Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 14809 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14809 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. CERCHIA CLAUDIO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. PEDATA DIEGO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03/09/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 4/02/2014 (atto n. 4, P. I, sez. I, anno 2014). Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nata il [...], minorenne. Persona_1
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
La sig.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale in Napoli alla Via Parte_1
Martiri D'Otranto, 68 insieme con la propria figlia minore mentre il Sig. Controparte_1
dichiara che trasferirà la propria residenza ed andrà ad abitare presso i propri genitori in Napoli al Vico Lepri, 57 entrambi i coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare eventuali variazioni di domicilio;
La figlia minore di anni 5 resterà affidata ad entrambi i coniugi Persona_2
in regime di affido condiviso e vivrà insieme con la madre collocataria ed il padre contribuirà al suo mantenimento attraverso il pagamento dell'importo mensile di €. 350,00 a titolo di contributo al mantenimento oltre al 50% delle spese mediche e relative ad istruzione, refezione scolastica, ludica, sportiva, sanitaria documentate sempre in relazione alle esigenze della figlia ed a tutte quelle spese straordinarie previste dal protocollo tra Magistrati ed Avvocati del Tribunale di
Napoli vigente al momento della separazione con previsione per la integrazione di ulteriori spese che dovessero essere previste in protocolli di intesa anche successivi ed oltre al pagamento del
50% dell'importo relativo all'affitto della casa famigliare e della metà delle spese condominiali da versarsi entro il 5 di ogni mese o comunque tempestivamente per consentire il pagamento del canone di locazione e spese condominiali senza ritardo, (al momento ammontanti quindi ad €.
250,00 per 50% del canone di locazione ed €. 30,00 per 50% spese condominiali) quindi in totale
a versare la complessiva somma di €. 630,00 provvedendovi entro il giorno cinque di ciascun mese
a mezzo ricarica sulla carta Postepay IBAN [...] con scadenza al
05/29 intestata a;
Parte_1
Nessun contributo sarà versato da ciascun coniuge in favore dell'altro;
Il sig. potrà vedere e/o tenere con sé la figlia minore Controparte_1 Persona_1
liberamente ogni volta la figlia ed il padre lo vorranno tenuto conto dei rapporti distesi tra i coniugi e comunque dovrà vedere la figlia almeno due volte alla settimana il martedì ed il venerdì
2 dalle ore 18:00 alle ore 20:00 ed almeno due finesettimana al mese il sabato prelevandola dalla casa famigliare alle ore 09:00 e riaccompagnandola alle ore 18:00 della domenica successiva.
Per i periodi di Natale e Pasqua il padre terrà con sé la figlia il 24 e 25 dicembre ovvero il 31 dicembre e 01 gennaio ad anni alterni, mentre per il periodo pasquale il padre terrà con sé la figlia il giorno della Domenica di Pasqua mentre l'anno successivo il lunedì in Albis e così di seguito ad anni alterni. Per il periodo estivo il padre terrà con sé la figlia per quindici giorni consecutivi o non nel periodo ricompreso tra il 01 giugno ed il ed il 31 agosto di ciascun anno previo accordo tra i coniugi. Il padre terrà con sé la figlia il giorno del suo compleanno al- ternandosi con la madre di anno in anno, mentre terrà con sé la figlia in occasione della festa del papà ed il giorno del proprio compleanno e la madre terrà con sé la figlia il giorno della festa della mamma ed il giorno del proprio compleanno, sempre compatibilmente con le esigenze scolastiche della figlia.
Entrambi i coniugi si scambiano fin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto ed ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative e certamente garantiscono la bigenitorialità, , il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
Il collegio, rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti entrambe ammesse provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, non provvede in questa sede alla liquidazione ex art. 83 co. 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui delle delibere emesse dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica
3 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 4, P. I, sez. I, anno
2014);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio 8/11/2024
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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