Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/04/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 12879/2024 R.G.
TRA Parte 1 rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. AVALLONE PIETRO e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza G. Bovio n. 22;
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CO
NONCHE'
AR in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dagli Avv.ti BARONE LUIGI e ROMANO CARDA ROPOLI ed elettivamente domiciliato in Napoli alla P.zza Matteotti n. 2;
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Lamentava: di aver ricevuto solo parzialmente la retribuzione di gennaio 2024; di non aver ricevuto l'intera retribuzione del mese di Febbraio 2024, nonché di non aver percepito nulla a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto. Rilevava che, ai sensi dell'art 29 del dlgs n.276 del 2003, Controparte_2 era tenuta, in qualità di committente, in solido al pagamento di tali importi. Tanto premesso in punto di fatto, rassegnava le seguenti conclusioni:" 1. Preliminarmente, si chiede di condannare, con ordinanza ex art. 423 c.p.c. la [...] CP 1 (in qualità di parte datoriale e società appaltatrice) e Controparte_2 (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. Parte 1 di euro 515,26 (netti) per la retribuzione residua per il mese di gennaio 2024 ed euro 2.118,63 lordi per il tfr maturato al 31.12.2023; 2. in via principale, si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare la società la CO
(in qualità di parte datoriale e società appaltatrice) e AR (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. Parte_1 della complessiva somma di euro 6.739,98 lordi o alla somma, anche maggiore, che dovesse emergere da una eventuale ctu contabile che si richiede sin d'ora in caso di contestazione dei conteggi depositati, a titolo di retribuzione ordinaria, ferie non godute, riduzione orario e permessi ex festività, ratei di tredicesima mensilità, ratei di quattordicesima mensilità e trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
3. sempre in via principale, si chiede di accogliere il presente ricorso e per l'effetto, condannare la società la CO (in qualità di parte datoriale e società appaltatrice) e AR (in qualità di committente), in solido ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 29 D.Lgs. 276/2003 o chi di esse tenuta, al pagamento in favore del sig. Parte 1 di euro 515,26 netti per la mensilità di gennaio 2024, quale differenza tra l'importo netto dovuto, risultante dalla busta paga di gennaio 2024 ed il netto erogato risultate dal bonifico del 19.2.2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla singola maturazione all'effettivo soddisfo, come da conteggi allegati, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. Il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio da attribuirsi al sottoscritto avvocato". SiRegolarmente istaurato il contraddittorio, non si costituival CO costituiva AR che deduceva la sottoposizione a liquidazione giudiziale
, della società datrice di lavoro e l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297.
All'udienza del 17.12.2024, parte ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti del datore di lavoro e, successivamente, all'udienza del 20.2.2025, rinunciava alla domanda avente ad oggetto il TFR in virtù dell'avvenuto pagamento dei relativi importi da parte del Fondo di Tesoreria INPS.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto
Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 secondo cui: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento". Deve, quindi, escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società. Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla. procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione "diretta", incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute. Tanto premesso, a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti del datore di lavoro, il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003.
Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la CO resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, e AR Del pari, è incontestato che il ricorrente sia stato assegnato allo stesso e tanto risulta anche dal riepilogo delle presenze presso il cantiere di Soccavo. Risultano, inoltre, prodotte in atti le buste paga relative al mese di Gennaio 2024 e Dicembre 2023 comprensive delle competenze di fine rapporto, nonché il CUD 2023 e 2024.
In difetto di prova del pagamento delle somme dovute per i relativi titoli, devono dunque essere riconosciuti alla parte ricorrente i seguenti importi lordi: € 3.356,72 a titolo di competenze maturate a fine rapporto: tredicesima,
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quattordicesima, festività, ferie non godute rol (risultante dalla busta paga di settembre 2024);
€ 1.336,67 a titolo di retribuzione per il mese di Febbraio 2024, importo
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determinato in ragione del numero di ore risultanti dal foglio presenze per la mensilità in oggetto (105 di lavoro ordinario e 44 di lavoro straordinario), utilizzando, ai fini del calcolo del dovuto, i parametri di cui alla busta paga prodotta in atti;
€ 653,18 a titolo di 50% della retribuzione relativa al mese di gennaio 2024.
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Invero, in difetto di diverse risultanze istruttorie, devono ritenersi corrisposte, per la mensilità in oggetto, le sole somme che il lavoratore riconosce di aver ricevuto in costanza di rapporto, da detrarsi dalle somme indicate come dovute nella busta paga prodotta.
Alla luce di quanto esposto, deve concludersi per la condanna di Controparte_2 al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 5.346,57, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
Le spese di lite, seguono la soccombenza, liquidate e distratte come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, sezione Lavoro- definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa. istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna le Controparte_2 al pagamento della complessiva somma di euro 5.346,57, oltre interessi sulle singole componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al soddisfo.
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1.350,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione Napoli, 12.4.2025
il Giudice
Dott. Manuela Fontana