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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La IG.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Giorgi del Foro di Trapani Parte_1
Attore opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La
Spezia
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, la IG.ra proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di una somma pari ad €. 16.567,36 oltre interessi legali, nonché €. 540,00 per onorari ed
€. 145,50, oltre accessori dovuti per legge;
Conveniva, quindi, la chiedendo che venisse dichiarato il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace stante il difetto di legittimazione attiva della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva e l'inefficacia della cessione del credito sul debitore ceduto;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta del credito;
infine evidenziava che l'importo dovuto non era quello indicato nel decreto opposto.
Si costituiva il creditore opposto, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza dei motivi dedotti in assenza di prova.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del Decreto opposto e, successivamente esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art.183 cpc nonché veniva disposta CTU contabile al fine di accertare l'importo effettivamente dovuto dalla parte debitrice;
causa veniva rinviata per le precisazioni delle rispettive conclusioni con i termini di cui all'art.190.
Queste venivano precisate nelle note scritte depositate dai rispettivi procuratori, entro i termini previsti la causa veniva assunta in decisione.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n.
5192/98).
Nel caso di specie, la convenuta la -creditore opposto – ha assolto l'onus Controparte_1
probandi mediante la produzione, non solo dei documenti già allegati in sede monitoria ovvero il contratto di finanziamento;
le comunicazioni della cessione del credito;
l'attestazione del credito azionato;
ma anche con il deposito di ulteriori documenti quali la nota di comunicazione della decadenza del beneficio del termine già accordata alla parte debitrice.
Dall'esame complessivo della documentazione in atti, emerge positivamente la legittimazione attiva del convenuto opposto.
Questa ha prodotto sin dalla fase monitoria i documenti sopra indicati con l'ultronea produzione, come già scritto, di altri documenti. Questi documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente, che si è limitato a una contestazione di tenore generico. Tutti questi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
elementi probatori appaiono univoci e concordanti nel loro contenuto;
pertanto, concorrono a consolidare la prova della legittimazione attiva della società opposta, nonché del diritto di credito vantato e tutelato in sede monitoria.
Nel contraddittorio processuale, infatti, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie – contratti di mutuo- sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass
09/03/2020, n.764; Cass 15/09/2021, n.675).
L'opponente, di contro, nulla ha prodotto a fondamento delle proprie pretese, nulla ha depositato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio, se non nei limiti della eccezione relativa all'esatto importo dovuto stante la produzione dei titoli cambiari, e sul quale è stata esperita CTU.
Si deve, pertanto, ritenere che l'opposizione proposta dall'attore, risulta carente sotto un profilo probatorio, facendo così degradare l'atto introduttivo del giudizio, ad una mera elencazione di doglianze prive di supporto probatorio.
Ciò non di meno, è stata disposta la CTU contabile al fine di verificare, alla luce dei pagamenti comprovati dall'opponente e non contestati se non genericamente, l'ammontare dell'esposizione debitoria residua relativa al contratto per cui è causa.
Dall'esame della perizia contabile nonché della richiesta integrazione, il CTU incaricato ha accertato che : alla data del 21/2/2017, Findomestic comunica alla IG.ra che alla Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
data del 6/5/2014 il credito compromesso è pari ad € 14.468,79, oltre interessi di mora di € 260,44, che ha ricevuto pagamenti successivi pari ad € 4.889,23 e quindi rimane a debito la somma pari ad
€ 9.840,00, preso atto del piano di rientro autorizzato da IR RL, composto da n. 72 effetti dei quali la IG.ra ne ha versati n. 23 da € 205,00 e n. 1 da € 174,23, per totali € 4.889,23; il Pt_1
CTU può affermare che la IG.ra in virtù dei pagamenti effettuati e dal contratto Parte_1
di finanziamento stipulato con Findomestic e del piano di rientro concesso dalla società IR
RL (come da doc. 3 allegato all'atto di citazione) deve ancora corrispondere € 9.840,00 (ovvero, i restanti n. 48 effetti da € 205,00 inclusi gli interessi di mora maturati così come comunicato da
Findomestic).
Tali conclusioni riportate nella chiesta integrazione del 26.04.2024 fatte proprie, impongono la rideterminazione dell'importo ancora dovuto dalla parte opponente alla Controparte_1 nell'importo di €.9.840,00 e non €.16.567,36; in tal senso andrà revocato parzialmente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
L'opposizione, pertanto, va parzialmente rigettata, rideterminando l'importo, effettivamente dovuto, pari a €.9.840,00 oltre interessi maturati dalla domanda e confermando nelle altre parti il decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020 dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc .
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione e in applicazione del principio della soccombenza, la IG.ra deve essere condannata altresì a rifondere nei confronti della società Pt_1
convenuta, nella misura del 50%, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo le fasi del giudizio in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Le spese di CTU, come liquidate nell'ordinanza del 14.06.2024, vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore opponente, revoca Parte_1 limitatamente nell'importo ingiunto, il decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, rideterminando in quello effettivamente dovuto pari a €.9.840,00 oltre interessi maturati dalla domanda e confermandolo nelle restanti parti, dichiarandolo ex art.654 cpc esecutivo.
Pone le spese di lite, come liquidate in parte motiva pari a euro 2.540,00 oltre oneri, nella misura del 50% a carico della parte opponente. Pone le spese di CTU, come già liquidate a carico della società convenuta.
Così deciso in Trapani, in data 03/01/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo Di Rosa ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 687 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
La IG.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Giorgi del Foro di Trapani Parte_1
Attore opponente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Controparte_1
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Raffaele Zurlo ed Andrea Ornati del Foro di La
Spezia
Convenuto opposto
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 09/03/2021, la IG.ra proponeva opposizione al Pt_1 decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento di una somma pari ad €. 16.567,36 oltre interessi legali, nonché €. 540,00 per onorari ed
€. 145,50, oltre accessori dovuti per legge;
Conveniva, quindi, la chiedendo che venisse dichiarato il decreto ingiuntivo Controparte_1
opposto, inammissibile e/o nullo e/o inefficace stante il difetto di legittimazione attiva della società convenuta.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva e l'inefficacia della cessione del credito sul debitore ceduto;
l'inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per difetto del requisito della prova scritta del credito;
infine evidenziava che l'importo dovuto non era quello indicato nel decreto opposto.
Si costituiva il creditore opposto, la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, deducendo la genericità dell'opposizione contestando puntualmente i motivi dedotti in atto introduttivo;
evidenziava la carenza probatoria della proposta opposizione, allegando altresì, ulteriore documentazione, oltre quella già depositata in sede monitoria, a fondamento della pretesa creditoria.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione proposta stante l'infondatezza dei motivi dedotti in assenza di prova.
Alla prima udienza di comparizione veniva concessa la provvisoria esecuzione del Decreto opposto e, successivamente esperita la mediazione obbligatoria con esito negativo, venivano concessi i termini di cui all'art.183 cpc nonché veniva disposta CTU contabile al fine di accertare l'importo effettivamente dovuto dalla parte debitrice;
causa veniva rinviata per le precisazioni delle rispettive conclusioni con i termini di cui all'art.190.
Queste venivano precisate nelle note scritte depositate dai rispettivi procuratori, entro i termini previsti la causa veniva assunta in decisione.
Ciò posto si osserva che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito” (cfr. ex pluris Cass. n. 6421/2003).
Ne consegue una particolare inversione processuale dei ruoli delle parti che però non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, ovverosia colui che fa valere un diritto in giudizio non viene esonerato dal dimostrare i fatti che ne costituiscano il fondamento ex 2697 c.c.
Invero, “l'onere probatorio del convenuto in ordine alle eccezioni da lui proposte sorge in concreto solo quando l'attore abbia, a sua volta, fornito la prova dei fatti posti a fondamento della domanda, sicché la insufficienza o anche la mancanza della prova delle circostanze dedotte dal convenuto a confutazione dell'avversa pretesa non vale a dispensare la controparte dall'onere di dimostrare adeguatamente la legittimità e la fondatezza del merito della pretesa” (Cass. n.
5192/98).
Nel caso di specie, la convenuta la -creditore opposto – ha assolto l'onus Controparte_1
probandi mediante la produzione, non solo dei documenti già allegati in sede monitoria ovvero il contratto di finanziamento;
le comunicazioni della cessione del credito;
l'attestazione del credito azionato;
ma anche con il deposito di ulteriori documenti quali la nota di comunicazione della decadenza del beneficio del termine già accordata alla parte debitrice.
Dall'esame complessivo della documentazione in atti, emerge positivamente la legittimazione attiva del convenuto opposto.
Questa ha prodotto sin dalla fase monitoria i documenti sopra indicati con l'ultronea produzione, come già scritto, di altri documenti. Questi documenti non sono stati specificamente contestati dall'opponente, che si è limitato a una contestazione di tenore generico. Tutti questi
Tribunale di Trapani Sezione Civile
elementi probatori appaiono univoci e concordanti nel loro contenuto;
pertanto, concorrono a consolidare la prova della legittimazione attiva della società opposta, nonché del diritto di credito vantato e tutelato in sede monitoria.
Nel contraddittorio processuale, infatti, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione sul contenuto di questi documenti, che pertanto concorrono alla prova del credito, eliminando ogni dubbio sull'adempimento degli obblighi contrattuali gravanti sul mutuante. La società opposta ha pertanto correttamente adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito vantato, fornendo piena prova scritta del credito, nel rispetto di quanto statuito dalle parti.
Sull'onere della prova si ricorda che: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
Nel caso di specie – contratti di mutuo- sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione dei contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Cass
09/03/2020, n.764; Cass 15/09/2021, n.675).
L'opponente, di contro, nulla ha prodotto a fondamento delle proprie pretese, nulla ha depositato a corredo dell'atto introduttivo del giudizio, se non nei limiti della eccezione relativa all'esatto importo dovuto stante la produzione dei titoli cambiari, e sul quale è stata esperita CTU.
Si deve, pertanto, ritenere che l'opposizione proposta dall'attore, risulta carente sotto un profilo probatorio, facendo così degradare l'atto introduttivo del giudizio, ad una mera elencazione di doglianze prive di supporto probatorio.
Ciò non di meno, è stata disposta la CTU contabile al fine di verificare, alla luce dei pagamenti comprovati dall'opponente e non contestati se non genericamente, l'ammontare dell'esposizione debitoria residua relativa al contratto per cui è causa.
Dall'esame della perizia contabile nonché della richiesta integrazione, il CTU incaricato ha accertato che : alla data del 21/2/2017, Findomestic comunica alla IG.ra che alla Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
data del 6/5/2014 il credito compromesso è pari ad € 14.468,79, oltre interessi di mora di € 260,44, che ha ricevuto pagamenti successivi pari ad € 4.889,23 e quindi rimane a debito la somma pari ad
€ 9.840,00, preso atto del piano di rientro autorizzato da IR RL, composto da n. 72 effetti dei quali la IG.ra ne ha versati n. 23 da € 205,00 e n. 1 da € 174,23, per totali € 4.889,23; il Pt_1
CTU può affermare che la IG.ra in virtù dei pagamenti effettuati e dal contratto Parte_1
di finanziamento stipulato con Findomestic e del piano di rientro concesso dalla società IR
RL (come da doc. 3 allegato all'atto di citazione) deve ancora corrispondere € 9.840,00 (ovvero, i restanti n. 48 effetti da € 205,00 inclusi gli interessi di mora maturati così come comunicato da
Findomestic).
Tali conclusioni riportate nella chiesta integrazione del 26.04.2024 fatte proprie, impongono la rideterminazione dell'importo ancora dovuto dalla parte opponente alla Controparte_1 nell'importo di €.9.840,00 e non €.16.567,36; in tal senso andrà revocato parzialmente il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
L'opposizione, pertanto, va parzialmente rigettata, rideterminando l'importo, effettivamente dovuto, pari a €.9.840,00 oltre interessi maturati dalla domanda e confermando nelle altre parti il decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020 dichiarandone l'esecutorietà ex art.654 cpc .
Considerato il parziale accoglimento dell'opposizione e in applicazione del principio della soccombenza, la IG.ra deve essere condannata altresì a rifondere nei confronti della società Pt_1
convenuta, nella misura del 50%, le spese di lite che si liquidano, ai sensi del D.M. 55 del 2014, - applicando i valori minimi e riconoscendo le fasi del giudizio in complessivi euro 2.540,00 per onorari di difesa, oltre Iva e Cpa come per legge e rimborso per spese generali al 15%.
Le spese di CTU, come liquidate nell'ordinanza del 14.06.2024, vengono poste definitivamente a carico della società convenuta.
PQM
Il Giudice, disattesa ogni altra istanza, deduzione e difesa, definitivamente pronunziando, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dall'attore opponente, revoca Parte_1 limitatamente nell'importo ingiunto, il decreto ingiuntivo n. 22/2021, R.G. n. 2487/2020, rideterminando in quello effettivamente dovuto pari a €.9.840,00 oltre interessi maturati dalla domanda e confermandolo nelle restanti parti, dichiarandolo ex art.654 cpc esecutivo.
Pone le spese di lite, come liquidate in parte motiva pari a euro 2.540,00 oltre oneri, nella misura del 50% a carico della parte opponente. Pone le spese di CTU, come già liquidate a carico della società convenuta.
Così deciso in Trapani, in data 03/01/2025.
Il Giudice
Dott. Carlo Di Rosa
Tribunale di Trapani Sezione Civile