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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/01/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7508/2018 posta in deliberazione con provvedimento del 18 settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)
[...]
Avv. Luca Pietricola (C.F. ) e Avv. Gionata Peppe (C.F. C.F._4
C.F._5
PARTE APPELLANTE
E
incorporante la (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
Avv. Francesca Rinauro (C.F. ) C.F._6
PARTE
APPELLATA
E Contr i. (P.IVA ) Parte_4 P.IVA_2 Avv.ti Gianpiero Scardone (C.F. ) e Avv. Emiliano De Rossi C.F._7
(C.F. ) C.F._8
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 999/2018 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.999/2018 il Tribunale di Latina, nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, rispettivamente coniuge e figli di , ha così Parte_3 Persona_1
statuito: “A) in accoglimento della domanda attorea, condanna in solido
[...]
e e in persona Controparte_4 Parte_4 Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore degli attori, rispettivamente: a1) a titolo di danni non patrimoniali, in favore di Parte_1
euro 18.430,96; in favore di euro 13.976,38; in
[...] Parte_2
favore di euro 11.937,20; su tutte le somme suddette deve Parte_3
essere applicata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali dal 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza e, sulle somme così rivalutate, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
a2) a titolo di danni patrimoniali: in favore di
euro 1.876,81; in favore di euro Parte_1 Parte_2
6.876,81; in favore di euro 7.493,67; su tutte le somme, Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi legali come meglio specificato in motivazione;
a3) sulle somme di cui ai punti a1) e a2) deve essere applicata la decurtazione nella misura del 50% in considerazione del riconoscimento della pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
B) in accoglimento della domanda di rivalsa proposta da parte di Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
, in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima da tutto quanto essa è stata, in via solidale, condannata a versare in favore degli attori in base al punto A) del presente dispositivo;
C) condanna in solido e Controparte_4 Parte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a Controparte_5
rimborsare in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite (oltre quelle di CTU e per l'ausiliario, ove anticipate), Parte_3
che si liquidano, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, in € 7.254,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna , in persona del Controparte_6 Parte_4
suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che
[...]
si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Avverso la citata sentenza , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello ed hanno chiesto l'accoglimento Parte_3
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita accogliere
l'appello e riformare la sentenza impugnata, attribuendo prevalente responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa al conducente dell'autoveicolo di proprietà della ed assicurato con la in CP_4 Controparte_5
percentuale equivalente al 70/80%; riformulando la liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attori, riconoscendo a un danno Parte_1
di € 310.658,00, a un danno di € 260.295,00, a Parte_2
un danno di € 257.716,59; riformulando la liquidazione Parte_3
delle spese dovute per il primo grado di giudizio, con un riconoscimento di €
1.474,00 anziché € 400,00 a titolo di spese vive;
condannando, in conseguenza di ciò,
i convenuti in solido al risarcimento del danno così come determinato, tenuto conto della prevalente responsabilità attribuita al e della riformulata liquidazione Per_2
del danno e delle spese, oltre al pagamento delle spese processuali.” Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Di. Parte_4
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:“Voglia Parte_4
l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e/o sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. per i motivi sopra esposti e previa declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale ed in accoglimento dello stesso, in totale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, dichiarare inammissibile, irricevibile e/o improcedibile l'appello proposto dai sigg.ri e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Pt_1 Parte_2
nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, respingere l'appello principale proposto dai sigg.ri e ed accertare e dichiarare l'esclusiva Pt_1 Parte_2
responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente Persona_1
stradale avvenuto in Fondi (LT) in data 22.06.2009; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta, riconoscere la garanzia assicurativa per la r.c.a. della Controparte_6
da parte della compagnia in virtù
[...] Controparte_5
della polizza dedotta in giudizio e, per l'effetto tenere indenne la stessa
[...]
dalla refusione di qualsiasi somma fosse Controparte_6
condannata a pagare all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”
Si è costituita, altresì, la (società incorporante Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_5
Corte adita, rigettare l'appello ed ogni conseguente domanda nei confronti della
Compagnia assicuratrice poiché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, confermare comunque la condanna della a rifondere tutto quanto la Controparte_6 Compagnia è stata o dovesse essere ulteriormente condannata, in via solidale, a pagare in favore degli attori. Con vittoria di spese e compensi.”
La Corte con provvedimento del 4 marzo 2019 ha rigettato - per insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 283 c.p.c. - l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante incidentale.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, e che, nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
Contr qualità di congiunti di , hanno agito nei confronti della Persona_1
Di. e della Parte_4 Parte_4 Controparte_5
quali - rispettivamente - responsabile civile e compagnia assicurativa dell'autocarro
Nissan tg. CP378HT, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito decesso del congiunto avvenuto a causa del sinistro stradale verificatosi in Fondi (LT) il 22 giugno 2009 alle ore 17,40 circa. Secondo la ricostruzione dei fatti, (prospettata dagli attori) - alla guida del proprio ciclomotore Ape GI tg Persona_1
7R48S - dopo essersi accostato vicino ad una banchina erbosa posta sul margine destro della propria corsia di percorrenza in Via Appia, direzione Terracina, nel riprendere la marcia era stato urtato dall'autocarro Nissan, condotto da Per_3
che - nel sopraggiungere da tergo nella stessa direzione - aveva causato il
[...]
ribaltamento dell'Ape GI sulla fiancata destra;
a seguito del sinistro il era deceduto. Parte_2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello Contr sollevata dalla i. e , in quanto l'atto CP_4 CP_4 Parte_4
introduttivo del giudizio di gravame appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, il primo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1
, e e l'appello incidentale
[...] Parte_2 Parte_3
Contr formulato dalla i. e - suscettibili di Controparte_4 Parte_4
esame congiunto in quanto vertono entrambi sull'attribuzione della responsabilità del sinistro - sono infondati e vanno respinti.
Entrambe le parti appellanti - principale e incidentale- censurano la valutazione operata dal Tribunale laddove ha riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
In particolare, gli appellanti principali assumono che il ha concorso in Per_2
modo prevalente alla verificazione dell'incidente, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza e per aver tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi;
di contro, l'appellante incidentale sostiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta interamente al AR che - nel compiere un'improvvisa manovra di immissione nella stessa corsia di marcia percorsa dal , Per_2
presumibilmente per tentare un'inversione di marcia a U - non ha verificato che non sopraggiungessero altri veicoli e non ha concesso la dovuta precedenza all'autocarro.
Ora, quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia Municipale di
Fondi intervenuta sul posto il giorno del sinistro è emerso che: “Il veicolo NISSAN targato CP378HT, contrassegnato con la lettera A, condotto dal sig. Per_3
percorreva via SS 7 APPIA lato Monte San Biagio con direzione di marcia
[...]
Terracina. Il veicolo APE GI contrassegno d'identificazione 7R48S, contrassegnato con lettera B, condotto dal sig. Persona_1
presumibilmente s'immetteva nella corsia di destra di via SS 7 APPIA lato Monte San
Biagio, direzione Terracina, dalla banchina erbosa ivi ubicata. Il veicolo A, giunto all'altezza del km 117+600 circa, frenava bruscamente, andando a collidere con la parte anteriore destra, il veicolo B nella parte laterale sinistra- altezza cassone- il quale, presumibilmente, s'immetteva nella corsia di marcia del veicolo A, dalla banchina laterale. Il veicolo B, a seguito dell'urto violento, veniva ribaltato sul lato destro e proiettato in avanti, lasciando tracce di scarrocciamento sulla corsia di pertinenza del veicolo A, terminando la marcia con orientamento in obliquo verso sinistra, rispetto all'asse della strada;
mentre il veicolo A, terminava la marcia in posizione normale lasciando sulla corsia di pertinenza evidenti tracce di frenatura continue ed andamento rettilineo. Per quanto sopra descritto e dai danni riportati dai veicoli, si può presumere che il veicolo APE GI effettuava la manovra
d'immissione nel traffico veicolare sul tratto di strada in cui stava transitando
l'autocarro , il quale nonostante frenasse in maniera brusca non riusciva ad CP_7
evitare l'impatto, anche a causa dell'asfalto bagnato.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che il sinistro si è verificato in piena condizione di visibilità, con il manto stradale bagnato e su una strada rettilinea a doppio senso di circolazione con limite di velocità di 70 Km/h; il Notarbernardino aveva l'obbligo di indossare gli occhiali, così come indicato nella patente di guida, ma gli stessi non sono stati rinvenuti sui luoghi di causa.
Ed ancora, a seguito del sinistro il , conducente dell'autocarro Nissan Per_2
di proprietà della di e è risultato CP_8 CP_4 Parte_4
positivo al test alcolemico, cosicché lo stesso è stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada.
La ricostruzione operata dagli agenti ha trovato, poi, conferma nella
Consulenza tecnica cinematica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica di
Latina, ove si legge che è “molto probabile che il ciclomotore GI stesse effettuando la manovra d'immissione sulla SS 7 Appia (Fondi -Terracina) con partenza dal margine destro della strada(presumibilmente dalla banchina erbosa a raso)” e che nel compiere la manovra di immissione il ha valutato Parte_2
erroneamente la distanza e la velocità di avvicinamento dell'autocarro Nissan che si trovava a circa 40 metri di distanza, ritenendo di poter concludere per tempo la manovra.
Per quanto riguarda la condotta di guida tenuta dal , conducente Per_2
dell'autocarro coinvolto nel sinistro, il Consulente tecnico ha evidenziato che: “la velocità di 70 Km/h alla quale questi stava percorrendo la SS 7 Appia era pari al limite massimo prescritto per quel tratto di strada, ma eccessiva e quindi pericolosa in relazione alla situazione ambientale (strada bagnata), al traffico intenso, ai numerosi incroci che si aprivano su ambo i lati della strada dai quali non era da escludere che vi potessero essere veicoli in entrata ed in uscita…. se il conducente dell'autocarro avesse avuto una velocità adeguata alle condizioni ambientali, della strada e del traffico, il grave evento non si sarebbe verificato o, al limite, avrebbe avuto conseguenze meno drammatiche.”
Ciò detto, la circostanza che il abbia violato le previsioni del Codice Per_2
della Strada e abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione non esime dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal , in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Parte_2
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass.
n.23431/2014; Cass n. 7479/2020).
In considerazione della concreta dinamica del fatto e delle circostanze di tempo e di luogo, la responsabilità del sinistro va attribuita a entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella misura del 50% ciascuno;
alla violazione posta in essere dal , che avrebbe dovuto mantenere una velocità di guida al di sotto dei 70 Per_2
km/h, stante le condizioni ambientali (ossia la strada bagnata e il traffico) e che si è messo alla guida in stato di ebbrezza, con quanto ne consegue in termini di rallentamento dei riflessi necessari per effettuare eventuali manovre di emergenza, si
è accompagnata, infatti, quella del , che si è immesso all'improvviso Parte_2
sulla strada statale, senza l'adozione delle regole di massima prudenza che impongono di accertare l'assenza di veicoli in corsa, così contravvenendo all'art. 145 del Codice della Strada. Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, il tragico epilogo della vicenda va, dunque, ascritto in pari misura ad entrambi i conducenti dei mezzi, con conseguente rigetto della prima doglianza dell'appello principale e dell'appello incidentale.
La seconda censura, con la quale gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale, avendo utilizzato i parametri previsti dalle Tabelle di Milano in relazione al “danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica” in luogo di quelli afferenti al “danno non patrimoniale per la morte del congiunto”, merita invece condivisione, atteso che ai familiari deve essere accordato il risarcimento per le sofferenze patite a causa del decesso del AR.
Occorre, quindi, procedere ad una nuova liquidazione utilizzando le Tabelle di
Milano, cui già il Tribunale ha fatto ricorso in difetto di contestazioni delle parti e che - a far data dal 2022 - rispettano il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 5948/2023).
A tal fine va utilizzata la versione più recente varata nel 2024 atteso che
“allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art.
1226 c.c.” (Cass. 25485/16).
Le somme spettanti agli appellanti, tenendo conto della circostanza che all'epoca del fatto il AR aveva 80 anni e della riduzione del 50% per l'accertato concorso nella causazione del sinistro, sono le seguenti:
a) per la moglie convivente , di anni 78, € 131.018,00 (€ Parte_1
262.037,00: 2);
b) per la figlia , di anni 52, € 111.463,50 (€ 222.927,00: 2); Parte_2
c) per il figlio di anni 49, € 115.374,5 (€ 230.749,00: 2). Parte_3
Sugli importi suddetti vanno applicati gli interessi maturati anni per anno sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio
1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Il terzo motivo, afferente al mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio, va disatteso.
La decisione del Tribunale appare, infatti, corretta in quanto dai documenti prodotti non è emerso alcun riscontro in merito all'insorgenza della dedotta malattia psichica sopraggiunta a seguito del decesso di . Persona_1
E' pur vero che il Consulente tecnico d'ufficio ha stimato nella misura, rispettivamente, del 7%, del 6% e del 5% il danno biologico patito da Parte_1
, da e da;
tuttavia, come
[...] Parte_2 Parte_3
condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, è verosimile che il C.t.u. sia incorso in un fraintendimento del quesito avendo inteso quantificare l'entità del dolore subito per la perdita del congiunto, più che riconoscere un effettivo danno psichico subito dagli attori, i quali non hanno prodotto alcuna documentazione medica attestante una patologia di carattere psichiatrico né prescrizioni di farmaci. Alla luce dell'età di , che al momento del decesso Persona_1
aveva 80 anni con quanto ne consegue in termini di impatto dell'evento morte sulla vita dei familiari, e in considerazione dell'autonomia di vita dei figli, ciascuno con una propria famiglia, appare poco plausibile che i congiunti - fermo restando il danno parentale già oggetto di liquidazione per il dolore provato a causa della grave perdita subita - abbiano potuto sviluppare una patologia psichiatrica, suscettibile di separata valutazione.
L'ultima censura afferente all'erronea liquidazione delle spese di lite resta assorbita dalla circostanza che, per effetto dell'accoglimento parziale dell'appello, occorre procedere ad una nuova quantificazione.
Con riferimento all'appello incidentale, come detto infondato nel merito, si impone un'ultima considerazione con riguardo alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, ove si legge che “nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta, riconoscere la garanzia assicurativa per la r.c.a. della da parte della compagnia Controparte_6 [...]
in virtù della polizza dedotta in giudizio e, per l'effetto tenere Controparte_5
indenne la stessa dalla refusione Controparte_6
di qualsiasi somma fosse condannata a pagare all'esito del presente giudizio”.
Ora, nel corpo della comparsa di costituzione non si rinviene una specifica censura in ordine al capo della pronuncia che ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa in favore della proprietaria del mezzo, sul presupposto che il conducente versava in stato di ebbrezza;
la questione relativa all'assunzione delle bevande alcoliche risulta, piuttosto trattata nella parte iniziale dell'appello incidentale, al fine di escludere qualsiasi responsabilità del conducente del mezzo, cosicché la mera formulazione della richiesta di riconoscimento della copertura assicurativa, in difetto di puntuali motivi di doglianza e di argomentazioni difensive tese a censurare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, rende la richiesta inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ogni caso, la pretesa è infondata, atteso che l'assunto sostenuto dall'appellante incidentale, secondo cui il dopo il sinistro sarebbe stato Per_2
soccorso da un automobilista che “in assenza di acqua gli fornisce un bevanda alcolica”, appare privo di adeguati riscontri e obiettivamente poco verosimile, sembrando ben più plausibile che l'assunzione sia avvenuta prima dell'incidente.
A nulla poi rileva, nella presente sede civilistica, la circostanza che il Tribunale penale di Latina con la sentenza n. 1792/19 abbia assolto il conducente dell'autocarro dal reato di guida in stato di ebbrezza “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; la pronuncia è stata resa, infatti, nei termini indicati in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c) del Codice della
Strada, l'accertamento medico urgente è risultato inutilizzabile per un mero vizio formale relativo alla mancata partecipazione del Difensore e il meno grave reato di cui alla lettera a) della norma suindicata (valutato sul presupposto che la quantità di alcol assunta fosse inferiore alla soglia minima) è stato depenalizzato.
In parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma parziale della Contr sentenza gravata, la Di. e la Parte_4
(società incorporante della , Controparte_1 Controparte_5
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 131.018,00, in favore di della
[...] Parte_2
somma di € 111.463,50 e in favore di della somma di € Parte_3
115.374,50, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri come sopra specificati.
Con riferimento alle spese di lite, la decisione del Tribunale che, nonostante l'accertato concorso di colpa del Notarberandino, ha posto l'intero onere a carico dei convenuti, non è stata oggetto di gravame e resta confermata in questa sede;
analoga regolamentazione viene, per l'effetto, assunta per il presente grado di giudizio, stante l'esigenza di assicurare una decisione unitaria in punto di spese.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e i medi tabellari (in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate), con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario limitatamente al primo grado.
Quanto al rapporto tra la responsabile civile e l'Assicurazione, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado, avuto riguardo alla circostanza che nell'economia generale del giudizio il profilo relativo alla rivalsa ha assunto un ruolo del tutto marginale, tanto da essere stato formalmente espresso nelle sole conclusioni della comparsa di costituzione.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) Condanna la Di. e la CP_4 CP_6 Parte_4 [...]
(società incorporante della , in solido Controparte_1 Controparte_5
tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
131.018,00, in favore di della somma di € 111.463,50 e in Parte_2
favore di della somma di € 115.374,50, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) Rigetta e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Di.
; Parte_4 Parte_4
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in complessivi € 11.229,00, di cui € 1.474,00 per esborsi, e del secondo in complessivi € 15.900,00 di cui € 2.529,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del
Difensore antistatario limitatamente al primo grado;
4) compensa le spese del grado tra la Di. Parte_4 e la;
[...] Controparte_1
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI ROMA
V SEZIONE CIVILE
così composta da: dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Maria Grazia Serafin Consigliera Relatrice dott.ssa Fiorella Gozzer Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 7508/2018 posta in deliberazione con provvedimento del 18 settembre 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Parte_3 C.F._3
)
[...]
Avv. Luca Pietricola (C.F. ) e Avv. Gionata Peppe (C.F. C.F._4
C.F._5
PARTE APPELLANTE
E
incorporante la (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_1
Avv. Francesca Rinauro (C.F. ) C.F._6
PARTE
APPELLATA
E Contr i. (P.IVA ) Parte_4 P.IVA_2 Avv.ti Gianpiero Scardone (C.F. ) e Avv. Emiliano De Rossi C.F._7
(C.F. ) C.F._8
PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 999/2018 emessa dal Tribunale di
Latina
RAGIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n.999/2018 il Tribunale di Latina, nel provvedere sulla domanda risarcitoria proposta da , e Parte_1 Parte_2 [...]
, rispettivamente coniuge e figli di , ha così Parte_3 Persona_1
statuito: “A) in accoglimento della domanda attorea, condanna in solido
[...]
e e in persona Controparte_4 Parte_4 Controparte_5
dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a versare in favore degli attori, rispettivamente: a1) a titolo di danni non patrimoniali, in favore di Parte_1
euro 18.430,96; in favore di euro 13.976,38; in
[...] Parte_2
favore di euro 11.937,20; su tutte le somme suddette deve Parte_3
essere applicata la rivalutazione secondo gli indici ISTAT annuali dal 2014 sino alla pubblicazione della presente sentenza e, sulle somme così rivalutate, interessi al tasso legale sino al saldo effettivo;
a2) a titolo di danni patrimoniali: in favore di
euro 1.876,81; in favore di euro Parte_1 Parte_2
6.876,81; in favore di euro 7.493,67; su tutte le somme, Parte_2
rivalutazione monetaria e interessi legali come meglio specificato in motivazione;
a3) sulle somme di cui ai punti a1) e a2) deve essere applicata la decurtazione nella misura del 50% in considerazione del riconoscimento della pari responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro;
B) in accoglimento della domanda di rivalsa proposta da parte di Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, nei confronti di
[...] [...]
, in persona del suo legale Controparte_6
rappresentante pro tempore, condanna quest'ultima a tenere indenne la prima da tutto quanto essa è stata, in via solidale, condannata a versare in favore degli attori in base al punto A) del presente dispositivo;
C) condanna in solido e Controparte_4 Parte_4 [...]
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a Controparte_5
rimborsare in favore di , e Parte_1 Parte_2 [...]
le spese di lite (oltre quelle di CTU e per l'ausiliario, ove anticipate), Parte_3
che si liquidano, in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, in € 7.254,00 per compensi ed € 400,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge;
condanna , in persona del Controparte_6 Parte_4
suo legale rappresentante pro tempore, al rimborso in favore di Controparte_5
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che
[...]
si liquidano in € 4.200,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali come per legge”.
Avverso la citata sentenza , e Parte_1 Parte_2
hanno proposto appello ed hanno chiesto l'accoglimento Parte_3
delle conclusioni che seguono: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita accogliere
l'appello e riformare la sentenza impugnata, attribuendo prevalente responsabilità nella determinazione del sinistro per cui è causa al conducente dell'autoveicolo di proprietà della ed assicurato con la in CP_4 Controparte_5
percentuale equivalente al 70/80%; riformulando la liquidazione del danno non patrimoniale subito dagli attori, riconoscendo a un danno Parte_1
di € 310.658,00, a un danno di € 260.295,00, a Parte_2
un danno di € 257.716,59; riformulando la liquidazione Parte_3
delle spese dovute per il primo grado di giudizio, con un riconoscimento di €
1.474,00 anziché € 400,00 a titolo di spese vive;
condannando, in conseguenza di ciò,
i convenuti in solido al risarcimento del danno così come determinato, tenuto conto della prevalente responsabilità attribuita al e della riformulata liquidazione Per_2
del danno e delle spese, oltre al pagamento delle spese processuali.” Contr Instaurato il contraddittorio, si è costituita la Di. Parte_4
che ha rassegnato le seguenti conclusioni:“Voglia Parte_4
l'Eccellentissima Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previa sospensione della provvisoria esecuzione della stessa ai sensi dell'art. 283 c.p.c. e/o sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. per i motivi sopra esposti e previa declaratoria di ammissibilità dell'appello incidentale ed in accoglimento dello stesso, in totale riforma della sentenza impugnata, in via preliminare, dichiarare inammissibile, irricevibile e/o improcedibile l'appello proposto dai sigg.ri e per violazione dell'art. 342 c.p.c.; Pt_1 Parte_2
nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, respingere l'appello principale proposto dai sigg.ri e ed accertare e dichiarare l'esclusiva Pt_1 Parte_2
responsabilità del sig. nella causazione dell'incidente Persona_1
stradale avvenuto in Fondi (LT) in data 22.06.2009; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta, riconoscere la garanzia assicurativa per la r.c.a. della Controparte_6
da parte della compagnia in virtù
[...] Controparte_5
della polizza dedotta in giudizio e, per l'effetto tenere indenne la stessa
[...]
dalla refusione di qualsiasi somma fosse Controparte_6
condannata a pagare all'esito del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, spese successive e di CTU, oltre accessori come per legge in favore dei sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari.”
Si è costituita, altresì, la (società incorporante Controparte_1
che ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_5
Corte adita, rigettare l'appello ed ogni conseguente domanda nei confronti della
Compagnia assicuratrice poiché infondato in fatto e in diritto, confermando in toto la impugnata sentenza. Con vittoria di spese e compensi. In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'appello, confermare comunque la condanna della a rifondere tutto quanto la Controparte_6 Compagnia è stata o dovesse essere ulteriormente condannata, in via solidale, a pagare in favore degli attori. Con vittoria di spese e compensi.”
La Corte con provvedimento del 4 marzo 2019 ha rigettato - per insussistenza dei presupposti di legge di cui all'art. 283 c.p.c. - l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza proposta dall'appellante incidentale.
La causa è stata riservata ex art. 127 ter c.p.c. in decisione alla scadenza del termine stabilito per le note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il
12 settembre 2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente giudizio ha ad oggetto la pretesa risarcitoria avanzata da
[...]
, e che, nella Parte_1 Parte_2 Parte_3
Contr qualità di congiunti di , hanno agito nei confronti della Persona_1
Di. e della Parte_4 Parte_4 Controparte_5
quali - rispettivamente - responsabile civile e compagnia assicurativa dell'autocarro
Nissan tg. CP378HT, per ottenere il risarcimento dei danni patiti a seguito decesso del congiunto avvenuto a causa del sinistro stradale verificatosi in Fondi (LT) il 22 giugno 2009 alle ore 17,40 circa. Secondo la ricostruzione dei fatti, (prospettata dagli attori) - alla guida del proprio ciclomotore Ape GI tg Persona_1
7R48S - dopo essersi accostato vicino ad una banchina erbosa posta sul margine destro della propria corsia di percorrenza in Via Appia, direzione Terracina, nel riprendere la marcia era stato urtato dall'autocarro Nissan, condotto da Per_3
che - nel sopraggiungere da tergo nella stessa direzione - aveva causato il
[...]
ribaltamento dell'Ape GI sulla fiancata destra;
a seguito del sinistro il era deceduto. Parte_2
Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello Contr sollevata dalla i. e , in quanto l'atto CP_4 CP_4 Parte_4
introduttivo del giudizio di gravame appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c.. Ciò posto, il primo motivo dell'appello principale proposto da Parte_1
, e e l'appello incidentale
[...] Parte_2 Parte_3
Contr formulato dalla i. e - suscettibili di Controparte_4 Parte_4
esame congiunto in quanto vertono entrambi sull'attribuzione della responsabilità del sinistro - sono infondati e vanno respinti.
Entrambe le parti appellanti - principale e incidentale- censurano la valutazione operata dal Tribunale laddove ha riconosciuto la pari responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nella causazione del sinistro.
In particolare, gli appellanti principali assumono che il ha concorso in Per_2
modo prevalente alla verificazione dell'incidente, per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza e per aver tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi;
di contro, l'appellante incidentale sostiene che la responsabilità del sinistro debba essere ascritta interamente al AR che - nel compiere un'improvvisa manovra di immissione nella stessa corsia di marcia percorsa dal , Per_2
presumibilmente per tentare un'inversione di marcia a U - non ha verificato che non sopraggiungessero altri veicoli e non ha concesso la dovuta precedenza all'autocarro.
Ora, quanto alla dinamica del sinistro, dal rapporto della Polizia Municipale di
Fondi intervenuta sul posto il giorno del sinistro è emerso che: “Il veicolo NISSAN targato CP378HT, contrassegnato con la lettera A, condotto dal sig. Per_3
percorreva via SS 7 APPIA lato Monte San Biagio con direzione di marcia
[...]
Terracina. Il veicolo APE GI contrassegno d'identificazione 7R48S, contrassegnato con lettera B, condotto dal sig. Persona_1
presumibilmente s'immetteva nella corsia di destra di via SS 7 APPIA lato Monte San
Biagio, direzione Terracina, dalla banchina erbosa ivi ubicata. Il veicolo A, giunto all'altezza del km 117+600 circa, frenava bruscamente, andando a collidere con la parte anteriore destra, il veicolo B nella parte laterale sinistra- altezza cassone- il quale, presumibilmente, s'immetteva nella corsia di marcia del veicolo A, dalla banchina laterale. Il veicolo B, a seguito dell'urto violento, veniva ribaltato sul lato destro e proiettato in avanti, lasciando tracce di scarrocciamento sulla corsia di pertinenza del veicolo A, terminando la marcia con orientamento in obliquo verso sinistra, rispetto all'asse della strada;
mentre il veicolo A, terminava la marcia in posizione normale lasciando sulla corsia di pertinenza evidenti tracce di frenatura continue ed andamento rettilineo. Per quanto sopra descritto e dai danni riportati dai veicoli, si può presumere che il veicolo APE GI effettuava la manovra
d'immissione nel traffico veicolare sul tratto di strada in cui stava transitando
l'autocarro , il quale nonostante frenasse in maniera brusca non riusciva ad CP_7
evitare l'impatto, anche a causa dell'asfalto bagnato.”
Dal verbale è emerso, inoltre, che il sinistro si è verificato in piena condizione di visibilità, con il manto stradale bagnato e su una strada rettilinea a doppio senso di circolazione con limite di velocità di 70 Km/h; il Notarbernardino aveva l'obbligo di indossare gli occhiali, così come indicato nella patente di guida, ma gli stessi non sono stati rinvenuti sui luoghi di causa.
Ed ancora, a seguito del sinistro il , conducente dell'autocarro Nissan Per_2
di proprietà della di e è risultato CP_8 CP_4 Parte_4
positivo al test alcolemico, cosicché lo stesso è stato sanzionato ai sensi dell'art. 186 del Codice della Strada.
La ricostruzione operata dagli agenti ha trovato, poi, conferma nella
Consulenza tecnica cinematica d'ufficio disposta dalla Procura della Repubblica di
Latina, ove si legge che è “molto probabile che il ciclomotore GI stesse effettuando la manovra d'immissione sulla SS 7 Appia (Fondi -Terracina) con partenza dal margine destro della strada(presumibilmente dalla banchina erbosa a raso)” e che nel compiere la manovra di immissione il ha valutato Parte_2
erroneamente la distanza e la velocità di avvicinamento dell'autocarro Nissan che si trovava a circa 40 metri di distanza, ritenendo di poter concludere per tempo la manovra.
Per quanto riguarda la condotta di guida tenuta dal , conducente Per_2
dell'autocarro coinvolto nel sinistro, il Consulente tecnico ha evidenziato che: “la velocità di 70 Km/h alla quale questi stava percorrendo la SS 7 Appia era pari al limite massimo prescritto per quel tratto di strada, ma eccessiva e quindi pericolosa in relazione alla situazione ambientale (strada bagnata), al traffico intenso, ai numerosi incroci che si aprivano su ambo i lati della strada dai quali non era da escludere che vi potessero essere veicoli in entrata ed in uscita…. se il conducente dell'autocarro avesse avuto una velocità adeguata alle condizioni ambientali, della strada e del traffico, il grave evento non si sarebbe verificato o, al limite, avrebbe avuto conseguenze meno drammatiche.”
Ciò detto, la circostanza che il abbia violato le previsioni del Codice Per_2
della Strada e abbia tenuto una condotta non conforme alle regole che vanno osservate durante la circolazione non esime dalla valutazione della condotta di guida tenuta dal , in ossequio al consolidato orientamento della Corte di Parte_2
Cassazione secondo cui “in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. (Cass.
n.23431/2014; Cass n. 7479/2020).
In considerazione della concreta dinamica del fatto e delle circostanze di tempo e di luogo, la responsabilità del sinistro va attribuita a entrambi i conducenti dei mezzi coinvolti nella misura del 50% ciascuno;
alla violazione posta in essere dal , che avrebbe dovuto mantenere una velocità di guida al di sotto dei 70 Per_2
km/h, stante le condizioni ambientali (ossia la strada bagnata e il traffico) e che si è messo alla guida in stato di ebbrezza, con quanto ne consegue in termini di rallentamento dei riflessi necessari per effettuare eventuali manovre di emergenza, si
è accompagnata, infatti, quella del , che si è immesso all'improvviso Parte_2
sulla strada statale, senza l'adozione delle regole di massima prudenza che impongono di accertare l'assenza di veicoli in corsa, così contravvenendo all'art. 145 del Codice della Strada. Come condivisibilmente ritenuto dal Tribunale, il tragico epilogo della vicenda va, dunque, ascritto in pari misura ad entrambi i conducenti dei mezzi, con conseguente rigetto della prima doglianza dell'appello principale e dell'appello incidentale.
La seconda censura, con la quale gli appellanti principali lamentano che il giudice di prime cure ha erroneamente liquidato il danno non patrimoniale, avendo utilizzato i parametri previsti dalle Tabelle di Milano in relazione al “danno permanente da lesioni all'integrità psico-fisica” in luogo di quelli afferenti al “danno non patrimoniale per la morte del congiunto”, merita invece condivisione, atteso che ai familiari deve essere accordato il risarcimento per le sofferenze patite a causa del decesso del AR.
Occorre, quindi, procedere ad una nuova liquidazione utilizzando le Tabelle di
Milano, cui già il Tribunale ha fatto ricorso in difetto di contestazioni delle parti e che - a far data dal 2022 - rispettano il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” (Cass. n. 10579/2021; Cass. n. 5948/2023).
A tal fine va utilizzata la versione più recente varata nel 2024 atteso che
“allorquando le nuove tabelle prevedano l'applicazione di differenti criteri di liquidazione o una rideterminazione del valore del “punto-base” in conseguenza di una ulteriore rilevazione statistica dei dati sull'ammontare dei risarcimenti liquidati negli uffici giudiziari … la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall'art.
1226 c.c.” (Cass. 25485/16).
Le somme spettanti agli appellanti, tenendo conto della circostanza che all'epoca del fatto il AR aveva 80 anni e della riduzione del 50% per l'accertato concorso nella causazione del sinistro, sono le seguenti:
a) per la moglie convivente , di anni 78, € 131.018,00 (€ Parte_1
262.037,00: 2);
b) per la figlia , di anni 52, € 111.463,50 (€ 222.927,00: 2); Parte_2
c) per il figlio di anni 49, € 115.374,5 (€ 230.749,00: 2). Parte_3
Sugli importi suddetti vanno applicati gli interessi maturati anni per anno sulle somme devalutate alla data del fatto e via via rivalutate sulla base degli indici Istat fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sez. Un. 17 febbraio
1995, n. 1712); a partire da tale data sugli importi maturati si applicano gli interessi legali fino al saldo.
Il terzo motivo, afferente al mancato riconoscimento del danno biologico iure proprio, va disatteso.
La decisione del Tribunale appare, infatti, corretta in quanto dai documenti prodotti non è emerso alcun riscontro in merito all'insorgenza della dedotta malattia psichica sopraggiunta a seguito del decesso di . Persona_1
E' pur vero che il Consulente tecnico d'ufficio ha stimato nella misura, rispettivamente, del 7%, del 6% e del 5% il danno biologico patito da Parte_1
, da e da;
tuttavia, come
[...] Parte_2 Parte_3
condivisibilmente affermato dal giudice di primo grado, è verosimile che il C.t.u. sia incorso in un fraintendimento del quesito avendo inteso quantificare l'entità del dolore subito per la perdita del congiunto, più che riconoscere un effettivo danno psichico subito dagli attori, i quali non hanno prodotto alcuna documentazione medica attestante una patologia di carattere psichiatrico né prescrizioni di farmaci. Alla luce dell'età di , che al momento del decesso Persona_1
aveva 80 anni con quanto ne consegue in termini di impatto dell'evento morte sulla vita dei familiari, e in considerazione dell'autonomia di vita dei figli, ciascuno con una propria famiglia, appare poco plausibile che i congiunti - fermo restando il danno parentale già oggetto di liquidazione per il dolore provato a causa della grave perdita subita - abbiano potuto sviluppare una patologia psichiatrica, suscettibile di separata valutazione.
L'ultima censura afferente all'erronea liquidazione delle spese di lite resta assorbita dalla circostanza che, per effetto dell'accoglimento parziale dell'appello, occorre procedere ad una nuova quantificazione.
Con riferimento all'appello incidentale, come detto infondato nel merito, si impone un'ultima considerazione con riguardo alle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione, ove si legge che “nella denegata ipotesi di condanna dell'odierna convenuta, riconoscere la garanzia assicurativa per la r.c.a. della da parte della compagnia Controparte_6 [...]
in virtù della polizza dedotta in giudizio e, per l'effetto tenere Controparte_5
indenne la stessa dalla refusione Controparte_6
di qualsiasi somma fosse condannata a pagare all'esito del presente giudizio”.
Ora, nel corpo della comparsa di costituzione non si rinviene una specifica censura in ordine al capo della pronuncia che ha escluso l'operatività della garanzia assicurativa in favore della proprietaria del mezzo, sul presupposto che il conducente versava in stato di ebbrezza;
la questione relativa all'assunzione delle bevande alcoliche risulta, piuttosto trattata nella parte iniziale dell'appello incidentale, al fine di escludere qualsiasi responsabilità del conducente del mezzo, cosicché la mera formulazione della richiesta di riconoscimento della copertura assicurativa, in difetto di puntuali motivi di doglianza e di argomentazioni difensive tese a censurare il percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, rende la richiesta inammissibile per violazione dell'art. 342 c.p.c. In ogni caso, la pretesa è infondata, atteso che l'assunto sostenuto dall'appellante incidentale, secondo cui il dopo il sinistro sarebbe stato Per_2
soccorso da un automobilista che “in assenza di acqua gli fornisce un bevanda alcolica”, appare privo di adeguati riscontri e obiettivamente poco verosimile, sembrando ben più plausibile che l'assunzione sia avvenuta prima dell'incidente.
A nulla poi rileva, nella presente sede civilistica, la circostanza che il Tribunale penale di Latina con la sentenza n. 1792/19 abbia assolto il conducente dell'autocarro dal reato di guida in stato di ebbrezza “perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato”; la pronuncia è stata resa, infatti, nei termini indicati in quanto, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 186 comma 2 lettera c) del Codice della
Strada, l'accertamento medico urgente è risultato inutilizzabile per un mero vizio formale relativo alla mancata partecipazione del Difensore e il meno grave reato di cui alla lettera a) della norma suindicata (valutato sul presupposto che la quantità di alcol assunta fosse inferiore alla soglia minima) è stato depenalizzato.
In parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma parziale della Contr sentenza gravata, la Di. e la Parte_4
(società incorporante della , Controparte_1 Controparte_5
vanno condannate, in solido tra loro, al pagamento in favore di Parte_1
della somma di € 131.018,00, in favore di della
[...] Parte_2
somma di € 111.463,50 e in favore di della somma di € Parte_3
115.374,50, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri come sopra specificati.
Con riferimento alle spese di lite, la decisione del Tribunale che, nonostante l'accertato concorso di colpa del Notarberandino, ha posto l'intero onere a carico dei convenuti, non è stata oggetto di gravame e resta confermata in questa sede;
analoga regolamentazione viene, per l'effetto, assunta per il presente grado di giudizio, stante l'esigenza di assicurare una decisione unitaria in punto di spese.
Segue la liquidazione come da dispositivo nella misura compresa tra i minimi e i medi tabellari (in considerazione del corrispondente grado di complessità delle questioni affrontate), con distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario limitatamente al primo grado.
Quanto al rapporto tra la responsabile civile e l'Assicurazione, ricorrono i presupposti per disporre la compensazione delle spese del grado, avuto riguardo alla circostanza che nell'economia generale del giudizio il profilo relativo alla rivalsa ha assunto un ruolo del tutto marginale, tanto da essere stato formalmente espresso nelle sole conclusioni della comparsa di costituzione.
Sussistono i requisiti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza gravata, così provvede:
1) Condanna la Di. e la CP_4 CP_6 Parte_4 [...]
(società incorporante della , in solido Controparte_1 Controparte_5
tra loro, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
131.018,00, in favore di della somma di € 111.463,50 e in Parte_2
favore di della somma di € 115.374,50, oltre interessi e Parte_3
rivalutazione come indicato in parte motiva;
2) Rigetta e dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dalla Di.
; Parte_4 Parte_4
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo in complessivi € 11.229,00, di cui € 1.474,00 per esborsi, e del secondo in complessivi € 15.900,00 di cui € 2.529,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura forfettaria del 15%, con distrazione in favore del
Difensore antistatario limitatamente al primo grado;
4) compensa le spese del grado tra la Di. Parte_4 e la;
[...] Controparte_1
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 3 gennaio 2025
La Consigliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino