è stata notificata in data 21
26/09/2019, allorquando, con riferimento all'avviso di addebito n.
39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, la prescrizione quinquennale era certamente maturata, sicché
l'opposizione va accolta.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2013 e all'anno 2014,
l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, notificata in data
26/09/2019, ha validamente interrotto la prescrizione limitatamente all'anno
2014, mentre, con riferimento all'anno 2013, essendo maturata la prescrizione,
l'opposizione va accolta.
Infine, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016, l'intimazione di pagamento n. 0942019900683690600, notificata in data
26/09/2019, ha validamente interrotto la prescrizione che, in data 1/03/2022, 22
quando è stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, non era maturata, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Pertanto, con riferimento con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno
2013, l'opposizione va accolta.
Invece, con riferimento all'avviso di addebito n. 39420140004633090000
notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n. 39420150000312823000
notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n. 39420150000499025000
notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n. 39420150002804819000
notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n. 39420150003157209000 23
notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n. 39420160001929988000
notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n. 39420160002284810000
notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n. 39420160004805817000
notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n. 39420170000069264000
notificato in data 27/02/2017, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016, l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia e della soccombenza reciproca, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , n.q. di amministratore Parte_1
unico della “ ”, N.RG. 1321 / Controparte_7
2022, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229000576230000, notificata in data
01/03/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420110031964646000 notificata in data 17/12/2011, alla cartella di pagamento 09420120025077672000, notificata in data 4/01/2013, all'avviso di 24
addebito n. 39420112000871677000, notificato in data 13/01/2013, all'avviso di addebito n. 39420120000180957000 notificato in data 23/03/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001697059000 notificato in data 19/06/2012, all'avviso di addebito n. 39420120001917936000 notificato in data 9/08/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002088265000 notificato in data 25/09/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002545884000 notificato in data 8/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002752209000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420120002781624000 notificato in data 26/10/2012, all'avviso di addebito n. 39420130001041901000 notificato in data 17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130001042103000 notificato in data17/04/2013, all'avviso di addebito n. 39420130003352442000 notificato in data 3/02/2014, all'avviso di addebito n. 39420120000001126000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002060163000 che riguarda contributi previdenziali relativi riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2011, all'avviso di addebito n. 39420120002909291000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2012, all'avviso di addebito n.
39420130001726053000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2012, all'avviso di addebito n. 39420140002619745000, limitatamente all'anno
2013;
- Rigetta l'opposizione con riferimento all'avviso di addebito n.
39420140004633090000 notificato in data 12/02/2015 , all'avviso di addebito n.
39420150000312823000 notificato in data 10/08/2015, all'avviso di addebito n.
39420150000499025000 notificato in data 8/09/2015, all'avviso di addebito n.
39420150002804819000 notificato in data 26/10/2015, all'avviso di addebito n.
39420150003157209000 notificato in data 29/12/2016, all'avviso di addebito n.
39420160001929988000 notificato in data 7/07/2016, all'avviso di addebito n.
39420160002284810000 notificato in data 18/10/2016, all'avviso di addebito n.
39420160004805817000 notificato in data 28/12/2016 , all'avviso di addebito n.
39420170000069264000 notificato in data 27/02/2017, all'avviso di addebito n. 25
39420140002619745000, limitatamente all'anno 2014, all'avviso di addebito n.
39420130003098211000 che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2014, all'avviso di addebito n. 39420150000179585000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2014 e all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420150002681083000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420150002975350000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2015, all'avviso di addebito n.
39420160001792819000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2015, all'avviso di addebito n. 39420160002190287000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno 2016, all'avviso di addebito n.
39420160004572307000, che riguarda contributi previdenziali relativi all'anno
2016;
-Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Locri, 18/11/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci