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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/04/2025, n. 732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 732 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2466/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Bova (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado (R.G. n. 2086/2019);
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 02/04/2015 (rep. n. 153.618) - Persona_1 dall'Avv. Roberta Ventrici (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2029/2021, emessa in data 14/12/2021 dal
Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. n. 2086/2019).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/12/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, nei confronti della in persona del Presidente e legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore, per la riforma della sentenza n. 2029/2021, emessa in data
14/12/2021 dal Giudice di Pace di Catanzaro, nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 2086/2019, premettendo quanto segue:
-che con atto di citazione del 08/08/2019 ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della convenuta _1
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., nella vicenda per cui è causa;
2)
[...]
Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento, di tutti i danni materiali, patrimoniali e non, per come indicato in premessa, subiti dall'attore e quantificati nella complessiva somma di €
4.573,03, comprensiva del danno da fermo tecnico e da deprezzamento commerciale del veicolo, entrambe le voci da liquidare, in via subordinata, in via equitativa, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in esito alla postulanda consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo, oltre alla corresponsione della somma di cui alla fattura emessa dal sottoscritto procuratore per l'attività stragiudiziale prestata, pari a €
600,00; 3) Con condanna al pagamento alle spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1 esposto che:
- in data 11/11/2017, alle ore 01:00 circa, percorreva, unitamente a Persona_2
, a velocità moderata, alla guida dell'autovettura tipo Lancia Y, targata CV Persona_3
529 MN, di proprietà di , la Strada Provinciale 59 in Località “Mandrelle” Parte_1 del Comune Girifalco, direzione Squillace, quando, improvvisamente, investiva un cinghiale che in quel frangente attraversava la strada, sprovvista di guard-rail o di altra protezione che impedisse il passaggio incontrollato di animali selvatici;
- che la presenza di animali non risultava evidenziata da indicazioni segnaletiche che rendessero visibile il pericolo ai numerosi passanti che percorrono abitualmente la Strada
Provinciale in questione;
-che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Squillace, i quali provvedevano ad effettuare i dovuti accertamento sulla dinamica del sinistro;
2 - che, in ragione di quanto accaduto, l'autovettura Lancia Y, targata CV 529 MN, di proprietà di , riportava danni per un ammontare pari ad € 3.573,03, come Parte_1 da preventivo emesso dall'autocarrozzeria Pungitore Francesco, con sede in Amaroni
(CZ), oltre a € 200,00 per il danno da fermo tecnico, nonché l'importo di € 200,00 per la svalutazione commerciale del veicolo;
- che per l'attività stragiudiziale spiegata in favore dell'esponente, l'Avv. Maurizio Bova emetteva, inoltre, fattura per la somma di € 600,00;
-che, pertanto, i danni riportati dall'attore nel sinistro sopra descritto ammontavano alla somma complessiva di € 4.573,03;
- che sarebbe, dunque, innegabile una responsabilità esclusiva della nella Controparte_1 produzione dei danni subiti da parte attrice, in quanto sulla scorta della L.R. n. 14/2015 si osserva che sono stati trasferiti alla i poteri relativi alla gestione della Controparte_1 fauna selvatica, tutela e controllo, gravando sull'Ente regionale l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danni a terzi;
- che con comunicazione inviata tramite PEC in data 16/11/2017, ha Parte_1 diffidato formalmente la senza ottenere però alcun riscontro;
Controparte_1
- che esperita la negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L.
n. 162/2014, la stessa non ha sortito effetti per mancata risposta dell' nei Parte_2 termini di legge;
-che per tutti i motivi sopra esposti, ha agito innanzi all'Autorità Parte_1 giudiziaria contro la al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni materiali subiti sull'autovettura di sua proprietà, Lancia Y, targata CV 529 MN, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11/11/2017.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20/09/2019, la ha chiesto al Giudice di Pace di Catanzaro di “1) In via preliminare, Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) Nel merito: rigettare la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale, sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché prova per testi e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e deposito di note all'udienza del
09/12/2021, nella quale è stata trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 2029/2021, emessa il 14/12/2012, nell'ambito del procedimento avente
R.G. n. 2086/2019, il Giudice di Pace di Catanzaro ha così statuito:
“1) Dichiara che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi alla ed Controparte_1 alla conducente dell'autovettura dell'attore, nella misura del 50% ciascuno;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del Controparte_1
50% dei danni subiti dall'attore, 50% quantificati in € 1.786,51, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
3) Condanna la al pagamento del 50% delle spese e competenze di giudizio in favore Controparte_1 dell'attore, che liquida in € 815,00 di cui € 65,00 per spese, € 750,00 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% dell'importo dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto di “1) Riformare la sentenza di Parte_1 primo grado n. 2029/2021 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, Dott. Giuseppe Garzo, nel procedimento recante R.G n. 2086/2019; 2) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
, nell'evento per cui è causa;
3) Accertare e dichiarare che la parta appellata è tenuta al Controparte_1 risarcimento in favore del sig. della somma ulteriore di € 1786,51, pari al 50% della Parte_1 somma liquidata in primo grado;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art.
93 c.p.. in favore del procuratore antistatario”.
