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Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/05/2025, n. 873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 873 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 799 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. SCARPELLO LUIGI FILARDO NICOLA Parte_1
( ) VIA FAUSTO GULLO SNC 87062 CARIATI;
C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante esponeva: di essere stato assunto con contratto a termine con la TMA Distribuzione srl dal 26.10.2017 al
31.10.2017, prorogato sino al 16.11.2017, nuovamente prorogato sino al
30.11.2017 e dal 18.07.2018 al 24.07.2018; di essere transitato, in seguito a passaggio di appalto con la soc. lid, dal 03.08.2018 al 31.12.2018, con contratto a chiamata prorogato sino al 28.02.2019, in seguito a passaggio aziendale da parte della soc. TMA Distribuzione Sri, che gestiva il medesimo servizio;
che il contratto di assunzione porta come sede di lavoro il cantiere di Cassano allo
Ionio e l'azienda ha una sede operativa, ove vengono coordinati i servizi e gestito il personale in Rossano, via Pigafetta, presso il responsabile aziendale, che presta la sua attività, con la qualifica di autista conducente di furgone 3°livello del C.C.N.L. Servizi trasporto prodotti postali in appalto;
che con lettera del
14.11.2018 notificata il 21.11.2018, il datore di lavora contestava formalmente il seguente addebito "giorno 7 novembre 2018, senza giustificato motivo non espletava il servizio con interruzione del pubblico servizio di trasporti prodotti postali e danni all'azienda"; che con lettera del 21.11.2018, inoltrata a mezzo pec il 21.11.2018, si contestava l'addebito precisando che "il lavoratore non ha interrotto alcun servizio anzi ha sempre eseguito gli ordini datoriali, ivi compreso quello di perorare il pagamento delle fatture emesse nei confronti di
[...]
con manifestazioni concordate presso gli Uffici Postali di CP_2
Castrovillari; che per i fatti addebitati nella missiva, il giorno della contestazione, tutti gli iscritti, si recavano presso l'Ufficio centrale delle poste di Castrovillari, insieme ad altri dipendenti della soc. Tma Distribuzion Sri, per manifestare contro le poste per il mancato pagamento degli stipendi a causa del ritardo dei pagamenti delle fatture. Quindi non corrisponde al vero che gli istanti abbiano manifestato interrompendo il servizio contro la volontà aziendale"; che oltre a contestare gli addebiti chiedevano ai sensi dell'art. 7, comma 5° di essere sentiti personalmente con l'assistenza del funzionario sindacale di propria fiducia;
che nel caso di specie nessuna convocazione era avvenuta;
che il datore di lavoro, con provvedimento del 04.12.2018, notificato il 14.12.2018, comminava la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione, applicando, altresì, una trattenuta di €.200,00 quale quota parte dei danni conseguenti al disservizio causato a;
che, in data 14.12.2018, il provvedimento CP_2 disciplinare irrogato dalla datrice di lavoro veniva impugnato stragiudizialmente;
che non era a conoscenza se la multa fosse stata applicata effettivamente dalla datrice di lavoro, in quanto dal mese di dicembre l'istante non percepiva la retribuzione né gli era stata consegnata la busta paga.
La resistente restava contumace, in seguito a notifica CAD.
§§§§§§
Il ricorso merita accoglimento.
Non vi è prova, infatti, che siano state rispettate le procedure previste dallo
Statuto dei lavoratori.
Quest'ultimo, al 2° comma dell'art. 7, stabilisce che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna convocazione, nonostante la richiesta scritta, né la società ha inteso costituirsi, al fine di dimostrare la regolarità della procedura adottata per irrogare la contestata sanzione.
Allo stato degli atti, la sanzione risulta dunque illegittima.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
- Condanna la soc. p.i.n. in persona del suo legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede in Via Taverna Fabb. A, 86092 Cantalupa nel
Sannio, a restituire le somme eventualmente trattenute;
- condanna la società resistente al pagamento di spese e competenze di causa, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 18/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. SCARPELLO LUIGI FILARDO NICOLA Parte_1
( ) VIA FAUSTO GULLO SNC 87062 CARIATI;
C.F._1
parte ricorrente
CONTRO
, contumace;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: sanzione disciplinare conservativa
FATTO E DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'istante esponeva: di essere stato assunto con contratto a termine con la TMA Distribuzione srl dal 26.10.2017 al
31.10.2017, prorogato sino al 16.11.2017, nuovamente prorogato sino al
30.11.2017 e dal 18.07.2018 al 24.07.2018; di essere transitato, in seguito a passaggio di appalto con la soc. lid, dal 03.08.2018 al 31.12.2018, con contratto a chiamata prorogato sino al 28.02.2019, in seguito a passaggio aziendale da parte della soc. TMA Distribuzione Sri, che gestiva il medesimo servizio;
che il contratto di assunzione porta come sede di lavoro il cantiere di Cassano allo
Ionio e l'azienda ha una sede operativa, ove vengono coordinati i servizi e gestito il personale in Rossano, via Pigafetta, presso il responsabile aziendale, che presta la sua attività, con la qualifica di autista conducente di furgone 3°livello del C.C.N.L. Servizi trasporto prodotti postali in appalto;
che con lettera del
14.11.2018 notificata il 21.11.2018, il datore di lavora contestava formalmente il seguente addebito "giorno 7 novembre 2018, senza giustificato motivo non espletava il servizio con interruzione del pubblico servizio di trasporti prodotti postali e danni all'azienda"; che con lettera del 21.11.2018, inoltrata a mezzo pec il 21.11.2018, si contestava l'addebito precisando che "il lavoratore non ha interrotto alcun servizio anzi ha sempre eseguito gli ordini datoriali, ivi compreso quello di perorare il pagamento delle fatture emesse nei confronti di
[...]
con manifestazioni concordate presso gli Uffici Postali di CP_2
Castrovillari; che per i fatti addebitati nella missiva, il giorno della contestazione, tutti gli iscritti, si recavano presso l'Ufficio centrale delle poste di Castrovillari, insieme ad altri dipendenti della soc. Tma Distribuzion Sri, per manifestare contro le poste per il mancato pagamento degli stipendi a causa del ritardo dei pagamenti delle fatture. Quindi non corrisponde al vero che gli istanti abbiano manifestato interrompendo il servizio contro la volontà aziendale"; che oltre a contestare gli addebiti chiedevano ai sensi dell'art. 7, comma 5° di essere sentiti personalmente con l'assistenza del funzionario sindacale di propria fiducia;
che nel caso di specie nessuna convocazione era avvenuta;
che il datore di lavoro, con provvedimento del 04.12.2018, notificato il 14.12.2018, comminava la sanzione disciplinare della multa pari a tre ore di retribuzione, applicando, altresì, una trattenuta di €.200,00 quale quota parte dei danni conseguenti al disservizio causato a;
che, in data 14.12.2018, il provvedimento CP_2 disciplinare irrogato dalla datrice di lavoro veniva impugnato stragiudizialmente;
che non era a conoscenza se la multa fosse stata applicata effettivamente dalla datrice di lavoro, in quanto dal mese di dicembre l'istante non percepiva la retribuzione né gli era stata consegnata la busta paga.
La resistente restava contumace, in seguito a notifica CAD.
§§§§§§
Il ricorso merita accoglimento.
Non vi è prova, infatti, che siano state rispettate le procedure previste dallo
Statuto dei lavoratori.
Quest'ultimo, al 2° comma dell'art. 7, stabilisce che “Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa”.
Orbene nel caso di specie il ricorrente lamenta di non avere ricevuto alcuna convocazione, nonostante la richiesta scritta, né la società ha inteso costituirsi, al fine di dimostrare la regolarità della procedura adottata per irrogare la contestata sanzione.
Allo stato degli atti, la sanzione risulta dunque illegittima.
Per tali motivi il ricorso deve essere accolto.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- Dichiara l'illegittimità del provvedimento disciplinare impugnato, con ogni provvedimento consequenziale;
- Condanna la soc. p.i.n. in persona del suo legale CP_3 P.IVA_1 rappresentante p.t. con sede in Via Taverna Fabb. A, 86092 Cantalupa nel
Sannio, a restituire le somme eventualmente trattenute;
- condanna la società resistente al pagamento di spese e competenze di causa, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge, da distrarsi ex art. 93 cpc.
Castrovillari, 18/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO