Articolo 12 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 11Articolo 13
Versione
13 agosto 1965
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Versione
21 novembre 1987
Art. 12.
L'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza che non sia piu' ritenuto di soddisfacente rendimento artistico, su proposta del comandante generale e' sottoposto ad accertamenti da parte di una Commissione nominata e composta ai sensi dell'art. 1, secondo comma.
Se il giudizio e' negativo, l'ufficiale e' collocato nella riserva con diritto al trattamento di cui al terzo comma dell'art. 36 della legge 10 aprile 1954, n. 113 . ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987