Quale motivo di appello, l'odierna appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine al concorso di colpa nella causazione sinistro de quo e la contraddittorietà, illogicità ed inadeguatezza della motivazione effettata dal Giudice di prime cure.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale del
05/10/2022, la ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di “ In via preliminare, in riforma della gravata sentenza n.2029/2021 del Giudice di Pace di Catanzaro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o rigettare comunque la domanda proposta in primo Controparte_1 grado nei confronti della per difetto della qualità di soggetto passivo responsabile nel Controparte_1 rapporto giuridico oggetto di causa;
4 2) In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda come proposta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e, all'udienza del 09/12/2024, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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L'appello è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminato il difetto di legittimazione passiva così come riproposto dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle
Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., _1
l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché
5 delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di _1 patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante _1 chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n.
7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n.
20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n.
19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e
l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli _1
6 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. Cass. n.
18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della con conseguente rigetto della relativa Controparte_1 eccezione preliminare.
Dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha poi ribadito che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.
2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. Cass. n. 18454/2022).
Ancora, “nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del
7 danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Ciò premesso, quale motivo di appello parte appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine al concorso di colpa nella causazione sinistro de quo e la contraddittorietà, illogicità ed inadeguatezza della motivazione effettata dal Giudice di prime cure.
In particolare, secondo gli assunti di parte appellante è infondata e illogica la motivazione resa dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha solo parzialmente accolto la domanda attorea, rigettando il riconoscimento dell'integrale responsabilità dell' convenuto, Pt_2 laddove afferma che “dalla dinamica dell'incidente emerge quindi la responsabilità del soggetto tenuto alla gestione della fauna selvatica, ma anche una parziale responsabilità della conducente. Infatti, il danno elevato dimostra che la velocità dell'autovettura, nonostante l'ora notturna, era elevata. Si ritiene pertanto di attribuire un concorso di colpa alla conducente nella misura del 50%.”.
Orbene, tale motivo di appello è fondato in quanto, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro de quo, devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nello specifico, il teste escussa all'udienza del 14/04/2021, in qualità di Testimone_1 terza trasportata sull'autovettura di proprietà di e condotta al momento Parte_1 del sinistro da ha così riferito: “Stavamo procedendo con direzione Squillace in Persona_2 località “Mandrelle” e mentre percorrevamo la suddetta via, all'improvviso un cinghiale ha attraversato la strada e l'abbiamo investito. Abbiamo quindi chiamato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto ma non hanno trovato il cinghiale. Dopo che sono andati via abbiamo trovato il cinghiale a bordo della strada
e lo abbiamo fotografato. Abbiamo richiamato i Carabinieri, i quali ci hanno detto che non sarebbero tornati sul posto” (v. verbale d'udienza del 14/04/2021, proc. di primo grado, R.G. n. 2086/2019
Giudice di Pace di Catanzaro).
Inoltre, quanto affermato dalla teste è stato corroborato sia dalle dichiarazioni rilasciate dai presenti all'interno dell'autovettura nella Relazione di Servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Squillace, nella quale si legge testualmente: “Il conducente riferiva di avere investito un animale selvatico, molto probabilmente un cinghiale e di aver proseguito la corsa fino a quel punto e di essersi fermata poiché aveva sentito dei rumori provenienti dal vano motore della sua autovettura (v. pag. 1 Relazione di Servizio dei Carabinieri di Squillace, doc. n. 3 fasc. parte appellante)
8 e sia dalle fotografie allegate alla suddetta Relazione (v. pag. 4, Relazione di Servizio dei
Carabinieri di Squillace, doc. n. 3 fasc. parte appellante) dalle quali sono ben evidenti i danni provocati sulla parte anteriore dell'autovettura di proprietà di , a seguito Parte_1 dell'impatto improvviso avvenuto con l'animale selvatico.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure, si deve ritenere che parte appellante abbia fornito sufficiente prova in giudizio in merito all'esatta dinamica del sinistro de quo.
Ciò premesso, questo Tribunale ritiene non condivisibile quanto statuito dal Giudice di prime cure, secondo il quale: “Il danno elevato dimostra che la velocità dell'autovettura, nonostante
l'ora notturna era elevata. Si ritiene pertanto di attribuire un concorso di colpa alla conducente nella misura del 50%” (v. pag. 2 sentenza n. 2029/2021 Giudice di Pace di Catanzaro, all. in atti) poiché nel corso dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, non è emersa alcuna prova sulla circostanza secondo la quale la macchina viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Al contrario, sussistono elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale,
l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione e la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
Quindi, non può rimproverarsi alla conducente dell'autovettura di non essere riuscita ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui la conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era notte e non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Perciò, non può riconoscersi alcun concorso di colpa in capo alla conducente dell'autovettura Lancia Y targata CV529MN nella causazione del sinistro e, quindi, nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., posto che, tra l'altro, nella Relazione di Servizio effettuata da parte dei
Carabinieri della Stazione di Squillace, giunti sul logo del sinistro, non sono stati registrati dati oggettivi, come ad esempio tracce di frenata, tali da poter dedurre in modo
9 inconfutabile una velocità dell'autovettura non commisurata allo stato dei luoghi e, quindi, in violazione del Codice della Strada.
Del resto, l'improvvisa comparsa sulla sede stradale del cinghiale, di grosse dimensioni, ha impedito alla conducente dell'autovettura ogni possibile manovra alternativa se non quella di impattare con il suddetto animale.
Infine, la non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, non avendo Controparte_1 dimostrato di aver adottato, in relazione alla zona in cui è avvenuto il sinistro, le cautele esigibili al fine di adempiere al proprio compito di programmazione e coordinamento nella pianificazione faunistico- venatoria e di avervi dato corretta attuazione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata una responsabilità esclusiva a carico della _1
ex art. 2052 c.c. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, non
[...] ravvisandosi gli estremi per una condotta concorrente ex art. 1227 c.c. da parte della conducente dell'autovettura Lancia Y targata CV529MN nella causazione del sinistro de quo, con conseguente riforma del capo della sentenza n. 2029/2021 del Giudice di Pace di
Catanzaro relativa al riconoscimento della responsabilità dell'incidente per cui è causa da ascriversi esclusivamente alla e non anche alla conducente Controparte_1 dell'autovettura dell'attore, nella misura del 50%.
Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati Controparte_1 all'appellante in merito al quantum risarcitorio, si precisa quanto segue.
Innanzitutto, attraverso la testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal teste in qualità di carrozziere che ha stilato il preventivo dei Testimone_2 danni subiti sull'autovettura dell'attrice è stato accertato il quantum del danno subito sulla
Lancia Y targata CV529MN.
Nello specifico, il suddetto teste ha dichiarato: “Riconosco anche nell'importo il preventivo di riparazione che mi viene posto in visione (v. verbale d'udienza del 14/04/2021, proc. di primo grado, R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro).
Al riguardo, in tema di valore probatorio del preventivo di danni non specificamente contestato, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che: “In assenza di specifica contestazione da parte del responsabile dell'entità subito dalla controparte, il preventivo può assumere diretto valore probatorio (cfr. Cass. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che:
“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte
10 dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parti costituita, la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” ( v. Cass.
Ord. n. 22701/2017).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, non avendo la Controparte_1 contestato specificamente e tempestivamente il preventivo di spesa prodotto da parte attrice, la quantificazione del danno patrimoniale in esso contenuto non può che ritenersi corretta per l'intera somma pari a € 3.573,03 (v. doc. n. 4 fasc. , proc. Parte_1
R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro).
Su detta somma, devalutata alla data del sinistro (11/11/2017) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti poi gli interessi legali, oltre ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In merito, poi al danno da fermo tecnico, chiesto dall'odierno appellante, per un ammontare pari ad € 200,00, si ritiene condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ha escluso il risarcimento di tale voce di danno, non potendo quest'ultimo essere liquidato in maniera generica, necessitando di adeguata e specifica allegazione in giudizio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza recente della Cassazione ha chiarito che: “il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.” (cfr. Cass. Ord. n.
27389/2022).
Così come non può riconoscersi il danno da svalutazione commerciale del veicolo, richiesto per l'importo di € 200,00, in quanto in relazione all'anzianità dell'autovettura, desumibile dalla targa, risulta che trattasi di un veicolo immatricolato oltre dieci anni prima dell'incidente per cui è causa e, quindi, di valore commerciale notevolmente ridotto e non suscettibile di svalutazione ulteriore e, inoltre, non vi è prova in giudizio che la suddetta autovettura sia stata venduta con conseguente perdita di valore.
11 Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta di rimborso della somma di € 600,00 per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale versata dall'odierno appellante in favore dall'Avv. Maurizio Bova, come da fattura del 31/03/20219 (v. doc. n. 5 fasc. Parte_1 proc. R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro), quale danno emergente, in quanto sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che: “le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova” (v. Cass. n. 15732/2022).
Orbene, nel caso in esame l'appellante, nel produrre nel giudizio di primo grado la sola fattura, non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente, con consequenziale rigetto della pretesa per mancanza di prova del danno lamentato.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'appello avanzato nei confronti della in persona del suo Presidente e Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, debba essere parzialmente accolto.
Conseguentemente, deve essere riformata il capo della sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro nella sentenza n. 2029/2021 nella parte in cui riconosce il concorso di colpa del conducente dell'autovettura lancia Y targata CV529MN nella misura del 50% nella causazione dell'evento per cui è causa, con conseguente responsabilità esclusiva ex art. 2052 da ascriversi nei confronti della Controparte_1
Ne deriva che l'ammontare dei danni materiali subiti sull'autovettura di proprietà di a seguito del sinistro de quo, sia quantificato per la somma totale di € Parte_1
3.573,03, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in precedenza.
Si conferma, invece, il capo della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in merito alla non dovutezza della somma di € 200,00 dovuta a titolo di danno da fermo tecnico e della ulteriore somma di € 200,00 a titolo di danno da svalutazione commerciale dell'autovettura modello Lancia Y targata CV529MN, nonché della somma di € 600,00 quale rimborso spese per l'attività stragiudiziale e di consulenza legale versata in favore dell'Avv. Maurizio Bova, a titolo di danno emergente.
Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
12 l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 27056/2021; Cass. civ., n. 9064/2018;
Cass. civ. n. 11423/2016).
Ciò premesso, atteso l'accoglimento parziale del presente appello, si dichiarano compensate per un terzo (1/3) le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di appello tra le parti, condannando la alla rifusione in favore di Controparte_1
dei restanti due terzi (2/3) delle spese di lite, liquidate nella misura Parte_1 indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. Civ. n.
10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in funzione di giudice dell'appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie parzialmente l'appello formulato da avverso la sentenza n. Parte_1
2029/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro e, per l'effetto, riformando parzialmente detta sentenza:
- accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c. in capo alla Controparte_1
- condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.573,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- Conferma l'impugnata sentenza n. 2029/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, in merito alla non dovutezza delle somme richieste da parte appellante a titolo di danno da fermo tecnico;
a titolo di danno da svalutazione commerciale dell'autovettura modello lancia Y targata Cb 529 MN, nonché al rimborso spese per l'attività stragiudiziale e di consulenza legale a titolo di danno emergente;
- Dichiara compensate le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti nella misura di un terzo (1/3), condannando la , in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
13 per i restanti due terzi (2/3), spese che vengono liquidate, per l'intero, in € Pt_1
1.265,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.552,00 per il presente giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maurizio Bova.
Catanzaro, lì 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
14
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell'appello, in persona della dott.ssa Song Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo n. 2466/2022 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Maurizio Bova (C.F. ), giusta procura rilasciata in calce C.F._2 all'atto di citazione relativo al giudizio di primo grado (R.G. n. 2086/2019);
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. e P.I. ) in persona del Presidente e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio – in virtù di procura generale alle liti per notar di Catanzaro del 02/04/2015 (rep. n. 153.618) - Persona_1 dall'Avv. Roberta Ventrici (C.F. ) dell'Avvocatura Regionale;
C.F._3
-APPELLATA-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2029/2021, emessa in data 14/12/2021 dal
Giudice di Pace di Catanzaro (R.G. n. 2086/2019).
Conclusioni delle parti: all'udienza del 09/12/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 appello, nei confronti della in persona del Presidente e legale Controparte_1
1 rappresentante pro tempore, per la riforma della sentenza n. 2029/2021, emessa in data
14/12/2021 dal Giudice di Pace di Catanzaro, nell'ambito del procedimento civile iscritto al R.G. n. 2086/2019, premettendo quanto segue:
-che con atto di citazione del 08/08/2019 ha citato in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Catanzaro, la in persona del Presidente e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ Accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., la responsabilità della convenuta _1
, in persona del Presidente legale rappresentante p.t., nella vicenda per cui è causa;
2)
[...]
Condannare la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento, di tutti i danni materiali, patrimoniali e non, per come indicato in premessa, subiti dall'attore e quantificati nella complessiva somma di €
4.573,03, comprensiva del danno da fermo tecnico e da deprezzamento commerciale del veicolo, entrambe le voci da liquidare, in via subordinata, in via equitativa, o in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in esito alla postulanda consulenza tecnica d'ufficio, maggiorata di interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal fatto sino all'effettivo soddisfo, oltre alla corresponsione della somma di cui alla fattura emessa dal sottoscritto procuratore per l'attività stragiudiziale prestata, pari a €
600,00; 3) Con condanna al pagamento alle spese e competenze, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito”.
A sostegno della propria domanda, nel giudizio di primo grado, aveva Parte_1 esposto che:
- in data 11/11/2017, alle ore 01:00 circa, percorreva, unitamente a Persona_2
, a velocità moderata, alla guida dell'autovettura tipo Lancia Y, targata CV Persona_3
529 MN, di proprietà di , la Strada Provinciale 59 in Località “Mandrelle” Parte_1 del Comune Girifalco, direzione Squillace, quando, improvvisamente, investiva un cinghiale che in quel frangente attraversava la strada, sprovvista di guard-rail o di altra protezione che impedisse il passaggio incontrollato di animali selvatici;
- che la presenza di animali non risultava evidenziata da indicazioni segnaletiche che rendessero visibile il pericolo ai numerosi passanti che percorrono abitualmente la Strada
Provinciale in questione;
-che sul luogo del sinistro intervenivano i Carabinieri della Stazione di Squillace, i quali provvedevano ad effettuare i dovuti accertamento sulla dinamica del sinistro;
2 - che, in ragione di quanto accaduto, l'autovettura Lancia Y, targata CV 529 MN, di proprietà di , riportava danni per un ammontare pari ad € 3.573,03, come Parte_1 da preventivo emesso dall'autocarrozzeria Pungitore Francesco, con sede in Amaroni
(CZ), oltre a € 200,00 per il danno da fermo tecnico, nonché l'importo di € 200,00 per la svalutazione commerciale del veicolo;
- che per l'attività stragiudiziale spiegata in favore dell'esponente, l'Avv. Maurizio Bova emetteva, inoltre, fattura per la somma di € 600,00;
-che, pertanto, i danni riportati dall'attore nel sinistro sopra descritto ammontavano alla somma complessiva di € 4.573,03;
- che sarebbe, dunque, innegabile una responsabilità esclusiva della nella Controparte_1 produzione dei danni subiti da parte attrice, in quanto sulla scorta della L.R. n. 14/2015 si osserva che sono stati trasferiti alla i poteri relativi alla gestione della Controparte_1 fauna selvatica, tutela e controllo, gravando sull'Ente regionale l'obbligo di adottare tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica possa arrecare danni a terzi;
- che con comunicazione inviata tramite PEC in data 16/11/2017, ha Parte_1 diffidato formalmente la senza ottenere però alcun riscontro;
Controparte_1
- che esperita la negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. n. 132/2014, convertito in L.
n. 162/2014, la stessa non ha sortito effetti per mancata risposta dell' nei Parte_2 termini di legge;
-che per tutti i motivi sopra esposti, ha agito innanzi all'Autorità Parte_1 giudiziaria contro la al fine di sentirla condannare al risarcimento di tutti Controparte_1
i danni materiali subiti sull'autovettura di sua proprietà, Lancia Y, targata CV 529 MN, in conseguenza del sinistro verificatosi in data 11/11/2017.
Instauratosi il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta del 20/09/2019, la ha chiesto al Giudice di Pace di Catanzaro di “1) In via preliminare, Controparte_1 accertare e dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
2) Nel merito: rigettare la domanda formulata da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale, sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di giudizio”.
3 La causa è stata istruita mediante produzione documentale nonché prova per testi e, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni e deposito di note all'udienza del
09/12/2021, nella quale è stata trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 2029/2021, emessa il 14/12/2012, nell'ambito del procedimento avente
R.G. n. 2086/2019, il Giudice di Pace di Catanzaro ha così statuito:
“1) Dichiara che la responsabilità dell'incidente per cui è causa è da ascriversi alla ed Controparte_1 alla conducente dell'autovettura dell'attore, nella misura del 50% ciascuno;
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore al risarcimento del Controparte_1
50% dei danni subiti dall'attore, 50% quantificati in € 1.786,51, oltre agli interessi legali dalla data dell'evento al saldo;
3) Condanna la al pagamento del 50% delle spese e competenze di giudizio in favore Controparte_1 dell'attore, che liquida in € 815,00 di cui € 65,00 per spese, € 750,00 per compensi oltre al rimborso spese generali pari al 15% dell'importo dei compensi, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'attore”.
Nel presente giudizio di appello, ha chiesto di “1) Riformare la sentenza di Parte_1 primo grado n. 2029/2021 emesso dal Giudice di Pace di Catanzaro, Dott. Giuseppe Garzo, nel procedimento recante R.G n. 2086/2019; 2) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della
, nell'evento per cui è causa;
3) Accertare e dichiarare che la parta appellata è tenuta al Controparte_1 risarcimento in favore del sig. della somma ulteriore di € 1786,51, pari al 50% della Parte_1 somma liquidata in primo grado;
4) Con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi ex art.
93 c.p.. in favore del procuratore antistatario”.
Quale motivo di appello, l'odierna appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine al concorso di colpa nella causazione sinistro de quo e la contraddittorietà, illogicità ed inadeguatezza della motivazione effettata dal Giudice di prime cure.
Con comparsa di costituzione e risposta con contestuale appello incidentale del
05/10/2022, la ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto ed Controparte_1 eccepito, chiedendo in particolare al Tribunale di Catanzaro di “ In via preliminare, in riforma della gravata sentenza n.2029/2021 del Giudice di Pace di Catanzaro, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e/o rigettare comunque la domanda proposta in primo Controparte_1 grado nei confronti della per difetto della qualità di soggetto passivo responsabile nel Controparte_1 rapporto giuridico oggetto di causa;
4 2) In via subordinata e nel merito, rigettare la domanda come proposta in quanto del tutto infondata in fatto ed in diritto e soprattutto non provata, sia per ciò che concerne l'imputabilità dell'evento all'azione del cinghiale sia per ciò che concerne il nesso di causalità fra fatto ed evento e il grado di responsabilità della p.a. a titolo di dolo o colpa;
3) Con condanna alle spese e competenze di giudizio”.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e, all'udienza del 09/12/2024, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante deposito di note scritte, assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
L'appello è parzialmente fondato e viene accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
In via preliminare, deve essere esaminato il difetto di legittimazione passiva così come riproposto dalla Controparte_1
Sul punto, la giurisprudenza ormai consolidata ritiene che i danni cagionati dalla fauna selvatica siano risarcibili dalla P.A. ai sensi dell'art. 2052 c.c., in luogo di quella aquiliana ex art. 2043 c.c..
In detti casi, il criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul rapporto di custodia, inteso non solo come custodia derivante dal rapporto di proprietà, ma anche di utilizzazione dell'animale.
Infatti, è stato osservato che le specie selvatiche, protette ai sensi della L. n. 157 del 1992, sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici al fine di garantire la tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.
La tutela e la gestione di dette specie avvengono anche mediante l'attribuzione alle
Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti minori titolari, determinando una situazione equiparabile a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario.
Da ciò ne consegue che è la a dover essere considerata, ex art. 2052 c.c., _1
l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli animali, perché se ne serve in tal senso ed in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché
5 delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti, salvo che provi il caso fortuito.
In particolare, la Corte di Cassazione ha ritenuto che: “«i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c. c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della L. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»; «nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla in quanto titolare della competenza normativa in materia di _1 patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti;
la può rivalersi (anche mediante _1 chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno»; … con detto indirizzo giurisprudenziale che oramai può considerarsi consolidato - Cass. 05/11/2021, n. 32018; Cass. 9/02/2021, n. 3023; Cass. 20/04/2020, n.
7969; Cass. 29/04/2020, nn. 8384 e 8385; Cass. 6/07/2020, n. 13848; Cass. 2/10/2020, n.
20997; Cass. 31/08/2020, n. 18085; Cass. 31/08/2020, n. 18087; Cass. 15/09/2020, n.
