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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 08/04/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo
in esito all'udienza dell'8 aprile 2025, ha pronunziato – mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nei procedimenti iscritti al n. 546/2025 R.G. e al n. 2524/2024 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. , nata a [...], il [...] e ivi residente in Parte_1 C.F._1
C/da Luce n. 5, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. Carlo La Spina e dall'avv. Assunta Lombardo, giusto mandato in atti. RICORRENTE
CONTRO
, c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Michele Bellomo, in virtù di procura generale alle liti rep.
37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. RESISTENTE Persona_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore. Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: assegno di invalidità civile – esonero parziale ticket sanitario
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.2.2025 Parte_1 esponeva che aveva presentato, in data 9.5.2024, istanza di ATP per l'accertamento della
1 sussistenza del requisito sanitario per usufruire dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 7.3.2024 e, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% ai fini dell'esenzione parziale dal ticket sanitario;
che, instaurato il contraddittorio con l' e disposta c.t.u. medico legale, il c.t.u. non le CP_1 riconosceva il beneficio richiesto;
che in data 30.1.2025 aveva depositato dichiarazione di dissenso. Lamentava che il c.t.u. aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e che risultavano dalla documentazione prodotta. Denunciava, in particolare, di essere affetta da ipertensione arteriosa e da esiti di istero-annessiectomia bilaterale in età fertile per fibromatosi uterina e che, pertanto, andava applicato per analogia il codice 6442 con la relativa percentuale invalidante del 50%. Evidenziava, inoltre, di essere affetta da sindrome ansioso-depressiva a matrice endoreattiva e, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, il codice di riferimento da applicare è il 2210 e non il codice 2207, con una percentuale fissa d'invalidità dell'80%. Rilevava, inoltre, che il ctu aveva omesso di valutare gli esiti della colecistectomia, della pregressa tiroidectomia, della condropatia femoro-rotulea e del deficit visivo. Lamentava, infine, il mancato incremento di cinque punti percentuali di invalidità ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u., di dichiarare il proprio diritto al riconoscimento dell'assegno d'invalidità civile o, in subordine, il riconoscimento dell'invalidità civile nella misura del 67% per l'esenzione parziale dal ticket sanitario, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio difensore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio in data 27.3.2025, eccepiva in via preliminare CP_1
l'inammissibilità del diritto al beneficio assistenziale richiesto in giudizio.
Nel merito, contestava poi la fondatezza del ricorso e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- L' benché ritualmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché ne va CP_2 dichiarata la contumacia
4.- All'udienza dell'8.4.2025 in esito alla discussione orale, si disponeva la riunione dei due procedimenti e la causa veniva decisa.
5.- Ordine logico di trattazione impone di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' Sul punto, si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui “in CP_2 tema di controversie assistenziali, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 2 445 bis c.p.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva all' , avendo l'art. 20 del CP_1
D.L. n. 78 del 2009 trasferito all' sia la responsabilità ultima degli accertamenti sanitari CP_1 in materia di invalidità civile, sordità civile, handicap e disabilità, sia la legittimazione esclusiva a resistere alle domande aventi ad oggetto lo "status" di invalidità non riconosciuto in sede amministrativa” (Cass. n. 20862/2022).
6.- Nel merito, la domanda attorea non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il c.t.u. nominato nella fase sommaria ha accertato che la ricorrente è affetta da “Esiti di istero-annessectomia bilaterale in soggetto iperteso con impegno d'organo iniziale affetto da sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di media entità” ed ha quindi accertato che tali patologie rendono la ricorrente invalida nella misura del 60% escludendo, pertanto, la sussistenza dei presupposti sanitari idonei alla concessione del benefico richiesto.
Il c.t.u. ha poi ribadito in maniera analitica e convincente tale conclusioni nel rispondere alle osservazioni formulate dalla ricorrente che denunciava, in particolare, di essere affetta da diverse patologie tra cui, la sindrome ansioso-depressiva di cui chiedeva l'applicazione del codice 2210. Rilevava, poi, la mancata valutazione di altre patologie da ella sofferte, quali esiti di colecistectomia, la tiroidectomia, la condropatia femoro-rotulea e deficit visivo.
Va rilevato che il c.t.u., nel rispondere alle osservazioni formulate dal ricorrente, ha precisato che “che la sindrome ansioso-depressiva del caso è a patogenesi endoreattiva consensuale a condizione medica generale (niente a che vedere con il codice 2210); per ciò che concerne la “pregressa” tiroidectomia, colecistectomia, condropatia femoro-rotulea e deficit visivo, in ordine alla stadiazione rilevata, così come peraltro specificato in sede di considerazioni medico-legali, non sono minorazioni che producono invalidità tabellabile e/o di rilevo nel merito. nondimeno, la isteroannessectomia bilaterale è stata valutata in modo congruo”.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio di merito, parte ricorrente richiama apoditticamente i rilievi alla c.t.u. redatta nella fase sommaria, ai quali il consulente ha già risposto in maniera compiuta e convincente.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
3 7.- Tali considerazioni impongono dunque il rigetto della domanda attorea.
8.- Per la liquidazione delle spese di lite, ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del d.l. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierna istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidata con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex art. Parte_1
445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 9.5.2024 e con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 3.2.2025, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2
- rigetta le domande;
- esonera la ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c.;
- pone a carico dell' gli esborsi relativi alla c.t.u., liquidati con separato decreto. CP_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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