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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/05/2025, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45470/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45470/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DRAISCI GAETANO MARIANO, elettivamente domiciliato in VIALE GIAN GALEAZZO, 25 20136 MILANO presso il difensore avv. DRAISCI GAETANO MARIANO ATTORI contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLOSIO Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA PASSALACQUA, 14 10122 TORINOpresso il difensore avv. VALLOSIO FILIPPO CONVENUTO CONCLUSIONI Per per Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, nel merito accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente per l'inesistenza della cessione dei crediti e di tutti i relativi contratti asseritamente indicati nel procedimento monitorio, nonché per la mancanza di specifica autorizzazione/consenso alla cessione del contratto da parte dei garanti. In ogni caso, dichiarare la nullità delle clausole n. 2 e 6 apposte sui primi due fogli del contratto di fideiussione depositato dalla ricorrente poiché violano la normativa antitrust;
dichiarare prescritto il credito vantato dalla ricorrente per il decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.; dichiarare la decadenza della ricorrente, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione svolta dalla ricorrente nell'instaurazione del procedimento monitorio e per l'effetto, rigettare il decreto ingiuntivo opposto n.14878 del 4.11.24. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. In via istruttoria Con riserva di depositare documenti e richiedere mezzi istruttori all'esito delle avverse difese. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano In via preliminare Dato atto che l'opposizione non si fonda su prova scritta né di facile o pronta soluzione Disporre ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14878/2024 (RG 30358/2024 – Tribunale di Milano, Dott.ssa Ricci) concesso in data 04.11.2024 In via principale Riservata ogni eventuale istanza/contestazione istruttoria Rigettare le prospettazioni avversarie per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Confermare integramente il decreto ingiuntivo n. 14878/2024 (RG
pagina 1 di 5 – Tribunale di Milano, Dott.ssa Ricci) concesso in data 04.11.2024 e in ogni caso dichiarare tenuti e P.IVA_2 condannare gli opponenti in solido a corrispondere a in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, l'importo previsto in decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese come da provvedimento monitorio, salvo veriore. Assolvere parte convenuta da qualsivoglia pretesa ex adverso vantata. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14878/2024 emesso da questo tribunale a carico di e e a favore di società di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 cartolarizzazione che ha acquistato il credito assistito dalla fideiussione prestata dai due odierni opponenti. Le parti opponenti contestano non già che vi sia stato un contratto di cessione, bensì che lo stesso fosse riferibile anche al credito garantito. Parte opposta ha pubblicato un elenco dei crediti ceduti, nonché delle comunicazioni che, inoltrate (tra l'altro) agli odierni opponenti, conterrebbero il numero di codice del rapporto ceduto, riportato nel primo elenco a pag. 287. Ora, in prima memoria gli opponenti non contestano il fatto che l'elenco allegato fosse quello oggetto della relatio da parte del contratto di cessione del credito. Ciò chiude ogni controversia sull'oggetto della cessione relativamente ai crediti ceduti. Piuttosto, gli opponenti allegano che l'elenco non opera alcun riferimento al contratto autonomo tramite il quale avrebbero prestata garanzia. L'elenco in altri termini non individua quale oggetto della cessione anche la garanzia. Argomentando poi in base all'esegesi dell'art. 58 d.P.R. n. 385/1993 e della mancanza di accessorietà del contratto di garanzia in questione, si sostiene che pertanto lo stesso non avrebbe formato oggetto di cessione. Non si capisce tuttavia perché l'autonomia della garanzia, che attiene alla relazione con il rapporto garantito, richieda ai fini della cessione l'autorizzazione del garante, come sostenuto da parte opponente. Non la richiede né l'art. 58 c. III cit. né l'art. 1263 c.c. La garanzia, ancorché autonoma, è per sua essenza accessoria a un credito, sicché di massima il trasferimento di quest'ultimo è sufficiente a consentire il trasferimento della prima, senza necessità di consenso del creditore cedente, che non risulta richiesto da norma alcuna. Si osserva in ogni caso che la garanzia prestata integra una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. Vi è clausola di pagamento a prima richiesta, ma non vi è clausola
“senza eccezioni” ossia di deroga all'art. 1945 c.c., essendo derogato solo l'art. 1955 c.c.: circostanza non sufficiente perché si possa parlare di garanzia autonoma. Infondate quindi le tesi di mancanza di una cessione della garanzia.
Circa l'eccezione di prescrizione svolta dagli odierni opponenti, si osserva quanto segue. Gli opponenti ritengono che il dies a quo decorra dal 22.6.2012. La successiva richiesta di pagamento è avvenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo del 12.11.2024, quindi ben oltre il termine decennale decorrente dalla data di ricevimento delle precedenti raccomandate, risalenti al 22.6.12 per 26.6.12 per per e 26.7.12 per la Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 5 OO KY. Va premesso che gli opponenti osservano che l'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. non opera in riguardo ai contratti autonomi di garanzia (da ultimo Cass. n. 26508/2024). Tuttavia nel caso di specie si è visto che non viene in rilievo una garanzia autonoma bensì, come già visto, una garanzia fideiussoria. Opera quindi l'art. 1310 c.c. (nonché l'art. 1957 c. IV c.c., che sul punto non pare derogato). Parte convenuta allega che il decorso della prescrizione è stato interrotto (e sospeso) dall'avvio di una procedura concorsuale nei confronti del debitore principale, ma il punto è irrilevante. La procedura, di liquidazione coatta amministrativa, viene fatta risalire al 2013. Si può dare per certo che nel corso della stessa non decorra il termine di prescrizione e che ex art. 2945 c. II c.c. il termine resti sospeso. L'interruzione vale però solo nei confronti del debitore principale, nel senso che la ratio dell'art. 2945 c. II c.c. è quella di evitare che il tempo del processo vada a danno di chi ha ragione. Ne consegue che l'eventuale interruzione della prescrizione nel 2013 non è sufficiente per escludere il rischio di prescrizione rispetto ai terzi garanti (i.e. gli odierni opponenti). In ogni caso, cfr. infra. Né per il vero risulta che la prescrizione del credito della debitrice principale verso l'originario creditore sia stata interrotta nel corso della procedura concorsuale. Si tratta allora di vedere se a partire dal 2012 siano intervenute entro dieci anni altre interruzioni della prescrizione avverso gli odierni opponenti o con effetti nei loro confronti. Ora, si osserva quanto segue. È stato messo in mora un terzo debitore solidale, i.e. (cfr. doc. 16), il che Controparte_3 potrebbe essere rilevante ex art. 1310 c.c., ma ciò in data 4.11.2022, dunque oltre il decennio rispetto al al 22.6.2012 per 26.6.2012 per per e 26.7.2012 per la Pt_2 Parte_1
OO KY (date dei precedenti atti interruttivi). Piuttosto: gli odierni attori negano poi di avere avuto conoscenza degli atti interruttivi della pretesa di parte attrice allegati da parte convenuta opposta e asseritamente intervenuti nel 2014. Si tratta delle lettere di messa in mora del 30.6.2014 e del 17.10.2014 spedite a Parte_1 delle quali lo stesso disconosce le firme apposte sui relativi avvisi di ricevimento perché apocrife, oltre che illegibili. Analoga difesa viene svolta in relazione alla lettera di messa in mora prodotta dalla convenuta-opposta (doc. 17), riportante la data del 2.10.22, che non è mai pervenuta alla sig.ra si eccepisce infatti che nell'avviso di ricevimento prodotto Pt_2 da si legge la firma “Avvenente” che non è quella della sig.ra la quale pertanto CP_1 Pt_2 disconosce la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento perché apocrifa. In senso contrario vale però l'osservazione che gli atti in esame hanno natura sostanziale e valgono solo che sia rispettato l'art. 1335 c.c., ossia che siano arrivati all'indirizzo del destinatario. Sarà questi a dover dimostrare di non averne avuto conoscenza senza colpa. Non basta quindi disconoscere la firma, se si dimostra che l'atto è arrivato all'indirizzo degli stessi pagina 3 di 5 (1).
Allo scopo, vengono in rilievo i docc. 17, nonché 20, 21 e 22. Ora, per le stesse vi è quanto basta per ritenere che siano pervenute all'indirizzo del destinatario, come dimostra il fatto che sotto tale indirizzo vi sia una firma (2). L'arrivo all'indirizzo del resto non è contestato, è contestata la firma, ma come già evidenziato il punto è irrilevante ai fini dell'art. 1335 c.c. (compete al destinatario gestire idoneamente il proprio indirizzo e provare che non ha avuto notizia, senza colpa, della comunicazione;
che la firma non è a lui riconducibile;
che la firma non è riconducibile ad alcuna persona di casa o del palazzo o dell'abitazione o, in genere, dell'indirizzo: dare spiegazione, insomma, del fatto che documentalmente emerge che vi fosse qualcuno all'indirizzo del destinatario).
Resta però la circostanza che non vengono in rilievo atti interruttivi della prescrizione, perché tramite gli stessi ci si limita a informare i garanti del passaggio a sofferenza della loro posizione in ottemperanza a circolare della Banca d'Italia. Solo la comunicazione sub doc. 17, del 4.11.2022, integra invece un'interruzione della prescrizione in quanto tramite la stessa viene richiesta del pagamento del Parte_2 debito. La stessa però avviene a oltre dieci anni di distanza dall'ultima interruzione valida, avvenuta il 26.7.2012 (cfr. supra). Si tratta allora di vedere se l'interruzione sia avvenuta per effetto della sopravvenuta pendenza, nel 2013, della procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa) della debitrice principale garantita OO Sociale KY a CP_4
Ora, la procedura di liquidazione coatta amministrativa si apre ex lege. La stessa non postula una domanda del creditore;
in ogni caso, quale che sia la strada concretamente seguita, non emerge dagli atti la prova che vi sia stata in tempo utile (ossia entro il decennio, calcolato a ritroso dal 4.11.2022) una domanda di pagamento agli organi della procedura ovvero l'elenco dei creditori redatto dal commissario liquidatore che, come noto, ha valore di ricognizione di debito (atto del pari idoneo a interrompere la prescrizione). Consegue che, in ragione dell'oggettiva incertezza dell'esistenza in ordine all'an e al quando di atti interruttivi della prescrizione tra il 26.7.2012 e il 4.11.2022, la pretesa creditoria deve pagina 4 di 5 essere respinta e il decreto revocato. Spese pari a € 11.000,00, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre spese vive di € 406,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 14878/2024 emesso da questo tribunale RESPINGE Le domande di e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento delle spese di lite in favore di e in Parte_1 Parte_2 misura pari a € 11.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 6 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 20273/2022: “Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario”. 2 Se invece non vi fosse stata firma alcuna, “Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata” (Cass. n. 22311/2016).
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies c. III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45470/2024 promossa da: (C.F. ) Parte_1 C.F._1
C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DRAISCI GAETANO MARIANO, elettivamente domiciliato in VIALE GIAN GALEAZZO, 25 20136 MILANO presso il difensore avv. DRAISCI GAETANO MARIANO ATTORI contro (C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALLOSIO Controparte_1 P.IVA_1
FILIPPO, elettivamente domiciliato in VIA PASSALACQUA, 14 10122 TORINOpresso il difensore avv. VALLOSIO FILIPPO CONVENUTO CONCLUSIONI Per per Parte_1 Parte_2
Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, nel merito accertare e dichiarare la mancanza di legittimazione attiva della ricorrente per l'inesistenza della cessione dei crediti e di tutti i relativi contratti asseritamente indicati nel procedimento monitorio, nonché per la mancanza di specifica autorizzazione/consenso alla cessione del contratto da parte dei garanti. In ogni caso, dichiarare la nullità delle clausole n. 2 e 6 apposte sui primi due fogli del contratto di fideiussione depositato dalla ricorrente poiché violano la normativa antitrust;
dichiarare prescritto il credito vantato dalla ricorrente per il decorso del termine decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.; dichiarare la decadenza della ricorrente, ai sensi dell'art. 1957 c.c., non avendo proposto le sue istanze contro il debitore entro 6 mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, accertare e dichiarare la temerarietà dell'azione svolta dalla ricorrente nell'instaurazione del procedimento monitorio e per l'effetto, rigettare il decreto ingiuntivo opposto n.14878 del 4.11.24. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge. In via istruttoria Con riserva di depositare documenti e richiedere mezzi istruttori all'esito delle avverse difese. Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano In via preliminare Dato atto che l'opposizione non si fonda su prova scritta né di facile o pronta soluzione Disporre ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14878/2024 (RG 30358/2024 – Tribunale di Milano, Dott.ssa Ricci) concesso in data 04.11.2024 In via principale Riservata ogni eventuale istanza/contestazione istruttoria Rigettare le prospettazioni avversarie per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto Confermare integramente il decreto ingiuntivo n. 14878/2024 (RG
pagina 1 di 5 – Tribunale di Milano, Dott.ssa Ricci) concesso in data 04.11.2024 e in ogni caso dichiarare tenuti e P.IVA_2 condannare gli opponenti in solido a corrispondere a in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, l'importo previsto in decreto ingiuntivo, oltre interessi e spese come da provvedimento monitorio, salvo veriore. Assolvere parte convenuta da qualsivoglia pretesa ex adverso vantata. Con vittoria di compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Opposizione al decreto ingiuntivo n. 14878/2024 emesso da questo tribunale a carico di e e a favore di società di Parte_1 Parte_2 Controparte_1 cartolarizzazione che ha acquistato il credito assistito dalla fideiussione prestata dai due odierni opponenti. Le parti opponenti contestano non già che vi sia stato un contratto di cessione, bensì che lo stesso fosse riferibile anche al credito garantito. Parte opposta ha pubblicato un elenco dei crediti ceduti, nonché delle comunicazioni che, inoltrate (tra l'altro) agli odierni opponenti, conterrebbero il numero di codice del rapporto ceduto, riportato nel primo elenco a pag. 287. Ora, in prima memoria gli opponenti non contestano il fatto che l'elenco allegato fosse quello oggetto della relatio da parte del contratto di cessione del credito. Ciò chiude ogni controversia sull'oggetto della cessione relativamente ai crediti ceduti. Piuttosto, gli opponenti allegano che l'elenco non opera alcun riferimento al contratto autonomo tramite il quale avrebbero prestata garanzia. L'elenco in altri termini non individua quale oggetto della cessione anche la garanzia. Argomentando poi in base all'esegesi dell'art. 58 d.P.R. n. 385/1993 e della mancanza di accessorietà del contratto di garanzia in questione, si sostiene che pertanto lo stesso non avrebbe formato oggetto di cessione. Non si capisce tuttavia perché l'autonomia della garanzia, che attiene alla relazione con il rapporto garantito, richieda ai fini della cessione l'autorizzazione del garante, come sostenuto da parte opponente. Non la richiede né l'art. 58 c. III cit. né l'art. 1263 c.c. La garanzia, ancorché autonoma, è per sua essenza accessoria a un credito, sicché di massima il trasferimento di quest'ultimo è sufficiente a consentire il trasferimento della prima, senza necessità di consenso del creditore cedente, che non risulta richiesto da norma alcuna. Si osserva in ogni caso che la garanzia prestata integra una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia. Vi è clausola di pagamento a prima richiesta, ma non vi è clausola
“senza eccezioni” ossia di deroga all'art. 1945 c.c., essendo derogato solo l'art. 1955 c.c.: circostanza non sufficiente perché si possa parlare di garanzia autonoma. Infondate quindi le tesi di mancanza di una cessione della garanzia.
Circa l'eccezione di prescrizione svolta dagli odierni opponenti, si osserva quanto segue. Gli opponenti ritengono che il dies a quo decorra dal 22.6.2012. La successiva richiesta di pagamento è avvenuta soltanto con la notifica del decreto ingiuntivo del 12.11.2024, quindi ben oltre il termine decennale decorrente dalla data di ricevimento delle precedenti raccomandate, risalenti al 22.6.12 per 26.6.12 per per e 26.7.12 per la Pt_2 Parte_1
pagina 2 di 5 OO KY. Va premesso che gli opponenti osservano che l'interruzione della prescrizione ex art. 1310 c.c. non opera in riguardo ai contratti autonomi di garanzia (da ultimo Cass. n. 26508/2024). Tuttavia nel caso di specie si è visto che non viene in rilievo una garanzia autonoma bensì, come già visto, una garanzia fideiussoria. Opera quindi l'art. 1310 c.c. (nonché l'art. 1957 c. IV c.c., che sul punto non pare derogato). Parte convenuta allega che il decorso della prescrizione è stato interrotto (e sospeso) dall'avvio di una procedura concorsuale nei confronti del debitore principale, ma il punto è irrilevante. La procedura, di liquidazione coatta amministrativa, viene fatta risalire al 2013. Si può dare per certo che nel corso della stessa non decorra il termine di prescrizione e che ex art. 2945 c. II c.c. il termine resti sospeso. L'interruzione vale però solo nei confronti del debitore principale, nel senso che la ratio dell'art. 2945 c. II c.c. è quella di evitare che il tempo del processo vada a danno di chi ha ragione. Ne consegue che l'eventuale interruzione della prescrizione nel 2013 non è sufficiente per escludere il rischio di prescrizione rispetto ai terzi garanti (i.e. gli odierni opponenti). In ogni caso, cfr. infra. Né per il vero risulta che la prescrizione del credito della debitrice principale verso l'originario creditore sia stata interrotta nel corso della procedura concorsuale. Si tratta allora di vedere se a partire dal 2012 siano intervenute entro dieci anni altre interruzioni della prescrizione avverso gli odierni opponenti o con effetti nei loro confronti. Ora, si osserva quanto segue. È stato messo in mora un terzo debitore solidale, i.e. (cfr. doc. 16), il che Controparte_3 potrebbe essere rilevante ex art. 1310 c.c., ma ciò in data 4.11.2022, dunque oltre il decennio rispetto al al 22.6.2012 per 26.6.2012 per per e 26.7.2012 per la Pt_2 Parte_1
OO KY (date dei precedenti atti interruttivi). Piuttosto: gli odierni attori negano poi di avere avuto conoscenza degli atti interruttivi della pretesa di parte attrice allegati da parte convenuta opposta e asseritamente intervenuti nel 2014. Si tratta delle lettere di messa in mora del 30.6.2014 e del 17.10.2014 spedite a Parte_1 delle quali lo stesso disconosce le firme apposte sui relativi avvisi di ricevimento perché apocrife, oltre che illegibili. Analoga difesa viene svolta in relazione alla lettera di messa in mora prodotta dalla convenuta-opposta (doc. 17), riportante la data del 2.10.22, che non è mai pervenuta alla sig.ra si eccepisce infatti che nell'avviso di ricevimento prodotto Pt_2 da si legge la firma “Avvenente” che non è quella della sig.ra la quale pertanto CP_1 Pt_2 disconosce la firma apposta sul relativo avviso di ricevimento perché apocrifa. In senso contrario vale però l'osservazione che gli atti in esame hanno natura sostanziale e valgono solo che sia rispettato l'art. 1335 c.c., ossia che siano arrivati all'indirizzo del destinatario. Sarà questi a dover dimostrare di non averne avuto conoscenza senza colpa. Non basta quindi disconoscere la firma, se si dimostra che l'atto è arrivato all'indirizzo degli stessi pagina 3 di 5 (1).
