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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/07/2025, n. 2367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2367 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 245/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'avv. SILVIA GERMINARA (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Cologno Monzese (MI), Corso Roma n.11/a, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO (C.F. e P. IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUIDO STOPPANI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliata in Bergamo, Via Tasca n. 3, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: pagina 1 di 15 IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10639/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima Civile, Giudice dr.ssa Stefania Novelli nell'ambito del giudizio N.R.G. 39544/2023, depositata in cancelleria in data 10.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque CP_1 integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla signora
C.F. nata a [...] in data [...] e residente in [...] C.F._1
Cusago n. 7, in conseguenza della presente controversia, condannare C.F. e P. IVA Controparte_1
) con sede legale in Monza (MB), via San Damiano, n. 40, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2 al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma
[...] complessiva di Euro 88.891,39 così determinata in conseguenza di tutte le motivazioni esposte specificatamente nella narrativa del presente atto con riferimento alla parte sulla riconvenzionale:
-Euro 950,00 a titolo di rimborso per pagamento fattura GRM;
-Euro 22.000.00 a titolo di rimborso per le fatture pagate a Geme s.r.l.;
-Euro 18.920,00, a titolo di rimborso per le fatture pagate a PROFART;
-Euro 880,00, a titolo di rimborso per pagamento fattura IRS;
-Euro 9.334,60, a titolo di rimborso per fatture pagate a CP_3
- Euro 11.911,84 a titolo di rimborso per somme in eccedenza di cui alle fatture pagate a Equa s.r.l.;
- Euro 1.044,06, a titolo di rimborso interessi bancari versati in eccedenza;
- Euro 846,81 a titolo di rimborso per forniture di energia elettrica;
- Euro 4.777,33, a titolo di rimborso per la permanenza in Hotel;
- Euro 1.100,00, a titolo di rimborso per affitto mesi aprile e maggio 2022;
- Euro 10.890,00 a titolo di rimborso per pasti al ristorante dal 1.12.2021 al 31.3.2022;
- Euro 1.810,00, a titolo di rimborso per costo tintoria;
- Euro 3.122,00, a titolo di rimborso per competenze versate all'Arch. per la restituzione del cantiere;
CP_4
- Euro 3.114,75 a titolo di competenze versate al precedente procuratore in fase stragiudiziale per ottenere la restituzione del cantiere e seguire la complicata vicenda;
Oppure, condannare al pagamento in favore della signora della diversa somma ritenuta CP_1 Parte_1 maggiore o minore che risulterà accertata nel corso di causa.
-Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 subito dalla sig.ra che si chiede al sig. Giudice adito di determinare in misura equitativa. Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla formula “vero che”: 1) Vero che in data 15 novembre 2021 la signora accompagnata dal geom. e dall'arch. si recava in Pt_1 CP_4 CP_4 cantiere presso l'immobile di sua proprietà ed ivi litigava con il capocantiere, signor al quale contestava il Parte_2 ritardo nell'esecuzione dei lavori e l'impossibilità di ultimarli entro il 30 novembre 2021, come da contratto sottoscritto;
pagina 2 di 15 2) Vero che il capocantiere, alla presenza del geom. e dell'arch. rassicurava la signora Parte_2 CP_4 CP_4 Pt_1 circa il rispetto del termine del 30 novembre 2021 per il completamento di tutti i lavori;
3) Vero che in data 26 gennaio 2022, il signor si recava presso l'immobile della signora per Testimone_1 Pt_1 eseguire lavori di idraulica e avvisava la signora che erano assenti tutti gli operai della Pt_1 CP_1
4) Vero che anche nei giorni successivi il signor poteva verificare l'assenza di personale addetto ai lavori di Testimone_1
CP_1
5) Vero che il signor si recava presso l'immobile della signora per sincerarsi che alcun operaio della Tes_2 Pt_1 fosse presente;
CP_1
6) Vero che la signora a fine gennaio 2022, prendeva atto dell'abbandono del cantiere;
Pt_1
7) Vero che la signora nel febbraio del 2022, si rivolgeva alla società Geme s.r.l. per ultimare, presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà, il compimento delle opere lasciate incompiute da CP_1
8) Vero che la società Geme s.r.l. presentava un primo preventivo pari ad euro 39.700,00 che veniva poi portato ad euro 20.000,00 oltre IVA per le lavorazioni effettivamente eseguite dalla società predetta;
9) Vero che dal 1.12.2021, a causa dell'impossibilità di rientrare ad abitare presso l'immobile di sua proprietà, la signora
si trasferiva presso l'albergo Idea Hotel di Milano fino al 31.3.2022 sostenendo una spesa di euro Parte_1
4.777,33; 10) Vero che dal 1.4.2022 al sino al 20.5.2022 la signora a causa dell'impossibilità di rientrare ad abitare Parte_1 presso il proprio immobile prendeva in locazione un'abitazione in via Jenner a Milano sostenendo una spesa pari ad euro 1.100,00; 11) Vero che in data 20.5.2022 l'immobile di proprietà della signora si presentava sprovvisto di bagno Parte_1 completo e con lavori ancora da ultimare a causa dell'inadempimento della CP_1
12) Vero che nel mese di novembre 2021 la società Olfa SRL, in persona del geom. riferiva alla signora CP_5
che gli infissi e la porta d'ingresso da lei ordinati per il proprio immobile erano arrivati;
Pt_1
13) Vero che il geom. riferiva alla signora che a causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori, CP_5 Pt_1 CP_1 la società OLFA Srl non poteva procedere a montare gli infissi e la porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della;
Pt_1
14) Vero che il geom. riferiva alla signora che, a causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori, CP_5 Pt_1 CP_1 si vedeva costretto a portare presso un deposito a pagamento sia gli infissi che la porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della signora;
Pt_1
15) Vero che la signora in presenza del geom. contestava a il ritardo dei lavori ed il fatto che il Pt_1 CP_5 CP_1 geom. era impossibilitato a montare infissi e porta d'ingresso, imputando a le spese di deposito degli CP_5 CP_1 infissi e della porta d'ingresso;
16) Vero che la OLFA Srl, nella persona del geom. riusciva a montare gli infissi e la porta d'ingresso presso CP_5
l'immobile di proprietà della signora soltanto nel mese di aprile 2022; Pt_1
17) Vero che le spese di deposito di infissi e porta d'ingresso pagate dalla signora sono state pari ad Euro 3.000,00; Pt_1
18) Vero che il geom. riferiva alla signora che la aveva buttato via le grate delle finestrelle delle CP_5 Pt_1 CP_1 scale dell'immobile de quo tanto che la signora commissionava alla OLFA srl le grate da montare sulle predette Pt_1 finestrelle sostenendo un esborso pari ad Euro 1.560,00 oltre IVA;
19) Vero che a causa del mancato completamento di lavori da parte di la signora si vedeva CP_1 Parte_1 costretta a rivolgersi alla società ProfArt di Meda per l'esecuzione delle parti in cartongesso, sostenendo una spesa maggiore rispetto a quanto concordato con CP_1
20) Vero che la signora versava alla ProfArt di Meda per i lavori di cui al precedente capitolo la somma pari ad Pt_1
Euro 17.200,00 oltre IVA;
pagina 3 di 15 21) Vero che a causa del mancato completamento dei lavori da parte di il signor nell'aprile CP_1 Testimone_1
2022 indicava alla signora la società Equaingenering di Como per la fornitura e la posa dei pannelli fotovoltaici per i Pt_1 quali lavori sosteneva una spesa pari ad Euro 22.000,00, con una maggiorazione di circa Euro 11.000,00 rispetto a quanto concordato con CP_1
Si indicano a testi:
-Geom. e Arch. entrambi con studio in Meda, via Roma, n. 14 sui capp. 1) e 2); Tes_3 Testimone_4 presso Ditta Esposito Pasquale, sui capp. 3) e 4), 11), 21); Tes_5 Testimone_1
residente in [...] su tutti i capitoli;
Tes_5 Tes_2
presso Profart s.r.l. sui capp. 19) e 20); Tes_5 Testimone_6
-signor presso Geme s.r.l., sui capp. 7) e 8); Testimone_7 presso Olfa s.r.l, sui capp. da 12) a 18); Tes_5 CP_5
-sig. presso la società GMR Electrical System. Controparte_6
Si chiede che venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per la valutazione dei lavori eseguiti e di quelli incompiuti da parte di nonché eventuale presenza di vizi e difetti su quelli compiuti, con tutte le valutazioni economiche CP_1 con riferimento all'immobile di proprietà della signora sito in Bareggio (MI), via Cusago, n.
7. Parte_1
Per Controparte_1 TT , ut supra rappresentata e difesa insiste per l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti CONCLUSIONI: In via pregiudiziale: respingere la richiesta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata poiché infondata per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto contro e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 sentenza nr. 10639/2024 del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa N In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla signora
, nel caso in cui si ritenesse sussistente il danno, anche non patrimoniale, lamentato dall'appellante, accertare l'esatto Pt_1 ammontare dello stesso e porlo in parziale compensazione con il credito vantato da Controparte_1 In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta appellante di procedere all'istruttoria, si ripropongono le medesime richieste istruttorie formulate in primo grado e di seguito trascritte: Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che agli inizi del mese di marzo 2021, la veniva contattata, nella sua qualità di impresa appaltatrice CP_1 e General Contractor, dalla signora per val i affidare i lavori di ristrutturazione della propria villetta, Pt_1 sita in Bareggio, via Cusago n.7.
2) Vero che concluse le trattative per la redazione e approvazione del contratto di appalto e relativo computo metrico, la sig.ra
accettava le condizioni contrattuali stilate. Pt_1 ro che in data 20 luglio 2021 veniva quindi inviato alla signora , contratto d'appalto per la Parte_1 realizzazione delle opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica della propria villetta sita in Bareggio, via Cusago n.7 da sottoscrivere unitamente al computo metrico e restituire all'impresa come si mostra al teste (doc. 1).
4) Vero che, in data 12 luglio la Direzione lavori, nella persona del arch. dava il proprio benestare all'inizio dei CP_4 lavori benché il contratto e il computo metrico non fossero ancora stati sottosc iconsegnati dalla sig.ra , come si Pt_1 evince dal documento 2 mostrato al teste
5) Vero che il contratto d'appalto che mi si rammostra (doc. 1), all'art. 3, prevedeva che i pagamenti avvenissero in quota percentuale del totale con scadenza prestabilita all'atto della presentazione del computo metrico e che alcun cenno veniva fatto rispetto a qualsivoglia sussistenza di condizioni sospensive/risolutive dipendenti da enti finanziatori terzi.
6) Vero che le parti concordavano che i lavori indicati nel computo dovessero essere conclusi entro il 30 novembre 2021 ma che i pagamenti avvenissero a stati avanzamento lavori e a date precise ed inderogabili. pagina 4 di 15 7) Vero che nel termine di consegna erano ancora da conteggiare i giorni di fermo cantiere per cause di forza maggiore e i giorni necessari per eseguire eventuali lavori extra contratto nonché il cappotto (art. 5 contratto d'appalto).
8) Vero che, stante il ritardo con cui è stato sottoscritto e restituito il contratto da parte della signora , i S.A.L. si Pt_1 sono accavallati e quest'ultima versava solo acconti in luogo di saldare le fatture alla loro consegna.
9) Vero che in data 15 settembre 2021, successivamente al periodo feriale e a seguito di numerosi solleciti e nonostante l'impresa avesse già eseguito lavori per oltre € 11.000,00 IVA inclusa, la signora sottoscriveva i documenti Pt_1 contrattuali, versando soltanto un acconto di € 4.500,00.
10) Vero che in data 5 novembre 2021, veniva inviata offerta per le opere aggiuntive al contratto che la stessa signora Pt_1 aveva richiesto e successivamente venivano approvate altre opere extra contratto, come da documento (doc.3), che si esi teste.
11) Vero che la sig.ra , in data 26 settembre 2021 versava un secondo acconto per l'importo pari ad € 26.400,00 a Pt_1 fronte di lavori eseguiti, certificati e fatturati per un importo superiore;
rilevato che rimanevano ancora scoperte le fatture n. 82 del 24 settembre per € 26.400,00 IVA compresa e n. 51 del 17.6.2021 per € 6.500,00 sempre IVA compresa.
12) Vero che in data 17.11.21 veniva emessa la fattura n. 108 per € 26.400,00 che veniva pagata in due tranche il 22.11.21 e il 31.12.21, per cui residuava un credito per lavori eseguiti al 1° febbraio 2022 e non tutti fatturati per € 38.959,70 oltre IVA.
13) Vero che tale scoperto metteva in grave difficoltà la che, pressata dai fornitori per ottenere pagamenti CP_1 anticipati da un lato e la latitanza di committenza e D.L. dall'altra, sospendeva i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del contratto.
14) Vero che in data 1° marzo 2022 la Direzione dei Lavori si accordava con l'impresa per contabilizzare i lavori eseguiti e controllare la loro esecuzione a regola dell'arte.
15) Vero che da tale contabilizzazione emergeva che lo scoperto della committenza ammontava ad € 35.540,00 per lavori eseguiti nei mesi precedenti per una quota pari al 30% dell'intero appalto.
16) Vero che la signora accedeva ai c.d. Bonus edilizi per la ristrutturazione della propria abitazione in Bareggio, Pt_1 Via Cusago n. 7.
17) Vero che la signora è proprietaria di un appartamento in Camparada (MI), Viale Grigna n.58, posto nello Pt_1 stabile in cui risiedono i d itori.
18) Vero che la signora durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bareggio dimorava Pt_1 presso l'immobile di sua p sito in Camparada (MI). Si chiede l'interpello della convenuta signora su tutti i capitoli. Parte_1 Si indicano quali testimoni i signori:
- c/o su tutti i capitoli;
Testimone_8 Controparte_1
- su tutti i capitoli;
Parte_2 Controparte_1
-Arch. con studio in Meda, via Roma 16 su tutti i capitoli. Testimone_4 Si chie ersi la prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 cpc all'Agenzia delle Entrate e/o alla Banca Popolare di Sondrio l'esibizione della documentazione inerente il finanziamento ponte, la cessione del credito e l'accesso ai bonus di legge. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione delle fatture relative alle opere di riqualificazione dell'immobile in oggetto. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione delle ricevute/fatture delle utenze dell'immobile di proprietà della stessa sito in Camparada (MI), Viale Grigna n.58 relative al periodo di svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Bareggio. Disporsi, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio per determinare l'ammontare dei costi per la realizzazione delle opere eseguite dall'attrice e valutare la loro realizzazione a regola dell'arte. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, IVA rifusa, di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 5 di 15 §.
1.Il giudizio di I grado convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 Parte_1
al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento del
[...] corrispettivo residuo, dovuto in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa il 15/09/2021, pari a € 35.540,00 oltre interessi dal dovuto al saldo. L'attrice allegò che nel marzo 2021 era stata contattata dalla sig.ra per Pt_1
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della villetta di proprietà della convenuta sita a Bareggio, via Cusago n. 7; in data 20 luglio 2021 aveva inviato alla committente il contratto d'appalto (medio tempore negoziato) per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della villetta, unitamente al relativo computo metrico;
i lavori erano iniziati già nel luglio del 2021 mentre il contratto era stato sottoscritto solo il 15/09/2021; nel corso dell'esecuzione dell'appalto la committente aveva richiesto opere extra capitolato che avevano comportato lo slittamento della data di fine lavori indicata in contratto (i.e. 30/11/2021); sebbene il contratto di appalto prevedesse il pagamento del corrispettivo in percentuali fisse da pagare con cadenze temporali predeterminate, la committente, dopo aver corrisposto due acconti, non aveva saldato le fatture n. 82 del 2021 e n. 51 del 2021; a fronte del parziale pagamento delle fatture, l'attrice aveva sospeso i lavori come previsto dall'art. 3 del contratto di appalto;
in data 01/03/2022 la direzione lavori, incaricata dalla committente, e l'attrice avevano provveduto alla contabilizzazione e verifica dei lavori eseguiti, onde consentire il subentro di altri appaltatori per il completamento degli interventi;
in quella sede le parti avevano accertato che il valore delle opere eseguite da era pari ad euro 92.840,00, iva CP_1 inclusa;
ciò nonostante la convenuta, che aveva corrisposto l'importo complessivo di € 57.300,00, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo residuo di euro 35.540,00. Si costituì deducendo, a sua volta, che aveva conferito a Parte_1
quale impresa appaltatrice, l'incarico di effettuare i lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà usufruendo dei bonus previsti dal DL 34/2020; proprio al fine di accedere alle agevolazioni fiscali era stata prevista l'ultimazione dei lavori entro il 30/11/2021; tuttavia i lavori di ristrutturazione, avviati il 13/07/2021, poi sospesi per poi riprendere il 19/10/2021, non erano proseguiti con regolarità tanto che non venivano ultimati entro la data prevista in contratto;
nonostante a seguito di plurime e- pagina 6 di 15 mail inoltrate per sollecitare l'avanzamento dell'opera, fosse stato sottoscritto, in data 07/01/2022, un cronoprogramma in forza del quale l'impresa si era impegnata a terminare l'opera tra l'8 e il 30 gennaio 2022, alla data del 12/01/2022 il cantiere si trovava in una situazion di stallo, sicché la convenuta, con PEC del 27/01/2022, aveva contestato formalmente alla appaltatrice il ritardo nell'esecuzione dell'opera e intimato l'adempimento entro un congruo termine, minacciando in difetto la risoluzione del contratto;
a fronte dell'inerzia dell' appaltatrice, con PEC del 14/02/2022 la committente aveva comunicato la risoluzione del contratto e chiesto la riconsegna dell'immobile, che aveva luogo in data 14/15 marzo 2022 a seguito della redazione della contabilità di cantiere effettuata dal DL e dall' appaltatrice il 1° marzo 2022; nonostante il pagamento della somma di € 52.800,00 l'appaltatrice aveva sospeso i lavori ai sensi della clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto, clausola da considerarsi vessatoria;
a causa del mancato completamento dei lavori la committente aveva subito una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali. La convenuta concluse chiedendo il rigetto dalle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 88.891,39, a titolo di danni patrimoniali, oltre CP_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 10693, pubblicata in data 10/12/2024, accolse la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 35.540,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c., dalla data del 17/03/2022 al saldo;
respinse la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che condannò altresì al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale motivò la propria decisione rilevando che:
- pur in assenza di domande costitutive o di accertamento della risoluzione del contratto, entrambe le parti avevano considerato fatto pacifico l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale attribuendosi reciproci inadempimenti;
-che pertanto occorreva scrutinare le contrapposte condotte di inadempimento allegate dalle parti;
- né dal contratto di appalto né dagli accordi intervenuti successivamente risultava che la committente si fosse impegnata a pagare il corrispettivo mediante cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020, ovvero mediante modalità che per la loro rilevanza, anche nei confronti dei terzi, non potevano che essere pattuite per iscritto;
- il termine per la conclusione dei lavori del 30/11/2021 - previsto in contratto con esclusione degli interventi sul cappotto esterno - era stato consensualmente pagina 7 di 15 superato a seguito delle successive varianti approvate (nel novembre/dicembre 2021 e nel gennaio 2022). Inoltre, dal cronoprogramma dei lavori del 07.01.2022 risultava che le lavorazioni contrattuali e in variante erano in corso e che non era stata prevista una clausola penale per il ritardo, né era stata concordata una data precisa per la consegna dell'opera, poiché l'ultima data ivi prevista era quella del 27/01/2022 “per smontaggio dei ponteggi”;
- per tali motivi la mancata conclusione dei lavori entro il termine del 30/11/2021, contestata all'appaltatrice con PEC del 27/01/2022, era del tutto pretestuosa;
- peraltro, alla data di inoltro della pec del 27/01/2022 (con cui la committente aveva contestato l'inadempimento dell'appaltatrice e aveva assegnato a il termine di 15 giorni per la conclusione dei lavori minacciando, CP_1 in difetto, la risoluzione di diritto del contratto) la committente era già inadempiente al pagamento degli acconti;
pertanto, la convenuta non poteva porre a fondamento della azione risarcitoria l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- la clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto, che prevedeva la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in caso di mancato pagamento di due fatture successive o in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del corrispettivo, non era nulla o inefficace a norma dell'art. 1341 c.c. poiché dall'esame del contratto risultava che lo stesso era stato oggetto di trattativa, con conseguente esclusione anche della vessatorietà della clausola;
- alla luce di quanto sopra non sussisteva un ritardo nella esecuzione dei lavori ascrivibile all'appaltatrice, né un illegittimo abbandono del cantiere. Pertanto, l'inesistenza di un inadempimento imputabile all'appaltatrice escludeva la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta attorea e i danni prospettati dalla committente. Per contro, doveva essere accolta la domanda di pagamento del valore delle opere eseguite dall'appaltatrice come quantificate nel verbale di sopralluogo del 1° marzo 2022. Da tale documento risultava che l'appaltatrice aveva eseguito lavori per un totale di € 92.840,00 dal quale andavano detratti gli acconti corrisposti dalla in corso d'opera Pt_1
(complessivamente pari a € 57.300,00), sicché residuava un credito a favore dell'impresa di € 35.540,00.
* * *
§. 2 I Motivi di Impugnazione
pagina 8 di 15 Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale sostiene che non risulterebbe, né nel contratto di appalto, né in corso di approvazione delle opere in variante, che la committente si fosse impegnata al pagamento del corrispettivo mediante il sistema della cessione di credito, ovvero dello sconto in fattura ex art. 121 d.l. 34/2020, e che pertanto l'impresa appaltatrice non sarebbe mai stata realmente informata dalla signora Pt_1 della circostanza di voler usufruire del c.d. Parte_3
A tale riguardo l'appellante sostiene che l'appaltatrice era a conoscenza del fatto che i lavori sarebbero stati eseguiti con il beneficio del c.d. e che, Parte_3 pertanto, le opere dovevano necessariamente essere ultimate entro il 30.11.2021 per far sì che la committente potesse beneficiare di tali agevolazioni fiscali. Tanto risulterebbe da una serie di documenti agli atti e, in particolare: dalla documentazione bancaria prodotta dalla committente, concernente l'apertura di una linea di credito presso la Banca Popolare di Sondrio e la cessione del credito alla medesima banca per l'accesso al superbonus 110%; dai messaggi whattsapp scambiati con il sig. di dalla mail del 23/09/2021 Tes_8 CP_1 inoltrata dallo studio a con la quale si indicava CP_4 CP_1 all'appaltatrice la causale da inserire nelle fatture per accedere al superbonus e dalle stesse fatture emesse dalla appaltatrice che recano la dicitura “Acconto per Opere connesse all'efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (L. 77/2020)”. Il fatto che l'appaltatrice fosse pienamente edotta del ricorso al superbonus sarebbe rilevante ai fini della valutazione della condotta delle parti nella esecuzione del contratto de quo, poiché i pagamenti della committente erano vincolati ai SAL, dato che la Banca non avrebbe mai erogato i fondi per pagare le fatture emesse dall'appaltatrice, se quest'ultima non avesse rispettato regolarmente i SAL. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'inadempimento fosse imputabile alla e ha accolto la CP_1 domanda attorea di pagamento del prezzo delle opere eseguite sulla base del verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori in data 1° marzo 2022. Sul punto l'appellante rileva che i lavori erano iniziati tra settembre ed ottobre 2021, tanto è vero che il contratto di appalto era stato sottoscritto dalle parti in data 23/09/2021 a Meda presso lo studio del Direttore Lavori ing. a tale CP_4 data la committente aveva già versato a un acconto di € 4.500,00 CP_1
(con bonifico del 09.08.2021); alla data del 27/09/2021 l'appellante aveva pagina 9 di 15 bonificato all'appaltatrice l'ulteriore importo di € 26.400,00; nel novembre 2021 era stato effettuato un ulteriore versamento all'appaltatrice di € 21.900,00 e nel dicembre 2021 le veniva bonificata la somma di € 4.500,00; alla data del 30/11/2021 la committente aveva pertanto corrisposto a la CP_1 somma complessiva di € 57.300,00, sebbene l'appaltatrice non avesse ancora eseguito neppure la metà dei lavori, come risultava dalle numerose email inviate a dal DL e dalla committente. CP_1
Pertanto nessun inadempimento sarebbe imputabile all'appellante, che avrebbe rispettato le scadenze dei pagamenti, tant'è che non avrebbe mai CP_1 contestato alla committente alcun inadempimento - se non dopo essersi vista recapitare la raccomandata con cui il legale della committente chiedeva la risoluzione del contratto e la riconsegna del cantiere - dato che la lettera del 16/11/2021, con cui l'appaltatrice sollecitava il pagamento delle fatture scadute, non sarebbe mai pervenuta alla . Pt_1
Inoltre, a fronte del palese inadempimento dell'appaltatore, che non aveva ultimato i lavori entro il termine stabilito del 30/11/2021, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare come valida la sospensione dell'esecuzione delle opere, stante la nullità, ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., della clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Quanto al primo motivo, in un'ottica di economia processuale che deve guidare il giudicante nella redazione delle ragioni della decisione, l'omessa considerazione da parte del tribunale della documentazione prodotta dalla committente a dimostrazione della presentazione di una pratica di accesso al
“superbonus 110%”, non inficia la correttezza della decisione, stante l'assoluta irrilevanza di detta documentazione ai fini della valutazione dell'inadempimento imputato dalla committente all'appaltatore. Dai suddetti documenti emerge, a tutto voler concedere, che la committente aveva palesato all'appaltatrice la mera possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui al DL 34/2020, come si evince dal whattsapp del 13 marzo 2021 con cui la committente aveva inoltrato al sig. della lo Tes_8 CP_1 screenshot di una pagina del quotidiano “ ” recante la notizia della CP_7 proroga del superbonus sino al 2023 (doc. 52 ), fermo restando che Pt_1
pagina 10 di 15 l'accesso alle citate agevolazioni non si è mai concretizzato in una modalità di pagamento prevista contrattualmente. Tanto discende de plano dal fatto che: a) la prima fattura di acconto emessa dalla in data 17/06/2021 e CP_1 mai contestata dalla committente reca la seguente generica causale “Lavori di manutenzione straordinaria presso Vs. immobile sito in Bareggio (MI) Via Cusano n. 7” (doc. 5 ; il che attesta la volontà della committente di dar corso ai CP_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile a prescindere dall'accesso ai bonus ex DL 34/2020, dato che nel giugno del 2021, certamente non si era ancora perfezionata la pratica per la cessione del credito alla Banca Popolare di Sondrio;
b) nel luglio del 2021 inoltrava alla committente la bozza del CP_1 contratto di appalto con il relativo computo metrico e, in fase di negoziazione del contratto, la e l'arch. che la assisteva, si limitavano a Pt_1 CP_4 puntualizzare aspetti tecnici attinenti al computo metrico (doc. 5 ) senza Pt_1 precisare che il corrispettivo sarebbe stato pagato mediante cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 e che il termine di conclusione dei lavori era essenziale ai fini dell'accesso al superbonus 110%; c) in data 20/09/2021 l'appellante e la Banca Popolare di Sondrio sottoscrivevano una mera “Lettera di Impegno alla Cessione del Credito d'Imposta” (doc. 4 ), mentre il contratto per la cessione del credito alla Pt_1
Banca Popolare di Sondrio ex art. 121 del DL 34/2021 veniva stipulato solo il 07/02/2022 (doc. 4 ); Pt_1
d) seguiva la sottoscrizione del contratto di appalto il 23/09/2021 che, pacificamente, non precisa che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito, che il termine di fine lavori era essenziale ai fini dell'ottenimento del superbonus 110%, né tanto meno che la cessione del credito alla banca era subordinata alla emissione dei SAL. In definitiva, alla data del 23/09/2021 la committente non aveva alcuna certezza in merito alla possibilità di ottenere i bonus previsti dal DL 34/2020 mediante cessione del credito e, ciò nonostante, stipulò comunque il contratto di appalto. Deve pertanto ritenersi che la volontà della committente fosse di dar corso alla ristrutturazione della villetta di Bareggio a prescindere dall'accesso al superbonus che, al momento della conclusione dell'accordo, rappresentava una mera possibilità. Né in senso contrario depone la circostanza che con mail del 23/09/2021 veniva comunicata all' appaltatrice la causale da indicare nelle fatture per pagina 11 di 15 consentire alla committente l'eventuale accesso ai bonus di cui al DL 34/2024 (doc. 53 ) e che a tale e-mail faceva seguito in pari data l'inoltro da parte Pt_1 di della fattura n. 81/2021 recante la seguente descrizione: CP_1
“Acconto per Opere connesse all'efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Nello specifico trattasi di: Opere trainanti cappotto e relative opere accessorie” (doc. 5 , ove si consideri che, solo con la stipula del contratto in CP_1 data 07/02/2022 la ha avuto la certezza di poter cedere il credito di Pt_1 imposta alla Banca Popolare di Sondrio e, dunque, di poter fruire dei bonus di cui al DL 34/2020. A ciò aggiungasi che non risulta provata la circostanza che l'appaltatrice fosse a conoscenza del fatto che la cessione del credito alla Banca Popolare di Sondrio era subordinata alla emissione dei SAL. Pertanto, nessun inadempimento può essere imputato a per non CP_1 aver emesso “regolarmente i SAL” anche perché dalla documentazione agli atti emerge pacificamente che: i) la “Lettera di Impegno alla Cessione del Credito di Imposta” del 20/09/2021 si limita a prevedere all'art. 2 che “La cessione del credito fiscale potrà avvenire anche”, e non necessariamente, “a stato avanzamento lavori (SAL) che, nel caso di interventi funzionali al Superbonus 110% non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento dei lavori”, precisando che, in ogni caso, l'erogazione del corrispettivo pattuito per la cessione del credito (pari a € 152.367,39) avrebbe avuto luogo a “seguito della sottoscrizione del contratto di cessione pro soluto” e al perfezionarsi delle ulteriori condizioni ivi previste. Quindi, quand'anche l'appaltatrice avesse emesso i SAL, comunque la committente non avrebbe avuto diritto al corrispettivo pattuito per la cessione del credito sia perché il contratto di appalto non prevede l'emissione di SAL al raggiungimento di una determinata percentuale di lavori, bensì a date fisse e in misura percentuale (20%
o 10%) rispetto al corrispettivo pattuito, sia perché il contratto di cessione del credito è stato stipulato solo successivamente;
ii) in data 20/09/2021 la Banca Popolare di Sondrio aveva concesso alla committente un fido di € 80.000,00 (doc. 6 ) per finanziare i lavori nelle Pt_1 more, evidentemente, del perfezionamento del contratto di cessione del credito, sicché l'appellante era dotata della provvista necessaria per provvedere al pagamento delle fatture emesse da CP_1
L'esame della documentazione elencata nell'impugnazione, lungi dallo smentire le argomentazioni della sentenza di I grado, conferma che l'accesso ai vari bonus pagina 12 di 15 previsti DL 34/2021 non era subordinato alla fine dei lavori entro il termine del 30/11/2021. A prescindere dall'assenza nel contratto di appalto di qualsiasi riferimento alla disciplina di cui agli artt. 119-121 del DL 34/2020 e dal fatto che i lavori da ultimare entro la data del 30/11/2021 non comprendevano il cappotto esterno, ovvero l'intervento trainante che avrebbe dato diritto al superbonus 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, appare dirimente il fatto che il contratto di cessione del credito di imposta alla Banca Popolare di Sondrio è stato stipulato ben oltre il termine del 30/11/2021. Del resto la L. 178 del 30/12/2020 (c.d. legge finanziaria per il 2021) aveva prorogato il superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 e, in alcuni casi, fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023. E tale circostanza era nota all'appellante, come risulta dal whattsapp inoltrato al sig. della in data 13/03/2021 Tes_8 CP_1
(doc. 52 ). Pt_1
In conclusione non vi è alcuna prova “che le opere dovevano necessariamente essere ultimate entro il 30.11.2021” contrariamente a quanto sostiene l'appellante (così in atto di appello). Di conseguenza, come affermato dal primo giudice, nessun inadempimento è imputabile alla per il mancato rispetto del
CP_1 termine contrattuale di fine lavori. E' ugualmente non fondato il secondo motivo. La sospensione dei lavori da parte di e la risoluzione consensuale
CP_1 del contratto di appalto che ne è derivata sono dipese unicamente dalla committente, che non ha provveduto al puntuale pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore. A tale riguardo si osserva in primis che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, i lavori hanno avuto inizio nel mese di luglio 2021 e non già tra il settembre e l'ottobre 2021. Tale circostanza emerge dalla dichiarazione firmata dal DL dalla quale risulta che i lavori ebbero inizio in data 12/07/2021 (doc. 2 ed è stata
CP_1 ammessa dalla stessa appellante che nella comparsa di costituzione ha espressamente riconosciuto che “Di fatto, i lavori sono iniziati il 13.07.2021”. Il 12/07/2021 aveva già emesso la fattura n. 51/2021
CP_1 dell'importo di € 11.000,00 (doc. 5 pagata solo parzialmente (per
CP_1
l'importo di € 4.500,00) in data 09/08/2021 (doc. 7 ). Pt_1
Dopo la stipula del contratto di appalto emetteva la fattura n. 81 CP_1 del 23/09/2021 di € 26.400,00 (pari al 20% del corrispettivo dell'appalto) come previsto dall'art. 3 del contratto e il giorno successivo emetteva la fattura n. pagina 13 di 15 82/2021 di pari importo dato che il citato art. 3 stabiliva l'emissione di una ulteriore fattura a 30 gg. inizio lavori (che risaliva al 12 luglio 2021) con pagamento al giorno 16/10/2021. Di fatto, l'appellante con bonifico del 27/09/2021 provvedeva al pagamento della fattura n. 81/2021 ma ometteva il pagamento del residuo (di € 6.500,00) dovuto sulla fattura n. 51/2021 e il pagamento della fattura n. 82/2021. In data 16/11/2021 l'appaltatrice sollecitava ancora una volta il pagamento dell'insoluto, evidenziando lo stato avanzato dei lavori e facendo presente che il pagamento delle fatture nei termini contrattuali era essenziale per l'impresa, che doveva provvedere al pagamento dei materiali, e che in difetto si sarebbe vista costretta a sospendere i lavori (doc. 4 . CP_1
Nonostante tale sollecito l'appellante non ha mai provveduto a saldare le predette fatture e ha pagato la successiva fattura (n. 108 del 17/11/2021) dell'importo di € 26.400,00 in due tranche e con notevole ritardo (la prima tranche è stata saldata il 22.11.21 e la seconda il 31.12.21). Sicché, a decorrere, quanto meno, dal mese di ottobre 2021 la committente era inadempiente all'obbligo di pagamento degli acconti dovuti all'appaltatrice con la conseguenza che era legittimata a sospendere i lavori come CP_1 previsto dall'art. 3 del contratto di appalto, in base al quale “il mancato pagamento di due fatture successive all'appaltatore è titolo per la sospensione dei lavori. Il mancato rispetto della scadenza di pagamento sopra stabilite giustificherà la sospensione lavori da parte dell'impresa appaltatrice, legittimata al blocco delle opere senza obbligo di preavviso alcuno”. Non valgono in senso contrario le eccezioni dell'appellante quanto alla mancata ricezione della comunicazione in data 16/11/2021 - con cui l'appaltatrice aveva contestato il mancato pagamento di alcune fatture e ne sollecitava il saldo - e quanto alla vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di appalto. Sotto il primo profilo si osserva che tale missiva è stata depositata dall'attrice unitamente all'atto di citazione e non è mai stata contestata dalla committente nel primo grado di giudizio. Pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini per le preclusioni assertive, deve considerarsi pacifica l'avvenuta trasmissione e ricezione della lettera de qua all'odierna appellante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Sotto il secondo profilo si rileva che, ad oggi, l'appellante non è stata in grado di dimostrare che il contratto di appalto non è stato negoziato dalle parti e che sia stato predisposto unilateralmente dall'appaltatrice per essere utilizzato in una serie indefinita di rapporti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per pagina 14 di 15 l'applicazione dell'art. 1341 c.c.. In ogni caso la clausola sulla sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle scadenze pattuite non ha carattere vessatorio, riproducendo nella sostanza l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., norma che consente al contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione fino a quando la controparte non adempia o non offra di adempiere la propria. In conclusione, deve confermarsi la corretta valutazione da parte del tribunale delle ragioni sottese al fallimento del rapporto negoziale, la cui responsabilità è da imputare alla appellante inadempiente all'obbligo di pagamento.
* * * Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, che deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza del tribunale di Milano n. 10639/2024, pubblicata in data 10/12/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 16 luglio 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile
Nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Teresa Brena Presidente dott.ssa Francesca Vullo Consigliera rel. est. dott. Marco Del Vecchio Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 245/2025 promossa in grado d'appello DA (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dall'avv. SILVIA GERMINARA (C.F. , elettivamente C.F._2 domiciliata in Cologno Monzese (MI), Corso Roma n.11/a, presso lo studio del predetto difensore;
APPELLANTE CONTRO (C.F. e P. IVA , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. GUIDO STOPPANI (C.F. ), elettivamente C.F._3 domiciliata in Bergamo, Via Tasca n. 3, presso lo studio del predetto difensore. APPELLATA Avente ad oggetto: Appalto altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.) Sulle seguenti conclusioni: Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione o difesa: pagina 1 di 15 IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 10639/2024 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Settima Civile, Giudice dr.ssa Stefania Novelli nell'ambito del giudizio N.R.G. 39544/2023, depositata in cancelleria in data 10.12.2024, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO, respingere tutte le domande formulate da in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque CP_1 integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto;
IN VIA RICONVENZIONALE, NEL MERITO, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti e subendi dalla signora
C.F. nata a [...] in data [...] e residente in [...] C.F._1
Cusago n. 7, in conseguenza della presente controversia, condannare C.F. e P. IVA Controparte_1
) con sede legale in Monza (MB), via San Damiano, n. 40, in persona del legale rappresentante P.IVA_1 CP_2 al pagamento in favore della stessa, a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti e subendi, della somma
[...] complessiva di Euro 88.891,39 così determinata in conseguenza di tutte le motivazioni esposte specificatamente nella narrativa del presente atto con riferimento alla parte sulla riconvenzionale:
-Euro 950,00 a titolo di rimborso per pagamento fattura GRM;
-Euro 22.000.00 a titolo di rimborso per le fatture pagate a Geme s.r.l.;
-Euro 18.920,00, a titolo di rimborso per le fatture pagate a PROFART;
-Euro 880,00, a titolo di rimborso per pagamento fattura IRS;
-Euro 9.334,60, a titolo di rimborso per fatture pagate a CP_3
- Euro 11.911,84 a titolo di rimborso per somme in eccedenza di cui alle fatture pagate a Equa s.r.l.;
- Euro 1.044,06, a titolo di rimborso interessi bancari versati in eccedenza;
- Euro 846,81 a titolo di rimborso per forniture di energia elettrica;
- Euro 4.777,33, a titolo di rimborso per la permanenza in Hotel;
- Euro 1.100,00, a titolo di rimborso per affitto mesi aprile e maggio 2022;
- Euro 10.890,00 a titolo di rimborso per pasti al ristorante dal 1.12.2021 al 31.3.2022;
- Euro 1.810,00, a titolo di rimborso per costo tintoria;
- Euro 3.122,00, a titolo di rimborso per competenze versate all'Arch. per la restituzione del cantiere;
CP_4
- Euro 3.114,75 a titolo di competenze versate al precedente procuratore in fase stragiudiziale per ottenere la restituzione del cantiere e seguire la complicata vicenda;
Oppure, condannare al pagamento in favore della signora della diversa somma ritenuta CP_1 Parte_1 maggiore o minore che risulterà accertata nel corso di causa.
-Dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la società al risarcimento del danno non patrimoniale Controparte_1 subito dalla sig.ra che si chiede al sig. Giudice adito di determinare in misura equitativa. Parte_1
- Con vittoria di spese e competenze ed onorari del presente giudizio”. IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova preceduti dalla formula “vero che”: 1) Vero che in data 15 novembre 2021 la signora accompagnata dal geom. e dall'arch. si recava in Pt_1 CP_4 CP_4 cantiere presso l'immobile di sua proprietà ed ivi litigava con il capocantiere, signor al quale contestava il Parte_2 ritardo nell'esecuzione dei lavori e l'impossibilità di ultimarli entro il 30 novembre 2021, come da contratto sottoscritto;
pagina 2 di 15 2) Vero che il capocantiere, alla presenza del geom. e dell'arch. rassicurava la signora Parte_2 CP_4 CP_4 Pt_1 circa il rispetto del termine del 30 novembre 2021 per il completamento di tutti i lavori;
3) Vero che in data 26 gennaio 2022, il signor si recava presso l'immobile della signora per Testimone_1 Pt_1 eseguire lavori di idraulica e avvisava la signora che erano assenti tutti gli operai della Pt_1 CP_1
4) Vero che anche nei giorni successivi il signor poteva verificare l'assenza di personale addetto ai lavori di Testimone_1
CP_1
5) Vero che il signor si recava presso l'immobile della signora per sincerarsi che alcun operaio della Tes_2 Pt_1 fosse presente;
CP_1
6) Vero che la signora a fine gennaio 2022, prendeva atto dell'abbandono del cantiere;
Pt_1
7) Vero che la signora nel febbraio del 2022, si rivolgeva alla società Geme s.r.l. per ultimare, presso Parte_1
l'immobile di sua proprietà, il compimento delle opere lasciate incompiute da CP_1
8) Vero che la società Geme s.r.l. presentava un primo preventivo pari ad euro 39.700,00 che veniva poi portato ad euro 20.000,00 oltre IVA per le lavorazioni effettivamente eseguite dalla società predetta;
9) Vero che dal 1.12.2021, a causa dell'impossibilità di rientrare ad abitare presso l'immobile di sua proprietà, la signora
si trasferiva presso l'albergo Idea Hotel di Milano fino al 31.3.2022 sostenendo una spesa di euro Parte_1
4.777,33; 10) Vero che dal 1.4.2022 al sino al 20.5.2022 la signora a causa dell'impossibilità di rientrare ad abitare Parte_1 presso il proprio immobile prendeva in locazione un'abitazione in via Jenner a Milano sostenendo una spesa pari ad euro 1.100,00; 11) Vero che in data 20.5.2022 l'immobile di proprietà della signora si presentava sprovvisto di bagno Parte_1 completo e con lavori ancora da ultimare a causa dell'inadempimento della CP_1
12) Vero che nel mese di novembre 2021 la società Olfa SRL, in persona del geom. riferiva alla signora CP_5
che gli infissi e la porta d'ingresso da lei ordinati per il proprio immobile erano arrivati;
Pt_1
13) Vero che il geom. riferiva alla signora che a causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori, CP_5 Pt_1 CP_1 la società OLFA Srl non poteva procedere a montare gli infissi e la porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della;
Pt_1
14) Vero che il geom. riferiva alla signora che, a causa del ritardo di nell'esecuzione dei lavori, CP_5 Pt_1 CP_1 si vedeva costretto a portare presso un deposito a pagamento sia gli infissi che la porta d'ingresso dell'immobile di proprietà della signora;
Pt_1
15) Vero che la signora in presenza del geom. contestava a il ritardo dei lavori ed il fatto che il Pt_1 CP_5 CP_1 geom. era impossibilitato a montare infissi e porta d'ingresso, imputando a le spese di deposito degli CP_5 CP_1 infissi e della porta d'ingresso;
16) Vero che la OLFA Srl, nella persona del geom. riusciva a montare gli infissi e la porta d'ingresso presso CP_5
l'immobile di proprietà della signora soltanto nel mese di aprile 2022; Pt_1
17) Vero che le spese di deposito di infissi e porta d'ingresso pagate dalla signora sono state pari ad Euro 3.000,00; Pt_1
18) Vero che il geom. riferiva alla signora che la aveva buttato via le grate delle finestrelle delle CP_5 Pt_1 CP_1 scale dell'immobile de quo tanto che la signora commissionava alla OLFA srl le grate da montare sulle predette Pt_1 finestrelle sostenendo un esborso pari ad Euro 1.560,00 oltre IVA;
19) Vero che a causa del mancato completamento di lavori da parte di la signora si vedeva CP_1 Parte_1 costretta a rivolgersi alla società ProfArt di Meda per l'esecuzione delle parti in cartongesso, sostenendo una spesa maggiore rispetto a quanto concordato con CP_1
20) Vero che la signora versava alla ProfArt di Meda per i lavori di cui al precedente capitolo la somma pari ad Pt_1
Euro 17.200,00 oltre IVA;
pagina 3 di 15 21) Vero che a causa del mancato completamento dei lavori da parte di il signor nell'aprile CP_1 Testimone_1
2022 indicava alla signora la società Equaingenering di Como per la fornitura e la posa dei pannelli fotovoltaici per i Pt_1 quali lavori sosteneva una spesa pari ad Euro 22.000,00, con una maggiorazione di circa Euro 11.000,00 rispetto a quanto concordato con CP_1
Si indicano a testi:
-Geom. e Arch. entrambi con studio in Meda, via Roma, n. 14 sui capp. 1) e 2); Tes_3 Testimone_4 presso Ditta Esposito Pasquale, sui capp. 3) e 4), 11), 21); Tes_5 Testimone_1
residente in [...] su tutti i capitoli;
Tes_5 Tes_2
presso Profart s.r.l. sui capp. 19) e 20); Tes_5 Testimone_6
-signor presso Geme s.r.l., sui capp. 7) e 8); Testimone_7 presso Olfa s.r.l, sui capp. da 12) a 18); Tes_5 CP_5
-sig. presso la società GMR Electrical System. Controparte_6
Si chiede che venga disposta Consulenza Tecnica d'Ufficio per la valutazione dei lavori eseguiti e di quelli incompiuti da parte di nonché eventuale presenza di vizi e difetti su quelli compiuti, con tutte le valutazioni economiche CP_1 con riferimento all'immobile di proprietà della signora sito in Bareggio (MI), via Cusago, n.
7. Parte_1
Per Controparte_1 TT , ut supra rappresentata e difesa insiste per l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti CONCLUSIONI: In via pregiudiziale: respingere la richiesta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata poiché infondata per i motivi tutti di cui in narrativa;
Nel merito in via principale: rigettare l'appello proposto contro e, per l'effetto, confermare la Controparte_1 sentenza nr. 10639/2024 del Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa N In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello proposto dalla signora
, nel caso in cui si ritenesse sussistente il danno, anche non patrimoniale, lamentato dall'appellante, accertare l'esatto Pt_1 ammontare dello stesso e porlo in parziale compensazione con il credito vantato da Controparte_1 In via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accolta appellante di procedere all'istruttoria, si ripropongono le medesime richieste istruttorie formulate in primo grado e di seguito trascritte: Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che agli inizi del mese di marzo 2021, la veniva contattata, nella sua qualità di impresa appaltatrice CP_1 e General Contractor, dalla signora per val i affidare i lavori di ristrutturazione della propria villetta, Pt_1 sita in Bareggio, via Cusago n.7.
2) Vero che concluse le trattative per la redazione e approvazione del contratto di appalto e relativo computo metrico, la sig.ra
accettava le condizioni contrattuali stilate. Pt_1 ro che in data 20 luglio 2021 veniva quindi inviato alla signora , contratto d'appalto per la Parte_1 realizzazione delle opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica della propria villetta sita in Bareggio, via Cusago n.7 da sottoscrivere unitamente al computo metrico e restituire all'impresa come si mostra al teste (doc. 1).
4) Vero che, in data 12 luglio la Direzione lavori, nella persona del arch. dava il proprio benestare all'inizio dei CP_4 lavori benché il contratto e il computo metrico non fossero ancora stati sottosc iconsegnati dalla sig.ra , come si Pt_1 evince dal documento 2 mostrato al teste
5) Vero che il contratto d'appalto che mi si rammostra (doc. 1), all'art. 3, prevedeva che i pagamenti avvenissero in quota percentuale del totale con scadenza prestabilita all'atto della presentazione del computo metrico e che alcun cenno veniva fatto rispetto a qualsivoglia sussistenza di condizioni sospensive/risolutive dipendenti da enti finanziatori terzi.
6) Vero che le parti concordavano che i lavori indicati nel computo dovessero essere conclusi entro il 30 novembre 2021 ma che i pagamenti avvenissero a stati avanzamento lavori e a date precise ed inderogabili. pagina 4 di 15 7) Vero che nel termine di consegna erano ancora da conteggiare i giorni di fermo cantiere per cause di forza maggiore e i giorni necessari per eseguire eventuali lavori extra contratto nonché il cappotto (art. 5 contratto d'appalto).
8) Vero che, stante il ritardo con cui è stato sottoscritto e restituito il contratto da parte della signora , i S.A.L. si Pt_1 sono accavallati e quest'ultima versava solo acconti in luogo di saldare le fatture alla loro consegna.
9) Vero che in data 15 settembre 2021, successivamente al periodo feriale e a seguito di numerosi solleciti e nonostante l'impresa avesse già eseguito lavori per oltre € 11.000,00 IVA inclusa, la signora sottoscriveva i documenti Pt_1 contrattuali, versando soltanto un acconto di € 4.500,00.
10) Vero che in data 5 novembre 2021, veniva inviata offerta per le opere aggiuntive al contratto che la stessa signora Pt_1 aveva richiesto e successivamente venivano approvate altre opere extra contratto, come da documento (doc.3), che si esi teste.
11) Vero che la sig.ra , in data 26 settembre 2021 versava un secondo acconto per l'importo pari ad € 26.400,00 a Pt_1 fronte di lavori eseguiti, certificati e fatturati per un importo superiore;
rilevato che rimanevano ancora scoperte le fatture n. 82 del 24 settembre per € 26.400,00 IVA compresa e n. 51 del 17.6.2021 per € 6.500,00 sempre IVA compresa.
12) Vero che in data 17.11.21 veniva emessa la fattura n. 108 per € 26.400,00 che veniva pagata in due tranche il 22.11.21 e il 31.12.21, per cui residuava un credito per lavori eseguiti al 1° febbraio 2022 e non tutti fatturati per € 38.959,70 oltre IVA.
13) Vero che tale scoperto metteva in grave difficoltà la che, pressata dai fornitori per ottenere pagamenti CP_1 anticipati da un lato e la latitanza di committenza e D.L. dall'altra, sospendeva i lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del contratto.
14) Vero che in data 1° marzo 2022 la Direzione dei Lavori si accordava con l'impresa per contabilizzare i lavori eseguiti e controllare la loro esecuzione a regola dell'arte.
15) Vero che da tale contabilizzazione emergeva che lo scoperto della committenza ammontava ad € 35.540,00 per lavori eseguiti nei mesi precedenti per una quota pari al 30% dell'intero appalto.
16) Vero che la signora accedeva ai c.d. Bonus edilizi per la ristrutturazione della propria abitazione in Bareggio, Pt_1 Via Cusago n. 7.
17) Vero che la signora è proprietaria di un appartamento in Camparada (MI), Viale Grigna n.58, posto nello Pt_1 stabile in cui risiedono i d itori.
18) Vero che la signora durante l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Bareggio dimorava Pt_1 presso l'immobile di sua p sito in Camparada (MI). Si chiede l'interpello della convenuta signora su tutti i capitoli. Parte_1 Si indicano quali testimoni i signori:
- c/o su tutti i capitoli;
Testimone_8 Controparte_1
- su tutti i capitoli;
Parte_2 Controparte_1
-Arch. con studio in Meda, via Roma 16 su tutti i capitoli. Testimone_4 Si chie ersi la prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi con i testi indicati. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 cpc all'Agenzia delle Entrate e/o alla Banca Popolare di Sondrio l'esibizione della documentazione inerente il finanziamento ponte, la cessione del credito e l'accesso ai bonus di legge. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione delle fatture relative alle opere di riqualificazione dell'immobile in oggetto. Si chiede sin d'ora ordinare ex art. 210 c.p.c. alla convenuta l'esibizione delle ricevute/fatture delle utenze dell'immobile di proprietà della stessa sito in Camparada (MI), Viale Grigna n.58 relative al periodo di svolgimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile di Bareggio. Disporsi, occorrendo, consulenza tecnica d'ufficio per determinare l'ammontare dei costi per la realizzazione delle opere eseguite dall'attrice e valutare la loro realizzazione a regola dell'arte. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi di causa, IVA rifusa, di entrambi i gradi di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto
pagina 5 di 15 §.
1.Il giudizio di I grado convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Controparte_1 Parte_1
al fine di ottenere la condanna della convenuta al pagamento del
[...] corrispettivo residuo, dovuto in forza del contratto di appalto stipulato tra le parti in causa il 15/09/2021, pari a € 35.540,00 oltre interessi dal dovuto al saldo. L'attrice allegò che nel marzo 2021 era stata contattata dalla sig.ra per Pt_1
l'esecuzione di lavori di ristrutturazione della villetta di proprietà della convenuta sita a Bareggio, via Cusago n. 7; in data 20 luglio 2021 aveva inviato alla committente il contratto d'appalto (medio tempore negoziato) per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica della villetta, unitamente al relativo computo metrico;
i lavori erano iniziati già nel luglio del 2021 mentre il contratto era stato sottoscritto solo il 15/09/2021; nel corso dell'esecuzione dell'appalto la committente aveva richiesto opere extra capitolato che avevano comportato lo slittamento della data di fine lavori indicata in contratto (i.e. 30/11/2021); sebbene il contratto di appalto prevedesse il pagamento del corrispettivo in percentuali fisse da pagare con cadenze temporali predeterminate, la committente, dopo aver corrisposto due acconti, non aveva saldato le fatture n. 82 del 2021 e n. 51 del 2021; a fronte del parziale pagamento delle fatture, l'attrice aveva sospeso i lavori come previsto dall'art. 3 del contratto di appalto;
in data 01/03/2022 la direzione lavori, incaricata dalla committente, e l'attrice avevano provveduto alla contabilizzazione e verifica dei lavori eseguiti, onde consentire il subentro di altri appaltatori per il completamento degli interventi;
in quella sede le parti avevano accertato che il valore delle opere eseguite da era pari ad euro 92.840,00, iva CP_1 inclusa;
ciò nonostante la convenuta, che aveva corrisposto l'importo complessivo di € 57.300,00, non aveva provveduto al pagamento del corrispettivo residuo di euro 35.540,00. Si costituì deducendo, a sua volta, che aveva conferito a Parte_1
quale impresa appaltatrice, l'incarico di effettuare i lavori di CP_1 ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà usufruendo dei bonus previsti dal DL 34/2020; proprio al fine di accedere alle agevolazioni fiscali era stata prevista l'ultimazione dei lavori entro il 30/11/2021; tuttavia i lavori di ristrutturazione, avviati il 13/07/2021, poi sospesi per poi riprendere il 19/10/2021, non erano proseguiti con regolarità tanto che non venivano ultimati entro la data prevista in contratto;
nonostante a seguito di plurime e- pagina 6 di 15 mail inoltrate per sollecitare l'avanzamento dell'opera, fosse stato sottoscritto, in data 07/01/2022, un cronoprogramma in forza del quale l'impresa si era impegnata a terminare l'opera tra l'8 e il 30 gennaio 2022, alla data del 12/01/2022 il cantiere si trovava in una situazion di stallo, sicché la convenuta, con PEC del 27/01/2022, aveva contestato formalmente alla appaltatrice il ritardo nell'esecuzione dell'opera e intimato l'adempimento entro un congruo termine, minacciando in difetto la risoluzione del contratto;
a fronte dell'inerzia dell' appaltatrice, con PEC del 14/02/2022 la committente aveva comunicato la risoluzione del contratto e chiesto la riconsegna dell'immobile, che aveva luogo in data 14/15 marzo 2022 a seguito della redazione della contabilità di cantiere effettuata dal DL e dall' appaltatrice il 1° marzo 2022; nonostante il pagamento della somma di € 52.800,00 l'appaltatrice aveva sospeso i lavori ai sensi della clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto, clausola da considerarsi vessatoria;
a causa del mancato completamento dei lavori la committente aveva subito una serie di danni patrimoniali e non patrimoniali. La convenuta concluse chiedendo il rigetto dalle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna di al pagamento di € 88.891,39, a titolo di danni patrimoniali, oltre CP_1 al risarcimento dei danni non patrimoniali da liquidare in via equitativa. Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie, con sentenza n. 10693, pubblicata in data 10/12/2024, accolse la domanda attorea, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 35.540,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c., dalla data del 17/03/2022 al saldo;
respinse la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta che condannò altresì al pagamento delle spese di lite. Il Tribunale motivò la propria decisione rilevando che:
- pur in assenza di domande costitutive o di accertamento della risoluzione del contratto, entrambe le parti avevano considerato fatto pacifico l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale attribuendosi reciproci inadempimenti;
-che pertanto occorreva scrutinare le contrapposte condotte di inadempimento allegate dalle parti;
- né dal contratto di appalto né dagli accordi intervenuti successivamente risultava che la committente si fosse impegnata a pagare il corrispettivo mediante cessione del credito o sconto in fattura ex art. 121 DL 34/2020, ovvero mediante modalità che per la loro rilevanza, anche nei confronti dei terzi, non potevano che essere pattuite per iscritto;
- il termine per la conclusione dei lavori del 30/11/2021 - previsto in contratto con esclusione degli interventi sul cappotto esterno - era stato consensualmente pagina 7 di 15 superato a seguito delle successive varianti approvate (nel novembre/dicembre 2021 e nel gennaio 2022). Inoltre, dal cronoprogramma dei lavori del 07.01.2022 risultava che le lavorazioni contrattuali e in variante erano in corso e che non era stata prevista una clausola penale per il ritardo, né era stata concordata una data precisa per la consegna dell'opera, poiché l'ultima data ivi prevista era quella del 27/01/2022 “per smontaggio dei ponteggi”;
- per tali motivi la mancata conclusione dei lavori entro il termine del 30/11/2021, contestata all'appaltatrice con PEC del 27/01/2022, era del tutto pretestuosa;
- peraltro, alla data di inoltro della pec del 27/01/2022 (con cui la committente aveva contestato l'inadempimento dell'appaltatrice e aveva assegnato a il termine di 15 giorni per la conclusione dei lavori minacciando, CP_1 in difetto, la risoluzione di diritto del contratto) la committente era già inadempiente al pagamento degli acconti;
pertanto, la convenuta non poteva porre a fondamento della azione risarcitoria l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.;
- la clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto, che prevedeva la sospensione dei lavori da parte dell'appaltatrice in caso di mancato pagamento di due fatture successive o in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento del corrispettivo, non era nulla o inefficace a norma dell'art. 1341 c.c. poiché dall'esame del contratto risultava che lo stesso era stato oggetto di trattativa, con conseguente esclusione anche della vessatorietà della clausola;
- alla luce di quanto sopra non sussisteva un ritardo nella esecuzione dei lavori ascrivibile all'appaltatrice, né un illegittimo abbandono del cantiere. Pertanto, l'inesistenza di un inadempimento imputabile all'appaltatrice escludeva la sussistenza di un nesso di causalità materiale tra la condotta attorea e i danni prospettati dalla committente. Per contro, doveva essere accolta la domanda di pagamento del valore delle opere eseguite dall'appaltatrice come quantificate nel verbale di sopralluogo del 1° marzo 2022. Da tale documento risultava che l'appaltatrice aveva eseguito lavori per un totale di € 92.840,00 dal quale andavano detratti gli acconti corrisposti dalla in corso d'opera Pt_1
(complessivamente pari a € 57.300,00), sicché residuava un credito a favore dell'impresa di € 35.540,00.
* * *
§. 2 I Motivi di Impugnazione
pagina 8 di 15 Con il primo motivo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale sostiene che non risulterebbe, né nel contratto di appalto, né in corso di approvazione delle opere in variante, che la committente si fosse impegnata al pagamento del corrispettivo mediante il sistema della cessione di credito, ovvero dello sconto in fattura ex art. 121 d.l. 34/2020, e che pertanto l'impresa appaltatrice non sarebbe mai stata realmente informata dalla signora Pt_1 della circostanza di voler usufruire del c.d. Parte_3
A tale riguardo l'appellante sostiene che l'appaltatrice era a conoscenza del fatto che i lavori sarebbero stati eseguiti con il beneficio del c.d. e che, Parte_3 pertanto, le opere dovevano necessariamente essere ultimate entro il 30.11.2021 per far sì che la committente potesse beneficiare di tali agevolazioni fiscali. Tanto risulterebbe da una serie di documenti agli atti e, in particolare: dalla documentazione bancaria prodotta dalla committente, concernente l'apertura di una linea di credito presso la Banca Popolare di Sondrio e la cessione del credito alla medesima banca per l'accesso al superbonus 110%; dai messaggi whattsapp scambiati con il sig. di dalla mail del 23/09/2021 Tes_8 CP_1 inoltrata dallo studio a con la quale si indicava CP_4 CP_1 all'appaltatrice la causale da inserire nelle fatture per accedere al superbonus e dalle stesse fatture emesse dalla appaltatrice che recano la dicitura “Acconto per Opere connesse all'efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (L. 77/2020)”. Il fatto che l'appaltatrice fosse pienamente edotta del ricorso al superbonus sarebbe rilevante ai fini della valutazione della condotta delle parti nella esecuzione del contratto de quo, poiché i pagamenti della committente erano vincolati ai SAL, dato che la Banca non avrebbe mai erogato i fondi per pagare le fatture emesse dall'appaltatrice, se quest'ultima non avesse rispettato regolarmente i SAL. Con il secondo motivo si deduce l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha escluso che l'inadempimento fosse imputabile alla e ha accolto la CP_1 domanda attorea di pagamento del prezzo delle opere eseguite sulla base del verbale redatto in contraddittorio con il Direttore dei Lavori in data 1° marzo 2022. Sul punto l'appellante rileva che i lavori erano iniziati tra settembre ed ottobre 2021, tanto è vero che il contratto di appalto era stato sottoscritto dalle parti in data 23/09/2021 a Meda presso lo studio del Direttore Lavori ing. a tale CP_4 data la committente aveva già versato a un acconto di € 4.500,00 CP_1
(con bonifico del 09.08.2021); alla data del 27/09/2021 l'appellante aveva pagina 9 di 15 bonificato all'appaltatrice l'ulteriore importo di € 26.400,00; nel novembre 2021 era stato effettuato un ulteriore versamento all'appaltatrice di € 21.900,00 e nel dicembre 2021 le veniva bonificata la somma di € 4.500,00; alla data del 30/11/2021 la committente aveva pertanto corrisposto a la CP_1 somma complessiva di € 57.300,00, sebbene l'appaltatrice non avesse ancora eseguito neppure la metà dei lavori, come risultava dalle numerose email inviate a dal DL e dalla committente. CP_1
Pertanto nessun inadempimento sarebbe imputabile all'appellante, che avrebbe rispettato le scadenze dei pagamenti, tant'è che non avrebbe mai CP_1 contestato alla committente alcun inadempimento - se non dopo essersi vista recapitare la raccomandata con cui il legale della committente chiedeva la risoluzione del contratto e la riconsegna del cantiere - dato che la lettera del 16/11/2021, con cui l'appaltatrice sollecitava il pagamento delle fatture scadute, non sarebbe mai pervenuta alla . Pt_1
Inoltre, a fronte del palese inadempimento dell'appaltatore, che non aveva ultimato i lavori entro il termine stabilito del 30/11/2021, il Tribunale non avrebbe dovuto considerare come valida la sospensione dell'esecuzione delle opere, stante la nullità, ai sensi degli artt. 1340 e 1341 c.c., della clausola di cui all'art. 3 del contratto di appalto.
* * *
§.3 L'Opinione della Corte L'appello è infondato. Quanto al primo motivo, in un'ottica di economia processuale che deve guidare il giudicante nella redazione delle ragioni della decisione, l'omessa considerazione da parte del tribunale della documentazione prodotta dalla committente a dimostrazione della presentazione di una pratica di accesso al
“superbonus 110%”, non inficia la correttezza della decisione, stante l'assoluta irrilevanza di detta documentazione ai fini della valutazione dell'inadempimento imputato dalla committente all'appaltatore. Dai suddetti documenti emerge, a tutto voler concedere, che la committente aveva palesato all'appaltatrice la mera possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali di cui al DL 34/2020, come si evince dal whattsapp del 13 marzo 2021 con cui la committente aveva inoltrato al sig. della lo Tes_8 CP_1 screenshot di una pagina del quotidiano “ ” recante la notizia della CP_7 proroga del superbonus sino al 2023 (doc. 52 ), fermo restando che Pt_1
pagina 10 di 15 l'accesso alle citate agevolazioni non si è mai concretizzato in una modalità di pagamento prevista contrattualmente. Tanto discende de plano dal fatto che: a) la prima fattura di acconto emessa dalla in data 17/06/2021 e CP_1 mai contestata dalla committente reca la seguente generica causale “Lavori di manutenzione straordinaria presso Vs. immobile sito in Bareggio (MI) Via Cusano n. 7” (doc. 5 ; il che attesta la volontà della committente di dar corso ai CP_1 lavori di ristrutturazione dell'immobile a prescindere dall'accesso ai bonus ex DL 34/2020, dato che nel giugno del 2021, certamente non si era ancora perfezionata la pratica per la cessione del credito alla Banca Popolare di Sondrio;
b) nel luglio del 2021 inoltrava alla committente la bozza del CP_1 contratto di appalto con il relativo computo metrico e, in fase di negoziazione del contratto, la e l'arch. che la assisteva, si limitavano a Pt_1 CP_4 puntualizzare aspetti tecnici attinenti al computo metrico (doc. 5 ) senza Pt_1 precisare che il corrispettivo sarebbe stato pagato mediante cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020 e che il termine di conclusione dei lavori era essenziale ai fini dell'accesso al superbonus 110%; c) in data 20/09/2021 l'appellante e la Banca Popolare di Sondrio sottoscrivevano una mera “Lettera di Impegno alla Cessione del Credito d'Imposta” (doc. 4 ), mentre il contratto per la cessione del credito alla Pt_1
Banca Popolare di Sondrio ex art. 121 del DL 34/2021 veniva stipulato solo il 07/02/2022 (doc. 4 ); Pt_1
d) seguiva la sottoscrizione del contratto di appalto il 23/09/2021 che, pacificamente, non precisa che il corrispettivo sarebbe stato corrisposto mediante cessione del credito, che il termine di fine lavori era essenziale ai fini dell'ottenimento del superbonus 110%, né tanto meno che la cessione del credito alla banca era subordinata alla emissione dei SAL. In definitiva, alla data del 23/09/2021 la committente non aveva alcuna certezza in merito alla possibilità di ottenere i bonus previsti dal DL 34/2020 mediante cessione del credito e, ciò nonostante, stipulò comunque il contratto di appalto. Deve pertanto ritenersi che la volontà della committente fosse di dar corso alla ristrutturazione della villetta di Bareggio a prescindere dall'accesso al superbonus che, al momento della conclusione dell'accordo, rappresentava una mera possibilità. Né in senso contrario depone la circostanza che con mail del 23/09/2021 veniva comunicata all' appaltatrice la causale da indicare nelle fatture per pagina 11 di 15 consentire alla committente l'eventuale accesso ai bonus di cui al DL 34/2024 (doc. 53 ) e che a tale e-mail faceva seguito in pari data l'inoltro da parte Pt_1 di della fattura n. 81/2021 recante la seguente descrizione: CP_1
“Acconto per Opere connesse all'efficientamento energetico di cui all'art. 119 D.L. 34/2020 (L. 77/2020). Nello specifico trattasi di: Opere trainanti cappotto e relative opere accessorie” (doc. 5 , ove si consideri che, solo con la stipula del contratto in CP_1 data 07/02/2022 la ha avuto la certezza di poter cedere il credito di Pt_1 imposta alla Banca Popolare di Sondrio e, dunque, di poter fruire dei bonus di cui al DL 34/2020. A ciò aggiungasi che non risulta provata la circostanza che l'appaltatrice fosse a conoscenza del fatto che la cessione del credito alla Banca Popolare di Sondrio era subordinata alla emissione dei SAL. Pertanto, nessun inadempimento può essere imputato a per non CP_1 aver emesso “regolarmente i SAL” anche perché dalla documentazione agli atti emerge pacificamente che: i) la “Lettera di Impegno alla Cessione del Credito di Imposta” del 20/09/2021 si limita a prevedere all'art. 2 che “La cessione del credito fiscale potrà avvenire anche”, e non necessariamente, “a stato avanzamento lavori (SAL) che, nel caso di interventi funzionali al Superbonus 110% non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell'intervento dei lavori”, precisando che, in ogni caso, l'erogazione del corrispettivo pattuito per la cessione del credito (pari a € 152.367,39) avrebbe avuto luogo a “seguito della sottoscrizione del contratto di cessione pro soluto” e al perfezionarsi delle ulteriori condizioni ivi previste. Quindi, quand'anche l'appaltatrice avesse emesso i SAL, comunque la committente non avrebbe avuto diritto al corrispettivo pattuito per la cessione del credito sia perché il contratto di appalto non prevede l'emissione di SAL al raggiungimento di una determinata percentuale di lavori, bensì a date fisse e in misura percentuale (20%
o 10%) rispetto al corrispettivo pattuito, sia perché il contratto di cessione del credito è stato stipulato solo successivamente;
ii) in data 20/09/2021 la Banca Popolare di Sondrio aveva concesso alla committente un fido di € 80.000,00 (doc. 6 ) per finanziare i lavori nelle Pt_1 more, evidentemente, del perfezionamento del contratto di cessione del credito, sicché l'appellante era dotata della provvista necessaria per provvedere al pagamento delle fatture emesse da CP_1
L'esame della documentazione elencata nell'impugnazione, lungi dallo smentire le argomentazioni della sentenza di I grado, conferma che l'accesso ai vari bonus pagina 12 di 15 previsti DL 34/2021 non era subordinato alla fine dei lavori entro il termine del 30/11/2021. A prescindere dall'assenza nel contratto di appalto di qualsiasi riferimento alla disciplina di cui agli artt. 119-121 del DL 34/2020 e dal fatto che i lavori da ultimare entro la data del 30/11/2021 non comprendevano il cappotto esterno, ovvero l'intervento trainante che avrebbe dato diritto al superbonus 110% ai sensi dell'art. 119 del DL 34/2020, appare dirimente il fatto che il contratto di cessione del credito di imposta alla Banca Popolare di Sondrio è stato stipulato ben oltre il termine del 30/11/2021. Del resto la L. 178 del 30/12/2020 (c.d. legge finanziaria per il 2021) aveva prorogato il superbonus 110% fino al 30 giugno 2022 e, in alcuni casi, fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023. E tale circostanza era nota all'appellante, come risulta dal whattsapp inoltrato al sig. della in data 13/03/2021 Tes_8 CP_1
(doc. 52 ). Pt_1
In conclusione non vi è alcuna prova “che le opere dovevano necessariamente essere ultimate entro il 30.11.2021” contrariamente a quanto sostiene l'appellante (così in atto di appello). Di conseguenza, come affermato dal primo giudice, nessun inadempimento è imputabile alla per il mancato rispetto del
CP_1 termine contrattuale di fine lavori. E' ugualmente non fondato il secondo motivo. La sospensione dei lavori da parte di e la risoluzione consensuale
CP_1 del contratto di appalto che ne è derivata sono dipese unicamente dalla committente, che non ha provveduto al puntuale pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore. A tale riguardo si osserva in primis che, contrariamente a quanto sostenuto nell'atto di appello, i lavori hanno avuto inizio nel mese di luglio 2021 e non già tra il settembre e l'ottobre 2021. Tale circostanza emerge dalla dichiarazione firmata dal DL dalla quale risulta che i lavori ebbero inizio in data 12/07/2021 (doc. 2 ed è stata
CP_1 ammessa dalla stessa appellante che nella comparsa di costituzione ha espressamente riconosciuto che “Di fatto, i lavori sono iniziati il 13.07.2021”. Il 12/07/2021 aveva già emesso la fattura n. 51/2021
CP_1 dell'importo di € 11.000,00 (doc. 5 pagata solo parzialmente (per
CP_1
l'importo di € 4.500,00) in data 09/08/2021 (doc. 7 ). Pt_1
Dopo la stipula del contratto di appalto emetteva la fattura n. 81 CP_1 del 23/09/2021 di € 26.400,00 (pari al 20% del corrispettivo dell'appalto) come previsto dall'art. 3 del contratto e il giorno successivo emetteva la fattura n. pagina 13 di 15 82/2021 di pari importo dato che il citato art. 3 stabiliva l'emissione di una ulteriore fattura a 30 gg. inizio lavori (che risaliva al 12 luglio 2021) con pagamento al giorno 16/10/2021. Di fatto, l'appellante con bonifico del 27/09/2021 provvedeva al pagamento della fattura n. 81/2021 ma ometteva il pagamento del residuo (di € 6.500,00) dovuto sulla fattura n. 51/2021 e il pagamento della fattura n. 82/2021. In data 16/11/2021 l'appaltatrice sollecitava ancora una volta il pagamento dell'insoluto, evidenziando lo stato avanzato dei lavori e facendo presente che il pagamento delle fatture nei termini contrattuali era essenziale per l'impresa, che doveva provvedere al pagamento dei materiali, e che in difetto si sarebbe vista costretta a sospendere i lavori (doc. 4 . CP_1
Nonostante tale sollecito l'appellante non ha mai provveduto a saldare le predette fatture e ha pagato la successiva fattura (n. 108 del 17/11/2021) dell'importo di € 26.400,00 in due tranche e con notevole ritardo (la prima tranche è stata saldata il 22.11.21 e la seconda il 31.12.21). Sicché, a decorrere, quanto meno, dal mese di ottobre 2021 la committente era inadempiente all'obbligo di pagamento degli acconti dovuti all'appaltatrice con la conseguenza che era legittimata a sospendere i lavori come CP_1 previsto dall'art. 3 del contratto di appalto, in base al quale “il mancato pagamento di due fatture successive all'appaltatore è titolo per la sospensione dei lavori. Il mancato rispetto della scadenza di pagamento sopra stabilite giustificherà la sospensione lavori da parte dell'impresa appaltatrice, legittimata al blocco delle opere senza obbligo di preavviso alcuno”. Non valgono in senso contrario le eccezioni dell'appellante quanto alla mancata ricezione della comunicazione in data 16/11/2021 - con cui l'appaltatrice aveva contestato il mancato pagamento di alcune fatture e ne sollecitava il saldo - e quanto alla vessatorietà della clausola contenuta nell'art. 3 del contratto di appalto. Sotto il primo profilo si osserva che tale missiva è stata depositata dall'attrice unitamente all'atto di citazione e non è mai stata contestata dalla committente nel primo grado di giudizio. Pertanto, essendo ampiamente decorsi i termini per le preclusioni assertive, deve considerarsi pacifica l'avvenuta trasmissione e ricezione della lettera de qua all'odierna appellante ai sensi dell'art. 115 c.p.c.. Sotto il secondo profilo si rileva che, ad oggi, l'appellante non è stata in grado di dimostrare che il contratto di appalto non è stato negoziato dalle parti e che sia stato predisposto unilateralmente dall'appaltatrice per essere utilizzato in una serie indefinita di rapporti. Non sussistono, pertanto, i presupposti per pagina 14 di 15 l'applicazione dell'art. 1341 c.c.. In ogni caso la clausola sulla sospensione dei lavori in caso di mancato pagamento dei corrispettivi alle scadenze pattuite non ha carattere vessatorio, riproducendo nella sostanza l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., norma che consente al contraente di sospendere l'esecuzione della propria prestazione fino a quando la controparte non adempia o non offra di adempiere la propria. In conclusione, deve confermarsi la corretta valutazione da parte del tribunale delle ragioni sottese al fallimento del rapporto negoziale, la cui responsabilità è da imputare alla appellante inadempiente all'obbligo di pagamento.
* * * Le spese seguono la soccombenza dell'appellante, che deve essere condannata a rifondere le spese del presente grado di giudizio liquidate, come da dispositivo, con applicazione dei parametri medi introdotti dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività difensiva espletata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro per la riforma della Parte_1 Controparte_1 sentenza del tribunale di Milano n. 10639/2024, pubblicata in data 10/12/2024, così dispone:
1. rigetta l'appello e conseguentemente conferma la sentenza impugnata;
2. condanna a rifondere a le spese di lite Parte_1 Controparte_1 che si liquidano nell'importo di € 6.000,00 per compensi professionali oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso forfettario spese generali (15%);
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13, co. 1 quater, D.M. 115/2002 e successive modificazioni. Così deciso in Milano nella camera di consiglio di questa Corte del 16 luglio 2025.
La Consigliera est. Francesca Vullo
La Presidente Maria Teresa Brena
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