Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/03/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
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R.g. n. 1588/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 1588/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 28/02/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 21/06/2024 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to DI NUZZO DANIELA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Cervino (CE) in data 18/09/2010
e che dalla loro unione è nata la figlia (il 31.01.2012); Per_1
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati con il reciproco rispetto e liberi di stabilire autonomamente le rispettive residenze;
2. La casa coniugale unitamente agli arredi che la compongono resta nella disponibilità del marito;
Parte_1
3. Che gli arredi, come detto, rimangono in uso al IG. salvo restituirli alla IG.ra Parte_1
nel caso in cui la stessa decida di venderli o disfarsene ovvero il marito concederà alla Pt_2
moglie un importo congiuntamente concordato pari al valore degli immobili alla stessa spettante;
4. La figlia minore viene affidata ad entrambi i genitori che si impegnano a Persona_2
curarla, educarla ed istruirla con costanza e continuità;
5. I coniugi eserciteranno in modo paritetico e di comune accordo la potestà sulla suddetta figlia minore, secondo il regime di affido condiviso.
6. La residenza della minor e viene fissata presso la madre con diritto del padre di vedere la figlia e tenerla con sé, il mercoledì dalle 18.00 alle 20.30, oppure altro giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta secondo le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e degli impegni lavorativi di entrambi i coniugi.
7. Nei fine settimana, la figlia starà con il padre dalle ore 07.00 del sabato mattina alle 09.00 della domenica mattina e dalle 18.00 alle 21.00 dello stesso giorno oppure ogni qual volta lo richiederà la minore, ovviamente previo accordo telefonico con la madre e sempre nel rispetto degli impegni e delle esigenze della stessa e dei genitori.
8. Nei giorni di visita del padre, la minore sarà prelevata esclusivamente presso la casa materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo in cui si trovano. In caso di malattia dei minori nei giorni di visita stabiliti per il padre, quest'ultimo potrà far loro visita presso la casa ove gli stessi dimorano, previo accordo telefonico. Inoltre, il padre potrà comunicare telefonicamente con la figlia.
9. La minore trascorrerà con il padre quindici giorni nel periodo estivo, che verranno concordati entro il 30 Luglio di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive di entrambi i genitori.
Inoltre, trascorreranno con il padre una settimana nel periodo delle festività natalizie o, comunque, nella stagione invernale, da concordare ogni anno. I giorni di Natale e Capodanno verranno trascorsi dalla minore alternativamente con il padre o la madre, oppure, qualora tra i genitori si raggiungesse un accordo, la vigilia con l'uno e la festività con l'altro. Il giorno dell'Epifania verrà trascorso ad anni alterni previo accordo tra i coniugi. Lo stesso valga anche per il giorno di Pasqua e del Lunedì degli Angeli.
10. I coniugi si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra la figlia ed i nonni paterni e materni e i rispettivi zii.
11. I coniugi hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico e comunque gli stessi devono essere sempre a conoscenza degli eventuali spostamenti prolungati che coinvolgono la minore.
12. Tutte le decisioni di maggiore interesse per la figlia riguardante l'educazione, l'istruzione e la salute (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni genere, etc.) 3
verranno prese concordemente tra i genitori, tenendo adeguatamente conto delle inclinazioni, capacità ed aspirazioni dei figli stessi;
13. La IG.ra dichiara espressamente di rinunciare a qualsivoglia forma di Parte_2
mantenimento e/o diritto agli alimenti dal marito;
Parte_1
14. Per il mantenimento della figlia minore il IG. si impegna a versare, entro il giorno Parte_1
quindici di ogni mese, la somma di euro 500,00 (cinquecento/00), rivalutata ogni anno secondo gli indici ISTAT a mezzo bonifico postale, ricarica Postapay o assegno bancario o circolare e/o altra forma prescelta dai coniugi.
15. Il IG. concorrerà, nella misura del 70% delle spese straordinarie sostenute per la Pt_1
minore purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN.
16. I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso all'espatrio, ai soli fini turistici, consentendo che ciascuno di essi possa inserire la figlia nei propri documenti validi per l'espatrio. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato in [...] il [...], e , nata in [...] Parte_1 Parte_2
il 27/02/1985;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cervino (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 21, parte II, serie A, anno 2010;
3) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. 4
Manda la cancelleria anche per l'esecuzione degli adempimenti previsti dall'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di
Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott.ssa Giovanna Caso