Allo scopo, vengono in rilievo i docc. 17, nonché 20, 21 e 22. Ora, per le stesse vi è quanto basta per ritenere che siano pervenute all'indirizzo del destinatario, come dimostra il fatto che sotto tale indirizzo vi sia una firma (2). L'arrivo all'indirizzo del resto non è contestato, è contestata la firma, ma come già evidenziato il punto è irrilevante ai fini dell'art. 1335 c.c. (compete al destinatario gestire idoneamente il proprio indirizzo e provare che non ha avuto notizia, senza colpa, della comunicazione;
che la firma non è a lui riconducibile;
che la firma non è riconducibile ad alcuna persona di casa o del palazzo o dell'abitazione o, in genere, dell'indirizzo: dare spiegazione, insomma, del fatto che documentalmente emerge che vi fosse qualcuno all'indirizzo del destinatario).
Resta però la circostanza che non vengono in rilievo atti interruttivi della prescrizione, perché tramite gli stessi ci si limita a informare i garanti del passaggio a sofferenza della loro posizione in ottemperanza a circolare della Banca d'Italia. Solo la comunicazione sub doc. 17, del 4.11.2022, integra invece un'interruzione della prescrizione in quanto tramite la stessa viene richiesta del pagamento del Parte_2 debito. La stessa però avviene a oltre dieci anni di distanza dall'ultima interruzione valida, avvenuta il 26.7.2012 (cfr. supra). Si tratta allora di vedere se l'interruzione sia avvenuta per effetto della sopravvenuta pendenza, nel 2013, della procedura concorsuale (liquidazione coatta amministrativa) della debitrice principale garantita OO Sociale KY a CP_4
Ora, la procedura di liquidazione coatta amministrativa si apre ex lege. La stessa non postula una domanda del creditore;
in ogni caso, quale che sia la strada concretamente seguita, non emerge dagli atti la prova che vi sia stata in tempo utile (ossia entro il decennio, calcolato a ritroso dal 4.11.2022) una domanda di pagamento agli organi della procedura ovvero l'elenco dei creditori redatto dal commissario liquidatore che, come noto, ha valore di ricognizione di debito (atto del pari idoneo a interrompere la prescrizione). Consegue che, in ragione dell'oggettiva incertezza dell'esistenza in ordine all'an e al quando di atti interruttivi della prescrizione tra il 26.7.2012 e il 4.11.2022, la pretesa creditoria deve pagina 4 di 5 essere respinta e il decreto revocato. Spese pari a € 11.000,00, tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di fase istruttoria, oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a., oltre spese vive di € 406,50.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta REVOCA Il decreto ingiuntivo n. 14878/2024 emesso da questo tribunale RESPINGE Le domande di e la Controparte_1
CONDANNA Al pagamento delle spese di lite in favore di e in Parte_1 Parte_2 misura pari a € 11.000,00 oltre spese generali 15% c.p.a. e i.v.a. Milano, 6 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. n. 20273/2022: “Secondo altrettanto consolidato orientamento giurisprudenziale, l'operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall'art. 1335 c.c. presuppone, infatti, che la dichiarazione sia giunta all'indirizzo del destinatario, inteso l'indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorché la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell'atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo comunque riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l'accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l'arrivo dell'atto all'indirizzo del destinatario”. 2 Se invece non vi fosse stata firma alcuna, “Per ritenere sussistente, secondo l'art. 1335 c.c., la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dalla dichiarazione a questo diretta, occorre la prova, il cui onere incombe al dichiarante, che la dichiarazione sia pervenuta all'indirizzo del destinatario, e tale momento, nel caso in cui la dichiarazione sia stata inviata mediante lettera raccomandata non consegnata per l'assenza del destinatario (o di altra persona abilitata a riceverla), coincide con il rilascio del relativo avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, e non già con il momento in cui la missiva fu consegnata” (Cass. n. 22311/2016).