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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/02/2024, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 30/01/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2530/2021 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GAVA ALBERTO Parte_1
APPELLANTE
E
parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BLASI DARIO
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1022/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
3.2.2021
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 30/01/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Roma, l'Arch. , docente di ruolo di scuola Parte_1 secondaria assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 e assegnata, prima, all'
[...] di Roma, e poi, a far data 1° settembre 2016, all' Organizzazione_1 [...]
di Roma, ha dedotto: Organizzazione_2
- che a seguito dell'assunzione quale docente di scuola secondaria, ella era risultata vincitrice della procedura pubblica di selezione indetta dall' per un Parte_2
posto da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. b) L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Architettura, nel settore scientifico disciplinare e che per Organizzazione_3
tale ragione, avendo preso servizio come ricercatore a tempo determinato presso l' CP_2
per un triennio, a far data 1° marzo 2017 e sino al 29 febbraio 2020, era stata
[...]
collocata ex lege in aspettativa quale docente di scuola secondaria, senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutto il periodo;
- che, nel frattempo, nel luglio 2017 aveva pubblicato la graduatoria finale della CP_3
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia
Tecnica indetta con D.D. n. 389 del 23.2.2010 alla quale essa ricorrente aveva partecipato , collocandosi al 22° posto nella graduatoria finale, in posizione utile ai fini dell'assunzione in servizio;
- che con una prima istanza, trasmessa a mezzo pec l'8 agosto e protocollata il 10 agosto 2017, la medesima ricorrente attuale appellante aveva chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto
” “di essere collocata in aspettativa per il titolo in oggetto (periodo di Organizzazione_2 prova presso altra Amministrazione) per tutta la durata e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso con ogni CP_3 conseguenza di legge e di contratto”, precisando che in considerazione dell'aspettativa ex lege per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co. 9 bis L. n. 240/2010, l'avvio e lo svolgimento del periodo di prova presso avrebbe dovuto essere necessariamente differito a CP_3
data successiva al termine del contratto con l'Università (29 febbraio 2020);
- che a causa del silenzio dell'istituto aveva chiesto a la proroga del termine per CP_3
la stipula del contratto al 2.10.2017;
- che, stante il silenzio dell'Istituto scolastico, aveva reiterato per altre due volte la richiesta di aspettativa per periodo di prova con istanze in data 26 e 27 settembre 2017, precisando, in quest'ultima, che “l'attuale titolo di aspettativa per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co. 9 bis L. n. 240/2010 dovrà pertanto intendersi modificato in aspettativa per periodo di prova ex art. 18, co. 3 CCNL”;
- che con decreto n. 268 del 29 settembre 2017 il Dirigente scolastico le aveva concesso “6 mesi di Aspettativa per altra esperienza lavorativa (periodo di prova) dal 02/10/2017 al
02/04/2018”, poi modificato, in accoglimento della sua conforme richiesta, con decreto n. 283 del 25 ottobre 2016, in “6 mesi di Aspettativa per altra esperienza lavorativa (periodo di prova) dal 26/10/2017 al 26/04/2018”;
- che in data 26 ottobre 2017 ella aveva dunque stipulato con il contratto di CP_3
lavoro per la qualifica per cui era risultata vincitrice di concorso contestualmente chiedendo al “che venga concessa l'aspettativa ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'art. CP_4
24 della L. n. 240/2010 con decorrenza della data di sottoscrizione del contratto di lavoro con ovvero con decorrenza dal 26.10.2017 e fino al 29.2.2020 (ovvero fino alla CP_3 conclusione dello stipulato contratto di ricerca con l' di cui in Parte_2 premessa)”, precisando che “l'effettiva immissione in ruolo e l'effettiva presa di servizio della sottoscritta presso avverranno, anche ai fini della decorrenza del periodo di CP_3 prova, solo alla conclusione dell'anzidetto contratto di ricerca e al termine del periodo di aspettativa richiesto”;
- che con determina dirigenziale prot. n. GB/109317/2017 del 3 novembre 2017 CP_3 aveva accolto l'istanza disponendo la sua collocazione “dalla data del 26/10/2017, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato… in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per lo svolgimento di attività di ricerca presso l' dal 26/10/2017 al 29/2/2020, ai Organizzazione_4
sensi delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 24 della legge 240/2010”, con la precisazione che “L'immissione in servizio della dipendente, presso il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane” sarebbe dovuta avvenire “in data 1/3/2020 ovvero il giorno successivo al termine dell'attività di ricerca”;
