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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/07/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6636/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale TRA
, (C.F.: , rappr.to e difeso dall'Avv. Pietro Sepe in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pasquale e Giovanni Bosone ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n. 1865/2022, depositata il 21.04.2022, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dallo stesso incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava un suo concorso di colpa nella produzione del sinistro nella misura del 50% perchè “il sinistro si verificava sulla mezzeria, quindi proprio nel punto centrale in cui si dividono le due corsie”.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare dell'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva determinato la corresponsabilità sulla base del presupposto dell'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Si costituiva in giudizio , che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui Controparte_1 base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza. Non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la convenuta Compagnia si è difesa nel merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Il giudice di prime cure, infatti, pur ritenendo provata la circostanza della collisione tra i due veicoli, ha però ravvisato un concorso di colpa dell'appellante in misura pari al 50%, assumendo che la dinamica, quale emergente dalla prova, non permetteva di ritenere esclusa una sua corresponsabilità, poiché il motociclo si trovava sulla mezzeria. Ebbene, l'appello, lungi dal censurare le ragioni-logico giuridiche poste a base della decisione, si traduce nel suggerimento di una valutazione diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito ha sul punto ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Ciò posto, ritiene lo scrivente giudicante che, nel caso di specie, non sussista alcun vizio argomentativo, atteso che dal passo di motivazione riportato in atti è evincibile il percorso logico- giuridico assunto dal giudice di prime cure con riguardo alla condotta censurata, con espressa indicazione del comportamento imprudente, sul quale ha fondato la propria statuizione ritenendo sussistente una compartecipazione del danneggiato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha ancorato la propria decisione a quanto emerso dall'istruttoria svolta, ossia alla cirocstanza che il motociclo attoreo si trovasse “sulla mezzeria”, (vedasi verbale escussione teste del 21.12.21 tenutasi dinanzi al giudice di prime cure) e, riportandosi alla dichiarazione testimoniale, nonostante la censura attribuibile alla condotta del veicolo antagonista, ha correttamente evidenziato che la condotta del motociclo attoreo, indubbiamente non conforme, a parere di questo Giudicante, ai precetti di prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione, fosse contraria alle prescrizioni dell'art. 143 c.1
c.d.s., laddove, a prescindere dall'interpretazione, peraltro inequivoca, dell'indicazione relativa alla linea di mezzeria, la norma richiamata impone agli utenti della strada di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
In proposito, va precisato che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., ordinanza n. 21130 del 16/09/2013).
Segnatamente, sulla base di questa impostazione interpretativa: “l'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità.
Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., quando, alternativamente: uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur” (cfr ex multis Cass. 20.03.2020 n. 7479).
Ritiene, pertanto, questo giudice che la statuizione di primo grado vada confermata per tale assorbente ragione, essendo congruamente motivata, logica ed immune da censure con valutazione di corresponsabilità nella misura del 50%, non essendo stata, peraltro, richiesta una diversa gradazione della responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili D.M.
147/22. Nulla per le spese nei confronti di in ragione della sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6636/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della , in persona del suo Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di appello, liquidate in euro
852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e
Cassa di Previdenza, se dovute.
Così deciso in Nola, 16.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo con il n. 6636/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di pace in materia di responsabilità extracontrattuale TRA
, (C.F.: , rappr.to e difeso dall'Avv. Pietro Sepe in Parte_1 C.F._1 virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, domiciliato come in atti
APPELLANTE
E
(c.f.: ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Pasquale e Giovanni Bosone ed elettivamente domiciliata come in atti;
APPELLATA
Nonché
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.06.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente motivazione è redatta sinteticamente e senza svolgimento del processo come per legge.
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio parte appellante impugnava la sentenza n. 1865/2022, depositata il 21.04.2022, con cui il Giudice di Pace di Nola, all'esito del giudizio dallo stesso incardinato per conseguire il risarcimento delle lesioni patite, dopo aver ritenuto provata la domanda, ravvisava un suo concorso di colpa nella produzione del sinistro nella misura del 50% perchè “il sinistro si verificava sulla mezzeria, quindi proprio nel punto centrale in cui si dividono le due corsie”.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, chiedeva all'adito Tribunale la riforma dell'impugnata sentenza nei termini precisati in atti, dolendosi, in particolare dell'erroneità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui aveva determinato la corresponsabilità sulla base del presupposto dell'errata valutazione delle dichiarazioni testimoniali.
Si costituiva in giudizio , che resisteva con varie argomentazioni in atti, sulla cui Controparte_1 base chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'appellata sentenza. Non si costituiva e ne va pertanto dichiarata la contumacia. Controparte_2
In via preliminare, verificata la tempestività e procedibilità dell'appello, va rigettata, in quanto infondata, l'eccezione di inammissibilità formulata da parte appellata. L'atto di citazione in appello, invero, è stato redatto in maniera conforme ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., in quanto, per ciascuno dei motivi, è stato individuato lo specifico capo della decisione impugnato e, in relazione a questo, sono state indicate le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Peraltro, la convenuta Compagnia si è difesa nel merito.
Tanto premesso, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
Il giudice di prime cure, infatti, pur ritenendo provata la circostanza della collisione tra i due veicoli, ha però ravvisato un concorso di colpa dell'appellante in misura pari al 50%, assumendo che la dinamica, quale emergente dalla prova, non permetteva di ritenere esclusa una sua corresponsabilità, poiché il motociclo si trovava sulla mezzeria. Ebbene, l'appello, lungi dal censurare le ragioni-logico giuridiche poste a base della decisione, si traduce nel suggerimento di una valutazione diversa delle prove acquisite, senza però considerare che il giudice di merito ha sul punto ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione.
Ciò posto, ritiene lo scrivente giudicante che, nel caso di specie, non sussista alcun vizio argomentativo, atteso che dal passo di motivazione riportato in atti è evincibile il percorso logico- giuridico assunto dal giudice di prime cure con riguardo alla condotta censurata, con espressa indicazione del comportamento imprudente, sul quale ha fondato la propria statuizione ritenendo sussistente una compartecipazione del danneggiato.
Invero, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il giudice di prime cure ha ancorato la propria decisione a quanto emerso dall'istruttoria svolta, ossia alla cirocstanza che il motociclo attoreo si trovasse “sulla mezzeria”, (vedasi verbale escussione teste del 21.12.21 tenutasi dinanzi al giudice di prime cure) e, riportandosi alla dichiarazione testimoniale, nonostante la censura attribuibile alla condotta del veicolo antagonista, ha correttamente evidenziato che la condotta del motociclo attoreo, indubbiamente non conforme, a parere di questo Giudicante, ai precetti di prudenza nell'approssimarsi ad una intersezione, fosse contraria alle prescrizioni dell'art. 143 c.1
c.d.s., laddove, a prescindere dall'interpretazione, peraltro inequivoca, dell'indicazione relativa alla linea di mezzeria, la norma richiamata impone agli utenti della strada di “circolare sulla parte destra della carreggiata e in prossimità del margine destro della medesima, anche quando la strada è libera”.
In proposito, va precisato che l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., ordinanza n. 21130 del 16/09/2013).
Segnatamente, sulla base di questa impostazione interpretativa: “l'art. 2054, co. 2, c.c. pone a carico dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale una presunzione di pari corresponsabilità.
Per vincere tale presunzione non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile. Questa dimostrazione può essere fornita anche dimostrando che la colpa altrui sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. Corollario di queste regole è che il giudice chiamato a ricostruire la dinamica d'un sinistro può ritenere superata la presunzione di cui all'art. 2054, co. 2, c.c., quando, alternativamente: uno dei conducenti provi sia di avere rispettato le regole del codice della strada e di comune prudenza;
sia che l'altrui condotta scorretta non fosse prevedibile od evitabile;
uno dei conducenti provi che la condotta di guida dell'antagonista fu di una gravità tale, da costituire causa esclusiva del sinistro, in virtù della massima d'esperienza res ipsa loquitur” (cfr ex multis Cass. 20.03.2020 n. 7479).
Ritiene, pertanto, questo giudice che la statuizione di primo grado vada confermata per tale assorbente ragione, essendo congruamente motivata, logica ed immune da censure con valutazione di corresponsabilità nella misura del 50%, non essendo stata, peraltro, richiesta una diversa gradazione della responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate come segue - con esclusione della fase istruttoria non espletata - con riferimento ai parametri minimi applicabili D.M.
147/22. Nulla per le spese nei confronti di in ragione della sua contumacia. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6636/2022 di R.G., così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna al pagamento in favore della , in persona del suo Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite del grado di appello, liquidate in euro
852,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e
Cassa di Previdenza, se dovute.
Così deciso in Nola, 16.07.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura