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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/02/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. Luigi Salvia, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n° R.G. 1839/2024, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Formia, Via Maiorino, 14, Parte_1 presso lo studio degli avv.ti dall'Avv. Cristian Bove e Pasquale Cardillo
Cupo, che la rappresentano e difendono in virtù di delega in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliata in Cassino, Via G. Puccini n. 3, presso lo studio dell'avv. Paola Carello, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giacinto Siro Favalli e Francesco Chiarelli, in virtù di delega in atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 414 e 441bis c.p.c. depositato il 28.6.2024 Pt_1
, premesso di aver lavorato alle dipendenze di
[...] Controparte_1 dal 02.01.2013 al 13.02.2024 inquadrata nel 4° livello del CCNL di aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, con qualifica di operaio e mansioni di addetta alle vendite, ha agito in giudizio per l'accertamento
1 della nullità e/o illegittimità del licenziamento disciplinare intimatole per pretesa giusta causa, in data 13 febbraio 2024, sulla base dei fatti contestati con missiva del 12.1.2024.
A fondamento della propria impugnazione, la ricorrente, ha preliminarmente rilevato l'assenza di elementi di prova a carico tali da imputarle il comportamento contestato, anche avuto riguardo al tempo trascorso tra il fatto e la contestazione, la mancata messa a disposizione delle immagini delle telecamere relative al punto vendita e avuto riguardo alla condotta tenuta dal datore di lavoro in un caso analogo riguardante una collega, ha poi evidenziato l'insussistenza di una giusta causa di recesso nel caso di specie e il difetto di proporzionalità della sanzione espulsiva in relazione all'addebito, non essendo vincolante per l'apprezzamento del giudice neanche l'eventuale espressa previsione del licenziamento quale sanzione proporzionata contenuta nel CCNL applicato, deducendo da ultimo la violazione del principio di tempestività della contestazione.
Alla luce di tali considerazioni, e argomentando in merito alla diversa tutela spettante nel caso di accoglimento dei diversi profili di illegittimità sollevati, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “I) in via principale: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, la nullità del licenziamento intimato dalla alla sig.ra Controparte_1 Parte_1 data 13 febbraio 2024 e, per l'effetto, condannare la in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, in ogni caso non inferiore a cinque mensilità, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo, sulla base di una retribuzione mensile di fatto pari ad
Euro 1.710,73, ovvero al diverso importo ritenuto di giustizia;
II) in via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte,
l'illegittimità del licenziamento intimato dalla alla sig.ra Controparte_1 in data 13 febbraio 2024, per insussistenza del fatto Parte_1
2 contestato, e per l'effetto condannare la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro e a pagargli un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, entro il limite massimo di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, come sopra indicata, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione;
III) in via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Controparte_1 alla sig.ra in data 13 febbraio 2024, per insussistenza
[...] Parte_1 della giusta causa di licenziamento e per violazione del principio di proporzionalità, e per l'effetto condannare la in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto sopra indicata, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a dodici mensilità;
IV) in via ancor più subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni sopra esposte, l'illegittimità del licenziamento intimato dalla Controparte_1 alla sig.ra in data 13 febbraio 2024, per violazione del Parte_1 principio di tempestività della contestazione disciplinare, e per l'effetto condannare la in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a pagare al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto sopra indicata, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a dodici mensilità (art. 18, comma 5, legge n. 300/1970), ovvero in via subordinata un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto sopra indicata, ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in ogni caso non inferiore a sei mensilità (art. 18, comma
6, legge n. 300/1970)
3 V) in ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituita tempestivamente in giudizio la parte resistente, che ha descritto in punto di fatto la procedura c.d. “cassa-gestione cassaforte”, rientrante tra le mansioni abituali della ricorrente, evidenziando poi l'emersione della mancanza di una busta contenente la somma di € 439,84
(come rilevato dalla società incaricata del ritiro e conteggio degli incassi in data 18 ottobre 2023 e comunicato alla società il 17 novembre ) identificata con un numero di sigillo riconducibile all'attività della ricorrente, presente di turno il 16 ottobre 2023 sulla cassa n. 3 alle ore 19.31.
Ciò chiarito in merito al fatto contestato, ha sostenuto in diritto l'infondatezza delle contestazioni in merito alla tardività del licenziamento, dovendosi intendere tale requisito relativamente alle attività in concreto espletate nonché alla lesione del diritto di difesa del lavoratore, nonché nel merito la commissione da parte della ricorrente di un inadempimento grave e tale da essere considerato giusta causa di licenziamento – richiamando anche le previsioni di cui agli artt. 233, 238 e 242 del CCNL applicato al rapporto – per cui la sanzione espulsiva deve intendersi proporzionata e legittima.
Ha poi evidenziato in via subordinata la tutela meramente indennitaria prevista per i vizi formali del licenziamento e avanzato eccezione riconvenzionale di riqualificazione del licenziamento per giusta causa in giustificato motivo soggettivo.
Ha dunque concluso chiedendo “In via principale: respingere le domande avversarie tutte perché inammissibili e, comunque, infondate, in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti.
In via subordinata e salvo gravame: convertire il licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
La causa, all'esito negativo del tentativo di conciliazione e pur a fronte di proposta conciliativa formulata d'ufficio, è stata istruita in via meramente documentale, non ponendosi rilevanti e necessari ulteriori atti istruttori
4 avuto riguardo al complesso documentale offerto dalle parti, oltre che alle circostanze non contestate, e ritenuta matura per la decisione è stata rinviata per la discussione.
All'udienza odierna è stata dunque discussa e decisa con la presente pronuncia resa all'esito della camera di consiglio.
****
La domanda articolata in via subordinata è fondata e va accolta nella misura di seguito indicata.
Alla luce della documentazione in atti, nonché di quanto emerge dalla stessa ricostruzione delle vicende poste alla base del licenziamento da parte delle parti, è emersa la sussistenza, in capo alla ricorrente, di una condotta a lei imputabile e disciplinarmente rilevante.
Risulta infatti provata l'esistenza di un ammanco nell'incasso della giornata del 16 ottobre 2023, riferibile all'importo contenuto nella busta recante il numero di sigillo n. 5251070 (cfr. doc. 5 all.to fasc. res. relativo al verbale prodotto dalla società incaricata della conta degli incassi), così com'è emerso dalla distinta riepilogativa di tale giornata (doc. 8 fasc. res.) che tale busta era stata generata dalla ricorrente nell'ambito della procedura prevista per il versamento in cassaforte delle somme incassate da parte degli operatori di cassa. Non può dunque negarsi l'accertamento di un ammanco e la riconducibilità di tale ammanco al contenuto di una busta recante un numero di sigillo generato dalla ricorrente in tale giornata.
Peraltro, dal tenore dell'impugnativa di licenziamento, non è neanche emersa una specifica contestazione, da parte della ricorrente, dell'effettiva riconducibilità alla stessa della distinta della busta mancante o dell'effettivo svolgimento del servizio in tale giornata.
La stessa ricorrente, nella propria lettera di giustificazioni a riscontro della contestazione, ha pure confermato come “l'inconveniente” legato alla mancanza della busta fosse a lei imputabile.
Risulta poi provata l'esistenza di una procedura per la gestione delle casse – che prevede la creazione di una busta in cui inserire l'incasso, contraddistinta da un numero di sigillo e da un numero di distinta che viene
5 generato in diverse copie, una delle quali da inserire nella busta, e l'inserimento nella cassaforte da parte dell'operatore di cassa congiuntamente con il proprio responsabile (assistente di filiale o suo vice, secondo la terminologia di cui alla procedura di cui all'all.to 3 fasc. res.) – e la conoscenza, da parte della ricorrente, di tale procedura (considerato anche che alla stessa sono stati consegnati documenti aziendali recanti le istruzioni per la procedura appena descritta, cfr. doc. 3 e 4 fasc. res.).
Alla luce di tali elementi, non può sostenersi l'insussistenza del fatto contestato, tanto sotto il profilo materiale dell'effettiva esistenza della condotta imputata, quanto sotto il profilo della rilevanza disciplinare di quest'ultima, considerando la prova dell'ammanco e la riconducibilità di tale carenza al mancato rispetto, da parte della ricorrente, di una procedura facente parte delle proprie mansioni.
Può infatti presumersi, dal complesso delle circostanze allegate, e a prescindere dall'effettiva presenza – controversa tra le parti – della figura dell'assistenza di filiale o del suo vice, che la busta con la distinta generata dalla ricorrente non sia stata correttamente versata per uno smarrimento imputabile comunque anche a quest'ultima, che aveva la responsabilità di controllare la corretta gestione della procedura, e che peraltro non afferma né chiede di provare nel presente giudizio di aver correttamente provveduto al versamento di tale busta secondo le procedure aziendali. Deve dirsi dunque emerso il mancato rispetto delle direttive aziendali, da desumersi sulla base della riconducibilità dell'ammanco all'attività della ricorrente e alla sussistenza di un dovere, proprio delle sue mansioni e indipendente dalla responsabilità di vigilanza dei suoi superiori gerarchici, di svolgere con diligenza la mansione e assicurarsi del corretto inserimento in cassaforte dell'incasso ritirato.
Va poi valorizzato quanto dalla stessa ricorrente dichiarato in sede di procedimento disciplinare, per cui la mancanza era da intendersi a lei imputabile, che può assumere valore di confessione stragiudiziale, quale dichiarazione resa al datore di lavoro (in merito a tale valore si veda quanto ritenuto da Cass. 26/04/2017 n. 10316, per cui “Le ammissioni rese in sede
6 di procedimento disciplinare dal lavoratore al datore di lavoro hanno la natura giuridica, ove accompagnate dall'animus confitendi, di confessione stragiudiziale resa alla parte o a chi la rappresenta, confessione equiparata
a quella giudiziale (art. 2735 co. 1° c.c.) e non revocabile se non per errore di fatto o violenza (art. 2732 c.c.”).
Non si apprezza dunque necessaria, né indispensabile, l'ulteriore evidenza costituita dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, considerando che gli elementi offerti risultano comunque sufficienti a fornire evidenza diretta della sussistenza dell'ammanco e dell'imputabilità dello stesso alla ricorrente.
***
La sanzione espulsiva va tuttavia ritenuta illegittima, e di conseguenza annullata, per carenza di proporzionalità tra il fatto e il licenziamento, alla luce di una complessiva valutazione delle circostanze allegate.
Se infatti la violazione può essere ricondotta alla generale clausola di cui all'art. 233 del CCNL applicato al rapporto, e in particolare alla violazione da parte della lavoratrice del dovere “di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa” di cui al secondo comma della sopra citata disposizione, non può invece ritenersi rientrante nel novero di quelle “gravi violazioni degli obblighi di cui all'art. 233, 1 ° e
2° comma” indicate al successivo art. 238 come ipotesi in cui trova applicazione la sanzione del licenziamento disciplinare, né ad alcun'altra di quelle ivi indicate.
Non può infatti ritenersi di particolare gravità la condotta imputata alla ricorrente, alla luce del fatto che la stessa ricorrente ha comunque in parte seguito la procedura datoriale, originando la busta e la distinta – salvo poi non aver provveduto al corretto inserimento della busta e del denaro nella cassaforte e nel far sottoscrivere la copia della distinta al responsabile. Tale aspetto è rilevante in quanto ha consentito agevolmente al datore di lavoro di ricondurre la mancanza all'attività della ricorrente, alla luce del mero confronto tra i numeri di sigillo presenti e la distinta riepilogativa della
7 giornata, e dunque denota l'assenza di qualsivoglia dolo o condotta tesa ad operare una sottrazione clandestina della somma.
Va inoltre rilevato, con riferimento ai “sospetti” in merito a un'appropriazione illecita della somma, che l'eventuale carenza di una busta all'interno della procedura non pare circostanza del tutto eccezionale o comunque del tutto improbabile nell'ambito dell'ordinaria attività aziendale, potendosi ben ammettere l'ipotesi di uno smarrimento o un cattivo inserimento (ipotesi che il datore di lavoro ammette espressamente nella propria comparsa, citando il caso della collega della ricorrente e riconoscendo che in tal caso “la busta è stata trovata”, e che emerge anche dall'annotazione sulla distinta riepilogativa del 16 ottobre 2023, ove è richiesto un controllo per la mancanza di una busta – diversa da quella poi effettivamente mancante e imputabile alla ricorrente).
Va poi considerata, nella complessiva valutazione della gravità del fatto, la modesta entità della somma contenuta in tale busta e del danno economico conseguito alla società (pari ad € 439,84), oltre all'esperienza pluriennale di lavoro della ricorrente, che ha svolto le mansioni di addetta alla vendita per più di dieci anni senza alcuna contestazione disciplinare.
Va infine valorizzato lo stesso contegno della ricorrente in sede disciplinare, che ha riconosciuto l'addebito e si è offerta di risarcire il danno cagionato.
Alla luce di tali elementi, la sanzione espulsiva, prevista per violazioni gravi del dovere di conservare i beni aziendali, non appare dunque proporzionata al fatto contestato, che si apprezza di modesta, seppur non del tutto lieve, entità.
Va inoltre escluso che il fatto possa considerarsi, proprio per tale lieve entità, come idoneo a integrare una giusta causa di recesso, di cui all'art. 2119 c.c. e all'art. 242 del CCNL applicato, anche in considerazione del fatto che non è emersa in alcun modo la prova dell'avvenuta “l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi”, appropriazione che non pare neanche oggetto diretto della contestazione disciplinare e che comunque non può ritenersi provata neanche in via presuntiva sulla base del mero ammanco riscontrato.
8 Non può poi, come accennato, ricondursi la condotta contestata né ad alcuna grave violazione degli obblighi di cui all'art. 232 CCNL (tantomeno dell'obbligo di “usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri”, inconferente con l'ipotesi in esame) né ad altre fattispecie sanzionabili con il licenziamento alla luce della disciplina collettiva (tra cui “l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'uffici”, considerando che tale fattispecie deve ritenersi relativa al generale divieto di concorrenza e non alle responsabilità connesse al maneggio di denaro).
Va poi specificato che al rapporto di lavoro in esame, essendo sorto in data antecedente al marzo del 2015, si applica la disciplina di cui all'art. 18
l. 300/1970. Al fine di determinare la tutela applicabile, va inoltre escluso che la violazione contestata possa essere ricondotta espressamente a una delle ipotesi sanzionate con sanzioni conservative dal CCNL applicato.
Sul punto, infatti, seppure si condivida l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del
1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa (senza che detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmodi nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo, cfr. Cass. n. 20780 del 28/06/2022), tuttavia l'ipotesi contestata nel caso di specie non può essere ricondotta neanche in via generale a quelle oggetto del contratto collettivo: né avuto riguardo alla generica “negligenza” punita con la multa, alla luce dello specifico danno al patrimonio arrecato dal mancato rispetto della procedura, né nella condotta di danneggiamento “alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità”, considerando che alcun danno è stato diretto o arrecato alle cose date in uso.
9 Pertanto, dovendosi annullare il licenziamento per difetto di proporzionalità tra la sanzione irrogata e il fatto contestato, l'ipotesi va dunque ricondotta a quelle contemplate dal comma 5 dell'art. 18 sopra citato – le “altre ipotesi” in cui il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro – e per effetto di tale disposizione il rapporto di lavoro va dichiarato risolto con effetto dalla data del licenziamento, con condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.
Per ciò che attiene alla quantificazione dell'indennità risarcitoria, si stima equo, alla luce degli indici indicati nella disposizione sopra richiamata, e dunque tenuto conto dell'anzianità di servizio decennale della lavoratrice, delle grandi dimensioni dell'azienda e dell'effettiva condotta delle parti, con particolare riferimento all'elemento soggettivo e all'offerta della ricorrente di riparare il danno causato già in sede di giustificazioni, determinare l'indennità risarcitoria nella misura massima di ventiquattro mensilità della retribuzione globale di fatto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo tenuto conto dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, in considerazione della materia e del valore della controversia (indeterminabile e riconducibili allo scaglione tra € 26.000 ed € 52.000) e con parziale riduzione sui parametri medi in considerazione dell'attività difensiva in concreto espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Annulla il licenziamento comminato da a Controparte_1 Pt_1
con lettera del 26.1.2024, dichiara risolto il rapporto di Parte_1 lavoro intercorso tra le parti con effetto dalla data del licenziamento e
10 condanna la società al pagamento, in favore della ricorrente, di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto goduta dalla ricorrente, oltre accessori dalla presente pronuncia fino al saldo;
- Condanna in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi €
8.000,00 oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Cassino il 12/02/2025
IL GIUDICE
Luigi Salvia
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