Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/06/2025, n. 2259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2259 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vincenzo Liso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1449/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
POLIGNANO ELISABETTA e , con elezione di domicilio in Indirizzo Telematico presso l'avv. POLIGNANO ELISABETTA;
ATTORE
contro
:
, (C.F. ), con il patrocinio degli avv. e , con elezione di CP_1 P.IVA_1 domicilio in , presso l'avv. ;
CONVENUTO - CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta autorizzate ed allegate al verbale d'udienza del 09-05-25, che qui si intendono richiamate, la causa è stata decisa dando lettura del provvedimento.
Motivi della decisione
Premesso che a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 69 del 18 giugno 2009, applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data del 4 luglio 2009 e con particolare riferimento al novellato art. 132, n. 4, c.p.c. che prevede in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione” la sola “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione anche con riferimento a precedenti conformi”, la presente sentenza, risulta omessa pagina 1 di 6
Con ricorso depositato in data [data], la sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 la società per ottenere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale CP_1 relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 10,08 KWp e la condanna al risarcimento dei danni subiti.
La convenuta, regolarmente citata, non si è costituita in giudizio, per cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 09-05-2025, ha trattenuto la causa in decisione.
FATTO
Dai documenti prodotti e dalle allegazioni di parte ricorrente risulta il seguente quadro fattuale:
In data 16.09.2021, la sig.ra commissionava alla società Parte_1 CP_1
l'installazione di un impianto fotovoltaico da 10,08 KWp presso l'immobile di sua proprietà sito in Turi alla Contrada Serrone (oggi Via Monopoli), meglio descritto in
Catasto Fabbricati al foglio 17, ptc 372, sub 2.
L'impianto veniva installato e messo in servizio in data 14.10.2021, con emissione di fattura n. 17/2021 di euro 16.000,00, regolarmente saldata dalla ricorrente con bonifico di euro 8.800,00 (beneficiando dello sconto in fattura del 50%).
Tuttavia, emergevano successivamente gravi problematiche relative al completamento delle pratiche burocratiche necessarie per l'allaccio alla rete elettrica. Nonostante i reiterati solleciti della ricorrente (pec del 21.10.2022 e del 20.01.2023), la CP_1 non provvedeva a redigere il "Regolamento di Esercizio" necessario per l'attivazione dell'impianto, come confermato da e-Distribuzione con nota del 17.02.2023.
Tale inerzia comportava la revoca del mandato da parte della ricorrente con nota pec del 09.03.2023.
Interpellata altra impresa per il completamento dell'iter, veniva redatta perizia tecnica che evidenziava gravi difformità dell'impianto installato, dettagliatamente descritte nella consulenza tecnica dell'Ing. Per_1
La ricorrente promuoveva quindi accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c.
(R.G. n. 6602/2023), all'esito del quale il CTU Ing. depositava perizia che Persona_2 accertava: (i) Difetti delle strutture di sostegno: moduli fotovoltaici montati su strutture non omologate e non verificate per la resistenza agli effetti del vento e del peso della pagina 2 di 6 neve, con materiali non idonei a garantire la durata minima di 20 anni;
(ii) Moduli non certificati: moduli fotovoltaici marca SUNOWE privi di certificazione alle norme CEI
EN/IEC vigenti e quindi non conformi agli standard di sicurezza;
(iii) Inverter sovradimensionato: inverter INGECON SUN 20TL M notevolmente sovradimensionato rispetto alla potenza del generatore fotovoltaico, compromettendo l'efficienza energetica;
(iv) Mancanza di dispositivi di protezione: impianto privo degli interruttori di protezione e sezionamento prescritti dalle norme tecniche vigenti;
Carenze progettuali: progetto redatto dall'arch. carente delle prescrizioni CP_2 necessarie per l'esecuzione a regola d'arte; (v) Mancata connessione alla rete: iter di connessione interrotto per inadempienze della convenuta.
Il danno veniva quantificato e stimati in euro 15.770,59.
DIRITTO
La domanda è stata correttamente proposta nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c., ricorrendo i presupposti di cui al primo comma della norma, trattandosi di controversia fondata su prova documentale e di pronta soluzione.
Nel merito
La responsabilità contrattuale della convenuta risulta chiaramente accertata sulla base della documentazione prodotta e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo.
Come consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, l'art. 1218 c.c. stabilisce che "il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile".
Nel caso di specie, l'inadempimento della si manifesta sotto molteplici CP_1 profili:
Inadempimento qualitativo: l'impianto è stato realizzato con materiali non conformi alle normative tecniche vigenti e con gravi carenze progettuali ed esecutive, in violazione dell'obbligo di eseguire la prestazione secondo la diligenza professionale richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.;
Inadempimento delle obbligazioni accessorie: mancato completamento delle pratiche burocratiche necessarie per l'allaccio alla rete elettrica, nonostante tale attività rientrasse negli obblighi contrattuali assunti.
La giurisprudenza di merito ha chiarito che nell'installazione di impianti fotovoltaici,
l'impresa installatrice risponde contrattualmente del buon funzionamento dell'impianto pagina 3 di 6 nel suo complesso, anche quando i vizi dipendano da materiali acquistati presso terzi, se la fornitura dei materiali era contrattualmente posta a suo carico (cfr. Tribunale di
Firenze, sent. n. 1086/2020).
Inoltre, come evidenziato dal Tribunale di Teramo (sent. n. 366/2022), "l'inadempimento del fornitore/installatore si configura qualora l'impianto realizzato presenti difformità sostanziali rispetto alle specifiche tecniche pattuite, sia in termini di potenza nominale che di modalità installative".
L'inadempimento della convenuta riveste carattere di particolare gravità, tale da giustificare non solo il risarcimento del danno ma anche la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. va valutata "in relazione alla frustrazione dell'interesse del committente al conseguimento del risparmio energetico e degli incentivi statali" (Tribunale di Teramo, sent. n.
366/2022).
Nel caso di specie, l'impianto risulta completamente inutilizzabile per:
- l'utilizzo di materiali non certificati e potenzialmente pericolosi;
- la mancanza dei dispositivi di protezione obbligatori;
- l'impossibilità di connessione alla rete elettrica per le inadempienze della convenuta.
Va quindi và quantificato il danno subito dalla ricorrente quantificato nella perizia del
CTU in euro 15.770,59, importo necessario per il ripristino dell'impianto a regola d'arte.
Ai sensi dell'art. 1223 c.c., "il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta".
Nel caso di specie, il danno comprende:
Danno emergente: costi necessari per la corretta reinstallazione dell'impianto (euro
15.770,59);
Spese per consulenza tecnica: euro 3.195,65 sostenute per l'accertamento tecnico preventivo.
Come precisato dalla giurisprudenza, "il danno risarcibile comprende le spese necessarie per il ripristino dell'opera a regola d'arte" (Tribunale di Vicenza, sent. n.
563/2024).
pagina 4 di 6 Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza ha chiarito che "il committente è tenuto a provare solo l'esistenza del contratto e allegare l'inadempimento, mentre spetta al fornitore/installatore dimostrare di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni assunte" (Tribunale di Teramo, sent. n. 366/2022).
Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito piena prova del contratto e dell'inadempimento attraverso la documentazione prodotta e l'accertamento tecnico preventivo, mentre la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito alcuna prova liberatoria.
Alla liquidazione degli onorari occorre procedere ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55
(aggiornati al D.M. n°147 del 2022), stante quanto dispone l'art. 6 del suddetto decreto
“Le disposizioni di cui al presente decreto regolamentare si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore” (23 ottobre 2022) ed in forza dell'ormai consolidato principio secondo cui “i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali … si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata;
invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio” (Cass. n. 17577/2018), assumendo come scaglione di riferimento, a norma dell'art. 17 c.p.c., in caso di accoglimento parziale della domanda, quello corrispondente al della somma effettivamente riconosciuta al danneggiato.
Considerate le questioni giuridiche trattate giustifica la applicazione dei valori minimi degli onorari che vengono liquidati in base al seguente prospetto.
Scaglione: da €. 5.201,00 a €. 26.000,00 fasi valore minimo importo liquidato stu-dio €.
460,00, Introduttiva €. 389,00 Trattazione €. 840,00, Decisoria €. 851,00 To-tale €.
2.540,00 oltre ad €. l contributo unificato e marca da bollo pari ad € 145,50 ed al rimborso forfettario spese generali al 15%, Iva e CPA.
Le spese della CTU vanno quindi poste definitivamente a carico della CP_3
PQM
Per questi motivi
, il Tribunale, definitivamente pronunciando:
ACCERTA E DICHIARA l'inadempimento della (p.iva ) con CP_1 P.IVA_1 sede legale in Pulsano (TA) alla via Lamastella n.10, agli obblighi contrattuali relativi alla pagina 5 di 6 realizzazione dell'impianto fotovoltaico da 10,08 KWp presso l'immobile sito in Turi alla via Monopoli (già C.da Serrone) in proprietà della sig.ra ; Parte_1
ACCERTA il danno patito dalla sig.ra nella misura risultante dalla Parte_1 perizia del CTU Ing. ; Persona_2
CONDANNA la al pagamento in favore della sig.ra della CP_1 Parte_1 somma di euro 15.770,59, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale e rivalutazione monetaria;
CONDANNA la al rimborso delle spese sostenute per la consulenza tecnica CP_1
d'ufficio nel giudizio n. 6602/2023 R.G., pari a euro 3.195,65;
CONDANNA la al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, CP_1 che si liquidano in euro 2.540,00 per diritti e onorari, oltre accessori di legge e IVA, da distrarsi in favore dell'avv. Elisabetta Polignano.
Così deciso in data 09-05-2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Bari. il Giudice
Dott. Vincenzo Liso
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