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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2047/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MILAZZO VALENTINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023, premetteva di aver Parte_1
intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla CP_1 loro unione, il 5.12.2015, era nata la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale e il proprio allontanamento dalla casa familiare unitamente alla figlioletta, in ragione della dipendenza da alcool della ex compagna.
1 Rappresentava che il rapporto madre/figlia era stato “inevitabilmente compromesso non solo dallo stato di dipendenza di alcool della stessa ma anche a causa del suo disturbo di personalità borderline e di depressione ciclica”.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore e regolasse l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario in maniera graduale, “in un contesto in un cui sia valorizzata la presenza del padre, unico genitore con cui sostanzialmente si rapporta”. Per_1
Chiedeva, inoltre, che venisse individuata la misura dell'assegno di contributo al mantenimento della prole da porre a carico della e che quest'ultima venisse obbligata CP_1
a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni CP_1
(specialmente le argomentazioni inerenti alla asserita dipendenza da alcool) ed opponendosi alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia ex adverso avanzata.
Motivava la sua opposizione sulla scorta del contegno del (che indicava Parte_1 essere stato vittima di dipendenze), che negli anni di convivenza la aveva sottoposta a violenze psicologiche e che nel 2018 si era allontanato dalla casa familiare, portando con sé la figlioletta senza il suo consenso e priva di mezzi di sostentamento, alienandola dalla figlia.
Segnalava l'intervento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, che aveva temporaneamente sottratto l'affidamento della piccola ai genitori, per poi riaffidarla Per_1
ad entrambi.
Pertanto, chiedeva l'affidamento condiviso di , con collocazione presso di sé e, Per_1 affermando di essere disoccupata, diversamente dal ricorrente, lavoratore in nero, chiedeva che quest'ultimo fosse gravato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il
Protocollo di Trapani.
*****
In corso di causa, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché individuasse risorse e criticità del nucleo, al fine di indicare l'eventuale opportunità di interventi di sostegno.
All'udienza del 27.02.2024, si procedeva all'audizione delle parti, che dichiaravano la propria disponibilità ad aderire ai percorsi consigliati dagli operatori sociosanitari
2 (compresa la valutazione per entrambe a cura del Ser.D.). Inoltre, venivano incaricati i Servizi sociali di svolgere indagini socio-ambientali.
Con successiva ordinanza del 12.03.2024, in via provvisoria, veniva mantenuto l'assetto fattualmente adottato, con previsione di breve visita alla madre al mattino e con la aggiunta di un incontro madre/figlia il sabato o la domenica pomeriggio, alla presenza della sorella maggiore, dalle 16.30 alle 19.00; mentre, sotto il profilo economico, data la sperequazione reddituale, veniva imposto in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 100,00 mensili (al lordo dell'assegno unico) e di sostenere il 20% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita anche a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore , Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Considerato che, nel caso di specie, superate le iniziali difficoltà scaturite dalle incomprensioni tra le parti e distesisi i rapporti tra gli ex conviventi, non sono state segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale
(cfr. rel. UOS Psg del 17.12.2024); pertanto essa può essere adottata anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste sulla modalità condivisa di affido, infatti, da ultimo convergono.
Va confermata la collocazione della medesima presso il padre, anche al fine di non destabilizzarne l'equilibrio psicofisico ed alterarne la quotidianità, “che sembra svolgersi in modo regolare e attento alle sue esigenze” (cfr. rel. cit).
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, va preliminarmente evidenziato che la minore ha esternato serenità nei rapporti con entrambi i rami genitoriali: “ racconta in modo spontaneo e spigliato del tempo Per_1
3 trascorso con mamma e papà facendo presente come abbia un accesso ad entrambe le figure genitoriali e lasciando immaginare che la relazione fra i genitori sia di fatto più distesa e collaborativa nel suo interesse. Quando la mamma si trova a Trapani nei pomeriggi settimanali, la stessa informa il padre e i genitori si organizzerebbero affinché Per_1
incontri la madre. Fa presente di avere costanti contatti anche con la sorella di linea materna
e con il fratello di linea paterna. Alcune volte ha fatto richiesta di andare a dormire dalla sorella e potere stare insieme anche alla figlia della sorella, verso cui mostra un autentico legame affettivo. Nei pochi fine settimana in cui rimane con il padre trascorre del tempo con il fratello, che comunque incontra regolarmente, e fa presente di avere festeggiato insieme alla famiglia allargata il compleanno del padre. La minore racconta serenamente delle sue interazioni familiari” (cfr. rel. cit.).
Cosicché, pare rispondente all'interesse della minore la conferma dell'attuale strutturazione degli incontri, in base a cui trascorre ogni fine settimana con la madre, Per_1 dal venerdì all'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì mattina. A ciò dovrà aggiungersi il rispetto del criterio dell'alternanza per individuare il genitore con cui trascorrere le principali festività e ricorrenze, nonché la previsione del diritto della madre di tenere con sé la figlia per 15 giorni non consecutivi, ma suddicvisi – salvo diversi accordi tra le parti – in almeno 3 periodi, durante il periodo feriale estivo, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, cinque gg a giugno, cinque a luglio e cinque ad agosto.
Sotto quest'ultimo profilo va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore.
Gli esiti degli approfondimenti condotti sul nucleo suggeriscono di mantenere attive le deleghe già conferite: i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice
Tutelare a mesi 9, salve diverse urgenze.
*****
Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli scaturente in automatico dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis
c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo
4 la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come delineate dagli accertamenti tributari, ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo della di contribuire al mantenimento della figlia minore nella CP_1
misura di € 100,00 mensili al lordo della quota di assegno unico, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere al ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, stante la sperequazione, nella misura del 20% a carico della e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito. CP_1
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso il padre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre meglio specificata in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 20% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
5 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore dott. Gaetano Sole Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2047/2023, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. CAMMARATA MARGHERITA
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
MILAZZO VALENTINA
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
Conclusioni: come da note ritualmente depositate
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.11.2023, premetteva di aver Parte_1
intrattenuto un rapporto di convivenza more uxorio con e deduceva che dalla CP_1 loro unione, il 5.12.2015, era nata la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Adduceva l'interruzione della relazione sentimentale e il proprio allontanamento dalla casa familiare unitamente alla figlioletta, in ragione della dipendenza da alcool della ex compagna.
1 Rappresentava che il rapporto madre/figlia era stato “inevitabilmente compromesso non solo dallo stato di dipendenza di alcool della stessa ma anche a causa del suo disturbo di personalità borderline e di depressione ciclica”.
Invocava l'intervento del Tribunale affinché disponesse l'affidamento esclusivo della figlia minore in suo favore e regolasse l'esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario in maniera graduale, “in un contesto in un cui sia valorizzata la presenza del padre, unico genitore con cui sostanzialmente si rapporta”. Per_1
Chiedeva, inoltre, che venisse individuata la misura dell'assegno di contributo al mantenimento della prole da porre a carico della e che quest'ultima venisse obbligata CP_1
a sostenere il 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni CP_1
(specialmente le argomentazioni inerenti alla asserita dipendenza da alcool) ed opponendosi alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia ex adverso avanzata.
Motivava la sua opposizione sulla scorta del contegno del (che indicava Parte_1 essere stato vittima di dipendenze), che negli anni di convivenza la aveva sottoposta a violenze psicologiche e che nel 2018 si era allontanato dalla casa familiare, portando con sé la figlioletta senza il suo consenso e priva di mezzi di sostentamento, alienandola dalla figlia.
Segnalava l'intervento del Tribunale per i Minorenni di Palermo, che aveva temporaneamente sottratto l'affidamento della piccola ai genitori, per poi riaffidarla Per_1
ad entrambi.
Pertanto, chiedeva l'affidamento condiviso di , con collocazione presso di sé e, Per_1 affermando di essere disoccupata, diversamente dal ricorrente, lavoratore in nero, chiedeva che quest'ultimo fosse gravato dell'obbligo di contribuire al mantenimento della prole nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il
Protocollo di Trapani.
*****
In corso di causa, veniva conferito incarico al Coordinamento di psicologia giuridica affinché individuasse risorse e criticità del nucleo, al fine di indicare l'eventuale opportunità di interventi di sostegno.
All'udienza del 27.02.2024, si procedeva all'audizione delle parti, che dichiaravano la propria disponibilità ad aderire ai percorsi consigliati dagli operatori sociosanitari
2 (compresa la valutazione per entrambe a cura del Ser.D.). Inoltre, venivano incaricati i Servizi sociali di svolgere indagini socio-ambientali.
Con successiva ordinanza del 12.03.2024, in via provvisoria, veniva mantenuto l'assetto fattualmente adottato, con previsione di breve visita alla madre al mattino e con la aggiunta di un incontro madre/figlia il sabato o la domenica pomeriggio, alla presenza della sorella maggiore, dalle 16.30 alle 19.00; mentre, sotto il profilo economico, data la sperequazione reddituale, veniva imposto in capo alla madre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore nella misura di € 100,00 mensili (al lordo dell'assegno unico) e di sostenere il 20% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita anche a mezzo accertamenti tributari circa i redditi, i patrimoni e l'effettivo tenore di vita delle parti.
Pervenuti gli esiti degli ulteriori accertamenti demandati, la causa veniva avviata a decisione.
*****
Tanto premesso, quanto al regime inerente all'affidamento della figlia minore , Per_1
si osserva che l'affido condiviso rappresenta l'opzione legislativa prioritaria, secondo il disposto dell'art. 337-ter c.c. (in cui è confluito l'abrogato art. 155 c.c.), giacché permette di mantenere un rapporto continuativo con entrambe le figure genitoriali ed è finalizzato a preservare l'equilibrio psico-fisico del minore.
Considerato che, nel caso di specie, superate le iniziali difficoltà scaturite dalle incomprensioni tra le parti e distesisi i rapporti tra gli ex conviventi, non sono state segnalate criticità degne di nota rispetto ad un effetto pregiudizievole della impostazione bigenitoriale
(cfr. rel. UOS Psg del 17.12.2024); pertanto essa può essere adottata anche in un'ottica di persistente responsabilizzazione delle parti, le cui richieste sulla modalità condivisa di affido, infatti, da ultimo convergono.
Va confermata la collocazione della medesima presso il padre, anche al fine di non destabilizzarne l'equilibrio psicofisico ed alterarne la quotidianità, “che sembra svolgersi in modo regolare e attento alle sue esigenze” (cfr. rel. cit).
Per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita da parte del genitore non collocatario, va preliminarmente evidenziato che la minore ha esternato serenità nei rapporti con entrambi i rami genitoriali: “ racconta in modo spontaneo e spigliato del tempo Per_1
3 trascorso con mamma e papà facendo presente come abbia un accesso ad entrambe le figure genitoriali e lasciando immaginare che la relazione fra i genitori sia di fatto più distesa e collaborativa nel suo interesse. Quando la mamma si trova a Trapani nei pomeriggi settimanali, la stessa informa il padre e i genitori si organizzerebbero affinché Per_1
incontri la madre. Fa presente di avere costanti contatti anche con la sorella di linea materna
e con il fratello di linea paterna. Alcune volte ha fatto richiesta di andare a dormire dalla sorella e potere stare insieme anche alla figlia della sorella, verso cui mostra un autentico legame affettivo. Nei pochi fine settimana in cui rimane con il padre trascorre del tempo con il fratello, che comunque incontra regolarmente, e fa presente di avere festeggiato insieme alla famiglia allargata il compleanno del padre. La minore racconta serenamente delle sue interazioni familiari” (cfr. rel. cit.).
Cosicché, pare rispondente all'interesse della minore la conferma dell'attuale strutturazione degli incontri, in base a cui trascorre ogni fine settimana con la madre, Per_1 dal venerdì all'uscita dalla scuola fino all'ingresso a scuola del lunedì mattina. A ciò dovrà aggiungersi il rispetto del criterio dell'alternanza per individuare il genitore con cui trascorrere le principali festività e ricorrenze, nonché la previsione del diritto della madre di tenere con sé la figlia per 15 giorni non consecutivi, ma suddicvisi – salvo diversi accordi tra le parti – in almeno 3 periodi, durante il periodo feriale estivo, con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di disaccordo, cinque gg a giugno, cinque a luglio e cinque ad agosto.
Sotto quest'ultimo profilo va precisato che il regime di incontri stabilito è liberamente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un minimo inderogabile per il genitore non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici e di svago della prole minore.
Gli esiti degli approfondimenti condotti sul nucleo suggeriscono di mantenere attive le deleghe già conferite: i servizi sanitari coinvolti riferiranno con relazione unitaria al Giudice
Tutelare a mesi 9, salve diverse urgenze.
*****
Passando, poi, all'obbligo di mantenere i figli scaturente in automatico dalla filiazione, si osserva che – secondo il dettato normativo – ciascun genitore è chiamato, ex art. 316-bis
c.c., a concorrere al mantenimento della prole in proporzione alle proprie sostanze e secondo
4 la capacità di lavoro professionale o casalingo. Per determinare in concreto l'entità di tale contributo l'art. 337-ter c.c. dispone che si considerino le esigenze del figlio, il tenore di vita, effettivo (in costanza di convivenza) ovvero potenziale da determinare con riferimento alle consistenze reddituali e patrimoniali dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori (da valutare considerando non solo i redditi ma tutte le disponibilità finanziarie e patrimoniali), nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso de quo, congiuntamente valutate l'età della prole e le posizioni patrimoniali delle parti come delineate dagli accertamenti tributari, ritiene questo Tribunale di poter confermare l'obbligo della di contribuire al mantenimento della figlia minore nella CP_1
misura di € 100,00 mensili al lordo della quota di assegno unico, rivalutabili secondo gli indici
ISTAT, da corrispondere al ricorrente entro il giorno cinque di ogni mese.
Inoltre, vanno gravati entrambi i genitori dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la prole, stante la sperequazione, nella misura del 20% a carico della e secondo protocollo in uso presso il Tribunale adito. CP_1
*****
Infine, le spese processuali, tenuto conto della natura della controversia e delle statuizioni adottate, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- affida la minore in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione Per_1
prevalente presso il padre e con regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita della madre meglio specificata in parte motiva;
- dispone che gli operatori delegati per la verifica del benessere della minore nella persistenza delle attuali condizioni riferiscano entro mesi 9 al Giudice Tutelare, salve urgenze;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , CP_1 Parte_1
entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 100,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, oltre al 20% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della prole, secondo il protocollo sottoscritto con il COA;
5 - compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del 29 maggio 2025
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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