19101; Cass. 1.2/11/2020, n. 25466 - è stato superato il precedente quadro interpretativo che riteneva impossibile invocare per la fauna selvatica il regime previsto dall'art. 2052 c.c., attesa l'inestensibilità del dovere di custodia ivi previsto agli animali selvatici che vivono in libertà. Questa Corte, invece, oggi ritiene che la proprietà pubblica delle specie protette disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, determina una situazione equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione", al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e
l'ecosistema, degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario. Di conseguenza, è la
a dover essere considerata, ex art. 2052 cod.civ., l'esclusiva responsabile dei danni causati dagli _1
6 animali - perché se ne serve nel senso dianzi precisato - salvo che provi il caso fortuito.” (v. Cass. n.
18454/2022).
Pertanto, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva della con conseguente rigetto della relativa Controparte_1 eccezione preliminare.
Dopo avere, quindi, qualificato la natura della responsabilità per i danni da fauna selvatica ai sensi dell'art. 2052 c.c., in tema di onere probatorio, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha poi ribadito che: “Sull'attore che allega di avere subito un danno, cagionato da un animale selvatico appartenente ad una specie protetta rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato, grava
l'onere di dimostrare la dinamica del sinistro nonché il nesso causale tra la condotta dell'animale e l'evento dannoso subito, oltre che l'appartenenza dell'animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla legge n. 157 del 1992 e/o comunque che si tratti di animale selvatico rientrante nel patrimonio indisponibile dello Stato. Ove si controverta di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici non basta - ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art.
2052 c.c. - la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la "causa" del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali, il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo - per ottenere l'integrale risarcimento del danno che afferma di aver subito - dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida, da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici, e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela - non sarebbe stato possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno. (v. Cass. n. 18454/2022).
Ancora, “nel caso di danno da animali, il danneggiato deve solo provare il nesso di causa, mentre
l'imprevedibilità del fatto e dunque, nella circostanza, l'imprevedibilità dell'attraversamento da parte dell'animale, quale caso fortuito che esclude la responsabilità, deve essere allegato e dimostrato dal danneggiante;
allo stesso modo, la prova che il danno si è verificato per una condotta colpevole del
7 danneggiato, ossia la guida imprudente, che è nient'altro che la prova anche essa del caso fortuito, è una prova che grava sul danneggiante.” (v. Cass. Ord. n. 12714/2024).
Ciò premesso, quale motivo di appello parte appellante ha dedotto l'erronea valutazione in ordine al concorso di colpa nella causazione sinistro de quo e la contraddittorietà, illogicità ed inadeguatezza della motivazione effettata dal Giudice di prime cure.
In particolare, secondo gli assunti di parte appellante è infondata e illogica la motivazione resa dal Giudice di prime cure nella parte in cui ha solo parzialmente accolto la domanda attorea, rigettando il riconoscimento dell'integrale responsabilità dell' convenuto, Pt_2 laddove afferma che “dalla dinamica dell'incidente emerge quindi la responsabilità del soggetto tenuto alla gestione della fauna selvatica, ma anche una parziale responsabilità della conducente. Infatti, il danno elevato dimostra che la velocità dell'autovettura, nonostante l'ora notturna, era elevata. Si ritiene pertanto di attribuire un concorso di colpa alla conducente nella misura del 50%.”.
Orbene, tale motivo di appello è fondato in quanto, dalla documentazione in atti nonché dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado, in merito alla ricostruzione della dinamica del sinistro de quo, devono ritenersi attendibili le dichiarazioni rese dal teste escusso.
Nello specifico, il teste escussa all'udienza del 14/04/2021, in qualità di Testimone_1 terza trasportata sull'autovettura di proprietà di e condotta al momento Parte_1 del sinistro da ha così riferito: “Stavamo procedendo con direzione Squillace in Persona_2 località “Mandrelle” e mentre percorrevamo la suddetta via, all'improvviso un cinghiale ha attraversato la strada e l'abbiamo investito. Abbiamo quindi chiamato i Carabinieri che sono intervenuti sul posto ma non hanno trovato il cinghiale. Dopo che sono andati via abbiamo trovato il cinghiale a bordo della strada
e lo abbiamo fotografato. Abbiamo richiamato i Carabinieri, i quali ci hanno detto che non sarebbero tornati sul posto” (v. verbale d'udienza del 14/04/2021, proc. di primo grado, R.G. n. 2086/2019
Giudice di Pace di Catanzaro).
Inoltre, quanto affermato dalla teste è stato corroborato sia dalle dichiarazioni rilasciate dai presenti all'interno dell'autovettura nella Relazione di Servizio redatta dai Carabinieri della Stazione di Squillace, nella quale si legge testualmente: “Il conducente riferiva di avere investito un animale selvatico, molto probabilmente un cinghiale e di aver proseguito la corsa fino a quel punto e di essersi fermata poiché aveva sentito dei rumori provenienti dal vano motore della sua autovettura (v. pag. 1 Relazione di Servizio dei Carabinieri di Squillace, doc. n. 3 fasc. parte appellante)
8 e sia dalle fotografie allegate alla suddetta Relazione (v. pag. 4, Relazione di Servizio dei
Carabinieri di Squillace, doc. n. 3 fasc. parte appellante) dalle quali sono ben evidenti i danni provocati sulla parte anteriore dell'autovettura di proprietà di , a seguito Parte_1 dell'impatto improvviso avvenuto con l'animale selvatico.
Pertanto, alla luce delle risultanze istruttorie e della documentazione versata in atti nel giudizio svoltosi innanzi al Giudice di prime cure, si deve ritenere che parte appellante abbia fornito sufficiente prova in giudizio in merito all'esatta dinamica del sinistro de quo.
Ciò premesso, questo Tribunale ritiene non condivisibile quanto statuito dal Giudice di prime cure, secondo il quale: “Il danno elevato dimostra che la velocità dell'autovettura, nonostante
l'ora notturna era elevata. Si ritiene pertanto di attribuire un concorso di colpa alla conducente nella misura del 50%” (v. pag. 2 sentenza n. 2029/2021 Giudice di Pace di Catanzaro, all. in atti) poiché nel corso dell'istruttoria svoltasi nel giudizio di primo grado, non è emersa alcuna prova sulla circostanza secondo la quale la macchina viaggiasse ad elevata velocità e, comunque, oltre i limiti previsti dal codice della strada.
Al contrario, sussistono elementi di segno contrario che depongono per l'insussistenza di una condotta imprudente del conducente, come la condotta imprevedibile del cinghiale,
l'assenza lungo il tratto stradale di segnaletica di attraversamento della fauna selvatica, il tratto stradale privo di illuminazione e la circostanza che lo scontro è avvenuto nelle ore notturne.
Quindi, non può rimproverarsi alla conducente dell'autovettura di non essere riuscita ad evitare l'impatto con l'animale che è sbucato nel tratto stradale percorso in un momento in cui la conducente non avrebbe potuto fare niente per evitarlo, trattandosi di tratto in cui vi era scarsa illuminazione, era notte e non era presente alcuna segnaletica di pericolo di attraversamento di animali selvatici.
Perciò, non può riconoscersi alcun concorso di colpa in capo alla conducente dell'autovettura Lancia Y targata CV529MN nella causazione del sinistro e, quindi, nel caso di specie non può trovare applicazione il disposto di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c., posto che, tra l'altro, nella Relazione di Servizio effettuata da parte dei
Carabinieri della Stazione di Squillace, giunti sul logo del sinistro, non sono stati registrati dati oggettivi, come ad esempio tracce di frenata, tali da poter dedurre in modo
9 inconfutabile una velocità dell'autovettura non commisurata allo stato dei luoghi e, quindi, in violazione del Codice della Strada.
Del resto, l'improvvisa comparsa sulla sede stradale del cinghiale, di grosse dimensioni, ha impedito alla conducente dell'autovettura ogni possibile manovra alternativa se non quella di impattare con il suddetto animale.
Infine, la non ha fornito alcuna prova del caso fortuito, non avendo Controparte_1 dimostrato di aver adottato, in relazione alla zona in cui è avvenuto il sinistro, le cautele esigibili al fine di adempiere al proprio compito di programmazione e coordinamento nella pianificazione faunistico- venatoria e di avervi dato corretta attuazione.
Di conseguenza, deve essere dichiarata una responsabilità esclusiva a carico della _1
ex art. 2052 c.c. nella causazione dell'evento dannoso per cui è causa, non
[...] ravvisandosi gli estremi per una condotta concorrente ex art. 1227 c.c. da parte della conducente dell'autovettura Lancia Y targata CV529MN nella causazione del sinistro de quo, con conseguente riforma del capo della sentenza n. 2029/2021 del Giudice di Pace di
Catanzaro relativa al riconoscimento della responsabilità dell'incidente per cui è causa da ascriversi esclusivamente alla e non anche alla conducente Controparte_1 dell'autovettura dell'attore, nella misura del 50%.
Accertata, dunque, l'esclusiva responsabilità della per i danni causati Controparte_1 all'appellante in merito al quantum risarcitorio, si precisa quanto segue.
Innanzitutto, attraverso la testimonianza resa nel giudizio di primo grado dal teste in qualità di carrozziere che ha stilato il preventivo dei Testimone_2 danni subiti sull'autovettura dell'attrice è stato accertato il quantum del danno subito sulla
Lancia Y targata CV529MN.
Nello specifico, il suddetto teste ha dichiarato: “Riconosco anche nell'importo il preventivo di riparazione che mi viene posto in visione (v. verbale d'udienza del 14/04/2021, proc. di primo grado, R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro).
Al riguardo, in tema di valore probatorio del preventivo di danni non specificamente contestato, la giurisprudenza della Cassazione ha ribadito che: “In assenza di specifica contestazione da parte del responsabile dell'entità subito dalla controparte, il preventivo può assumere diretto valore probatorio (cfr. Cass. n. 27624/2020). Ed infatti, atteso che l'art. 115 c.p.c. prevede che:
“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della propria decisone le prove preposte
10 dalle parti, nonché i fatti specificamente contestati dalla parti costituita, la violazione dell'onere imposto al convenuto ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione in maniera specifica e non limitarsi ad una generica contestazione, ha come conseguenza non solo che l'attore viene esonerato dalla prova del fatto non contestato, ma che non è ammessa una contestazione specifica successiva, ossia fuori termine” ( v. Cass.
Ord. n. 22701/2017).
Pertanto, alla luce della giurisprudenza appena citata, non avendo la Controparte_1 contestato specificamente e tempestivamente il preventivo di spesa prodotto da parte attrice, la quantificazione del danno patrimoniale in esso contenuto non può che ritenersi corretta per l'intera somma pari a € 3.573,03 (v. doc. n. 4 fasc. , proc. Parte_1
R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro).
Su detta somma, devalutata alla data del sinistro (11/11/2017) e poi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, sono dovuti poi gli interessi legali, oltre ulteriori interessi a tasso legale dalla pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In merito, poi al danno da fermo tecnico, chiesto dall'odierno appellante, per un ammontare pari ad € 200,00, si ritiene condivisibile quanto affermato dal Giudice di prime cure, il quale ha escluso il risarcimento di tale voce di danno, non potendo quest'ultimo essere liquidato in maniera generica, necessitando di adeguata e specifica allegazione in giudizio.
Sul punto, infatti, la giurisprudenza recente della Cassazione ha chiarito che: “il danno da
"fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.” (cfr. Cass. Ord. n.
27389/2022).
Così come non può riconoscersi il danno da svalutazione commerciale del veicolo, richiesto per l'importo di € 200,00, in quanto in relazione all'anzianità dell'autovettura, desumibile dalla targa, risulta che trattasi di un veicolo immatricolato oltre dieci anni prima dell'incidente per cui è causa e, quindi, di valore commerciale notevolmente ridotto e non suscettibile di svalutazione ulteriore e, inoltre, non vi è prova in giudizio che la suddetta autovettura sia stata venduta con conseguente perdita di valore.
11 Da ultimo, deve essere rigettata la richiesta di rimborso della somma di € 600,00 per l'attività di assistenza e consulenza stragiudiziale versata dall'odierno appellante in favore dall'Avv. Maurizio Bova, come da fattura del 31/03/20219 (v. doc. n. 5 fasc. Parte_1 proc. R.G. n. 2086/2019 Giudice di Pace di Catanzaro), quale danno emergente, in quanto sul punto, la Suprema Corte ha ribadito che: “le spese sostenute per l'attività legale stragiudiziale, diversamente dalle spese legali, vanno liquidate come una componente del danno emergente e sono soggette agli stessi oneri di allegazione e prova” (v. Cass. n. 15732/2022).
Orbene, nel caso in esame l'appellante, nel produrre nel giudizio di primo grado la sola fattura, non ha fornito alcuna prova di aver sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente, con consequenziale rigetto della pretesa per mancanza di prova del danno lamentato.
In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene che l'appello avanzato nei confronti della in persona del suo Presidente e Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, debba essere parzialmente accolto.
Conseguentemente, deve essere riformata il capo della sentenza del Giudice di Pace di
Catanzaro nella sentenza n. 2029/2021 nella parte in cui riconosce il concorso di colpa del conducente dell'autovettura lancia Y targata CV529MN nella misura del 50% nella causazione dell'evento per cui è causa, con conseguente responsabilità esclusiva ex art. 2052 da ascriversi nei confronti della Controparte_1
Ne deriva che l'ammontare dei danni materiali subiti sull'autovettura di proprietà di a seguito del sinistro de quo, sia quantificato per la somma totale di € Parte_1
3.573,03, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in precedenza.
Si conferma, invece, il capo della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in merito alla non dovutezza della somma di € 200,00 dovuta a titolo di danno da fermo tecnico e della ulteriore somma di € 200,00 a titolo di danno da svalutazione commerciale dell'autovettura modello Lancia Y targata CV529MN, nonché della somma di € 600,00 quale rimborso spese per l'attività stragiudiziale e di consulenza legale versata in favore dell'Avv. Maurizio Bova, a titolo di danno emergente.
Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese, il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere anche d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
12 l'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio fissato dall'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. n. 27056/2021; Cass. civ., n. 9064/2018;
Cass. civ. n. 11423/2016).
Ciò premesso, atteso l'accoglimento parziale del presente appello, si dichiarano compensate per un terzo (1/3) le spese di lite del giudizio di primo grado e del presente grado di appello tra le parti, condannando la alla rifusione in favore di Controparte_1
dei restanti due terzi (2/3) delle spese di lite, liquidate nella misura Parte_1 indicata in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022, scaglione come da valore della causa (individuato in quello per le cause di valore compreso tra € 1.101 ed € 5.200) sulla base del criterio del “decisum” (cfr. Cass. Civ. n.
10984/2021), con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito che si è dichiarato antistatario e ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, in funzione di giudice dell'appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte:
- Accoglie parzialmente l'appello formulato da avverso la sentenza n. Parte_1
2029/2021 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro e, per l'effetto, riformando parzialmente detta sentenza:
- accerta la responsabilità esclusiva ex art. 2052 c.c. in capo alla Controparte_1
- condanna la al pagamento, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di € 3.573,03 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come indicato in parte motiva;
- Conferma l'impugnata sentenza n. 2029/2021 emessa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, in merito alla non dovutezza delle somme richieste da parte appellante a titolo di danno da fermo tecnico;
a titolo di danno da svalutazione commerciale dell'autovettura modello lancia Y targata Cb 529 MN, nonché al rimborso spese per l'attività stragiudiziale e di consulenza legale a titolo di danno emergente;
- Dichiara compensate le spese di lite, di entrambi i gradi di giudizio, tra le parti nella misura di un terzo (1/3), condannando la , in persona del Presidente e Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1
13 per i restanti due terzi (2/3), spese che vengono liquidate, per l'intero, in € Pt_1
1.265,00 per il giudizio di primo grado ed in € 2.552,00 per il presente giudizio, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Maurizio Bova.
Catanzaro, lì 15/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Song Damiani
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