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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3388 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2205 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Rossella Lonetti
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Enrico Francesco Ventrice
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 27 ottobre 2011 conveniva davanti al Tribunale di Roma la , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse accertato il suo diritto a vedere parametrata la sua retribuzione, almeno da giugno 2008,
a quella della qualifica di Funzionario regionale di categoria D6 CCNL Personale non dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali in luogo della categoria D3 indicata in contratto, con condanna della CP_1
a pagare le differenze retributive.
[...]
In subordine, domandava che, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, la CP_1
fosse condannata a pagare le differenze retributive rispetto alla categoria D3, nonché ai compensi
[...]
per le prestazioni professionali extra contratto degli anni 2008 e 2009 svolte a supporto del reparto di comunicazione del POR (Piano Operativo Regionale) e per la realizzazione del libro "Le Cose fatte".
Chiedeva, altresì, l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato, con condanna al risarcimento del danno.
2. Resisteva la , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e Controparte_1
avanzava domanda riconvenzionale per veder condannata la al pagamento, nei propri confronti, della Pt_1
somma di €.12.637,13 a titolo di compensi indebitamente percepiti dalla ricorrente.
3. Con sentenza 557/2016 l'adito Tribunale rigettava entrambe le domande.
La interponeva appello. Pt_1
Resisteva la e proponeva appello incidentale. CP_1
4. Con sentenza n. 2281/2020 del 9 novembre 2020, la Corte di Appello in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, così statuiva:
< a corrispondere all'appellante principale le differenze retributive Controparte_1
maturate con riferimento alla posizione economica D3 del CCNL del Personale Non Dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali pari ad euro 28.466,15, oltre accessori di legge;
b) dichiara illegittima l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato stipulato inter partes e per l'effetto condanna la al risarcimento del danno in favore di pari a n. 8 mensilità dell'ultima Controparte_1 Parte_1 retribuzione globale di fatto in relazione al livello D3 del CCNL del Personale Non Dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali, oltre accessori dalla presente sentenza al saldo>>.
La Corte, inoltre, rigettava l'appello incidentale.
La proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Controparte_1
Resisteva la . Pt_1
5. Con ordinanza n. 15277/2025, la Cassazione accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbiti tutti gli altri.
Affermava la S.C..
<
345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a respingere la questione di nullità del contratto da lei sollevata in appello, fondata sul mancato espletamento di una procedura concorsuale e sulla violazione dell'art. 7, comma 6, lett. b), e comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Rappresenta che la stessa lavoratrice avrebbe lamentato la nullità del contratto per mancato espletamento della procedura concorsuale, chiedendo il pagamento del compenso spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2126 c.c.
A suo avviso, il detto pagamento varrebbe come acquiescenza alla decisione di prime cure, perché avvenuto ben sei mesi dopo la presentazione dell'appello e in assenza di sue azioni esecutive.
La decisione si sarebbe posta in contrasto con la sentenza n. 26243 del 2014 delle Sezioni Unite.
La censura è fondata.
La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello incidentale in quanto non sarebbe stato possibile accedere "alla conversione dell'eccezione in azione di nullità" perché "la CP_1
non si è limitata ad allegare l'invalidità del contratto e, quindi, l'insussistenza di uno degli elementi
[...]
costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, da intendersi quale elemento di fatto ostativo all'accoglimento della domanda, ma ha agito in via d'azione, facendo, anzi, della sua domanda l'oggetto di un gravame incidentale".
Così statuendo, però, la Corte territoriale si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema
Corte, per la quale "La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame
- obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345". Per
l'esattezza, la sentenza delle Sezioni Unite n. 26243 del 12 dicembre 2014 ha precisato che vi è un "dovere del giudice di rilevare una causa di nullità negoziale, e di indicarla alle parti, lungo tutto il corso del processo,
fino alla sua conclusione, attivando tale speculare potere rispetto a quello delle stesse parti di decidere della sorte del rapporto fondamentale, con scelte che non risulteranno prive di conseguenze processuali per quei soggetti del processo colpevolmente inerti, o callidamente silenti".
Pertanto, egli ha l'obbligo di "rilevare" sempre una causa di nullità negoziale. Dopo averla rilevata, ha la facoltà di "dichiarare" nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità
speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e "rigettare la domanda" - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -,
specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale.
Deve, quindi, "rigettare" la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento "senza rilevare" - né "dichiarare" - l'eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più
liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è
alcuna questione circa la nullità (e non si forma alcun giudicato sul punto).
Il giudice, però, "dichiara la nullità" del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
inoltre, "dichiara la nullità"
del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione,
in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
In appello e in Cassazione, invece, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice "ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità".
Le Sezioni Unite hanno rammentato che, in sede di gravame, il thema decidendum è definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata e che è altrettanto noto che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
La norma va, tuttavia, coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c.,
che non conosce né consente limitazioni di grado.
Ne consegue che:
da un lato, al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile;
dall'altro lato, a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né
rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (norma di portata generale e, dunque, applicabile anche in sede di appello);
ancora, tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345, comma 2,
c.p.c., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio.
La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce: 1) alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio;
2) alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione.
Non può, pertanto, ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato.
Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante.
Egli non potrà, quindi, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito
(l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) - ma deve, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità,
esaminare il merito della questione.
Nella specie, la corte territoriale ha omesso proprio di considerare la questione della nullità del contratto di lavoro in esame alla stregua di un'eccezione, rifiutando di tenere conto dell'avvenuta conversione dell'appello incidentale sul punto solo perché la parte aveva prospettato la nullità del negozio non come
"elemento di fatto ostativo all'accoglimento della domanda", ma "in via d'azione".
Si tratta di un esito, però, in palese contrasto con la citata pronuncia delle citate Sezioni Unite.
D'altronde, muovendosi in tale ottica, questa Sezione ha di recente affermato che "Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione,
ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente (Cass., Sez. L, n. 31517 dell'8 dicembre 2024).
Sempre con quest'ultima pronuncia, la S.C. ha sottolineato che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente,
emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge".
Ne deriva l'accoglimento del motivo>>.
6. La S.C. ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
<
inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345. Il detto giudice, quindi, non potrà
limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, ma dovrà, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione>>.
7. Con ricorso del 26 agosto 2025 la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa Pt_1
composizione, giudice del rinvio.
La resisteva. Controparte_1 8. Va premesso che con la sentenza n. 2281/2020 il giudice di appello, pronunciando sull'impugnazione principale proposta dalla , aveva affermato quanto segue: Pt_1
< non ha contestato la dedotta natura subordinata del rapporto, e pertanto tutte le Controparte_1
contestazioni in merito mosse nel presente grado di giudizio devono ritenersi tardive>>;
<
lavoro subordinato, giova evidenziare che la ha provveduto a correggere la somma richiesta in Pt_1
€.28.466,15 in luogo di €.30.260,79 (erroneamente indicata nel ricorso introduttivo), anche in questo caso senza ricevere alcuna contestazione>>;
< CP_1
nella memoria difensiva di primo grado, né ha rilievo l'argomentazione dell'Ente appellato
[...]
sull'indisponibilità della materia afferente a rapporti formali instaurati dalla Pubblica Amministrazione>>;
<
sull'applicazione del principio dello “spoil systems” sono tardive, e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345
c.p.c., poiché introdotte per la prima volta in appello.
<>;
< di un'indennità onnicomprensiva che Pt_1
appare equo determinare, tenuto conto della consistente durata del rapporto (oltre tre anni) e delle caratteristiche della struttura datoriale, in n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto>>.
In merito all'appello incidentale, la Corte aveva affermato:
< invoca la nullità del contratto che Controparte_1
conteneva l'asserita erronea determinazione dell'indennità, è inammissibile>>;
<
La , al cospetto della espressa previsione contrattuale di una “indennità di struttura” quale Controparte_1
compenso accessorio del trattamento economico della , in aggiunta al trattamento del funzionario Pt_1 regionale D3 (v. art. 6 del contratto di incarico), non ha dedotto circostanze idonee a contrastare la spettanza delle somme effettivamente erogate. ha sostenuto di non avere mai conferito alla CP_2 Pt_1
l'incarico di responsabile di struttura, ma è lo stesso contratto che àncora il riconoscimento dell'indennità in esame all'attribuzione del ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali della UOA Politiche Comunitarie;
per altro verso, il trattamento economico accessorio che la Regione vorrebbe spettante alla in luogo Pt_1
dell'indennità di struttura è previsto dalla delibera di Giunta del 15.1.2002 n. 47, che nulla a che vedere con la struttura ove era impiegata la odierna appellante, riguardando invece la posizione dei dipendenti delle
Segreterie e dell'Ufficio di Gabinetto.
L'inconsistenza delle deduzioni svolte dalla , congiuntamente alla manifesta volontà delle parti CP_1
espressa in contratto, non consente l'accoglimento del motivo di gravame incidentale.
Risulta evidentemente assorbito il terzo motivo dell'appello incidentale, relativo alla prescrizione>>.
9. Preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, rileva il Collegio che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 8 febbraio 2007 è affetto da nullità, poiché, incontestatamente,
l'incarico non è stato conferito sulla base di procedure comparative come impone l'art. 7, c.
6-bis, D. Lgs.
165/2001.
Come più volte statuito dalla giurisprudenza contabile, solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa.
Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i potenziali affidatari dell'incarico.
Nella specie, non è stata dedotta da nessuna delle parti che ricorresse una situazione particolare che imponeva l'affidamento diretto, né ciò risulta dal contratto di assunzione.
Il contratto 8 febbraio 2007 è stato, pertanto, stipulato in violazione della predetta norma imperativa e, come detto, va considerato nullo. È dunque, fondato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla , alla stregua CP_1
dell'insegnamento della S.C.
10. Esaminando i successivi motivi di impugnazione, come riproposti con il ricorso per cassazione e dichiarati assorbiti, il Collegio osserva che con il ricorso di primo grado la aveva ben descritto le modalità di Pt_1
espletamento dell'incarico, indicative della natura subordinata del rapporto.
10.1 In punto di fatto, la ricorrente aveva evidenziato:
di aver utilizzato locali e attrezzature della (punto 22); Controparte_1
di essere <
assenza, ha sempre dovuto richiedere previamente al proprio dirigente di riferimento (Dott. Per_1
l'autorizzazione per li godimento delle ferie, come si evince anche dai documenti allega>> (punto
[...]
24);
che <
Dirigente avv. Claudio Palmieri); dal dicembre 2007 le veniva addirittura fornito li badge identificato con li n.
22, come risulta dalla nota prot. n. 665 del 3.12.2007 a Relazioni Istituzionali (punto 25)
che aveva, inoltre, l'obbligo di attenersi e rispettare gli ordini di servizio provenienti dai suoi dirigenti (cfr. ad esempio ordine di servizio del 19.11.2007 pot. n. 1808 a firma del Dr. e di rapportarsi con i Persona_2
dirigenti delle strutture di riferimento, come li Dr. e la dott.ssa (punto 26); Persona_3 Persona_4
che le venivano addirittura consegnati i buoni pasto (cfr. doc.10) (punto 27);
che per l'intero periodo la aveva interagito con lei < CP_1
- impartiva ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di esecuzione delle mansioni;
comunicava alla parte ricorrente l'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare;
controllava l'esecuzione della prestazione lavorativa, decidendo ciò che era da eseguire ed esprimendo apprezzamento o disapprovazione in ordine al risultato della prestazione stessa;
richiedeva di essere informata tempestivamente dell'esistenza di malattia o di altro evento impeditivo dell'esecuzione della prestazione;
prestava consenso, o non aderiva, alle richieste di permessi avanzate dalla parte ricorrente per motivi personali e/o familiari;
rimproverava e richiamava la stessa parte ricorrente in caso di difettosa esecuzione della prestazione;
esprimeva a viva voce risentimento e critica, diffidando la parte ricorrente a maggior impegno ed attenzione nell'effettuazione del lavoro, e comunque invitandola a non ripetere gli errori commessi>> (punto 28):
che <
- potere di specificare in concreto e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro l'oggetto dell'obbligazione lavorativa, ivi compresa la possibilità di modificarla (c.d. "potere di conformazione");
- potere di coordinamento, nello spazio e nel tempo, della prestazione con le esigenze della organizzazione produttiva;
- potere di ingerirsi nella organizzazione della prestazione, vale a dire individuarne di volta in volta le concrete modalità>> (punto 29).
10.2 Dunque, la ricorrente aveva ben esplicitato le circostanze di fatto, relative alla e modalità della prestazione lavorativa svolta, che ben evidenziavano la natura subordinata del rapporto (attività svolta presso i locali dell'ente, presenza costante sul lavoro, obbligo di presenza, l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (eterodirezione).
Ne consegue che, non avendo specificamente contrastato la le modalità di esecuzione della CP_1
prestazione lavorativa, come allegate dalla (avendo piuttosto sostenuto che non fossero sufficienti a Pt_1
comprovare il vincolo di assoggettamento gerarchico) la natura subordinata del rapporto deve ritenersi, in punto di fatto, provata in base al principio di non contestazione, come correttamente statuito dalla citata sentenza n. 2281/2020 di questa Corte, sulla scorta delle circostanze evidenziate dalla (vd. punto 10.1 Pt_1
e 10.2). Pertanto, le reclamate differenze retributive spettano alla ai sensi dell'art. 2126 c.c. Pt_1
10.3 E trattandosi di un rapporto atteggiatosi, in concreto, come di natura subordinata e non autonomo (ad onta di quanto formalmente risultante dal contratto di assunzione) le retribuzioni spettanti alla sono Pt_1
quelle fissate non già dalla legge regionale per il lavoratore autonomo, bensì dalla contrattazione collettiva per il lavoratore subordinato.
La quantificazione delle somme, operata dalla , ancora una volta, non è stata specificamente Pt_1
contestata dalla , con la contrapposizione di un diverso e alternativo conteggio (se non richiamando CP_1
i compensi previsti dalla legge regionale per i collaboratori autonomi).
11. Con il ricorso per cassazione la ha sostenuto che, stante il rigetto in primo grado della domanda CP_1
di pagamento della somma complessiva di €.49.787,13, sul rilievo che tutte le voci retributive richieste, anche in via subordinata erano state ritenute dal giudicante non spettanti, si era formato sul punto un giudicato negativo.
La tesi non può essere condivisa.
Con il primo motivo, l'appellante principale si era doluta (tra l'altro) del fatto che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle somme rivenienti dal trattamento economico di funzionario di posizione D6, senza nulla statuire <
differenze dovute, per la mancata remunerazione della prestazione in misura pari al trattamento economico di funzionario inquadrato in posizione economica D3>>.
Nessuna preclusione da giudicato si era verificata.
In realtà, il contrasto tra le parti sul punto derivava dal fatto che la riteneva dovuta, per contratto CP_1
(di lavoro autonomo) la retribuzione equiparata a quella del funzionario di categoria D posizione economica
D3 “in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva”, mentre la lavoratrice reclamava la retribuzione a lei dovuta, sempre per tale posizione economica, dal CCNL per il lavoratore dipendente. Accertata la natura subordinata del rapporto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che alla spettava la retribuzione prevista, negli anni, dal CCNL. Pt_1
E le differenze così calcolate dalla , come detto, non sono state specificamente contestate. Pt_1
12. Anche il quarto motivo di ricorso per cassazione (con il quale la ha lamentato la violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 32, comma 5, D.L. n. 183 del 2010)
è infondato.
Avendo accertato la natura subordinata del rapporto e l'omessa allegazione e dimostrazione, da parte della
, della legittimità del termine < CP_1
determinato previste dall'art. 7 CCNL Comparto Regioni e Enti Locali del 14.9.2000 (sostituzione personale in gravidanza o assente con diritti alla conservazione del posto, svolgimento di attività stagionali, esigenze straordinarie dovute dall'introduzione di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale disponibile, ecc.)>>, il giudice di appello ha condannato l'ente al pagamento del risarcimento previsto dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, in applicazione del principio di diritto affermati da Cass. SS. UU. 5072/2016.
Invero, la violazione del principio di accesso al pubblico impiego, sanzionata dall'art. 36, c. 5, d.lgs. 165/2001,
non può trasformare il rapporto di lavoro in indeterminato e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.
Allo stesso tempo, il lavoratore la retribuzione per il lavoro effettivo prestato, come previsto dall'art. 2126
c.c.
13. In conclusione, ancorché fondata l'eccezione di nullità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, le statuizioni di natura squisitamente economiche contenute nella sentenza n. 2281/2020 della Corte di Appello
di Roma restano confermate.
14. Può essere confermata anche la regolamentazione delle spese disposta dalla stessa sentenza.
Le spese del giudizio di cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della , dichiaratosi anticipatario. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
15277/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 26 agosto 2025 da nei confronti della Parte_2
, così provvede: Controparte_1
conferma le statuizioni, anche in punto di spese, rese dalla sentenza n. 2281/2020 pronunciata inter partes dalla Corte di Appello di Roma il 9 novembre 2020;
condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, delle spese Controparte_1
del giudizio di cassazione e della presente fase, che così liquida:
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
AREA LAVORO E PREVIDENZA
III SEZIONE
composta dai signori Magistrati:
1) dott. Vito Francesco Nettis Presidente rel.
2) dott. Enrico Sigfrido Dedola Consigliere
3) dott.ssa Maria Giulia Cosentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta sul ruolo generale lavoro sotto il numero d'ordine 2205 dell'anno 2025
TRA
Parte_1
assistita e difesa dall'avv. Rossella Lonetti
- ricorrente in riassunzione -
E
Controparte_1
assistita e difesa dall'avv. Enrico Francesco Ventrice
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso del 27 ottobre 2011 conveniva davanti al Tribunale di Roma la , Parte_1 Controparte_1
chiedendo che fosse accertato il suo diritto a vedere parametrata la sua retribuzione, almeno da giugno 2008,
a quella della qualifica di Funzionario regionale di categoria D6 CCNL Personale non dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali in luogo della categoria D3 indicata in contratto, con condanna della CP_1
a pagare le differenze retributive.
[...]
In subordine, domandava che, previo accertamento della natura subordinata del rapporto, la CP_1
fosse condannata a pagare le differenze retributive rispetto alla categoria D3, nonché ai compensi
[...]
per le prestazioni professionali extra contratto degli anni 2008 e 2009 svolte a supporto del reparto di comunicazione del POR (Piano Operativo Regionale) e per la realizzazione del libro "Le Cose fatte".
Chiedeva, altresì, l'accertamento della nullità del termine apposto al contratto a tempo determinato stipulato, con condanna al risarcimento del danno.
2. Resisteva la , la quale eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma e Controparte_1
avanzava domanda riconvenzionale per veder condannata la al pagamento, nei propri confronti, della Pt_1
somma di €.12.637,13 a titolo di compensi indebitamente percepiti dalla ricorrente.
3. Con sentenza 557/2016 l'adito Tribunale rigettava entrambe le domande.
La interponeva appello. Pt_1
Resisteva la e proponeva appello incidentale. CP_1
4. Con sentenza n. 2281/2020 del 9 novembre 2020, la Corte di Appello in accoglimento per quanto di ragione dell'appello principale, così statuiva:
< a corrispondere all'appellante principale le differenze retributive Controparte_1
maturate con riferimento alla posizione economica D3 del CCNL del Personale Non Dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali pari ad euro 28.466,15, oltre accessori di legge;
b) dichiara illegittima l'apposizione del termine al contratto a tempo determinato stipulato inter partes e per l'effetto condanna la al risarcimento del danno in favore di pari a n. 8 mensilità dell'ultima Controparte_1 Parte_1 retribuzione globale di fatto in relazione al livello D3 del CCNL del Personale Non Dirigente del Comparto
Regioni e Autonomie Locali, oltre accessori dalla presente sentenza al saldo>>.
La Corte, inoltre, rigettava l'appello incidentale.
La proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. Controparte_1
Resisteva la . Pt_1
5. Con ordinanza n. 15277/2025, la Cassazione accoglieva il primo motivo e dichiarava assorbiti tutti gli altri.
Affermava la S.C..
<
345 c.p.c. in quanto la corte territoriale avrebbe errato a respingere la questione di nullità del contratto da lei sollevata in appello, fondata sul mancato espletamento di una procedura concorsuale e sulla violazione dell'art. 7, comma 6, lett. b), e comma 6 bis, del D.Lgs. n. 165 del 2001.
Rappresenta che la stessa lavoratrice avrebbe lamentato la nullità del contratto per mancato espletamento della procedura concorsuale, chiedendo il pagamento del compenso spettante ai sensi dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2099 e 2126 c.c.
A suo avviso, il detto pagamento varrebbe come acquiescenza alla decisione di prime cure, perché avvenuto ben sei mesi dopo la presentazione dell'appello e in assenza di sue azioni esecutive.
La decisione si sarebbe posta in contrasto con la sentenza n. 26243 del 2014 delle Sezioni Unite.
La censura è fondata.
La Corte d'Appello di Roma ha ritenuto inammissibile il primo motivo di appello incidentale in quanto non sarebbe stato possibile accedere "alla conversione dell'eccezione in azione di nullità" perché "la CP_1
non si è limitata ad allegare l'invalidità del contratto e, quindi, l'insussistenza di uno degli elementi
[...]
costitutivi della pretesa fatta valere dall'attore, da intendersi quale elemento di fatto ostativo all'accoglimento della domanda, ma ha agito in via d'azione, facendo, anzi, della sua domanda l'oggetto di un gravame incidentale".
Così statuendo, però, la Corte territoriale si è posta in contrasto con la giurisprudenza di questa Suprema
Corte, per la quale "La domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame
- obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345". Per
l'esattezza, la sentenza delle Sezioni Unite n. 26243 del 12 dicembre 2014 ha precisato che vi è un "dovere del giudice di rilevare una causa di nullità negoziale, e di indicarla alle parti, lungo tutto il corso del processo,
fino alla sua conclusione, attivando tale speculare potere rispetto a quello delle stesse parti di decidere della sorte del rapporto fondamentale, con scelte che non risulteranno prive di conseguenze processuali per quei soggetti del processo colpevolmente inerti, o callidamente silenti".
Pertanto, egli ha l'obbligo di "rilevare" sempre una causa di nullità negoziale. Dopo averla rilevata, ha la facoltà di "dichiarare" nel provvedimento decisorio sul merito la nullità del negozio (salvo i casi di nullità
speciali o di protezione rilevati e indicati alla parte interessata senza che questa manifesti interesse alla dichiarazione), e "rigettare la domanda" - di adempimento, risoluzione, annullamento, rescissione -,
specificando in motivazione che la ratio decidendi della pronuncia di rigetto è costituita dalla nullità del negozio, con una decisione che ha attitudine a divenire cosa giudicata in ordine alla nullità negoziale.
Deve, quindi, "rigettare" la domanda di adempimento, risoluzione, rescissione, annullamento "senza rilevare" - né "dichiarare" - l'eventuale nullità, se fonda la decisione sulla base della individuata ragione più
liquida: non essendo stato esaminato, neanche incidenter tantum, il tema della validità del negozio, non vi è
alcuna questione circa la nullità (e non si forma alcun giudicato sul punto).
Il giudice, però, "dichiara la nullità" del negozio nel dispositivo della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione, all'esito della eventuale domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione;
inoltre, "dichiara la nullità"
del negozio nella motivazione della sentenza, dopo aver indicato come tema di prova la relativa questione,
in mancanza di domanda di accertamento (principale o incidentale) proposta da una delle parti, con effetto di giudicato in assenza di impugnazione.
In appello e in Cassazione, invece, in caso di mancata rilevazione officiosa della nullità in primo grado, il giudice "ha sempre facoltà di rilevare d'ufficio la nullità".
Le Sezioni Unite hanno rammentato che, in sede di gravame, il thema decidendum è definitivamente cristallizzato dal contenuto della decisione impugnata e che è altrettanto noto che l'art. 345 c.p.c. detta il principio della inammissibilità, da dichiararsi d'ufficio, delle domande nuove proposte dinanzi al giudice dell'impugnazione.
La norma va, tuttavia, coordinata, nella sua portata precettiva, con il perdurante obbligo di rilevare di ufficio una causa di nullità negoziale imposto al giudice di appello (al pari di quello di legittimità) dall'art. 1421 c.c.,
che non conosce né consente limitazioni di grado.
Ne consegue che:
da un lato, al giudice di appello investito di una domanda nuova volta alla declaratoria di nullità di un negozio del quale in primo grado si era chiesta l'esecuzione, la risoluzione, la rescissione, l'annullamento (senza che il giudice di prime cure abbia rilevato né indicato alle parti cause di nullità negoziale), è preclusa la facoltà di esaminarla perché inammissibile;
dall'altro lato, a quello stesso giudice è fatto obbligo di rilevare d'ufficio una causa di nullità non dedotta né
rilevata in primo grado, indicandola alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. (norma di portata generale e, dunque, applicabile anche in sede di appello);
ancora, tale obbligo deve ritenersi altresì attivabile da ciascuna delle parti ai sensi dell'art. 345, comma 2,
c.p.c., che consente la proposizione di eccezioni rilevabili di ufficio.
La corretta coniugazione di tali, distinti aspetti processuali conduce: 1) alla declaratoria di inammissibilità della domanda di nullità per novità della questione, che peraltro non ne impedisce (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte) la conversione e l'esame sub specie di eccezione di nullità, legittimamente proposta dall'appellante in quanto rilevabile di ufficio;
2) alla (eventuale) rilevazione della nullità, nell'esercizio di un potere-dovere officioso, e alla indicazione del nuovo tema da esplorare in questa nuova fase del giudizio, se nessuna delle parti abbia sollevato la relativa eccezione.
Non può, pertanto, ritenersi preclusa al giudice, rilevata in limine la inammissibilità della domanda nuova, la facoltà di motivare in ordine alla ritenuta validità del contratto (come si è verificato nel caso di specie), con argomentazioni perfettamente speculari rispetto a quelle che avrebbe svolto se quella nullità egli stesso avesse autonomamente rilevato.
Lungi da risultare "sovrabbondante o illegittima", una tale motivazione si configura come doverosa disamina della (domanda inammissibile convertita in) eccezione di nullità negoziale formulata dalla parte appellante.
Egli non potrà, quindi, limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità - emanando una pronuncia che racchiuderebbe, in tal caso, un significante esplicito
(l'inammissibilità della domanda) ed un implicito significato (la validità negoziale) - ma deve, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità,
esaminare il merito della questione.
Nella specie, la corte territoriale ha omesso proprio di considerare la questione della nullità del contratto di lavoro in esame alla stregua di un'eccezione, rifiutando di tenere conto dell'avvenuta conversione dell'appello incidentale sul punto solo perché la parte aveva prospettato la nullità del negozio non come
"elemento di fatto ostativo all'accoglimento della domanda", ma "in via d'azione".
Si tratta di un esito, però, in palese contrasto con la citata pronuncia delle citate Sezioni Unite.
D'altronde, muovendosi in tale ottica, questa Sezione ha di recente affermato che "Il mancato rilievo da parte del giudice di appello di una nullità contrattuale, perché non prospettata dalla parte in primo grado o nell'atto di impugnazione, non integra il vizio di omessa pronuncia, ma è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per violazione delle norme che prevedono la rilevabilità d'ufficio della questione,
ovvero ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., ove il mancato esercizio del potere in questione sia rimasto privo di motivazione o questa sia meramente apparente (Cass., Sez. L, n. 31517 dell'8 dicembre 2024).
Sempre con quest'ultima pronuncia, la S.C. ha sottolineato che "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, sono nulle se adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa e la relativa invalidità va rilevata d'ufficio dal giudice, pure in appello e anche se non prospettata in primo grado o al momento dell'impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente,
emergendo dalle prove ritualmente ammesse e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d'ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, ove ne sussistano i requisiti di legge".
Ne deriva l'accoglimento del motivo>>.
6. La S.C. ha, quindi, affermato il seguente principio di diritto:
<
inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame - obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. - di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusta il secondo comma del citato art. 345. Il detto giudice, quindi, non potrà
limitarsi ad una declaratoria di inammissibilità in ragione della novità della domanda di nullità, ma dovrà, in conseguenza della conversione della domanda (inammissibile) in eccezione (ammissibile) di accertamento della nullità, esaminare il merito della questione>>.
7. Con ricorso del 26 agosto 2025 la riassumeva il giudizio dinanzi a questa Corte, designata, in diversa Pt_1
composizione, giudice del rinvio.
La resisteva. Controparte_1 8. Va premesso che con la sentenza n. 2281/2020 il giudice di appello, pronunciando sull'impugnazione principale proposta dalla , aveva affermato quanto segue: Pt_1
< non ha contestato la dedotta natura subordinata del rapporto, e pertanto tutte le Controparte_1
contestazioni in merito mosse nel presente grado di giudizio devono ritenersi tardive>>;
<
lavoro subordinato, giova evidenziare che la ha provveduto a correggere la somma richiesta in Pt_1
€.28.466,15 in luogo di €.30.260,79 (erroneamente indicata nel ricorso introduttivo), anche in questo caso senza ricevere alcuna contestazione>>;
< CP_1
nella memoria difensiva di primo grado, né ha rilievo l'argomentazione dell'Ente appellato
[...]
sull'indisponibilità della materia afferente a rapporti formali instaurati dalla Pubblica Amministrazione>>;
<
sull'applicazione del principio dello “spoil systems” sono tardive, e dunque inammissibili ai sensi dell'art. 345
c.p.c., poiché introdotte per la prima volta in appello.
<>;
< di un'indennità onnicomprensiva che Pt_1
appare equo determinare, tenuto conto della consistente durata del rapporto (oltre tre anni) e delle caratteristiche della struttura datoriale, in n. 8 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto>>.
In merito all'appello incidentale, la Corte aveva affermato:
< invoca la nullità del contratto che Controparte_1
conteneva l'asserita erronea determinazione dell'indennità, è inammissibile>>;
<
La , al cospetto della espressa previsione contrattuale di una “indennità di struttura” quale Controparte_1
compenso accessorio del trattamento economico della , in aggiunta al trattamento del funzionario Pt_1 regionale D3 (v. art. 6 del contratto di incarico), non ha dedotto circostanze idonee a contrastare la spettanza delle somme effettivamente erogate. ha sostenuto di non avere mai conferito alla CP_2 Pt_1
l'incarico di responsabile di struttura, ma è lo stesso contratto che àncora il riconoscimento dell'indennità in esame all'attribuzione del ruolo di responsabile delle relazioni istituzionali della UOA Politiche Comunitarie;
per altro verso, il trattamento economico accessorio che la Regione vorrebbe spettante alla in luogo Pt_1
dell'indennità di struttura è previsto dalla delibera di Giunta del 15.1.2002 n. 47, che nulla a che vedere con la struttura ove era impiegata la odierna appellante, riguardando invece la posizione dei dipendenti delle
Segreterie e dell'Ufficio di Gabinetto.
L'inconsistenza delle deduzioni svolte dalla , congiuntamente alla manifesta volontà delle parti CP_1
espressa in contratto, non consente l'accoglimento del motivo di gravame incidentale.
Risulta evidentemente assorbito il terzo motivo dell'appello incidentale, relativo alla prescrizione>>.
9. Preso atto del principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, rileva il Collegio che il contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 8 febbraio 2007 è affetto da nullità, poiché, incontestatamente,
l'incarico non è stato conferito sulla base di procedure comparative come impone l'art. 7, c.
6-bis, D. Lgs.
165/2001.
Come più volte statuito dalla giurisprudenza contabile, solo in casi eccezionali, da motivare adeguatamente in base a condizioni di carattere oggettivo, è possibile l'affidamento diretto, senza procedura comparativa.
Tuttavia la regola resta la procedura comparativa, volta ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza e par condicio tra i potenziali affidatari dell'incarico.
Nella specie, non è stata dedotta da nessuna delle parti che ricorresse una situazione particolare che imponeva l'affidamento diretto, né ciò risulta dal contratto di assunzione.
Il contratto 8 febbraio 2007 è stato, pertanto, stipulato in violazione della predetta norma imperativa e, come detto, va considerato nullo. È dunque, fondato il primo motivo dell'appello incidentale proposto dalla , alla stregua CP_1
dell'insegnamento della S.C.
10. Esaminando i successivi motivi di impugnazione, come riproposti con il ricorso per cassazione e dichiarati assorbiti, il Collegio osserva che con il ricorso di primo grado la aveva ben descritto le modalità di Pt_1
espletamento dell'incarico, indicative della natura subordinata del rapporto.
10.1 In punto di fatto, la ricorrente aveva evidenziato:
di aver utilizzato locali e attrezzature della (punto 22); Controparte_1
di essere <
assenza, ha sempre dovuto richiedere previamente al proprio dirigente di riferimento (Dott. Per_1
l'autorizzazione per li godimento delle ferie, come si evince anche dai documenti allega>> (punto
[...]
24);
che <
Dirigente avv. Claudio Palmieri); dal dicembre 2007 le veniva addirittura fornito li badge identificato con li n.
22, come risulta dalla nota prot. n. 665 del 3.12.2007 a Relazioni Istituzionali (punto 25)
che aveva, inoltre, l'obbligo di attenersi e rispettare gli ordini di servizio provenienti dai suoi dirigenti (cfr. ad esempio ordine di servizio del 19.11.2007 pot. n. 1808 a firma del Dr. e di rapportarsi con i Persona_2
dirigenti delle strutture di riferimento, come li Dr. e la dott.ssa (punto 26); Persona_3 Persona_4
che le venivano addirittura consegnati i buoni pasto (cfr. doc.10) (punto 27);
che per l'intero periodo la aveva interagito con lei < CP_1
- impartiva ordini specifici sul contenuto e sulle modalità di esecuzione delle mansioni;
comunicava alla parte ricorrente l'orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare;
controllava l'esecuzione della prestazione lavorativa, decidendo ciò che era da eseguire ed esprimendo apprezzamento o disapprovazione in ordine al risultato della prestazione stessa;
richiedeva di essere informata tempestivamente dell'esistenza di malattia o di altro evento impeditivo dell'esecuzione della prestazione;
prestava consenso, o non aderiva, alle richieste di permessi avanzate dalla parte ricorrente per motivi personali e/o familiari;
rimproverava e richiamava la stessa parte ricorrente in caso di difettosa esecuzione della prestazione;
esprimeva a viva voce risentimento e critica, diffidando la parte ricorrente a maggior impegno ed attenzione nell'effettuazione del lavoro, e comunque invitandola a non ripetere gli errori commessi>> (punto 28):
che <
- potere di specificare in concreto e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro l'oggetto dell'obbligazione lavorativa, ivi compresa la possibilità di modificarla (c.d. "potere di conformazione");
- potere di coordinamento, nello spazio e nel tempo, della prestazione con le esigenze della organizzazione produttiva;
- potere di ingerirsi nella organizzazione della prestazione, vale a dire individuarne di volta in volta le concrete modalità>> (punto 29).
10.2 Dunque, la ricorrente aveva ben esplicitato le circostanze di fatto, relative alla e modalità della prestazione lavorativa svolta, che ben evidenziavano la natura subordinata del rapporto (attività svolta presso i locali dell'ente, presenza costante sul lavoro, obbligo di presenza, l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di strumenti di proprietà del datore di lavoro;
il potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro (eterodirezione).
Ne consegue che, non avendo specificamente contrastato la le modalità di esecuzione della CP_1
prestazione lavorativa, come allegate dalla (avendo piuttosto sostenuto che non fossero sufficienti a Pt_1
comprovare il vincolo di assoggettamento gerarchico) la natura subordinata del rapporto deve ritenersi, in punto di fatto, provata in base al principio di non contestazione, come correttamente statuito dalla citata sentenza n. 2281/2020 di questa Corte, sulla scorta delle circostanze evidenziate dalla (vd. punto 10.1 Pt_1
e 10.2). Pertanto, le reclamate differenze retributive spettano alla ai sensi dell'art. 2126 c.c. Pt_1
10.3 E trattandosi di un rapporto atteggiatosi, in concreto, come di natura subordinata e non autonomo (ad onta di quanto formalmente risultante dal contratto di assunzione) le retribuzioni spettanti alla sono Pt_1
quelle fissate non già dalla legge regionale per il lavoratore autonomo, bensì dalla contrattazione collettiva per il lavoratore subordinato.
La quantificazione delle somme, operata dalla , ancora una volta, non è stata specificamente Pt_1
contestata dalla , con la contrapposizione di un diverso e alternativo conteggio (se non richiamando CP_1
i compensi previsti dalla legge regionale per i collaboratori autonomi).
11. Con il ricorso per cassazione la ha sostenuto che, stante il rigetto in primo grado della domanda CP_1
di pagamento della somma complessiva di €.49.787,13, sul rilievo che tutte le voci retributive richieste, anche in via subordinata erano state ritenute dal giudicante non spettanti, si era formato sul punto un giudicato negativo.
La tesi non può essere condivisa.
Con il primo motivo, l'appellante principale si era doluta (tra l'altro) del fatto che la sentenza di primo grado aveva rigettato la domanda di condanna al pagamento delle somme rivenienti dal trattamento economico di funzionario di posizione D6, senza nulla statuire <
differenze dovute, per la mancata remunerazione della prestazione in misura pari al trattamento economico di funzionario inquadrato in posizione economica D3>>.
Nessuna preclusione da giudicato si era verificata.
In realtà, il contrasto tra le parti sul punto derivava dal fatto che la riteneva dovuta, per contratto CP_1
(di lavoro autonomo) la retribuzione equiparata a quella del funzionario di categoria D posizione economica
D3 “in misura fissa e indipendente dalle dinamiche della contrattazione collettiva”, mentre la lavoratrice reclamava la retribuzione a lei dovuta, sempre per tale posizione economica, dal CCNL per il lavoratore dipendente. Accertata la natura subordinata del rapporto, correttamente il giudice del gravame ha ritenuto che alla spettava la retribuzione prevista, negli anni, dal CCNL. Pt_1
E le differenze così calcolate dalla , come detto, non sono state specificamente contestate. Pt_1
12. Anche il quarto motivo di ricorso per cassazione (con il quale la ha lamentato la violazione e falsa CP_1
applicazione dell'art. 2126 c.c., dell'art. 36 D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 32, comma 5, D.L. n. 183 del 2010)
è infondato.
Avendo accertato la natura subordinata del rapporto e l'omessa allegazione e dimostrazione, da parte della
, della legittimità del termine < CP_1
determinato previste dall'art. 7 CCNL Comparto Regioni e Enti Locali del 14.9.2000 (sostituzione personale in gravidanza o assente con diritti alla conservazione del posto, svolgimento di attività stagionali, esigenze straordinarie dovute dall'introduzione di nuovi servizi o nuove tecnologie non fronteggiabili con il personale disponibile, ecc.)>>, il giudice di appello ha condannato l'ente al pagamento del risarcimento previsto dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, in applicazione del principio di diritto affermati da Cass. SS. UU. 5072/2016.
Invero, la violazione del principio di accesso al pubblico impiego, sanzionata dall'art. 36, c. 5, d.lgs. 165/2001,
non può trasformare il rapporto di lavoro in indeterminato e il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno.
Allo stesso tempo, il lavoratore la retribuzione per il lavoro effettivo prestato, come previsto dall'art. 2126
c.c.
13. In conclusione, ancorché fondata l'eccezione di nullità del contratto di lavoro stipulato tra le parti, le statuizioni di natura squisitamente economiche contenute nella sentenza n. 2281/2020 della Corte di Appello
di Roma restano confermate.
14. Può essere confermata anche la regolamentazione delle spese disposta dalla stessa sentenza.
Le spese del giudizio di cassazione e della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore della , dichiaratosi anticipatario. Pt_1
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
area lavoro e previdenza terza sezione definitivamente pronunciando, quale giudice del rinvio a seguito della ordinanza della Corte di Cassazione n.
15277/2025, sul ricorso in riassunzione proposto in data 26 agosto 2025 da nei confronti della Parte_2
, così provvede: Controparte_1
conferma le statuizioni, anche in punto di spese, rese dalla sentenza n. 2281/2020 pronunciata inter partes dalla Corte di Appello di Roma il 9 novembre 2020;
condanna la al pagamento, in favore del difensore distrattario della ricorrente, delle spese Controparte_1
del giudizio di cassazione e della presente fase, che così liquida:
€.4.000,00 per il giudizio di Cassazione;
€.5.000,00 per la presente fase.
Il tutto, oltre al contributo unificato, rimborso forfetario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis