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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/06/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia RIZZO Presidente
2) Dott.ssa Teresa BARILLARI Consigliere
3) Avv. Rosario Maria GIUFFRÈ Giudice Ausiliario Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 176 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Storelli Francesco in virtù di Parte_1 procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Diamante, via Pietro
Mancini, 15.
APPELLANTE
CONTRO
E rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Borsari CP_1 CP_2
e Emanuela Tucci in virtù di procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in Cosenza, via Ugo Cavalcanti, 9.
Sulle seguenti CONCLUSIONI: Per l'appellante : “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro respinta Parte_2 ogni contraria istanza e difesa, per tutti i motivi dedotti nel presente atto di appello: In via pregiudiziale e cautelare, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata. In via principale e nel merito, accogliere il presente appello, anche procedendo se del caso al rinnovo della CTU, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Paola n. 779/2021 pubbl. l' 11/11/2021, Giudice
Dott. Maurizio Ruggiero non notificata, nel procedimento n. 100478/2013, anche in considerazione dell'eccepita, in via subordinata, usucapione della porzione di terreno de quo e dell'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sul canale di scolo ad opera di accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, che ivi Parte_1 si trascrivono: Rigettare la domanda proposta perchè inammissibile nonché infondata in fatto ed in diritto;
condannare parte attrice al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi ex art 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario;
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi esposti anche nel presente atto. 2) Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario e con statuizione di rifusione di quelle eventualmente anticipate al ctu ed alla parte attrice per competenze di lite.
Per gli appellati e “1) in via pregiudiziale, per le CP_1 CP_2 motivazioni esposte, rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata;
2) in via principale e nel merito, dichiarare inammissibile e/o infondato
l'appello per le motivazioni esposte, con ogni conseguente statuizione. Per l'effetto confermare la sentenza di primo grado nella parte in cui “accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, accerta e dichiara che il confine tra il terreno di proprietà degli attori, distinto al catasto dei terreni del comune di Diamante alla partita n. 694, foglio n. 4, particella n.
91, ed il terreno sella signora , distinto al foglio 8, particella 1 del catasto Parte_1 terreni del Comune di Diamante, è quello rappresentato con la linea verde continua nell'allegato n. 3, cui si rinvia integralmente, alla CTU depositata telematicamente in data
16.3.15, individuato ai vertici di confine A,B,C e D posti, rispettivamente, a mt. 2.20, 2.70,
1.60 e 0.30 dal margine destro interno del canale di scolo/passaggio pedonale esistente nella predetta particella n. 91. Accerta e dichiara, altresì, che la superficie complessiva di questo reliquato di terreno della particella n. 91 che si estende oltre il citato canale di scolo/passaggio pedonale è pari a mq. 25.00 circa, per come raffigurato con retino giallo puntinato nell'Allegato n. 3, cui si rinvia integralmente, alla CTU depositata telematicamente in data 16.3.15. Ordina, per l'effetto, alla convenuta l'apposizione di termini sul confine accertato;
2) condanna al pagamento in favore di parte Parte_1 attrice delle spese di giudizio, che liquida in loro complessivo ammontare in € 45,00 per esborsi ed € 630,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A.
e CPA nella misura e nelle voci attribuite per legge, con attribuzione agli avv.ti Andrea
Borsani ed Emanuela Tucci;
3) pone le spese della C.T.U. a carico della parte convenuta.”3) Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori e – CP_1 CP_2 premesso di essere proprietari, in virtù di atto a rogito notaio , rep. N. Persona_1
28.217 Racc. n. 5465, di un terreno sito in Diamante alla località “Cucco” o “Riviere” riportato nella partita catastale n. 694, foglio 4 particella 91, - convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Paola – Sezione distaccata di Scalea, la Sig.ra Parte_1 proprietaria del terreno confinante, distinto al foglio 8, particella 1 del catasto terreni del Comune di Diamante promuovendo una azione di regolamento dei confini tra le due proprietà ex art. 950 c.c
A sostegno della domanda gli attori esponevano che il suddetto terreno confinava a sud con la proprietà della convenuta e che tra le due proprietà non Parte_1 esisteva alcuna linea di confine;
precisavano, inoltre, che la proprietà degli attori non coincideva con quella riportata nella mappa catastale, in quanto la stessa si estendeva oltre il passaggio pedonale di circa 1,00/1,20 metri. Concludevano, quindi, chiedendo all'adita autorità di accertare e dichiarare l'esatto confine tra il loro terreno e quello della convenuta.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la signora PT
, contestando integralmente le domande e le eccezioni avanzate dagli attori e
[...] concludendo per il rigetto della domanda e la vittoria delle spese processuali.
La causa veniva istruita su base documentale e CTU. All'udienza di precisazione delle parti la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 779/2021, pubblicata in data 11.11.2021 il Tribunale di Paola- sez. staccata di Scalea, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da e così ha statuito:”accoglie la domanda attorea e, per CP_1 CP_2
l'effetto, accerta e dichiara che il confine tra il terreno di proprietà degli attori, distinto al catasto dei terreni del comune di Diamante alla partita n. 694, foglio n. 4, particella n.
91, ed il terreno sella signora , distinto al foglio 8, particella 1 del catasto Parte_1 terreni del Comune di Diamante, è quello rappresentato con la linea verde continua nell'allegato n. 3, cui si rinvia integralmente, alla CTU depositata telematicamente in data 16.3.15, individuato ai vertici di confine A,B,C e D posti, rispettivamente, a mt. 2.20,
2.70, 1.60 e 0.30 dal margine destro interno del canale di scolo/passaggio pedonale esistente nella predetta particella n. 91. Accerta e dichiara, altresì, che la superficie complessiva di questo reliquato di terreno della particella n. 91 che si estende oltre il citato canale di scolo/passaggio pedonale è pari a mq. 25.00 circa, per come raffigurato con retino giallo puntinato nell'Allegato n. 3, cui si rinvia integralmente, alla CTU depositata telematicamente in data 16.3.15. Ordina, per l'effetto, alla convenuta
l'apposizione di termini sul confine accertato;
2) condanna al pagamento Parte_1 in favore di parte attrice delle spese di giudizio, che liquida in loro complessivo ammontare in € 45,00 per esborsi ed € 630,00 per compenso professionale, oltre rimborso per spese generali, I.V.A. e CPA nella misura e nelle voci attribuite per legge, con attribuzione agli avv.ti Andrea Borsani ed Emanuela Tucci;
3) pone le spese della
C.T.U. a carico della parte convenuta”;
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello con atto di Parte_1 citazione del 25 gennaio 2022 per i seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto incluso nella particella di terreno degli attori il canale di scolo che, a suo dire, costituisce il confine tra i due fondi da tempo immemorabile e non è mai oggetto di contestazione. L'appellante contesta al giudice del Tribunale di aver assunto quale dato fondante del proprio convincimento il ragionamento del Ctu il quale sulla base delle risultanze catastali ha ritenuto che il canale di scolo delle acque adibito a passaggio pedonale fosse compreso nella particella di proprietà degli attori. Aggiunge l'appellante che il catasto non assume valore probatorio in presenza dei titoli di proprietà e di tutti gli altri elementi che emergono dalle risultanze processuali. Contesta, altresì, parte appellante al giudice di aver omesso di considerare che, a differenza di quanto argomentato dagli attori, i confini tra i fondi esistono e sono ben materializzati con opere murarie e recinzioni, nonchè dalla presenza del canale di scolo a divisione degli stessi.
Contesta inoltre, l'appellante di non essersi il Tribunale pronunciato sull'eccezione dalla stessa formulata in ordine alla dedotta inammissibilità dell'azione proposta per insussistenza dei presupposti dell'azione di regolamento dei confini, e sulla quale la convenuta aveva insistito anche in comparsa conclusionale.
Infine, l'appellante contesta al Tribunale di esser pervenuto alla decisione senza prendere in considerazione i rispettivi titoli di proprietà, basandosi solo sui dati catastali.
Con altro motivo di doglianza l'appellante ravvisa una contraddittorietà nella motivazione della sentenza allorchè per un verso il giudice ha qualificato l'azione ai sensi dell'art. 950 c.c. come regolamento di confini, mentre poi ha statuito ordinando l'apposizione di termini sul confine accertato che a suo avviso sarebbe caratteristica di altra azione ossia quella di apposizione dei termini.
Infine, in via subordinata, l'appellante eccepisce l'intervenuto acquisto per usucapione della porzione di terreno in questione e del diritto di servitù di passaggio sul canale di scolo.
Con comparsa di costituzione e risposta datata 31 marzo 2022 si sono costituiti i coniugi e , eccependo preliminarmente l'inammissibilità CP_1 CP_2 dell'appello ex art. 342 c.p.c. Nel merito gli appellati deducono che in base all'esame complessivo della CTU e dalla documentazione in atti, il descritto canale di scolo in calcestruzzo adibito a passaggio pedonale non costituisce il confine tra il terreno degli attori ed il terreno di proprietà della sig.ra . Concludono, quindi, Parte_1 chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 01.10.2024 sostituita ex art. 127 ter c.p.c con il deposito di note di trattazione scritta, con ordinanza del 14.10.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 del c.p.c. sollevata da parte appellata.
Osserva il Collegio che, alla luce della consolidata giurisprudenza delle Sezioni Unite,
l'odierno atto di appello si sottrae ad una pronuncia di inammissibilità ai sensi del succitato articolo in quanto l'atto consente di comprendere i punti contestati della sentenza impugnata e le parti di sentenza che si intendono impugnare, nonché le dovute argomentazioni sotto il profilo fattuale e di diritto sulla base delle quali parte appellante ritiene illegittima la pronuncia di primo grado.
Passando al merito del gravame con il primo motivo l'appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha ritenuto incluso nella particella di terreno degli attori il canale di scolo.
A sostegno della censura l'appellante ha rilevato che il giudice si è avvalso solo delle risultanze della CTU il quale avrebbe, a suo dire erroneamente, dato rilevanza alle mappe catastali senza valutare la documentazione prodotta ossia i titoli di proprietà e i rilievi fotografici, i quali comproverebbero a suo avviso che il predetto canale costituisce il confine tra i due fondi da tempo immemorabile e non è mai stato oggetto di contestazione.
Secondo parte appellante il catasto non assume valore probatorio in presenza dei titoli di proprietà e di tutti gli altri elementi che emergono dalle risultanze processuali.
Contesta, altresì, parte appellante al giudice di aver omesso di considerare che, a differenza di quanto argomentato dagli attori, i confini tra i fondi esistono e sono ben materializzati con opere murarie e recinzioni e dalla presenza del canale di scolo a divisione degli stessi. Con il medesimo motivo, inoltre, l'appellante ha aggiunto che il Tribunale non si è pronunciato sull'eccezione dalla stessa formulata in ordine alla dedotta inammissibilità dell'azione proposta per insussistenza dei presupposti dell'azione di regolamento dei confini, sulla quale la convenuta aveva insistito anche in comparsa conclusionale.
La censura appare priva di pregio sotto tutti i profili per le seguenti ragioni.
Prima di ogni cosa va precisato che il giudice di merito, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e del divieto di sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella proposta.
Nel caso di specie gli attori e , incerti sulla quale fosse la reale linea di CP_1 Pt_3 confine tra il proprio fondo e quello della proprietaria del terreno confinante, PT
, hanno agito in primo grado con azione di regolamento dei confini.
[...]
Tale domanda, disciplinata dall'art. 950 c.c., presuppone l'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini tra i fondi e ha per oggetto la determinazione delle rispettive proprietà delle parti in base ai titoli di acquisto, in modo da adeguare la situazione di fatto a quella di diritto.
In tal caso non opera il principio actore non probante reus absolvitur, poiché entrambe le parti hanno l'onere di provare l'estensione dei rispettivi fondi. Ove nessuna delle parti fornisca tale prova, il giudice adito, sulla base del co. 3 della norma citata, ha l'obbligo di delimitare i confini, pur nel rispetto del principio di disponibilità delle prove.
Nella fattispecie in esame parte convenuta in primo grado, odierna appellante, ha espressamente asserito che il confine reale tra le proprietà coincide con il canale di scolo esistente tra i due fondi, mentre tale asserzione è stata contestata da parte attrice con la consequenziale necessità di accertare giudizialmente l'esatto confine tra i fondi.
La difficoltà a delimitare esattamente i confini delle due proprietà ha reso quindi indispensabile nominare nel corso dell'istruttoria processuale un CTU, nella persona del Geom al quale è stato posto il seguente quesito: “Previa Persona_2 descrizione dello stato dei luoghi, eseguito ogni accertamento ritenuto opportuno compreso accesso presso pubblici uffici, indichi il CTU l'esatto confine tra i fondi delle parti in causa”.
Ebbene, la ricostruzione offerta dal Ctu Geom. nel proprio elaborato peritale Per_2 ha smentito l'assunto dell'appellante, secondo il quale non vi sarebbe incertezza tra i confini delle due proprietà, in quanto detti confini sarebbero delimitati dall'esistenza di un canale di scolo in calcestruzzo;
il tecnico ha precisato in modo chiaro di aver accertato che il predetto canale di scolo, o per meglio dire la parte finale del canale di scolo, rientrebbe nella particella 91 di proprietà dei coniugi Più CP_3 precisamente il Ctu ha cosi scritto: “Da una stima a vista in occasione dei sopralluoghi effettuati, poi confermata dalla successiva rappresentazione grafica del rilevamento eseguito, ho riscontrato la presenza all'interno della particella n°91 (di proprietà della parte attrice), nelle vicinanze del confine catastale lato Sud con la p.lla n°1 (di proprietà della parte convenuta), di un canale di scolo in calcestruzzo adibito anche a passaggio pedonale per il raggiungimento, attraverso l'attiguo sottopasso ferroviario esistente, della sottostante strada provinciale nonché per l'accesso al mare, utilizzato nel periodo estivo dai residenti del retrostante Parco “ ubicato a monte della sede Pt_4 ferroviaria confinante con le proprietà delle parti in causa. Il suddetto tratto finale del canale di scolo/passaggio pedonale esistente sulla particella n°91, è delimitato sul margine sinistro (lato Nord) da un muretto in blocchi di calcestruzzo avente altezza di cm. 40 circa con sovrastante recinzione in paletti di calcestruzzo e rete metallica, e sul margine destro (lato Sud) dal solo muretto in blocchi di calcestruzzo avente altezza di cm. 40 circa, individuato con i punti 102-107-106-101 nell'allegata planimetria particolareggiata in scala 1:500. (Allegato N°2)”.
Sicchè non corrisponde al vero che il Tribunale ha omesso di considerare che i confini tra i fondi esistevano ed erano ben materializzati e costituiti dal canale di scolo, ne tantomeno che non vi fossero i requisiti per promuovere una azione di regolamento dei confini perché, lo si ribadisce, il perito ha smentito quanto sostenuto dall'odierno appellante chiarendo nelle proprie conclusioni quanto segue “…In ultima analisi, dalla visione dello stato dei luoghi, dalla elaborazione dei dati catastali e topografici reperiti e rilevati sul posto e dalla loro rappresentazione grafica, ho verificato che allo stato attuale, il confine lato Sud della p.lla 91 di proprietà dei coniugi e , CP_1 CP_2 non coincide con quanto riportato nello stralcio di mappa catastale del foglio n°4 del
Comune di Diamante in quanto l'esatta ubicazione dello stesso è situata leggermente più a Sud del canale di scolo/passaggio pedonale esistente nella suddetta particella, per come rappresentato graficamente nel particolare in scala 1:200 allegato alla presente. (Allegato N°3). Nello specifico, il confine catastale tra le proprietà Pt_5
rappresentato con linea verde continua nel citato Allegato N°3, è individuato dai
[...] vertici di confine “A”, “B”, “C” e “D” posti, rispettivamente, a mt. 2.20, 2.70, 1.60 e 0.30 dal margine destro interno del canale di scolo esistente. La superficie complessiva di questo reliquato di terreno della particella n. 91 che si estende oltre il citato canale/passaggio pedonale è pari a mq. 25.00 circa, per come raffigurato con retino giallo puntinato nella allegata planimetria in scala 1:200. (Allegato N°3)”.
Non convince la tesi dell'appellante neppure allorchè asserisce che il Tribunale è pervenuto alla decisione senza prendere in considerazione i rispettivi titoli di proprietà, basandosi solo sui dati catastali, in quanto se, come dice l'appellante, dall'atto pubblico di acquisto degli attori, per Notaio , dell'08/08/1997, rep. n. Persona_1
28.217 - Racc. n. 5465 , non si evince affatto che il canale di scolo sia incluso nella loro proprietà, va considerato anche che dal medesimo titolo non si evince neppure che a confine delle due proprietà vi sia un canale di scolo, anzi al contrario si evince che la proprietà degli appellati confina tra gli altri con quella di , e nello PT specifico:“Terreno ricadente in zona a verde attrezzato della superfici catastale complessiva di 840 (ottocentoquaranta) metri quadrati, sito in Diamante, alla località
Riviere o Cucco, confinante con il rilevato ferroviario, con la strada che da Diamante conduce a Cirella e con proprietà . Quindi, l'appellante Persona_3 Persona_4 non ha provato la certezza dei confini come assunto.
Concludendo sul punto, va aggiunto inoltre, fermo restando che il giudice ha un discrezionale potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo, potendo egli nell'ambito del suo potere discrezionale integrare o disattendere gli elementi raccolti, valorizzando, come nella fattispecie, elementi acquisiti con la consulenza tecnica di ufficio, appare opportuno precisare che nessuna censura possa muoversi alla sentenza impugnata ritenendosi, invece, che il giudice ha proceduto, con giudizio insindacabile in questa sede, in quanto scevro da vizi logico-giuridici, alla determinazione del confine tra le due proprietà, in linea con la richiesta formulata da parte attrice, valorizzando gli elementi acquisiti, appunto, con la consulenza tecnica di ufficio che si ricorda, in materia di azione di regolamento di confini costituisce lo strumento necessario per le acquisizioni probatorie.
Del pari privo di pregio è il secondo motivo di censura.
Con esso l'appellante ha rilevato la contraddittorietà della motivazione della sentenza allorchè il giudice di prime cure ha qualificato l'azione odierna ai sensi dell'art. 950
c.c. come “azione di regolamento di confini”, ordinando (è qui starebbe la contraddizione) l'apposizione di termini sul confine accertato che, a suo dire, sarebbe tipica dell' “azione per apposizione di termini”.
Ebbene, sul punto va precisato che l'azione reale di regolamento dei confini contiene implicitamente quella personale per apposizione dei termini quale pretesa accessoria e consequenziale, quando, come nel caso di specie, manchi un confine certo e determinato (v. Cass. civ. n. 25244/2013); sicchè l'ordine del giudice del primo grado nei confronti della convenuta di apporre i confini rappresenta la conseguenza logica del precedente accertamento del confine. Da ultimo, parte appellante formula in via subordinata la richiesta di accertamento dell'usucapione della porzione di terreno in questione e del diritto di servitù di passaggio sul canale di scolo.
Tale richiesta, intesa come eccezione nuova in appello, pur sottraendosi ad inammissibilità ex art. 345 c.p.c, in virtù del divieto di ius novorum in appello, avendo già l'appellante, convenuto in primo grado, eccepito ad altro titolo la proprietà dell'area oggetto di causa, contestando l'estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall'attore (Cassazione civile sez. II, 17/09/2021, n. 25197), non può comunque essere accolta per la mancanza dei presupposti fondanti l'accertamento della proprietà per intervenuta usucapione, e quindi dei necessari riscontri probatori che l'appellante avrebbe dovuto fornire, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate.
Alla luce delle superiori motivazioni si impone il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio vengono poste a carico della parte appellante soccombente e in favore degli appellati, in solido, e si liquidano - avuto riguardo al DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 - in complessivi € 673,00 per compensi professionali
(considerato che il valore della causa è pari ad € 706,75, calcolato ai sensi di legge, e applicando lo scaglione di riferimento fino a € 1.100,00, fase di studio, fase introduttiva, decisoria, ed istruttoria-trattazione - in applicazione dell'Ordinanza Cass.
Civ. n. 29857/2023), oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari, come richiesto.
Occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater
D.P.R. n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da così provvede: Parte_1
- Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.
- Condanna parte appellante al pagamento delle spese di giudizio Parte_1 liquidandole, in favore dei coniugi e in solido in CP_1 CP_2 complessivi € 673,00 oltre rimb. forf. 15%, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei due difensori antistatari.
- Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
n. 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del presente appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Prima Sezione Civile, tenutasi da remoto il 09 giugno 2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Rosario Maria Giuffrè Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo