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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 5227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5227 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 219/2020, e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato e allegato all'atto di C.F._2 appello, dall'avvocato Alberto De Cristofaro (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52 e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E
PARTITA IVA ) e C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate da (C.F. , società di recupero crediti, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura su atto separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
NN IO (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._4
Via Ponte di Tappia n. 47, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.11103/2019, pubblica in data 13.12.2019 e notificata in data 16.12.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.1.2020, e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto per Notar di Padova del 28.12.2009 (rep. 31412 racc. 10473) con il quale Persona_1 Parte_1 conferiva a mandato a vendere senza rappresentanza con contestuale trasferimento di Parte_2 proprietà relativamente all'immobile sito in Napoli alla piazza Jacopo Sannazzaro n. 63 piano quinto con annesso locale al piano primo sottostrada identificato al NCEU Sez. CHI foglio 18 part. 57 sub. 18 (meglio identificato in atti); b) rigetta la domanda di c) condanna i convenuti in solido al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forf., Iva e Cpa come per legge;
d) pone le spese di ctu, come già liquidate in atti, a carico dei convenuti in solido;
e) dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata.”
Nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha considerato provati i presupposti di cui all'art. 2901
c.c.; 3. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in via principale dalla
rigettandola;
4. Accertare e dichiarare la validità dell'atto per Notar di Padova del 28.12.2009 CP_4 Per_1
Rep. 31412 e Racc. 10473; 5. Condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite le appellate chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.9.2025, svoltasi in forma cartolare, rilevato che nessuna delle parti ha depositato le suddette note, la causa
è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
All'udienza del 21.10.2025, anch'essa svolta in forma cartolare, come disposto con decreto dell'8.10.2025, regolarmente comunicato alle parti costituite, nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta.
Pertanto, la causa va cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
2 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo;
3) nulla sulle spese.
Così deciso il 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo Dott. Eugenio Forgillo
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 219/2020, e vertente
TRA
(C.F. ), e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi, in virtù di procura su foglio separato e allegato all'atto di C.F._2 appello, dall'avvocato Alberto De Cristofaro (C.F. ), ed elettivamente domiciliati C.F._3 presso il suo studio in Napoli, alla via M. Cervantes n. 52 e presso il seguente indirizzo PEC:
Email_1
APPELLANTI
E
PARTITA IVA ) e C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 rappresentate da (C.F. , società di recupero crediti, rappresentata e Controparte_3 P.IVA_3 difesa, in virtù di procura su atto separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avvocato
NN IO (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Napoli, alla C.F._4
Via Ponte di Tappia n. 47, e presso il seguente indirizzo PEC: Email_2
APPELLATE
1 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.11103/2019, pubblica in data 13.12.2019 e notificata in data 16.12.2019.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 13.1.2020, e hanno proposto tempestivo Parte_1 Parte_2 appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Napoli ha così provveduto: “a) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia nei confronti di parte attrice dell'atto per Notar di Padova del 28.12.2009 (rep. 31412 racc. 10473) con il quale Persona_1 Parte_1 conferiva a mandato a vendere senza rappresentanza con contestuale trasferimento di Parte_2 proprietà relativamente all'immobile sito in Napoli alla piazza Jacopo Sannazzaro n. 63 piano quinto con annesso locale al piano primo sottostrada identificato al NCEU Sez. CHI foglio 18 part. 57 sub. 18 (meglio identificato in atti); b) rigetta la domanda di c) condanna i convenuti in solido al Controparte_2 pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, che liquida in € 545,00 per esborsi ed € 13.430,00 per compensi d'avvocato, oltre rimborso forf., Iva e Cpa come per legge;
d) pone le spese di ctu, come già liquidate in atti, a carico dei convenuti in solido;
e) dichiara la presente pronuncia soggetta ad annotazione, ai sensi dell'art. 2655 c.c., da parte del competente Conservatore dei RR.II., il quale vi provvederà a seguito della presentazione del relativo titolo da parte della parte interessata.”
Nell'atto di impugnazione gli appellanti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. Riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Napoli ha considerato provati i presupposti di cui all'art. 2901
c.c.; 3. Per l'effetto, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda proposta in via principale dalla
rigettandola;
4. Accertare e dichiarare la validità dell'atto per Notar di Padova del 28.12.2009 CP_4 Per_1
Rep. 31412 e Racc. 10473; 5. Condannare la controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, si sono costituite le appellate chiedendo il rigetto del gravame.
All'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del
23.9.2025, svoltasi in forma cartolare, rilevato che nessuna delle parti ha depositato le suddette note, la causa
è stata rinviata all'udienza del 21.10.2025 ai sensi degli artt. 309 e 181 c.p.c..
All'udienza del 21.10.2025, anch'essa svolta in forma cartolare, come disposto con decreto dell'8.10.2025, regolarmente comunicato alle parti costituite, nessuna delle parti ha depositato le note di trattazione scritta.
Pertanto, la causa va cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
2 1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) dichiara l'estinzione del processo;
3) nulla sulle spese.
Così deciso il 22.10.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Di Lorenzo Dott. Eugenio Forgillo
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