- che stante l'inerzia dell'Istituto Scolastico, puntualmente informato degli sviluppi della vicenda, ed avendo la appreso, durante un colloquio con il Dirigente Scolastico che Pt_1 aveva intenzione di richiedere un parere all' , aveva presentato Organizzazione_5 istanza di accesso chiedendo all'Istituto scolastico “di poter accedere, mediante presa in visione ed estrazione di copia, ad ogni atto e/o documento riguardante la sottoscritta frattanto formato e/o acquisito in relazione al collocamento in aspettativa per periodo di prova, ivi compresi eventuali ulteriori provvedimenti di proroga dell'aspettativa, atti, documenti e/o pareri acquisiti da soggetti ed Enti terzi pubblici o privati”; - che in risposta a tale istanza, con email del 6 giugno 2018 l'Istituto scolastico aveva trasmesso la richiesta di parere inoltrata all' e la nota di risposta Organizzazione_6 di quest'ultimo (“il dipendente può essere collocato in aspettativa, a domanda, PER UN
ANNO SCOLASTICO, senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova” - art. 18/3 del CCNL comparto Scuola. Dunque la norma fa riferimento ad un anno scolastico, da intende ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata complessivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. La docente in questione non potrà chiedere una nuova proroga per l'anno scolastico successivo. L'anno scolastico in corso risulta il periodo massimo di durata per la concessione dell'aspettativa in questione, successivamente alla quale la docente dovrà far rientro nella scuola”);
- che in data 30.8.2018, senza alcun previo avviso, l'Istituto scolastico le aveva trasmesso via email il decreto n. 413/2018, con il quale si disponeva retroattivamente che “Visto l'art. 65, lett. c. del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 il quale disciplina la decadenza dal servizio degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 511 del dlgs. N. 297/93 […] A decorrere dal giorno 27 aprile
2018 la Docente nata a Roma il [...], in [...] presso questa istituzione Parte_1 scolastica, cessa dal servizio per decadenza, ai sensi dell'art. 511 del D.Lvo 16/4/1994 n.
297…”;
- che con lettera trasmessa via pec il 27 settembre 2018 la ricorrente attuale appellante aveva contestato tale provvedimento, da ritenersi illegittimo sia per l'inapplicabilità dell'istituto della decadenza al pubblico impiego privatizzato - e in particolare nel comparto scuola - sia, in subordine, per i vizi del procedimento, il procedimento finale del quale adottato senza alcuna previa diffida all'insegnante a scegliere quale dei due lavori mantenere.
Tutto ciò allegato, con il ricorso ex art. 414 c.p.c. la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro in aspettativa, senza retribuzione e contribuzione, quale docente di scuola secondaria per tutta la durata e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso con ogni CP_3
conseguenza di legge e di contratto;
conseguentemente, ordinare la riammissione in servizio della ricorrente con contestuale collocamento in aspettativa;
il tutto previa, in quanto occorrer possa e per quanto di interesse, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e comunque disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente
a conservare il posto di lavoro quale docente di scuola secondaria, e in particolare il decreto n.
413/2018 adottato dal Dirigente scolastico dell' (doc. Organizzazione_2 24) e il parere del 18.5.2018 dell' Controparte_5
(doc. 23), con ogni conseguente statuizione di legge”.
[...]
Procedutosi in contumacia del , il Tribunale di Roma, preso atto che la ricorrente attuale CP_1 appellante era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall' e che Org_7 all'udienza del 2.12.2020 aveva dichiatrato “di non avere interesse ad una pronuncia nel merito per sopravvenuto difetto di interesse bensì alle spese del giudizio ed alla eliminazione del provvedimento illegittimo dal curriculum…”, con la sentenza in epigrafe, così ha statuito:
“- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti e ), in solido tra CP_4 Controparte_6
loro, alla rifusione di metà delle spese di giudizio - liquidate, per detta metà, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti”.
Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che, stante l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente presso l' e, in virtù del principio di esclusività del pubblico impiego, Parte_2
la non vantasse più alcun interesse alla domanda di declaratoria di illegittimità del Pt_1 licenziamento e di condanna dell'Amministrazione alla riammissione in servizio con conservazione del posto per aspettativa. Su tale pretesa, pertanto, era cessata la materia del contendere.
Non di meno, ai fini della soccombenza virtuale, il Tribunale ha esaminato le domande.
In proposito, non poteva accogliersi quella di condanna alla riammissione in servizio, con diritto di conservazione al posto per aspettativa, posto che era stata la stessa attuale appellante, conscia dell'impossibilità di mantenere due rapporti di impiego (presso il e presso , a CP_4 CP_3
domandare, con istanza del settembre del 2007, la modifica del titolo della propria aspettativa in quella (non più per assegno di ricerca ma) di cui all'art. 18, comma III CCNL.
Tale ultimo titolo, però, dava diritto a fruire della sospensione del rapporto solo in un anno scolastico
(nella specie 2017/2018), cosicché nessun diritto sussisteva, al momento dell'adottato provvedimento, che disponeva dall'anno 2018/2019, in capo all'attuale appellante.
Quanto, però, alla domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, doveva considerarsi soccombente il resistente attuale appellato, avendo tale parte applicato un istituto, la decadenza, non consentito dall'art. 146 del CCNL applicabile (Comparto Scuola del 2007), anziché procedere, come avrebbe dovuto, a contestare le assenze al termine dell'aspettativa ed eventualmente sanzionare la dipendente. Stante la parziale reciproca soccombenza virtuale, il Tribunale ha compensato per metà le spese del grado, ponendo il residuo mezzo a carico dei resistenti (più correttamente del resistente) in CP_1
solido.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure. Pt_1
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui nega l'interesse alla coltivazione dell'azione di accertamento proposta (interesse che, anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato dell'Arch. , permarrebbe parimenti in capo all'odierna appellante); violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 100 c.p.c.; erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria. Ciò perché sussisterebbe comunque un'utilità in capo alla medesima appellante, in caso di declaratoria di illegittimità del recesso, atteso che la permanenza del licenziamento potrebbe comportare pregiudizio o addirittura preclusione in caso di successivi concorsi presso altre amministrazioni.
2) Conseguente erroneità della sentenza nella misura in cui non ritiene l'interesse dell'odierna appellante all'accoglimento della domanda di accertamento meritevole di tutela, limitandosi a definire la vicenda solo ai fini della soccombenza virtuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost;
violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
3) Erroneità della sentenza nella misura in cui non riconosce il diritto dell'Arch. alla Pt_1
conservazione del posto in aspettativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. dell'articolo
65 del Dpr n. 3/1957; violazione e falsa applicazione dell'articolo 24, comma 9 bis, L.
240/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, del CCNL comparto scuola;
erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
L' appello infondato.
Le prime due censure sono logicamente inscindibili e possono quindi essere esaminate congiuntamente.
Esse non meritano adesione.
L'appellante chiede una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità del recesso intimatole e ciò, dichiaratamente, al fine di evitare che, la mancata rimozione di un licenziamento da una pubblica amministrazione possa in qualche modo precluderle l'accesso o comunque danneggiarla in relazione all'eventuale partecipazione a future procedure per l'accesso a posti di pubblico impiego.
Correttamente il giudice non ha pronunciato tale statuizione, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella avanzata con il ricorso ex art. 414 c.p.c..
Le conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, erano testualmente le seguenti: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro in aspettativa, senza retribuzione e contribuzione, quale docente di scuola secondaria per tutta la durata
e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso
[...]
, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
conseguentemente, ordinare la riammissione CP_3
in servizio della ricorrente con contestuale collocamento in aspettativa;
il tutto previa, in quanto occorrer possa e per quanto di interesse, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e comunque disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro quale docente di scuola secondaria, e in particolare il decreto n. 413/2018 adottato dal Dirigente scolastico dell' Controparte_6
(doc. 24) e il parere del 18.5.2018 dell'
[...] Controparte_5
(doc. 23), con ogni conseguente statuizione di legge”.
[...]
Il ricorso ex art. 414 c.p.c., quindi, era inequivocabilmente teso alla conservazione del posto di lavoro e alla riammissione in servizio con collocamento in aspettativa. Ciò, “previa declaratoria” della nullità
o invalidità o inefficacia del licenziamento.
Il bene della vita richiesto era, quindi, costituito dalla riammissione in servizio con diritto all'aspettativa, rispetto alla quale la declaratoria di invalidità del recesso era presupposto logico e giuridico evidentemente inscindibile.
Ora, in seguito alla dichiarazione nell'udienza del 2.12.2020 dinanzi al Tribunale, l'appellante propone una domanda nuova, tesa all'accertamento dell'illegittimità del recesso in sé e ciò in vista della partecipazione a future procedure concorsuali.
Tale domanda era inammissibile e correttamente la statuizione non è stata resa dal giudice di prime cure, sia perché, all'evidenza, l'utilità che la parte si propone di conseguire dalla pronuncia è meramente eventuale e futura, dipendendo dall'eventualità della partecipazione a concorsi che potrebbero avere luogo in futuro, sia perché, appunto, trattasi di domanda nuova e proposta dopo il maturarsi delle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c. e 420 c.p.c..
Sul punto, è agevole osservare che la domanda di mero accertamento dell'illegittimità del recesso avrebbe ben potuto essere formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio, essendo indifferente, ai fini dell'insorgenza dell'interesse (peraltro non concreto e attuale, come sopra osservato), la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato presso l' . Assunzione che, Org_7 oltretutto, dimostra proprio come l'esistenza di un licenziamento inefficace non abbia pregiudicato l'appellante nel conseguire altri impieghi pubblici.
Del pari infondato è il terzo motivo.
Come correttamente osservato dal primo giudice, con l'istanza del 24.9.2017, documento 10 del fascicolo dell'appellante in primo grado, la medesima, nel richiedere il collocamento in aspettativa dopo il superamento del concorso per l'accesso ai ruoli di aveva espressamente CP_3 dichiarato: “Si precisa che l'attuale titolo di aspettativa per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co.
9bis L. n. 240/2010 dovrà pertanto intendersi modificato in aspettativa per periodo di prova ex art. 18, co. 3 CCNL”.
La , quindi, come rileva la sentenza gravata, ha optato per l'impiego presso Pt_1 CP_3
per effettuare il periodo di prova presso la quale ha chiesto all'Istituto Scolastico di essere posta in aspettativa per il corrispondente periodo: nondimeno, essendo già al tempo della detta richiesta collocata in aspettativa per l'incarico di Ricerca, ha ritenuto di dover specificare il titolo dell'aspettativa (già in corso), modificandolo. In proposito, sempre seguendo le orme della decisione gravata, a nulla rileva il fatto che l'appellante nel frattempo avesse, invece, chiesto a CP_3
l'aspettativa per l'incarico di Ricercatrice presso l'Università, non essendo tale circostanza posta a base della (ultima e definitiva) richiesta di aspettativa all'Istituto (doc. 10) né, del resto, essendo in alcun modo ad essa condizionata. E infatti alcuna obiezione (ancor prima che impugnazione) ho opposto la al provvedimento di suo collocamento in aspettativa del 25.10.2017, documento Pt_1
14 del fascicolo di parte appellante in primo grado.
In definitiva, la stessa dipendente era perfettamente conscia della necessaria esclusività del pubblico impiego, avendo ella – al momento del transito nei ruoli del – optato per l'aspettativa quale Org_8 dipendente di consentita dall'art. 18 comma 3 CCNL, anziché per quella come titolare CP_3
di assegno di ricerca.
Esclusività che preclude per definizione la possibilità, invece invocata dalla , di cumulare le Pt_1
due aspettative (presupposto necessario per poter fruire di quella ex art. 18 CCNL solo dopo il termine dei tre anni di aspettativa per incarico di ricerca).
Al riguardo è agevole osservare che l'aspettativa integra una sospensione del rapporto di pubblico impiego, costituendo quindi un diritto facente parte della più complessa relazione giuridica soggettiva integrata, appunto, dal rapporto di impiego.
Rapporto che, per definizione, è esclusivo.
Non può, quindi, esistere una duplice aspettativa, proprio perché soltanto unico può essere il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
La mancata costituzione dell'appellato esonera il Collegio dall'onere di pronunciare sulla regola delle spese tra l'appellante e la predetta parte vincitrice.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 30/01/2024
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott. Glauco Zaccardi Presidente rel
- dott. Isabella Parolari Consigliere
- dott. Alessandra Lucarino Consigliere all'udienza del 30/01/2024 ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2530/2021 R.G. vertente
TRA
parte rappresentata e difesa dall'Avv. GAVA ALBERTO Parte_1
APPELLANTE
E
parte Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. DE BLASI DARIO
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 1022/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il
3.2.2021
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 30/01/2024
Il Presidente
Dr. Glauco Zaccardi FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato al Tribunale di Roma, l'Arch. , docente di ruolo di scuola Parte_1 secondaria assunta a tempo indeterminato dal 1° settembre 2015 e assegnata, prima, all'
[...] di Roma, e poi, a far data 1° settembre 2016, all' Organizzazione_1 [...]
di Roma, ha dedotto: Organizzazione_2
- che a seguito dell'assunzione quale docente di scuola secondaria, ella era risultata vincitrice della procedura pubblica di selezione indetta dall' per un Parte_2
posto da Ricercatore a tempo determinato ex art. 24, co. 3 lett. b) L. 240/2010 presso il
Dipartimento di Architettura, nel settore scientifico disciplinare e che per Organizzazione_3
tale ragione, avendo preso servizio come ricercatore a tempo determinato presso l' CP_2
per un triennio, a far data 1° marzo 2017 e sino al 29 febbraio 2020, era stata
[...]
collocata ex lege in aspettativa quale docente di scuola secondaria, senza assegni né contribuzioni previdenziali per tutto il periodo;
- che, nel frattempo, nel luglio 2017 aveva pubblicato la graduatoria finale della CP_3
procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, indetta per il conferimento di n. 136 posti nel profilo professionale di Architetto - Categoria D (posizione economica D1) - Famiglia
Tecnica indetta con D.D. n. 389 del 23.2.2010 alla quale essa ricorrente aveva partecipato , collocandosi al 22° posto nella graduatoria finale, in posizione utile ai fini dell'assunzione in servizio;
- che con una prima istanza, trasmessa a mezzo pec l'8 agosto e protocollata il 10 agosto 2017, la medesima ricorrente attuale appellante aveva chiesto al Dirigente scolastico dell'Istituto
” “di essere collocata in aspettativa per il titolo in oggetto (periodo di Organizzazione_2 prova presso altra Amministrazione) per tutta la durata e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso con ogni CP_3 conseguenza di legge e di contratto”, precisando che in considerazione dell'aspettativa ex lege per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co. 9 bis L. n. 240/2010, l'avvio e lo svolgimento del periodo di prova presso avrebbe dovuto essere necessariamente differito a CP_3
data successiva al termine del contratto con l'Università (29 febbraio 2020);
- che a causa del silenzio dell'istituto aveva chiesto a la proroga del termine per CP_3
la stipula del contratto al 2.10.2017;
- che, stante il silenzio dell'Istituto scolastico, aveva reiterato per altre due volte la richiesta di aspettativa per periodo di prova con istanze in data 26 e 27 settembre 2017, precisando, in quest'ultima, che “l'attuale titolo di aspettativa per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co. 9 bis L. n. 240/2010 dovrà pertanto intendersi modificato in aspettativa per periodo di prova ex art. 18, co. 3 CCNL”;
- che con decreto n. 268 del 29 settembre 2017 il Dirigente scolastico le aveva concesso “6 mesi di Aspettativa per altra esperienza lavorativa (periodo di prova) dal 02/10/2017 al
02/04/2018”, poi modificato, in accoglimento della sua conforme richiesta, con decreto n. 283 del 25 ottobre 2016, in “6 mesi di Aspettativa per altra esperienza lavorativa (periodo di prova) dal 26/10/2017 al 26/04/2018”;
- che in data 26 ottobre 2017 ella aveva dunque stipulato con il contratto di CP_3
lavoro per la qualifica per cui era risultata vincitrice di concorso contestualmente chiedendo al “che venga concessa l'aspettativa ai sensi e per gli effetti del comma 9 bis dell'art. CP_4
24 della L. n. 240/2010 con decorrenza della data di sottoscrizione del contratto di lavoro con ovvero con decorrenza dal 26.10.2017 e fino al 29.2.2020 (ovvero fino alla CP_3 conclusione dello stipulato contratto di ricerca con l' di cui in Parte_2 premessa)”, precisando che “l'effettiva immissione in ruolo e l'effettiva presa di servizio della sottoscritta presso avverranno, anche ai fini della decorrenza del periodo di CP_3 prova, solo alla conclusione dell'anzidetto contratto di ricerca e al termine del periodo di aspettativa richiesto”;
- che con determina dirigenziale prot. n. GB/109317/2017 del 3 novembre 2017 CP_3 aveva accolto l'istanza disponendo la sua collocazione “dalla data del 26/10/2017, contestualmente alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato… in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali per lo svolgimento di attività di ricerca presso l' dal 26/10/2017 al 29/2/2020, ai Organizzazione_4
sensi delle disposizioni di cui al comma 9 bis dell'art. 24 della legge 240/2010”, con la precisazione che “L'immissione in servizio della dipendente, presso il Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane” sarebbe dovuta avvenire “in data 1/3/2020 ovvero il giorno successivo al termine dell'attività di ricerca”;
- che stante l'inerzia dell'Istituto Scolastico, puntualmente informato degli sviluppi della vicenda, ed avendo la appreso, durante un colloquio con il Dirigente Scolastico che Pt_1 aveva intenzione di richiedere un parere all' , aveva presentato Organizzazione_5 istanza di accesso chiedendo all'Istituto scolastico “di poter accedere, mediante presa in visione ed estrazione di copia, ad ogni atto e/o documento riguardante la sottoscritta frattanto formato e/o acquisito in relazione al collocamento in aspettativa per periodo di prova, ivi compresi eventuali ulteriori provvedimenti di proroga dell'aspettativa, atti, documenti e/o pareri acquisiti da soggetti ed Enti terzi pubblici o privati”; - che in risposta a tale istanza, con email del 6 giugno 2018 l'Istituto scolastico aveva trasmesso la richiesta di parere inoltrata all' e la nota di risposta Organizzazione_6 di quest'ultimo (“il dipendente può essere collocato in aspettativa, a domanda, PER UN
ANNO SCOLASTICO, senza assegni per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova” - art. 18/3 del CCNL comparto Scuola. Dunque la norma fa riferimento ad un anno scolastico, da intende ad un determinato anno scolastico e non ad un periodo massimo di durata complessivo della sommatoria di più mesi fino alla concorrenza di un anno. La docente in questione non potrà chiedere una nuova proroga per l'anno scolastico successivo. L'anno scolastico in corso risulta il periodo massimo di durata per la concessione dell'aspettativa in questione, successivamente alla quale la docente dovrà far rientro nella scuola”);
- che in data 30.8.2018, senza alcun previo avviso, l'Istituto scolastico le aveva trasmesso via email il decreto n. 413/2018, con il quale si disponeva retroattivamente che “Visto l'art. 65, lett. c. del D.P.R. 10/1/1957 n. 3 il quale disciplina la decadenza dal servizio degli impiegati civili dello Stato;
Visto l'art. 511 del dlgs. N. 297/93 […] A decorrere dal giorno 27 aprile
2018 la Docente nata a Roma il [...], in [...] presso questa istituzione Parte_1 scolastica, cessa dal servizio per decadenza, ai sensi dell'art. 511 del D.Lvo 16/4/1994 n.
297…”;
- che con lettera trasmessa via pec il 27 settembre 2018 la ricorrente attuale appellante aveva contestato tale provvedimento, da ritenersi illegittimo sia per l'inapplicabilità dell'istituto della decadenza al pubblico impiego privatizzato - e in particolare nel comparto scuola - sia, in subordine, per i vizi del procedimento, il procedimento finale del quale adottato senza alcuna previa diffida all'insegnante a scegliere quale dei due lavori mantenere.
Tutto ciò allegato, con il ricorso ex art. 414 c.p.c. la ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro in aspettativa, senza retribuzione e contribuzione, quale docente di scuola secondaria per tutta la durata e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso con ogni CP_3
conseguenza di legge e di contratto;
conseguentemente, ordinare la riammissione in servizio della ricorrente con contestuale collocamento in aspettativa;
il tutto previa, in quanto occorrer possa e per quanto di interesse, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e comunque disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente
a conservare il posto di lavoro quale docente di scuola secondaria, e in particolare il decreto n.
413/2018 adottato dal Dirigente scolastico dell' (doc. Organizzazione_2 24) e il parere del 18.5.2018 dell' Controparte_5
(doc. 23), con ogni conseguente statuizione di legge”.
[...]
Procedutosi in contumacia del , il Tribunale di Roma, preso atto che la ricorrente attuale CP_1 appellante era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dall' e che Org_7 all'udienza del 2.12.2020 aveva dichiatrato “di non avere interesse ad una pronuncia nel merito per sopravvenuto difetto di interesse bensì alle spese del giudizio ed alla eliminazione del provvedimento illegittimo dal curriculum…”, con la sentenza in epigrafe, così ha statuito:
“- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna i convenuti e ), in solido tra CP_4 Controparte_6
loro, alla rifusione di metà delle spese di giudizio - liquidate, per detta metà, in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge - in favore della ricorrente - compensa per metà le spese di giudizio tra le parti”.
Al riguardo il primo giudice ha ritenuto che, stante l'assunzione a tempo indeterminato della ricorrente presso l' e, in virtù del principio di esclusività del pubblico impiego, Parte_2
la non vantasse più alcun interesse alla domanda di declaratoria di illegittimità del Pt_1 licenziamento e di condanna dell'Amministrazione alla riammissione in servizio con conservazione del posto per aspettativa. Su tale pretesa, pertanto, era cessata la materia del contendere.
Non di meno, ai fini della soccombenza virtuale, il Tribunale ha esaminato le domande.
In proposito, non poteva accogliersi quella di condanna alla riammissione in servizio, con diritto di conservazione al posto per aspettativa, posto che era stata la stessa attuale appellante, conscia dell'impossibilità di mantenere due rapporti di impiego (presso il e presso , a CP_4 CP_3
domandare, con istanza del settembre del 2007, la modifica del titolo della propria aspettativa in quella (non più per assegno di ricerca ma) di cui all'art. 18, comma III CCNL.
Tale ultimo titolo, però, dava diritto a fruire della sospensione del rapporto solo in un anno scolastico
(nella specie 2017/2018), cosicché nessun diritto sussisteva, al momento dell'adottato provvedimento, che disponeva dall'anno 2018/2019, in capo all'attuale appellante.
Quanto, però, alla domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento, doveva considerarsi soccombente il resistente attuale appellato, avendo tale parte applicato un istituto, la decadenza, non consentito dall'art. 146 del CCNL applicabile (Comparto Scuola del 2007), anziché procedere, come avrebbe dovuto, a contestare le assenze al termine dell'aspettativa ed eventualmente sanzionare la dipendente. Stante la parziale reciproca soccombenza virtuale, il Tribunale ha compensato per metà le spese del grado, ponendo il residuo mezzo a carico dei resistenti (più correttamente del resistente) in CP_1
solido.
Ha proposto appello la affidandosi alle seguenti censure. Pt_1
1) Erroneità della sentenza nella parte in cui nega l'interesse alla coltivazione dell'azione di accertamento proposta (interesse che, anche a seguito dell'assunzione a tempo indeterminato dell'Arch. , permarrebbe parimenti in capo all'odierna appellante); violazione e falsa Pt_1 applicazione dell'art. 100 c.p.c.; erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria. Ciò perché sussisterebbe comunque un'utilità in capo alla medesima appellante, in caso di declaratoria di illegittimità del recesso, atteso che la permanenza del licenziamento potrebbe comportare pregiudizio o addirittura preclusione in caso di successivi concorsi presso altre amministrazioni.
2) Conseguente erroneità della sentenza nella misura in cui non ritiene l'interesse dell'odierna appellante all'accoglimento della domanda di accertamento meritevole di tutela, limitandosi a definire la vicenda solo ai fini della soccombenza virtuale. Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost;
violazione e falsa applicazione dell'art. 100 cpc;
violazione e falsa applicazione dell'articolo 63, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
3) Erroneità della sentenza nella misura in cui non riconosce il diritto dell'Arch. alla Pt_1
conservazione del posto in aspettativa. Violazione e falsa applicazione dell'art. dell'articolo
65 del Dpr n. 3/1957; violazione e falsa applicazione dell'articolo 24, comma 9 bis, L.
240/2010; violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 3, del CCNL comparto scuola;
erroneità dei presupposti, travisamento dei fatti, vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
Procedutosi in contumacia dell'appellato, all'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo letto in udienza.
L' appello infondato.
Le prime due censure sono logicamente inscindibili e possono quindi essere esaminate congiuntamente.
Esse non meritano adesione.
L'appellante chiede una pronuncia di mero accertamento dell'illegittimità del recesso intimatole e ciò, dichiaratamente, al fine di evitare che, la mancata rimozione di un licenziamento da una pubblica amministrazione possa in qualche modo precluderle l'accesso o comunque danneggiarla in relazione all'eventuale partecipazione a future procedure per l'accesso a posti di pubblico impiego.
Correttamente il giudice non ha pronunciato tale statuizione, trattandosi di domanda nuova e diversa da quella avanzata con il ricorso ex art. 414 c.p.c..
Le conclusioni dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio, infatti, erano testualmente le seguenti: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro in aspettativa, senza retribuzione e contribuzione, quale docente di scuola secondaria per tutta la durata
e comunque sino all'effettiva conclusione del periodo di prova quale Architetto presso
[...]
, con ogni conseguenza di legge e di contratto;
conseguentemente, ordinare la riammissione CP_3
in servizio della ricorrente con contestuale collocamento in aspettativa;
il tutto previa, in quanto occorrer possa e per quanto di interesse, declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o annullamento e comunque disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti con cui è stato disconosciuto il diritto della ricorrente a conservare il posto di lavoro quale docente di scuola secondaria, e in particolare il decreto n. 413/2018 adottato dal Dirigente scolastico dell' Controparte_6
(doc. 24) e il parere del 18.5.2018 dell'
[...] Controparte_5
(doc. 23), con ogni conseguente statuizione di legge”.
[...]
Il ricorso ex art. 414 c.p.c., quindi, era inequivocabilmente teso alla conservazione del posto di lavoro e alla riammissione in servizio con collocamento in aspettativa. Ciò, “previa declaratoria” della nullità
o invalidità o inefficacia del licenziamento.
Il bene della vita richiesto era, quindi, costituito dalla riammissione in servizio con diritto all'aspettativa, rispetto alla quale la declaratoria di invalidità del recesso era presupposto logico e giuridico evidentemente inscindibile.
Ora, in seguito alla dichiarazione nell'udienza del 2.12.2020 dinanzi al Tribunale, l'appellante propone una domanda nuova, tesa all'accertamento dell'illegittimità del recesso in sé e ciò in vista della partecipazione a future procedure concorsuali.
Tale domanda era inammissibile e correttamente la statuizione non è stata resa dal giudice di prime cure, sia perché, all'evidenza, l'utilità che la parte si propone di conseguire dalla pronuncia è meramente eventuale e futura, dipendendo dall'eventualità della partecipazione a concorsi che potrebbero avere luogo in futuro, sia perché, appunto, trattasi di domanda nuova e proposta dopo il maturarsi delle preclusioni di cui all'art. 414 c.p.c. e 420 c.p.c..
Sul punto, è agevole osservare che la domanda di mero accertamento dell'illegittimità del recesso avrebbe ben potuto essere formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio, essendo indifferente, ai fini dell'insorgenza dell'interesse (peraltro non concreto e attuale, come sopra osservato), la circostanza dell'assunzione a tempo indeterminato presso l' . Assunzione che, Org_7 oltretutto, dimostra proprio come l'esistenza di un licenziamento inefficace non abbia pregiudicato l'appellante nel conseguire altri impieghi pubblici.
Del pari infondato è il terzo motivo.
Come correttamente osservato dal primo giudice, con l'istanza del 24.9.2017, documento 10 del fascicolo dell'appellante in primo grado, la medesima, nel richiedere il collocamento in aspettativa dopo il superamento del concorso per l'accesso ai ruoli di aveva espressamente CP_3 dichiarato: “Si precisa che l'attuale titolo di aspettativa per incarico di ricerca ai sensi dell'art. 24, co.
9bis L. n. 240/2010 dovrà pertanto intendersi modificato in aspettativa per periodo di prova ex art. 18, co. 3 CCNL”.
La , quindi, come rileva la sentenza gravata, ha optato per l'impiego presso Pt_1 CP_3
per effettuare il periodo di prova presso la quale ha chiesto all'Istituto Scolastico di essere posta in aspettativa per il corrispondente periodo: nondimeno, essendo già al tempo della detta richiesta collocata in aspettativa per l'incarico di Ricerca, ha ritenuto di dover specificare il titolo dell'aspettativa (già in corso), modificandolo. In proposito, sempre seguendo le orme della decisione gravata, a nulla rileva il fatto che l'appellante nel frattempo avesse, invece, chiesto a CP_3
l'aspettativa per l'incarico di Ricercatrice presso l'Università, non essendo tale circostanza posta a base della (ultima e definitiva) richiesta di aspettativa all'Istituto (doc. 10) né, del resto, essendo in alcun modo ad essa condizionata. E infatti alcuna obiezione (ancor prima che impugnazione) ho opposto la al provvedimento di suo collocamento in aspettativa del 25.10.2017, documento Pt_1
14 del fascicolo di parte appellante in primo grado.
In definitiva, la stessa dipendente era perfettamente conscia della necessaria esclusività del pubblico impiego, avendo ella – al momento del transito nei ruoli del – optato per l'aspettativa quale Org_8 dipendente di consentita dall'art. 18 comma 3 CCNL, anziché per quella come titolare CP_3
di assegno di ricerca.
Esclusività che preclude per definizione la possibilità, invece invocata dalla , di cumulare le Pt_1
due aspettative (presupposto necessario per poter fruire di quella ex art. 18 CCNL solo dopo il termine dei tre anni di aspettativa per incarico di ricerca).
Al riguardo è agevole osservare che l'aspettativa integra una sospensione del rapporto di pubblico impiego, costituendo quindi un diritto facente parte della più complessa relazione giuridica soggettiva integrata, appunto, dal rapporto di impiego.
Rapporto che, per definizione, è esclusivo.
Non può, quindi, esistere una duplice aspettativa, proprio perché soltanto unico può essere il rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello va rigettato.
La mancata costituzione dell'appellato esonera il Collegio dall'onere di pronunciare sulla regola delle spese tra l'appellante e la predetta parte vincitrice.
Deve darsi atto, infine, della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado. Dà atto della sussistenza per l'appellante delle condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Roma, lì 30/01/2024
Il Presidente est.
Dr. Glauco Zaccardi